Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 febbraio 2022, n. 3052 - Infortunio, malattie, assenze e maturazione del periodo di comporto


 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 01/02/2022
 

Rilevato che


La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva rigettato la domanda avanzata da G.C. nei confronti di A.S.I.A. Benevento s.p.a. per ottenere l'accertamento della illegittimità del licenziamento intimato in data 7 marzo 2011 per avvenuto superamento del periodo di comporto.
Il giudice di secondo grado, sulla base delle risultanze della consulenza medica disposta nel corso del giudizio, accertava che le patologie per le quali il G.C. aveva usufruito, successivamente al 29.7.2009, di un periodo di congedo per malattia erano svincolate dall'infortunio sofferto nel 2006 e da ricondursi, almeno in parte, ad una patologia pregressa. Inoltre, ha ritenuto indimostrata la violazione dell'art. 2087 cod.civ. ed il collegamento con gli eventi morbosi che avevano condotto al licenziamento. Ha sottolineato che non sarebbe stata dimostrata l'erroneità del calcolo ed in particolare non sarebbero stati indicati i giorni determinanti per escludere la maturazione del comporto. Ha rammentato che nel calcolare il comporto si deve tenere conto anche dei giorni festivi o comunque non lavorativi, ivi comprese le giornate di sciopero che cadano nel periodo essendo onere del lavoratore fornire la prova dell'interruzione della malattia. Quanto alle ferie era onere del lavoratore allegare e dimostrare di averle chieste per interrompere il decorso del comporto.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.C. affidato a sei motivi. A.S.I.A. Benevento s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 380 bis.l cod. proc.civ ..
 

Considerato che


Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e mancata applicazione dell'art. 2087 cod. civ. in relazione agli artt. 3 del d.lgs. 19.9.1994 n. 626 e 168 e 170 del d.lgs. 9 aprile 2000 n. 81 nonché degli artt. 2050 e 2051 cod.civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc.civ.
Deduce il ricorrente che la datrice di lavoro, sia prima che dopo l'infortunio del 2006, aveva adottato misure organizzative per il lavoro del ricorrente che, tenuto conto delle sue peculiari condizioni fisiche non erano rispettose delle norme poste a tutela della salute del lavoratore adibendolo alle squadre per lo svuotamento dei cassonetti e comunque all'aperto invece che, in ambienti non polverosi e micro climaticamente confortevoli. Erroneamente, perciò, la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione formulata dal ricorrente di mancata osservanza dell'art. 2087 cod.civ.. Sottolinea che a fronte delle deduzioni del ricorrente, avvalorate da documentazione e dalla richiesta di prova orale, era onere della società datrice dimostrare che al contrario non v'era prova di un collegamento tra la malattia e l'infortunio. Inoltre, rileva che si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che l'attività svolta, di produzione e smaltimento di rifiuti, era da considerare pericolosa per tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di produzione e che comunque non era stata offerta la prova che il nesso causale si fosse interrotto. Ai fini dell'accertamento della responsabilità si sarebbe dovuto considerare che il danneggiato era intervenuto nell'adempimento di un dovere e che il datore di lavoro non aveva provato di aver adottato tutte le necessarie misure di protezione evidenziando che l'azienda non si era attenuta alle prescrizioni del proprio medico aziendale e dunque ne sarebbe conclusivamente risultata accertata la violazione dell'art. 2087 cod.civ..
La censura è inammissibile sotto vari profili.
In primo luogo, perché propone indistintamente ed in modo non agevolmente distinguibile vizi di violazione di legge e di motivazione. Ove nel ricorso per cassazione si cumuli, come nel caso in esame, in un unico motivo le censure di cui all'art.360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ., è necessario ai fini della sua ammissibilità che lo stesso evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (cfr. Cass. 05/10/2018 n. 24493 e già Sez. U. 06/05/2015 n. 9100). Quando invece non sia possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, la censura va dichiarata inammissibile poiché le doglianze, anche se cumulate, devono essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (cfr. Cass. 23/10/2018 n. 26790 09/12/2021 n. 39169).
Sotto altro aspetto poi la censura è inammissibile in quanto non tiene conto del fatto che la Corte di appello perviene ad un rigetto, come già il Tribunale, accertando anche tramite c.t. u acquisite dal processo svoltosi in relazione all'infortunio che non vi era un nesso tra l'infortunio e le malattie che avevano determinato le assenze e concorso alla maturazione del comporto.
La censura formulata al riguardo dal ricorrente si risolve in una diversa ed autonoma ricostruzione e valutazione dei fatti, un accertamento fattuale del tutto scollegato dalle ragioni del giudice del merito cui è rimessa la valutazione dei fatti allegati e provati nel giudizio.
Ancora, infine, si osserva che nella sentenza della Corte di appello non vi è cenno alcuno alla natura pericolosa dell'attività che risulta allegata per la prima volta in questa sede non avendo il ricorrente chiarito come dove e quando la questione, che ha una sua identità sia sotto il profilo dell'allegazione che sotto il profilo della prova, era stata sottoposta all'esame del giudice del merito.
Con il secondo motivo di ricorso il lavoratore denuncia la violazione e mancata applicazione dell'art. 115 cod. proc.civ. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod.proc.civ ..
Sostiene il ricorrente che l'ordinanza con la quale era stata disposta l'acquisizione delle tre consulenze svoltesi nel giudizio sull'infortunio definito dal Tribunale di Benevento, per effetto di allegazione al riguardo della società, sarebbe inammissibile poiché nessuna allegazione in tal senso vi era stata e dunque la Corte non poteva procedervi.
Anche questo motivo è inammissibile oltre che, per le ragioni già dette, per l'indistinta formulazione di censure di violazione di legge e di vizio di motivazione anche perché lo stesso risulta genericamente formulato non essendo stato riporta, neppure per la parte strettamente rilevante, il contenuto della memoria che invece la Corte di merito richiama a sostegno della scelta processuale adottata.
Analoghi profili di inammissibilità presenta anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 437 comma 2, 421 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. con riguardo alla utilizzazione di prove acquisite in altro processo. La censura, per le ragioni esposte con riguardo al secondo motivo, è generica poiché non riporta il contenuto rilevante della memoria. Va poi qui ribadito che è consentito al giudice del merito di tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. (Cass. 07/05/2014 n. 9843). Nei poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie (cfr. Cass. 03/04/2017 n. 8603). L'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio denunciata nel quarto motivo di ricorso risulta ancora una volta inammissibile sia perché nella sua attuale formulazione (disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134) il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" sicché è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. per tutte Cass. sez. u. 07/04/2014 n. 8053). Ne consegue che l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione debba essere comunque riferita ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico e senz'altro è escluso in caso, come quello in esame in cui nella sostanza si propone al giudice di legittimità una diversa lettura delle emergenze probatorie senza che risulti specificato quale sia il fatto decisivo trascurato.
Il quinto motivo di ricorso è infondato.
Nel denunciare la violazione dell'art. 40 del c.c.n.l. Federambienti del 22.5.2003 si sostiene che le giornate accumulate per malattia non concorrono a formare il comporto trattandosi di patologie connesse all'infortunio per il quale non vi è stata guarigione clinica. Ai sensi dell'art. 39 punto b) del contratto collettivo richiamato e che possono essere utilizzate nel calcolo le assenze per malattia e quelle per infortunio che non sia sul lavoro. Deduce che nella specie la sindrome ansioso depressiva di grado severo post traumatico non solo non era guarita clinicamente ma era inoltre connessa all'infortunio sul lavoro sofferto dal ricorrente così come era stato accertato dallo stesso INAIL il quale aveva erogato l'indennità temporanea e poi ne aveva ritenuto stabilizzati gli effetti.
Osserva al riguardo il Collegio che nel corso del giudizio di merito è stato accertato che le patologie in relazione alle quali si sono verificate le assenze in epoca successiva al 29 luglio 2009 non erano in nessun modo collegate o dipendenti dall'infortunio del 16.9.2006. Il giudice sia in primo che in secondo grado ha verificato che si trattava di assenze che erano, piuttosto, da ricollegare a patologie precedenti allo stesso infortunio. Una retinite pigmentosa in entrambi gli occhi già accertata nel 1984 e documentata anche dal consulente medico legale.
La censura per come formulata si risolve allora in una ricostruzione che si contrappone a quella effettuata dalla corte di appello con l'ausilio di tecnici specializzati e non denuncia l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio come solo avrebbe potuto fare.
Anche l'ultimo motivo non può essere accolto.
Nel denunciare la violazione dell'art. 420 comma 5 cod. proc.civ. e dell'art. 24 della Costituzione e l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia il ricorrente osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito che hanno ritenuto indimostrata la responsabilità ex art. 2087 c.c., nel ricorso era stato formulato uno specifico progetto istruttorio e, peraltro, era onere della società dimostrare che aveva posto in essere tutte le precauzioni utili a evitare l'infortunio. Prova che l'ASIA non aveva offerto atteso che a tal fine non poteva essere considerata sufficiente né utile l'acquisizione delle consulenze svolte in altri giudizi atteso che ciò che si sarebbe dovuto accertare era la violazione o meno dell'art. 2087 cod. civ. ai fini della conseguente responsabilità datoriale per l'infortunio sofferto.
Rileva il Collegio che il motivo, in disparte gli ulteriori profili di inammissibilità comuni alle altre censure ed ai quali si rinvia, muove dall'errato presupposto di fatto che la Corte territoriale abbia escluso la responsabilità ex art. 2087 cod.civ. dell'ASIA laddove invece il giudice di appello ha ritenuto che non fosse provato il collegamento causale tra gli esiti dell'infortunio e le patologie che avevano determinato le assenze e condotto al licenziamento. La censura non intercetta pertanto la ragione per la quale la Corte ha ritenuto che esattamente le assenze fossero state computate ai fini del superamento del periodo di comporto il che rende inammissibile il motivo.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
 

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma nell'Adunanza camerale del 6 ottobre 2021