Tipologia: CCPL
Data firma: 24 settembre 2021
Validità: dal 01.11.2021
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia
Fonte: cassaedile-czkrvv.it


Sommario:

 

Stipula di contratto
Premessa
Art. 1 Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Art. 2 Incentivo alle imprese per la sicurezza dei lavoratori
Art. 3 BLEN.it - Borsa Lavoro Edile Nazionale
Art. 4 Sistema bilaterale
Art. 5 Lavoratori immigrati
Art. 6 Appalti e subappalti

 

Art. 7 Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 8 Prestazioni lavoratori
Art. 9 Concertazione preventiva obbligatoria
Art. 10 Congruità
Art. 11 Revoca assicurazione
Art. 12 Elemento variabile della retribuzione
Art. 13 Indennità e istituti contrattuali
Art. 14 Indennità suppletiva di trasferta
Art. 15 Decorrenza contratto


Contratto collettivo integrativo delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Stipula di contratto
Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 17.00, presso la sede di Ance Catanzaro, tra Ance di Catanzaro […], Ance Crotone […], Ance Vibo Valentia […] e Feneal Uil […], Filca Cisl […], Fillea Cgil […], viene stipulato con il presente atto, il rinnovo del Contratto Interprovinciale del Lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’edilizia ed affini del 18 luglio 2018 e s.m.i., valido per tutte le imprese e i lavoratori che operano nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Premessa
Le parti sociali, considerata l’importanza del comparto delle costruzioni che da sempre rappresenta un’opportunità per la crescita dell’occupazione e per l’economia dei territori, mediante la contrattazione locale e nelle materie ad essa demandate dalla contrattazione nazionale, intendono promuovere un programma per il sostegno del sistema delle costruzioni nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Le parti sociali hanno già avviato un confronto virtuoso che ha permesso loro di raggiungere risultati molto importanti come, per esempio, l’attuazione del piano industriale della Cassa Edile, che determinerà il risparmio di ingenti risorse nella gestione dell’Ente e che saranno reimpiegate nel sistema a beneficio delle imprese e dei lavoratori; la fusione per incorporazione del CPT e l’Ente Scuola Edile nell’Ente Edile Formazione e Sicurezza che consentirà di potenziare l’offerta formativa e di prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Attraverso i primi due risultati consolidati ed, in tale spirito unitario, le parti sociali, oltre a voler avviare una importante riqualificazione dei servizi del sistema bilaterale, intendono produrre ulteriori strumenti a favore del comparto delle costruzioni, diventato sempre più esigente e qualificato.

Art. 1 Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Le OO.SS. Feneal Uil Calabria, Filca Cisl Regionale Calabria e Fillea Cgil Calabria in data 16 dicembre 2019 hanno costituito, ai sensi dell’art. 14 del c.c., un'associazione denominata: Associazione Calabria per la Sicurezza dei Lavoratori delle Costruzioni, in forma abbreviata, "SLC Calabria", che non ha scopo di lucro e si propone di favorire la tutela, la sicurezza e la salute dei lavoratori del settore edile. Opera inoltre al fine di attivare anche un sistema efficace in termine di informazione e divulgazione delle esistenti disposizioni di legge in materia di sicurezza, fornendo ai lavoratori ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento validi per garantire la piena ed efficace applicazione del Testo Unico in materia (decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 artt. 47, 48, 50) ed altre successive norme di analogo fine e contenuto.
Le Parti sociali territoriali sono concordi nel ritenere che il ruolo dei RLS e RLST, in un settore fortemente a rischio come quello delle costruzioni, sia fondamentale per il monitoraggio e la verifica del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, per l’efficace realizzazione di attività di prevenzione dei rischi e per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli RLST si dedicheranno esclusivamente alla sicurezza, evitando qualsiasi attività di proselitismo e qualunque coincidenza di ruoli politici e/o sindacale.
Il ruolo di RLST è, inoltre, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dall’Ente unico per la formazione e la sicurezza.
Le Parti sociali territoriali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo di rinnovo e per quanto riguarda le attribuzioni, le incompatibilità e la formazione dei RLST, fanno altresì riferimento alle previsioni contenute in materia nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nel vigente CCNL.
Premesso che trattasi di istituto di nuova introduzione nei territori di CZ-KR-VV, per il quale non è possibile alla data di sottoscrizione del CCPL, parametrizzare all’interno della Cassa Edile con dati/riscontri storici di flussi correlati alla necessità delle risorse finanziarie richieste per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività dell’RLST, le parti, anche facendo riferimento alle diverse aliquote presenti sul territorio utilizzate da altre Casse Edili con caratteristiche e parametri omogenee, deliberano di attivare un contributo che sarà versato mensilmente nella percentuale dello 0,15% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art.24 del CCNL, solo dalle imprese sprovviste di RLS alla Cassa Edile che, a sua volta, lo verserà alla SLC Calabria a titolo di contributo per come previsto dal dlgs 81/2008 art.52 e dal CCNL applicato.
Al fine di individuare le imprese soggette a tale obbligo le parti demandano alla Cassa Edile di richiedere, alle imprese, attraverso la denuncia contributiva mensile (MUT), la dichiarazione che attesti la presenza al loro interno dell’RLS sotto la propria responsabilità.
Inoltre, le imprese provviste dell’RLS avranno l’obbligo di inviare alla Cassa Edile tutta la documentazione di cui agli adempimenti previsti dalla procedura MUT.
La Cassa Edile provvederà a comunicare all’Ente unico di formazione e sicurezza l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale con i relativi dati.
L’omesso versamento del contributo aggiuntivo da parte delle imprese sprovviste di RLS determinerà l’irregolarità della propria posizione contributiva che sarà certificata in caso di richiesta del DURC.
Le parti concordano di incontrarsi periodicamente per monitorare la situazione ed eventualmente adeguare la percentuale.

Art. 2 Incentivo alle imprese per la sicurezza dei lavoratori
Le parti sociali territoriali si danno atto e ribadiscono quanto previsto dal vigente CCNL, ovvero che l’aliquota dell’1,05 % del contributo Cassa Edile, al netto dei rimborsi per malattia e infortunio, sarà finalizzata al riconoscimento di premialità alle imprese.
Resta inteso che, per il raggiungimento della premialità alle imprese pari all’1.05 %, le parti sociali concordano che la differenza sarà utilizzata per promuovere e realizzare azioni ed iniziative tese al miglioramento, in una logica di prevenzione, delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, comprendendo anche le visite mediche ai dipendenti.
Le parti sociali stabiliscono di attuare il servizio sanitario di prevenzione, che prevede le analisi cliniche e le visite mediche, attraverso una convenzione tra la Cassa Edile e l’Ente unico di formazione di CZ, KR e VV., che svolge già l’attività di formazione nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo, e potrà quindi garantire un’azione omogenea e capillare su tutto il territorio interprovinciale assicurando prestazioni eseguite in modo efficiente.
Al fine di accedere al beneficio di cui sopra, le parti concordano di individuare criteri essenziali e qualificanti nel quadro di una valorizzazione complessiva del sistema paritetico che premi le aziende che hanno già attuato percorsi virtuosi di formazione attraverso gli organismi istituzionalmente dedicati.
Pertanto, in sede di richiesta da parte dell’impresa, saranno oggetto di requisiti minimi per l’accesso alla misura:
- Verbale di informativa sottoscritto tra l’impresa e l’associazione datoriale territoriale, anche al fine di far conoscere tutte le opportunità del sistema della bilateralità, previo invito di partecipazione a tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
- Correntezza contributiva ed assenza di irregolarità in BMI.

Art. 4 Sistema bilaterale
Come noto, il CCNL del 18 luglio 2018 consegna alle parti sociali territoriali due compiti:
- Proseguire nel percorso di razionalizzazione dei costi di gestione e del personale degli enti bilaterali mediante la sottoscrizione dei piani di rientro predisposti sulla base delle linee guida definite per l’applicazione dell’allegato 2 del CCNL;
- Ridefinire e rafforzare il ruolo e le funzioni degli enti bilaterali non solo quali enti erogatori di servizi e prestazioni a lavoratori ed imprese ma quali motori propulsivi di rilancio del settore e organismi regolatori e garanti della legalità della concorrenza leale dell'applicazione del CCNL edile e del rispetto delle previsioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Risulta evidente che rispetto al fondo incentivo sull’occupazione sarà necessario stringere delle sinergie forti con l’ente unico, mentre per il fondo di prepensionamento si dovrà prevedere una serie di intese di collaborazioni con i patronati confederali al fine di promuoverne lo sviluppo.
[…]
In merito alla sicurezza è necessario consolidare l’attività delle visite tecniche in favore di imprese e lavoratori.

Art. 5 Lavoratori immigrati
Le Parti Sociali territoriali concordano sulla necessità di porre la dovuta attenzione alle peculiarità tipiche dei rapporti di lavoro intercorrenti con lavoratori immigrati. Le Parti Sociali territoriali, pertanto, stabiliscono quanto segue:
• L’ente unico di formazione e sicurezza dovrà realizzare corsi di formazione di lingua italiana per lavoratori immigrati, anche accedendo ad eventuali finanziamenti pubblici destinati a finanziare politiche di integrazione;
• L’ente unico di formazione e sicurezza dovrà sviluppare e implementare l'attività di progettazione e realizzazione di corsi professionali che intercettino i fondi pubblici messi a disposizione per le politiche di integrazione.

Art. 6 Appalti e subappalti
Le parti richiamano una particolare e puntuale attenzione agli adempimenti previsti dagli artt. 14 ed art. 17 CCNL edilizia industria edilizia artigianato. Le parti condividono l’opportunità di sensibilizzare le stazioni appaltanti affinché i bandi di gara possono prevedere anche questi elementi:
- Obbligo di denuncia per cantiere anche attraverso l’incrocio con le notifiche preliminari;
- Messa a disposizione delle OO.SS. delle informazioni relative a tutti i soggetti e le imprese che operano in cantiere;
- Applicazione del CCNL dell’edilizia, l’iscrizione alla Cassa Edile e l’utilizzo degli EE.BB. edili, impegnandosi reciprocamente a dare maggior riconoscimento, all’interno dei cantieri che applicano il CCNL edilizia, agli attestati di formazione che provengono dalle Scuole Edili;
- rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura.

Art. 7 Igiene, sicurezza e ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di igiene, sicurezza e ambiente di lavoro, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi dimensioni per come definite al punto precedente, che insistono nel territorio della provincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e che siano ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, si provveda a quanto segue:
• All'atto dell'apertura di un nuovo cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.
• I locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.
• Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.
• Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumate un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
• Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangano in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto. Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. 1 lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.
• In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere forniti di idonei Dispostivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini anti chiodi, ecc.). Il mancato o l'errato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l'adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente CCNL vigente.
• Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente.
• Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui innanzi potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Art. 9 Concertazione preventiva obbligatoria
In linea con quanto previsto dall’art. 113 del CCNL di settore, per le opere pubbliche di valore pari o superiore a 5 milioni di € che incidono sul territorio della province di CZ.KR e VV è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni stipulanti il presente contratto e le imprese aggiudicatane dell'appalto, le quali potranno valutare ed eventualmente sottoscrivere, un accordo inerente ai profili logistici del cantiere, ai rapporti con gli organismi paritetici di settore, alla sicurezza del lavoro, all’orario di lavoro, alla disciplina relativa al livello territoriale di contrattazione. Lo stesso accordo, per le materie suindicate, è integrativo e sostitutivo dei contenuti della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il cantiere.

Art. 10 Congruità
A seguito dell’accordo del 10 settembre 2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105, comma 16 del D.Lgs n.50/2016 nonché della recente disposizione introdotta dall’art.8, comma 10-bis del D.L. n.76 del 2020, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, a partire dal 1° luglio 2021 la verifica della congruità entrerà a regime nel sistema delle costruzioni e sarà obbligatoria, per tutte le imprese del settore sia pubblico che privato.
La congruità rappresenta uno straordinario strumento di contrasto al lavoro irregolare e alla concorrenza sleale tra imprese che va sostenuto e reso operativo in tutte le Casse Edili/ Edilcasse.