Tipologia: CCNL
Data firma: 7 maggio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.12.2006
Parti: Federmeccanica, Assistal e Fim-Cisl, Uilm-Uil*
Settori: Metalmeccanici, Industria
Fonte: CNEL
Note*: Hanno successivamente aderito Ugl Metalmeccanici, Failms-Cisal, Savt-Met, Usas-Asgb/Metall

Sommario:

 

Dichiarazione delle parti stipulanti.
Premessa
Campo di applicazione del contratto
Definizione dei settori.
Norma comune a tutti i settori.
Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali

Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
1.1) Situazione economico- sociale dell'industria metalmeccanica.
1.2) Sviluppo industriale.
1.3) Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica.
1.4) Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
1.5) Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo.
Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica.
2.1) Situazione economico- sociale dell'industria metalmeccanica.
2.2) Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria metalmeccanica.
2.3) Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale.
Art. 4 - Formazione professionale.
4.1) Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
4.2) Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato.
4.3) Commissioni aziendali per la formazione professionale.
Ente bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico
Art. 5 - Pari opportunità.
5.1) Commissione nazionale per le pari opportunità.
5.2) Commissioni territoriali per le pari opportunità.
5.3) Commissioni aziendali per le pari opportunità.
5.4) Informazioni in materia di pari opportunità.
Art. 6 - Informazioni in sede aziendale.
6.1) Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.

6.2) Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
6.3) Investimenti, occupazione e attività indotte.
6.4) Tecnologie di processo.
6.5) Decentramento produttivo.
Art. 7 - Lavoro a domicilio.
Art. 8 - Istituzioni interne a carattere sociale.
Disciplina generale
Sezione II - Diritti sindacali

Premessa
Art. 1 - Assemblea.
Art. 2 - Diritto di affissione.
Art. 3 - Locali.
Art. 3 bis - Strumenti informatici.
Art. 4 - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive.
Art. 5 - Tutela dei componenti delle RSU.
Art. 6 - Versamento dei contributi sindacali.
• Norma transitoria.
Art. 7 - Affissione del contratto.
Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro

Art. 1 - Assunzione.
Art. 1 bis - Contratti di lavoro atipici.
A) Contratto di lavoro part-time.
B) Lavoro temporaneo.
Art. 1 ter - Qualifiche escluse dalla quota di riserva di cui all'art. 25, comma 2) , legge 23.7.91 n. 223.
Art. 2 - Documenti, residenza e domicilio.
Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Art. 3 bis - Conservazione del posto di lavoro in caso di accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione per gli stati di accertata tossicodipendenza
Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
A) Declaratorie, esemplificazioni dei profili ed esempi.
B) Mobilità professionale
Art. 4 bis - Quadri.
Art. 4 ter - Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale.
Art. 5 - Orario di lavoro.
• Orario di lavoro nel settore siderurgico.
• Orario plurisettimanale
• Permessi annui retribuiti.
• Allegato all'art. 5.
Art. 5 bis - Contrazione temporanea dell'orario di lavoro.
Art. 5 ter - Reperibilità.
Art. 6 - Riposo settimanale.
Art. 7 - Anzianità dei lavoratori.
Art. 8 - Forme di retribuzione.
Art. 9 - Premio di risultato.
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4.2.97
Art. 10 - Reclami sulla retribuzione.
Art. 11 - Mense aziendali.
Art. 11 bis - Indennità di mensa.
Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Art. 13 - Indennità per disagiata sede.
Art. 14 - Nuove mansioni.
Art. 15 - Cumulo di mansioni.
Art. 16 - Trasferimenti.
Art. 17 - Reclami e controversie.
Art. 18 - Rapporti in azienda.
Art. 18 bis - Commissione paritetica nazionale di studio sull'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e tutela della privacy.
Art. 19 - Divieti.
Art. 20 - Vendita di libri e riviste.
Art. 21 - Visite di inventario e di controllo.
Art. 22 - Norme speciali.
Art. 23 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Art. 25 - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.
B) Licenziamento senza preavviso.
Art. 26 - Sospensione cautelare non disciplinare.
Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
Art. 28 - Appalti.
Art. 29 - Diritto allo studio e alla formazione professionale.
A) Diritto allo studio.
B) Formazione professionale.
Art. 30 - Facilitazioni particolari per la frequenza ai corsi e per gli esami dei lavoratori studenti.
Art. 31 - Congedi per la formazione.
Art. 32 - Permessi per eventi e cause particolari.
Art. 33 - Aspettativa e congedi per eventi e cause particolari.
Art. 34 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
Art. 35 - Congedi parentali.
Art. 36 - Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 37 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 38 - Certificato di lavoro.
Art. 39 - Indennità in caso di morte.
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 41 - Decorrenza e durata.
Art. 42 - Procedura di rinnovo del CCNL.
• Norma transitoria.
Art. 43 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
• Norma concordata nel verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4.2.97
Art. 44 - Distribuzione del contratto.
Art. 45 - Previdenza complementare.
Art. 46 - Commissione paritetica nazionale di studi dell'assistenza sanitaria complementare.
Disciplina speciale
Parte I

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina speciale.
Art. 2 - Periodo di prova.
Art. 3 - Entrata e uscita.
Art. 4 - Sospensione e interruzione del lavoro.

 

Art. 5 - Sospensioni e riduzioni di lavoro.
Art. 6 - Recuperi.
Art. 7 - Festività.
Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Banca ore
Art. 9 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 10 - Apprendistato.
Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
• Protocollo di chiarimento all'art. 11, punto 5).
Art. 12 - Mensilizzazione.
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 14 - Ferie.
Art. 15 - Gratifica natalizia.
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 19 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro.
• Norma transitoria.
Art. 20 - Congedo matrimoniale.
Art. 21 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 22 - Assenze.
Art. 23 - Permessi di entrata e uscita.
Art. 24 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
• Norma transitoria.
Art. 26 - Trasferte.
• Trattamento economico di trasferta.
• Trattamento per il tempo di viaggio.
• Malattia e infortunio.
• Rimborso spese viaggio.
• Permessi.
Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Art. 28 - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici.
Art. 29 - Variazioni nelle squadre ai forni e ai treni negli stabilimenti siderurgici.
Art. 30 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 31 - Minimi tabellari e determinazione dei minimi di paga oraria.
Disciplina speciale
Parte II

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte I, Disciplina di cui alla Parte II.
Art. 3 - Trattamento in caso di sospensione di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 4 - Recuperi.
Art. 5 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norma transitoria.
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
• Norma transitoria.
Art. 7 - Condizioni di miglior favore.
Art. 8 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Art. 9 - Clausola di rinvio.
Disciplina speciale
Parte III

Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte III, Disciplina speciale.
Art. 2 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte I, Disciplina di cui alla Parte III.
Art. 3 - Passaggio del lavoratore di cui alla Parte II, Disciplina di cui alla Parte III.
Art. 4 - Periodo di prova.
Art. 5 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 6 - Festività.
Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
• Banca ore
Art. 8 - Passaggio temporaneo di mansioni.
Art. 9 - Aumenti periodici di anzianità.
• Norme transitorie.
Art. 10 - Indennità maneggio denaro. Cauzione.
Art. 11 - Corresponsione della retribuzione.
Art. 12 - Ferie.
• Norme transitorie.
Art. 13 - Tredicesima mensilità.
Art. 14 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Norma transitoria.
Art. 15 - Congedo matrimoniale.
Art. 16 - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo.
Art. 17 - Assenze e permessi.
Art. 18 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto (TFR) .
• Norma transitoria.
Art. 20 - Trasferte.
Art. 21 - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria.
Dichiarazione comune.
Disposizione finale.
Allegati
Allegato 1) Dichiarazione fra le parti
Allegato 2) Accordo 31 ottobre 1973
• Norme transitorie.
Allegato 3) Quota contribuzione una tantum
Allegato 4) Accordo per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti
• Premessa
• Art. 1 - Norme generali.
• Art. 2 - Durata del tirocinio.
• Art. 3 - Tirocinio presso diverse aziende.
• Art. 4 - Formazione teorico- pratica e insegnamento pratico.
• Art. 5 - Organismi paritetici.
• Art. 6 - Assunzione.
• Art. 7 - Periodo di prova.
• Art. 8 - Orario di lavoro.
• Art. 9 - Ferie.
• Art. 10 - Determinazione della retribuzione.
• Art. 11 - Gratifica natalizia.
• Art. 12 - Trattamento di malattia e infortunio.
• Art. 13 - Attribuzione della qualifica professionale.
• Art. 14 - Decorrenza.
Statuto di cometa
Accordo tra le parti (Cometa)
Accordo tra le parti istitutive di Cometa
Accordo tra le parti (Cometa)
Una tantum e tabelle dei minimi contrattuali
Appendice
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
Legge 29.5.82 n. 297 (Disciplina del TFR e norme in materia pensionistica)
Legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali)
Testo coordinato della legge 12.6.90 n. 146 e della legge 11.4.00 n. 83 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia della attuazione della legge e della legge 11.4.00 n. 83 - Modifiche e integrazioni della legge 12.6.90 n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati)
Legge 29.12.90 n. 428 - Legge comunitaria per il 1990 - Art. 47 - Testo coordinato con le modifiche del D.lgs. 2.2.01 n. 18 - Attuazione della Direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti
Legge 10.4.91 n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nel lavoro)
D.lgs. 6.9.01 n. 368 (Attuazione della Direttiva del Consiglio del 28.6.99, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro Ces, Unice, Ceep sul lavoro a tempo determinato)
D.lgs. 8.4.03 n. 66 (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro
Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93
Accordo 17.7.03 per la definizione del Codice di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali come modificato il 4.2.04 (in attesa di approvazione da parte della Commissione di garanzia)


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 maggio 2003 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti con appendice di leggi e accordi.

In Roma, addì 7 maggio 2003 tra Federazione sindacale dell'industria metalmeccanica italiana (Federmeccanica) [...]; Associazione nazionale costruttori di impianti (Assistal) [...]; con l'assistenza della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria) [...]; e Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim) [...]; assistita dalla Segreteria della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl); Unione italiana lavoratori Metalmeccanici (Uilm) [...]; assistita dalla Segreteria della Unione Italiana del Lavoro (Uil); è stato stipulato il presente CCNL per le aziende metalmeccaniche private e di installazione impianti e i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Premessa
[...]
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.12.93 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le RSU. Le Aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti industriali specificati come appresso e i lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

Campo di applicazione del contratto
Il presente contratto si applica:
(A) agli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
(B) agli stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
(C) alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza.

A titolo indicativo ed esemplificativo rientrano fra gli stabilimenti metalmeccanici regolati dal presente contratto, qualora abbiano i requisiti previsti nelle definizioni di cui sopra e non siano regolati da contratti di altre categorie, i seguenti stabilimenti, imprese e cantieri per:
- la produzione di metalli non ferrosi (alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e altri);
- la trasformazione plastica dell'alluminio, magnesio, rame, piombo, zinco, argento e loro leghe sotto forma di laminati, estrusi, trafilati, imbutiti, stampati, fucinati e tranciati;
- la fusione di rame, alluminio, magnesio, nichel, piombo, zinco e altri metalli non ferrosi e loro leghe (bronzo, ottone, etc.);
- la fusione di ghisa in getti;
- la fusione di acciaio in getti, sempreché lo stabilimento non proceda alla produzione dell'acciaio relativo;
- la forgiatura e stampaggio a freddo e a caldo del ferro e dell'acciaio;
- la laminazione e trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio;
- la costruzione, montaggio, riparazione e manutenzione di:
▪ navi da carico, da passeggeri e da guerra, galleggianti, pontoni e chiatte;
▪ materiale mobile e fisso per ferrovie, filovie, tramvie, teleferiche e funivie;
▪ automobili, autobus, autocarri, rimorchi, carrozzerie e loro parti staccate;
▪ motocicli, motofurgoncini, carrozzerie relative, biciclette e loro parti e affini;
▪ aeromobili, veicoli spaziali e loro parti;
▪ l'alaggio, l'allestimento, il recupero, la riparazione e demolizione di navi e loro parti;
▪ l'esercizio di bacini di carenaggio;
▪ la produzione di carpenteria, infissi, serrande, mobili, casseforti e simili e arredi metallici;
▪ attività di lavorazione, confezione, fornitura del ferro tondo per cemento armato e della sua posa in opera;
▪ vasellame, stoviglie, posate, coltelleria e affini, utensili e apparecchi da cucina;
▪ articoli vari, ferramenta e minuterie metalliche;
▪ bullonerie, viterie, chiodi, broccame, molle;
▪ reti e tele metalliche, tubi flessibili, fili, corde, funi e trecce metalliche, catene;
▪ strumenti musicali metallici;
▪ oggetti in ferro battuto;
▪ scatolame e imballaggi metallici;
- la produzione, costruzione, montaggio e riparazione di:
▪ motrici idrauliche a vapore e a combustione interna, loro parti staccate e accessori caratteristici;
▪ organi di trasmissione e cuscinetti a sfere;
▪ impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto;
▪ macchine e apparecchi per la generazione, trasformazione, misura e utilizzazione dell'energia;
▪ apparecchi e complessi per telegrafia, elettroacustica, radiotelefonia, radiotelegrafia, registrazione e amplificazione sonora e televisione;
▪ produzione di apparecchi e complessi per telefonia e per telecomunicazioni, gestione di reti e di servizi di telefonia;
▪ apparecchi per la generazione e utilizzazione dell'energia termica per uso industriale, domestico e medicale;
▪ apparecchi per illuminazione e segnalazioni luminose con energia elettrica o di altra natura;
▪ apparecchi, utensili e strumenti per la medicina, chirurgia, ortopedia o odontoiatria;
▪ macchine e apparecchi per scavi, perforazione, trivellazione di terreni, rocce, etc.; per il trattamento meccanico di minerali e pietre; per la lavorazione di marmi e pietre e per la fabbricazione di laterizi, conglomerati, ceramiche, grès e affini;
▪ macchine e apparecchi per cantieri edili e stradali;
▪ macchine operatrici e relativi accessori per la lavorazione dei metalli, del legno, del sughero e di materie sintetiche (resine); macchine, apparecchi e accessori per fabbricare carta, cartoni, per cartotecnica, legatoria, stampa;
▪ macchine, apparecchi e accessori per l'industria tessile dell'abbigliamento;
▪ macchine e apparecchi per l'agricoltura e per le industrie agricole, alimentari, olearie, enologiche e del freddo; macchine e apparecchi per industrie chimiche e della gomma;
▪ utensili per macchine operatrici; strumenti di officina;
▪ utensili e attrezzi per arti e mestieri, ferri da taglio e armi bianche;
▪ pompe, compressori, macchine pneumatiche, ventilatori, aspiratori, macchine e apparecchi affini, organi di chiusura e di regolazione per condotte di vapore e di fluidi in genere;
▪ apparecchi e attrezzature per impianti igienico- sanitari e di riscaldamento;
▪ macchine e apparecchi per disinfezione, condizionamento di aria, lavanderia e stireria;
▪ macchine e impianti per posta pneumatica e distributori automatici;
▪ armi e materiale per uso bellico e da caccia e sportivo;
▪ macchine e apparecchi per lavorazioni e produzioni di meccanica varia e di meccanica affine, come: macchine e apparecchi per la prova, misura e controllo; apparecchi geofisici e topografici; macchine fotografiche, cinematografiche e di riproduzione, macchine da scrivere, calcolatrici, contabili, affrancatrici e simili; lavorazioni ottiche in genere;
▪ orologi in genere;
▪ modelli meccanici per fonderia;
- l'industria della installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa l'installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la deposizione galvanica, ossidazione anodica, piombatura, stagnatura, zincatura, smaltatura e simili;
- la produzione, l'implementazione e la manutenzione di hardware e software informatici;
- la produzione di componentistica microelettronica, nonché di parti staccate che utilizzano tale componentistica;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l'esecuzione presso terzi delle attività regolate dal presente contratto;
- etc. etc.
D) agli stabilimenti siderurgici che, agli effetti del presente contratto, sono quelli per la produzione di:
(a) ghisa di prima fusione
(b) acciaio anche se colato in getti
(c) ferroleghe
(d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati)
(e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(g) latta
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), comma D), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a), stesso comma.
La regolamentazione particolare per i settori sottoindicati in cui si articola l'industria metalmeccanica:
- siderurgico
- autoavio
- elettromeccanico ed elettronico
- meccanica generale
- fonderie di seconda fusione
- cantieristico
nonché per l'industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l'installazione di impianti di segnaletica stradale che, a tutti i fini del presente contratto, è equiparata alla meccanica generale, sussiste nei limiti e per gli istituti per i quali è specificamente prevista nel presente contratto.

Definizione dei settori.
Siderurgico:
comprende gli stabilimenti siderurgici che agli effetti del contratto sono quelli per la produzione di:
(a) ghisa di prima fusione
(b) acciaio anche se colato in getti
(c) ferroleghe
(d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati)
(e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo
(g) latta
La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto o dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.
La produzione dei laminati, trafilati, tubi e latta è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.
Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.
Le Parti concordano che con la definizione di fucinatura siderurgica grossa e media che inizia dal lingotto o dal blumo, di cui alla voce d), non hanno inteso ampliare il concetto tradizionale di attività siderurgica, né hanno inteso restringerlo con la dizione di ghisa di prima fusione di cui alla voce a), stesso comma.
Autoavio:
in tale settore sono compresi gli stabilimenti addetti alla costruzione in serie delle autovetture e autocarri nel loro totale complesso e degli aeromobili, nonché quelli addetti alla costruzione in serie di carrozzerie con esclusione delle aziende che esercitano la loro attività nella costruzione di parti, accessori e simili e nella riparazione di autovetture, autocarri e carrozzerie. Sono compresi nel settore autoavio gli stabilimenti che producono trattori agricoli che appartengono alle aziende inquadrate nello stesso settore in quanto producono autoveicoli.
Elettromeccanico ed elettronico:
elettromeccanici sono gli stabilimenti fabbricanti esclusivamente o prevalentemente prodotti complessi che utilizzino elettricità e nei quali la parte elettrica sia tipica e di importanza fondamentale.
Tipiche produzioni elettromeccaniche sono:
- macchine elettriche, nel senso tradizionale dell'espressione;
- apparecchiature elettriche complesse;
- strumenti di misura elettrici;
- apparecchi per telefonia, telegrafia, radiotelegrafia, radiotecnica, elettronica;
- elettrodomestici (fabbricazione completa e in grandi serie).
L'esecuzione di lavorazioni metalmeccaniche pur applicate a pezzi o complessi destinati alla elettromeccanica ed elettronica, ma che non siano identificabili con veri e propri complessi utilizzanti l'elettricità, non determina l'appartenenza al settore.
Meccanica generale:
vi appartengono gli stabilimenti che svolgono tutte le altre attività indicate nel campo di applicazione del contratto.
Fonderie di seconda fusione:
comprende gli stabilimenti che effettuano:
- fusione di ghisa in getti
- fusione di acciaio in getti
Cantieristico:
appartengono a tale settore gli stabilimenti che svolgono la loro attività nella costruzione, riparazione e demolizione di navi, nonché nell'esercizio di bacini di carenaggio.

Norma comune a tutti i settori.
In ciascuno stabilimento si considera prevalente l'attività alla quale è addetto il maggior numero di dipendenti e saranno applicate le norme di un solo settore in base al detto criterio di prevalenza; nel caso di più di 2 attività la prevalenza è determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti.
Nel caso in cui in un'azienda sono esplicate 2 o più attività, tutte inquadrate nel contratto meccanici, al personale addetto alla Direzione generale e alle Filiali, con esclusione dei negozi, si applicheranno le norme di settore dell'attività alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori.
Chiarimento a verbale.
Le Parti confermano che le aziende che svolgono attività di costruzione, ampliamento ed estensione di linee telefoniche ed elettriche, secondo i principi generali e la comune esperienza, svolgono un'attività che appartiene tradizionalmente al settore meccanico come definito nel campo di applicazione del presente CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione degli impianti.
Pertanto, le aziende che svolgono installazione "di reti telefoniche ed elettriche" sono tenute all'applicazione della regolamentazione per l'industria metalmeccanica.
Nota a verbale.
Ove sorgessero contestazioni nell'inquadramento di qualche unità nei settori previsti, in caso di mancato accordo tra le Organizzazioni territoriali, le controversie saranno deferite alle Organizzazioni stipulanti.

Commissione paritetica nazionale di studio sui comparti
Le Parti convengono di costituire, entro il 30.9.03, un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di individuare comparti omogenei per caratteristiche organizzative, tecnologiche e di mercato tali da giustificare la definizione di discipline specifiche nell'ambito del presente contratto.
La Commissione, determinati i comparti, individuerà le aree tematiche che necessitano di discipline specifiche.
I risultati dei lavori della Commissione saranno presentati alle Parti entro giugno 2006.

Disciplina generale
Sezione I - Sistema di relazioni sindacali

Le parti stipulanti, intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al contratto, individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un sistema di Osservatori congiunti paritetici.
Gli Osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco così come definiti nella presente Sezione I.
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo.
Le attività, i dati e le informazioni prodotte dal sistema degli Osservatori confluiranno, costituendone parte integrante, nella "Banca dati del settore metalmeccanico" gestita dall'Osservatorio nazionale, che rappresenterà una base documentale comune e condivisa, utile all'attività delle Parti. I contenuti della "Banca dati" potranno essere diffusi anche attraverso l'utilizzazione di strumenti telematici e con la realizzazione di un apposito sito Internet.
Gli Osservatori potranno realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie e argomenti individuati di comune accordo tra le Parti e, qualora sia stata acquisita una posizione comune sui risultati delle iniziative medesime, sarà predisposto un rapporto finale congiunto che potrà essere sottoposto all'attenzione degli Enti e delle Istituzioni pubbliche competenti. In ogni caso verrà pubblicato, di norma annualmente, un "Rapporto sull'industria metalmeccanica" a cura dell'Osservatorio nazionale.
Le iniziative di studio, ricerche e indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le Parti riguardante l'ammontare dei costi, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili, e la relativa suddivisione a carico di ciascuna di esse.

Art. 1 - Osservatorio paritetico nazionale sull'industria metalmeccanica.
Entro 6 mesi dalla stipula del presente CCNL le Parti definiranno in apposito incontro le modalità costitutive e operative per un corretto funzionamento dell'Osservatorio.
L'Osservatorio svolge i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.

1.1) Situazione economico- sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
(a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali, facendo anche ricorso alle principali istituzioni statistiche;
(b) gli andamenti produttivi e altri indicatori economici rilevanti, congiunturali e di lungo periodo, anche disaggregati per i principali comparti che compongono il settore metalmeccanico;
(c) l'andamento dell'occupazione, nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro nel settore, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro, per donne- uomini e livelli di inquadramento con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari, suddivisi per aree di provenienza, e ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria;
(d) l'andamento dei salari di fatto, disaggregato per donne- uomini e livelli di inquadramento, con indicazione disaggregata delle quantità retributive, le caratteristiche delle quali saranno individuate dalle Parti in apposito incontro;
(e) l'andamento degli orari di fatto, disaggregato per donne, uomini, impiegati e operai e per i diversi regimi di turno esistenti, con indicazione delle ore di lavoro prestate oltre l'orario ordinario e della misura delle ore per le quali vi è stato l'intervento della CIG;
[...]
(i) i dati relativi alla costituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e alle iniziative formative realizzate.

1.2) Sviluppo industriale.
Quest'area tematica sarà dedicata all'approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del settore metalmeccanico e alle misure di politica industriale che possono favorirlo. In tale contesto, con particolare riferimento alla situazione del Mezzogiorno e delle altre aree a più alta tensione occupazionale, nonché alla realtà delle piccole imprese, saranno presi in considerazione:
(a) gli andamenti e le tendenze qualitative e quantitative degli investimenti nel settore e loro localizzazione;
(b) la qualità e l'utilizzazione nel settore degli incentivi di legge per gli investimenti industriali distinti per finalità, anche in raccordo con i dati provenienti da fonti istituzionali (Banca d'Italia, Cnel, Istat, Ministeri, etc.) ;
(c) le tendenze e l'evoluzione dell'innovazione tecnologica nel settore e le politiche e gli investimenti di ricerca e sviluppo;
(d) quantità e qualità dei processi di internazionalizzazione del settore con particolare riferimento agli investimenti diretti di imprese italiane all'estero e di imprese estere in Italia.
Saranno condotti approfondimenti specifici, su richiesta di una delle Parti, utilizzando anche dati aziendali aggregati forniti da Federmeccanica, con riferimento ai seguenti sottosettori:
(1) siderurgia;
(2) fonderie di seconda fusione e metallurgia non ferrosa;
(3) mezzi di trasporto su gomma e su rotaia;
(4) navalmeccanica;
(5) aeronautica, avionica, aerospaziale e industria della Difesa;
(6) macchine utensili e produzione di macchine in genere;
(7) impianti industriali, montaggi e carpenteria, installazione di impianti e reti telefoniche ed elettriche;
(8) elettromeccanica;
(9) elettrodomestici ed elettronica civile;
(10) elettronica, informatica e telecomunicazioni;
(11) meccanica generale.
Sulla base delle analisi sviluppate nell'Osservatorio, le Parti si attiveranno per promuovere condizioni generali che favoriscano nuovi insediamenti produttivi nelle aree ad alta disoccupazione.

1.3) Evoluzione della struttura organizzativa dell'industria metalmeccanica.
In considerazione dei mutamenti organizzativi indotti dalla accresciuta concorrenza e competitività connesse alla globalizzazione dei mercati, la presente area tematica sarà dedicata all'analisi dei processi che investono l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti per quanto riguarda:
(a) l'andamento delle modifiche degli assetti societari comportanti trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 cc;
(b) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante cessione di rami d'azienda;
(c) le modifiche della struttura organizzativa d'impresa attuata mediante cessione di aree, uffici, reparti aziendali con connesso affidamento in appalto delle funzioni da questi precedentemente svolte.

1.4) Analisi e monitoraggio degli accordi aziendali sul Premio di risultato.
La presente area tematica, considerata l'importanza che il Premio di risultato assume nell'assetto dell'attuale sistema di contrattazione, nonché per lo sviluppo di nuove relazioni industriali, sarà dedicata alla analisi e all'approfondimento degli accordi stipulati nelle aziende metalmeccaniche.
In particolare costituiranno oggetto di analisi:
[...]
(b) i principali aspetti del processo di contrattazione e gli effetti sul sistema di relazioni sindacali in azienda;
[...]
La presente area tematica svolge i compiti di monitoraggio e analisi degli accordi posti in essere di cui alla Commissione paritetica nazionale prevista nell'art. 9, Disciplina generale, Sezione III.

1.5) Sistemi di partecipazione nelle aziende metalmeccaniche in Italia e in Europa e Dialogo sociale europeo.
La presente area tematica, allo scopo di promuovere sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo all'interno del settore, sarà dedicata al monitoraggio e all'esame delle esperienze più significative in materia realizzate sia in Italia che in Europa.
Inoltre, considerato che l'avvenuta unificazione monetaria incentiverà i Paesi europei all'adozione di pratiche sempre più omogenee al modello concertativo, particolare attenzione sarà dedicata allo stato e alla evoluzione del Dialogo sociale europeo.

Art. 2 - Osservatori paritetici territoriali sull'industria metalmeccanica.
Laddove non già costituiti, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Osservatori congiunti che, con riferimento alla situazione riferita al settore metalmeccanico, considerata globalmente nel territorio interessato, svolgono i propri compiti articolandosi nelle seguenti aree tematiche.
Gli Osservatori si riuniranno di norma 2 volte all'anno (rispettivamente entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre).
Le Parti convengono che gli incontri degli Osservatori paritetici congiunti avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.
L'Osservatorio nazionale avrà il compito di monitorare le attività degli Osservatori territoriali e, nel caso di riscontrati ritardi nella costituzione o nell'avvio dell'attività, si attiverà al fine di rimuovere le eventuali condizioni ostative.

2.1) Situazione economico- sociale dell'industria metalmeccanica.
La presente area approfondirà i seguenti temi:
(a) la struttura dell'industria metalmeccanica: numero dipendenti suddivisi per sesso e per categoria di inquadramento, numero imprese suddivise per classi dimensionali;
(b) situazione e prospettive dell'industria metalmeccanica nel territorio;
(c) andamento dell'occupazione, nonché delle assunzioni e delle cessazioni del rapporto di lavoro, disaggregato per tipologia di rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle categorie più deboli e ai lavoratori extracomunitari;
(d) relazioni sindacali nel settore;
(e) andamento degli orari di fatto;
[...]
(g) monitoraggio delle iniziative realizzate dalle aziende ai fini della tutela e del miglioramento delle condizioni ambientali interne ed esterne.

2.2) Evoluzione della struttura organizzativa e produttiva dell'industria metalmeccanica.
La presente area tematica approfondirà i seguenti temi:
(a) andamento delle cessazioni di attività aziendali e dei nuovi insediamenti industriali e relativi riflessi occupazionali;
(b) evoluzione della struttura organizzativa aziendale con particolare riguardo ai processi di cessione di ramo d'azienda o di attività e funzioni;
(c) andamento e tipologia dei processi di decentramento, di appalto e di lavoro a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.73 n. 877;
(d) individuazione e studio di eventuali sistemi integrati di imprese che configurino la presenza sul territorio di "distretti industriali".

Art. 3 - Osservatori paritetici in sede aziendale.
Nelle aziende che occupano complessivamente più di 3.000 dipendenti, di cui almeno 1.000 dipendenti occupati nella medesima unità produttiva, saranno costituiti, su richiesta di una delle Parti, Osservatori paritetici formati da 3 a 6 rappresentanti dell'impresa e da un uguale numero di componenti in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
L'attività degli Osservatori si articola nelle seguenti aree tematiche:
[...]
3.2) Strategie industriali anche con riferimento a eventuali modifiche organizzative.
3.3) Andamento dell'occupazione con riferimento alle possibili tipologie di assunzione.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale e al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza.
Gli Osservatori si riuniscono di norma annualmente. Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

Art. 4 - Formazione professionale.
Nella prospettiva del processo di integrazione europea e al fine di favorire lo sviluppo occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le Parti convengono sull'importanza della formazione professionale quale strumento fondamentale per l'auspicata valorizzazione professionale delle risorse umane e per l'indispensabile incremento della competitività internazionale delle imprese.
Le Parti sono altresì d'accordo nell'attribuire rilevanza alla formazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti:
- le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere più elevati a causa della introduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative;
- il mutamento di quadro nell'ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all'ampliamento dell'obbligo scolastico e alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si impongono obbligatoriamente alla formazione professionale;
- l'evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15.3.97 n. 59 e successive normative attuative, e la necessità di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che, nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20.1.93 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra delineati, occorre arricchire il ruolo delle Parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo settoriale, alle opportunità offerte dal sistema formativo.
A tal fine le Parti convengono, anche alla luce delle esperienze realizzate, di consolidare e sviluppare le attività delle Commissioni paritetiche di cui ai punti successivi che opereranno in collaborazione e sinergia con l'Ente Bilaterale Nazionale richiamato in calce al presente articolo e con Fondimpresa per la progettazione e realizzazione di tutte le attività formative utili al settore.

4.1) Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato.
Le parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale e l'apprendistato, formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti, oltre a quelli ad essa attribuiti dall'art. 5 del vigente CCNL per la disciplina dell'apprendistato, i seguenti compiti:
(a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che nazionale;
(b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, utilizzando in particolare i risultati dell'indagine sui fabbisogni di professionalità di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2);
(c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore metalmeccanico e della installazioni di impianti;
(d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 4.2);
(e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto "Formazione per l'apprendistato", iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto dall'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato;
(f) operare, in collegamento sinergico con Fondimpresa per quanto di sua competenza e con gli Organismi paritetici regionali di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e alle successive intese, affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le esigenze del settore prospettate al punto b), nonché allo scopo di individuare, sempre in collegamento con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale;
(g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
(h) individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.

4.2) Commissioni territoriali per la formazione professionale e l'apprendistato.
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione di Commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da massimo 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti.
Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del vigente CCNL per la disciplina dell'apprendistato, hanno il compito di:
(a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello territoriale, al fine, tra l'altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite dal sistema formativo e scolastico;
(b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di impianti, con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall'Organismo paritetico regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. b), punto 4.1), sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni 'ad hoc' predisposte nel territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente poste in essere dalle aziende;
(c) proporre congiuntamente in sintonia con l'Organismo bilaterale regionale interventi formativi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati nelle varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle risorse amministrate da Fondimpresa, nonché a tutte le altre risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
(d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli Organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo quanto indicato dall'Accordo interconfederale 20.1.93;
(e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza;
(f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base delle informazioni di cui alla lett. c), punto 2.1) del precedente art. 2 le Parti verificheranno le possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi di legge, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in collegamento con l'Organismo bilaterale regionale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, corsi di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali emergeranno dalla indagine a ciò prevista dal citato Accordo Interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di cui al precedente punto 4.1);
(g) promuovere d'intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2) del successivo art. 5 idonee attività di formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge 10.4.91 n. 125, nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
(h) promuovere idonee attività di formazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all'art. 33, Disciplina generale, Sezione III.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presiedute a turno da un componente dei 2 gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1) .
Le Parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'Associazione territoriale che fornirà i servizi di segreteria.
Le Parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale.

4.3) Commissioni aziendali per la formazione professionale.
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle Parti, una Commissione paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU, con il compito di:
(a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
(b) esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori con riferimento all'evoluzione delle tecnologie impiegate in azienda e al fine di rispondere in modo più adeguato ed efficace alle necessità di mercato e di qualità del prodotto;
(c) segnalare i fabbisogni formativi, il numero dei lavoratori potenzialmente interessati, nonché ogni altra notizia ritenuta utile, alle Commissioni territoriali competenti.
In occasione degli incontri della Commissione sarà dato corso agli adempimenti di cui al punto 6.3), 2° capoverso, art. 6, Disciplina generale, Sezione I del presente CCNL.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

Ente bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico
Le parti stipulanti convengono che l'istituzione di un Ente Bilaterale Nazionale, dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle Parti ma di esse emanazione, rappresenta un ulteriore avanzamento nel processo di costruzione di un compiuto sistema partecipativo in sede di categoria.
Le parti stipulanti, pertanto, concordano di istituire un Gruppo di lavoro che, entro settembre 2004, presenti alle Parti medesime un progetto operativo per la creazione di un Ente bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico avente l'obiettivo di essere interlocutore attivo e supporto alle attività degli Osservatori e delle Commissioni nazionali e territoriali previste dal presente contratto.
L'Ente bilaterale nazionale dovrà essere articolato per sezioni tematiche di cui una sarà dedicata alla Formazione per la quale materia l'Ente bilaterale sarà, tra l'altro, interlocutore di Fondimpresa per quanto attiene ai progetti di settore per l'ambito metalmeccanico.
L'Ente bilaterale nazionale, tra l'altro, collaborerà con le Commissioni territoriali per la formazione professionale, laddove queste ultime lo richiedano, al fine di realizzare iniziative sperimentali sul territorio in materia di formazione. Tali esperienze saranno utili a valutare la necessità, ovvero l'opportunità, di promuovere, su richiesta delle Parti, Enti bilaterali a livello territoriale in stretta collaborazione e coordinamento con l'Ente bilaterale nazionale.
Misure e modalità di finanziamento dell'Ente bilaterale nazionale, se necessario anche a carico dell'impresa, saranno successivamente definite in funzione dei contenuti del progetto.

Art. 5 - Pari opportunità.
Le Parti affidano alle Commissioni paritetiche disciplinate ai successivi punti 5.1) e 5.2) il compito di individuare iniziative dirette a promuovere presso le aziende comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903, e alla legge 10.4.91 n. 125, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale.

5.1) Commissione nazionale per le pari opportunità.
Per la vigenza del presente CCNL viene confermata la "Commissione paritetica per le pari opportunità" costituita in sede nazionale e formata da 6 rappresentanti per ciascuno dei 2 gruppi di sindacati stipulanti con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.
La Commissione opera:
(1) studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti di formazione e lavoro, contratti part-time, etc.) e all'utilizzo degli strumenti legali per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio nazionale;
(2) seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro anche in riferimento al programma di azione della Comunità europea 1991- 1995 e successivo e al programma di azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali; con il compito di:
(a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore e individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collegamento con l'Organismo paritetico bilaterale di cui all'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese, con la Commissione nazionale di cui al precedente art. 4 e con gli Organismi istituzionali operanti in materia;
(b) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(c) individuare iniziative dirette a favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
(d) raccogliere e segnalare alle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2) significative iniziative di azioni positive, in particolare quelle per la flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01, adottate nelle aziende metalmeccaniche aderenti a Federmeccanica e Assistal con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
(e) individuare iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
(f) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno; al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29.5.90 e nella Raccomandazione della Commissione 27.11.91 in materia;
(g) seguire l'attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2) e trasmettere ogni utile informazione per lo svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei 2 gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto 5.2) , alle delegazioni che hanno stipulato il presente contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

5.2) Commissioni territoriali per le pari opportunità.
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale, di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 rappresentanti nominati dalla Associazione territoriale imprenditoriale e 6 rappresentanti nominati dalle istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale e in collaborazione con gli Organismi territoriali di cui all'art. 2, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e alla legge 10.4.91 n. 125, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
(a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
(b) proporre alle Parti che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la Commissione paritetica territoriale di cui al precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in collaborazione con la Regione e in raccordo con gli "Organismi paritetici per la formazione professionale" operanti nel territorio ai sensi dell'Accordo interconfederale 20.1.93 e successive intese;
(c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
(d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla flessibilità d'orario di cui all'art. 9, legge 8.3.00 n. 53 e al Decreto interministeriale 15.5.01, anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lett. c), punto 5.1).
A tal fine, su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche costituite in sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro paritetico incaricato di seguirne l'attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno effettuato la richiesta;
(e) considerare l'opportunità di effettuare nell'ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con l'attività della Commissione nazionale di cui alla lett. f), punto 5.1), comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell'ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle Parti, presiedute a turno da un componente dei 2 gruppi che le hanno costituite, deliberano all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il 1° anno, riferiranno sull'attività svolta alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1).
Le Parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l'Associazione territoriale imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.

5.3) Commissioni aziendali per le pari opportunità.
Nelle aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle Parti, una Commissione paritetica per le pari opportunità, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o territoriali, stipulanti il presente contratto e della RSU.
La Commissione:
(a) valuta la possibilità di realizzare le iniziative e gli interventi individuati dalla Commissione nazionale con specifico riferimento agli obiettivi di:
- promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità;
- favorire l'occupazione femminile in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
- prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
L'eventuale realizzazione delle iniziative avverrà, come previsto alla lett. d), punto 5.2), in collaborazione con la Commissione territoriale.
(b) Esamina le eventuali controversie circa l'applicazione in azienda dei principi di parità di cui all'art. 4, commi 1) e 2), legge 10.4.91 n. 125, con l'obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali esistenti in materia.

5.4) Informazioni in materia di pari opportunità.
Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, presenteranno i dati elaborati alle RSU in occasione di un apposito incontro da tenersi nel mese in cui il rapporto viene trasmesso nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 6 - Informazioni in sede aziendale.
6.1) Modifiche tecnologiche, organizzative e produttive.

Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno le RSU e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza i Sindacati provinciali di categoria intorno a sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate o l'organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto e influiscano complessivamente sull'occupazione.

6.2) Mobilità orizzontale nell'ambito dello stabilimento.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 200 dipendenti informeranno preventivamente in apposito incontro le RSU e tramite l'Associazione imprenditoriale di competenza i Sindacati provinciali di categoria sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino significative aliquote di lavoratori, nei casi in cui tali spostamenti non rientrino nelle necessità collegate alle normali esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'attività aziendale, ivi comprese quelle delle aziende di installazione e di montaggio nell'ambito della loro peculiare attività.

6.3) Investimenti, occupazione e attività indotte.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 350 dipendenti forniranno annualmente alle RSU, su richiesta delle stesse, informazioni a consuntivo sui livelli occupazionali suddivisi per tipologia di rapporto di lavoro e previsioni sulle dinamiche occupazionali.
Di norma annualmente le aziende che occupano complessivamente più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi e nel corso di un apposito incontro, convocato dalla Associazione territoriale imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione generale dell'azienda interessata, informazioni sulle scelte e sulle previsioni dell'attività produttiva, sulle iniziative formative in programma, nonché sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti. Nel corso di tale incontro i Sindacati verranno anche informati intorno alle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche, nonché sui criteri di localizzazione. Verranno inoltre rese informazioni sugli interventi posti in essere per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche".
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti renderanno ai Sindacati dei lavoratori congiuntamente alle RSU, nel corso dell'incontro qui disciplinato, informazioni riferite anche alle iniziative realizzate e/o all'attuazione dei progetti finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente interno ed esterno. Inoltre saranno fornite informazioni specifiche sui temi attinenti la formazione professionale; in particolare la Direzione aziendale fornirà indicazioni preventive sulle politiche formative prescelte con riferimento alle diverse figure professionali interessate, nonché dati consuntivi riguardanti le tipologie dei corsi, il numero complessivo dei dipendenti coinvolti e delle giornate di formazione dell'anno precedente.

6.4) Tecnologie di processo.
Premesso che le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche dell'organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento dei risultati dell'attività imprenditoriale e fatte salve le procedure di informazione previste dall'Accordo interconfederale sui licenziamenti collettivi e dalla legge 20.5.75 n. 164, in materia di applicazione della CIG ordinaria e straordinaria, di norma annualmente entro il 1° quadrimestre, o su richiesta delle Organizzazioni sindacali provinciali, le Direzioni delle unità produttive con più di 500 dipendenti forniranno informazioni alle RSU e tramite l'Associazione territoriale imprenditoriale di competenza alle Organizzazioni provinciali dei sindacati stipulanti, in presenza della definizione di programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di processo fino ad allora adottate che abbiano rilevanti conseguenze sulla organizzazione del lavoro, sulle condizioni prestative e sull'occupazione.
Qualora si determinasse nel corso dell'anno, e dopo che il suddetto adempimento è stato compiuto, una situazione analoga a quella per la quale erano state fornite le informazioni, le Direzioni delle unità produttive di cui sopra completeranno l'informazione con le medesime procedure e modalità.
In apertura degli incontri previsti in questo art. 6 la Direzione della unità produttiva comunicherà volta a volta agli Organismi interessati se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica di segreto industriale prevista per l'applicazione dell'art. 623 cp

6.5) Decentramento produttivo.
Di norma annualmente le aziende che occupano più di 200 dipendenti renderanno ai Sindacati provinciali di categoria congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione imprenditoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione dell'azienda interessata, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché riguardo alla articolazione per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
Le Direzioni degli stabilimenti con più di 150 dipendenti informeranno in apposito incontro le RSU e tramite l'Associazione territoriale di competenza i Sindacati provinciali di categoria sulle operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di importanti fasi dell'attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente sull'occupazione: in questi casi l'informazione riguarderà l'articolazione per tipologie dell'attività decentrata, la localizzazione del decentramento indicata per grandi aree territoriali, nonché la consistenza quantitativa dell'attività da decentrare.
Le Direzioni delle unità produttive con più di 350 dipendenti forniranno alle RSU e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a rilevanti processi di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione della prestazione.
Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.

Art. 7 - Lavoro a domicilio.
Fatta salva la disciplina prevista dalla legge 18.12.73 n. 877, entro 3 mesi dalla stipulazione del presente contratto le Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza trasmetteranno al Sindacato provinciale di categoria un elenco delle aziende metalmeccaniche associate che si avvalgono di prestazioni di lavoro subordinato a domicilio. Ogni 6 mesi la stessa Associazione territoriale imprenditoriale di competenza trasmetterà le eventuali variazioni del suddetto elenco.

Art. 8 - Istituzioni interne a carattere sociale.
L'azienda tramite la RSU comunicherà ai Sindacati provinciali di categoria, gli Statuti o regolamenti delle istituzioni aziendali di carattere sociale, ove tali Statuti o regolamenti esistano.

Disciplina generale
Sezione II - Diritti sindacali
Premessa

[...]
4). Le Parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per contratto alle RSA vengono esercitate dalle RSU. Le stesse risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele. Le parti stipulanti si incontreranno per armonizzare e adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.

Art. 1 - Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20, legge n. 300 del 20.5.70 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
[...]
(5) lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti 4) e 5).
[...]
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2), art. 35, legge 20.5.70 n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.

Art. 2 - Diritto di affissione.
Il diritto di affissione viene regolato dall'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70.

Art. 8 - Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensione comunitaria.
In riferimento alla costituzione del Mercato Unico Europeo, le parti stipulanti ritengono di comune interesse valutare il quadro delle relazioni industriali e delle informazioni a livello comunitario.
A tale fine le stesse convengono sull'opportunità di costituire un Gruppo di lavoro che, successivamente all'adozione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri Europeo della Direttiva relativa alla informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria, ne analizzi la disciplina allo scopo di fornire un valido contributo alle rispettive confederazioni durante la fase di recepimento nella legislazione italiana.

Disciplina generale
Sezione III - Disciplina comune del rapporto individuale di lavoro
Art. 1 - Assunzione.

[...]
Al lavoratore sarà altresì fornita adeguata informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate secondo quanto previsto dall'art. 27, Disciplina generale, Sezione III.

Art. 1 bis - Contratti di lavoro atipici.
B) Lavoro temporaneo.

[...]
La Direzione comunica, di norma 5 giorni prima, alla RSU il numero dei lavoratori interinali, la qualifica, le modalità e la durata dell'utilizzo, e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione è fornita entro i 3 giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta all'anno, anche per il tramite dell'Associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'Azienda utilizzatrice fornisce alla RSU o, in mancanza, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2), legge n. 196/97, ai prestatori di lavoro temporaneo è riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
[...]

Art. 3 - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria.
Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Nota a verbale.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle RSU.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui all'art. 25, legge 30.3.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità, affinché il problema venga considerato e affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le "barriere architettoniche" nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico- organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le Parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico- organizzativa per favorire il proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative congiunte - per favorire il superamento e l'eliminazione delle "barriere architettoniche", verranno rese in sede aziendale così come previsto dal punto 6.3), art. 6, Disciplina generale, Sezione I.

Art. 4 - Classificazione dei lavoratori.
B) Mobilità professionale

Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e l'impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L'informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le Parti su richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni
- rotazione su diverse posizioni di lavoro
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le RSU.
[...]

Art. 4 ter - Gruppo di lavoro paritetico per la modifica del sistema di inquadramento professionale.
Le parti stipulanti, nel convenire che l'attuale sistema di inquadramento professionale risalente al 1973 può essere utilmente modificato tenendo nella dovuta considerazione i rilevanti cambiamenti organizzativi e tecnologici intervenuti nel corso degli ultimi decenni nelle aziende metal meccaniche che influiscono sulle modalità della prestazione dei lavoratori, concordano di istituire un Gruppo di lavoro composto da 9 componenti per ciascuna Parte, che può essere integrato con equivalente numero di esperti, cui è attribuito il compito di sottoporre alla decisione finale delle parti stipulanti una proposta modificativa della attuale disciplina contrattuale in materia.
Il Gruppo di lavoro sarà insediato entro settembre 2003 e dovrà presentare le proprie proposte in tempo utile per consentire alle parti stipulanti di assumere una decisione non oltre il 30.6.06 in modo tale da rendere operativo il reinquadramento concordato del personale in forza secondo la nuova disciplina entro gennaio 2007.
Una prima verifica sull'attività svolta dal Gruppo di lavoro sarà compiuta dalle parti stipulanti nel dicembre 2004; in tale occasione, qualora le Parti fossero nelle condizioni di valutare positivamente il lavoro svolto potranno consolidarne i risultati.
Il Gruppo di lavoro dovrà, tra le altre ipotesi che potranno essere proposte e analizzate, valutare e dare consistenza tecnico/operativa a una ipotesi di inquadramento fondata su un sistema articolato su "fasce professionali omogenee" a loro volta suddivise in "gradienti di professionalità".
Il Gruppo di lavoro dovrà formulare una proposta che, tenendo nella dovuta considerazione le attuali declaratorie, le modifichi e le integri, con nuovi e diversi criteri di valutazione della professionalità che tengano conto del "nuovo modo di lavorare" e delle sottostanti caratteristiche.
Le Parti convengono fin d'ora che, quale che sia il nuovo sistema scelto, il reinquadramento dei dipendenti dovrà essere attuato senza perdite né vantaggi per le aziende e per i lavoratori e, a tal fine, le Parti si danno atto che in fase di prima applicazione ciascun lavoratore dovrà conservare il parametro retributivo precedente (una eccezione potrà essere fatta per l'area Quadri ma in tale caso dovranno essere previsti assorbimenti).
A decorrere dal febbraio 2007 si avvierà la seconda fase, dedicata alla implementazione aziendale del sistema. A tale fine, il Gruppo di lavoro avrà il compito di definire un "Manuale del sistema di inquadramento" quale supporto alla definizione delle figure professionali presenti in azienda e alla loro classificazione all'interno del nuovo sistema di inquadramento.
Detto Manuale conterrà, inoltre, linee guida per la contrattazione aziendale di eventuali integrazioni dello schema predisposto a livello nazionale.
Il Manuale comprenderà, infine, anche un "menù" di soluzioni "chiavi in mano", direttamente applicabili in azienda, definite in funzione di diverse tipologie aziendali e/o di comparto, tra le quali le imprese potranno scegliere quella a loro più confacente.

Art. 5 - Orario di lavoro.
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma successivo e nel paragrafo relativo all'orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la RSU.
Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell'allegato al presente articolo e per quanto disciplinato nel paragrafo "Orario plurisettimanale".
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
[...]
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza 1.7.78 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezzora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.
Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l'orario giornaliero determinato in applicazione del comma 3), saranno considerate straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei 6 giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l'accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.

Orario di lavoro nel settore siderurgico.
La durata massima dell'orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo quant'altro stabilito dal presente contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di permessi annui retribuiti hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell'anno solare a compenso delle festività individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del turno successivo ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.

Orario plurisettimanale
(Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).
"Le Parti convengono, a titolo di flessibilità sulla stagionalità dei prodotti e per le attività di installazione e montaggio, sull'orario plurisettimanale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali che viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso in cui l'orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con 2 turni lavorabili nella giornata del sabato.
Le Parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto con le RSU e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del CCNL.
Le Parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l'incontro avrà luogo non oltre il 3° giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle RSU.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
[...]

Allegato all'art. 5.
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell'azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.

Art. 5 ter - Reperibilità.
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace e al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
[...]
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
(a) oraria
(b) giornaliera
(c) settimanale
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le 2 settimane continuative su 4 e non dovrà comunque coinvolgere più di 6 giorni continuativi.
[...]
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle cosiddetto "da remoto", rientrano nel computo dell'orario di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
[...]

Art. 6 - Riposo settimanale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per coloro che lavorano a turni e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l'orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all'art. 8 e all'art. 7, Disciplina speciale, rispettivamente Parti I e III - per il lavoro festivo.

Art. 12 - Indennità di alta montagna e di sottosuolo.
Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta montagna (oltre m. 1.500 di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.

Art. 17 - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto tra le Parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente contratto, le controversie individuali e collettive tra azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali.
Le controversie collettive sull'applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni sindacali territoriali aderenti rispettivamente alle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e a Federmeccanica o Assistal - per i suoi associati - e, in caso di mancato accordo, a livello nazionale dalle Associazioni sindacali congiuntamente stipulanti e da Federmeccanica o - per i suoi associati - da Assistal.

Art. 18 - Rapporti in azienda.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza ed educazione.
In armonia con la dignità del lavoratore i superiori impronteranno i rapporti con i dipendenti a sensi di collaborazione e urbanità.
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare alla accettazione o al rifiuto di tali comportamenti, la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione nazionale per le pari opportunità ai sensi della lett. e), punto 5.1), art. 5, Disciplina generale, Sezione I.
L'azienda avrà cura di mettere il lavoratore in condizioni di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, egli è tenuto a rivolgersi in caso di necessità e delle quali è tenuto ad osservare le disposizioni.
L'azienda deve inoltre comunicare ai lavoratori interessati i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa.
[...]
Egli [il lavoratore] inoltre deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza, osservare le disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai superiori, avere cura dei locali e di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzi, macchinari, utensili, strumenti, etc.), rispondendo delle perdite, degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione.
[...]

Art. 22 - Norme speciali.
Oltre che al presente CCNL i lavoratori devono uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché tali norme non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto e dagli altri accordi vigenti.
Le norme in ogni caso dovranno essere portate a conoscenza del lavoratore.

Art. 24 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
(a) [...] abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
(b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
(c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
(d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
(e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
(f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l'orario di lavoro;
[...]
(h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
(i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
(l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minore rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggiore rilievo.
[...]

Art. 25 - Licenziamenti per mancanze.
A) Licenziamento con preavviso.

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggiore rilievo di quelle contemplate nell'art. 24, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) insubordinazione ai superiori;
(b) sensibile danneggiamento colposo al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
(c) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza impiego di materiale dell'azienda;
(d) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione;
(e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
[...]
(h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 24, quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui all'art. 24, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 23.

B) Licenziamento senza preavviso.
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
(a) grave insubordinazione ai superiori;
[...]
(d) danneggiamento volontario al materiale dell'azienda o al materiale di lavorazione;
(e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
(f) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
(g) esecuzione senza permesso di lavori nell'azienda per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o con l'impiego di materiale del l'azienda;
(h) rissa nell'interno dei reparti di lavorazione.

Art. 27 - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza.
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Coerentemente con questo obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i RLS collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche e organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i RLS, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta anticendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito alla organizzazione della formazione il RLS;
- in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero alla insorgenza di nuovi rischi.
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni e istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva e individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall'impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione;
- segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparecchiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezione individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al RLS.
I lavoratori, in particolare, hanno diritto di:
- eleggere i propri RLS;
- verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ricevere un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni;
- ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti;
- non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavoro;
- non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evitare le conseguenze di un pericolo grave e immediato essendo nella impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico.
D) In ogni unità produttiva sono istituiti:
- il documento di valutazione dei rischi contenente le misure di prevenzione e protezione adottate e quelle programmate per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento sarà rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo e di innovazioni tecnologiche significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- il registro degli infortuni sul lavoro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno; nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è tenuto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'Organo di vigilanza;
- la cartella sanitaria e di rischio individuale del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo del segreto professionale e nel rispetto delle norme e procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 31.12.96 n. 675. In tale cartella sono annotati i dati analitici riguardanti le visite mediche di assunzione e periodiche, visite di idoneità, nonché gli infortuni e le malattie professionali. Copia della cartella è consegnata al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.
È inoltre istituito, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni nel quale è riportata l'attività svolta dai lavoratori, l'agente cancerogeno utilizzato e, ove nota, l'esposizione e il grado della stessa.
E) In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95 in applicazione dell'art. 18, D.lgs. 19.9.94 n. 626.
Ai RLS sono attribuiti, in particolare, diritti in materia di formazione, informazione, consultazione preventiva, accesso ai luoghi di lavoro, da esercitare secondo le modalità previste dalle discipline vigenti.
Il RLS può richiedere la convocazione di un'apposita riunione oltre che nei casi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda, anche qualora ritenga, come previsto dall'art. 19, lett. o), D.lgs. 19.9.94 n. 626, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In tale occasione, le Parti qualora siano d'accordo sulla necessità di procedere a verifiche o accertamenti potranno valutare di affidare ad Istituti o Enti qualificati, scelti di comune accordo, le rilevazioni o le indagini che si ritenessero necessarie secondo le modalità concordemente individuate. Gli oneri derivanti da tali rilevazioni sono a carico delle aziende.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
Sono fatti salvi gli accordi aziendali in materia.
Dichiarazione a verbale.
Le Parti, considerando che è in atto un'evoluzione legislativa in materia, convengono di adeguare la presente normativa alle eventuali modifiche legislative che interverranno.

Art. 28 - Appalti.
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'azienda appaltatrice.
I contratti di appalto continuativi svolti in azienda - stipulati durante il periodo di vigenza del presente contratto - saranno limitati ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, gestionali ed economiche che, su richiesta delle RSU, potranno formare oggetto di verifica con la Direzione.
Restano comunque salvi gli appalti aventi carattere di continuità, ma che siano relativi ad attività diverse da quelle proprie dell'azienda appaltante, e quelli propri delle attività navalmeccaniche e di installazione e montaggio in cantiere.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e quello di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
Nota a verbale.
In considerazione dell'avvenuta abrogazione della legge 23.10.60 n. 1369, stante la necessità di adeguare la disciplina contrattuale alle nuove disposizioni di legge, le Parti si incontreranno, una volta esaurita la fase negoziale di cui all'art. 86, comma 13), D.lgs. 10.9.03 n. 276, per definire, entro il 31.12.04, quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto legislativo.

Art. 34 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. In tal caso, alla lavoratrice assente, nei 2 mesi prima del parto e nei 3 mesi ad esso successivi sarà corrisposta l'intera retribuzione globale.
In caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria, si applicherà il trattamento complessivamente più favorevole tra quello previsto dal presente contratto e quello stabilito dalla legge.
[...]

Art. 43 - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali.
Le Parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
In coerenza con quanto previsto al punto 7) della Premessa al contratto, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla RSU, ovvero per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla RSU, e presentate all'azienda e contestualmente all'associazione industriale territoriale cui l'azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dell'accordo. [...]

Disciplina speciale
Parte I
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte I della Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione non possiede i requisiti stabiliti per le prestazioni svolte dai lavoratori a cui si applicano le successive Parti II e III, Disciplina speciale.

Art. 6 - Recuperi.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 è ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la RSU o anche, per casi individuali, fra le Parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di 1 ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 8 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del comma 3), art. 5, Disciplina generale, Sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal comma 4), art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi Organismi a scopo informativo.
La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro notturno, ai fini retributivi, decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino; tuttavia non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di 1 ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.
È considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni previsti dall'art. 7.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo.
Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato esso sarà concordato con la RSU e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario di cui ai commi 3) e 4) del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla RSU di cui al precedente comma 6), per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Banca ore
(Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).
"Le Parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 8, Disciplina speciale, Parte I, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5, Disciplina generale, Sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto."
Dichiarazione comune.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
(2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.

Art. 10 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa rinvio al contratto allegato.

Art. 11 - Regolamentazione del lavoro a cottimo.
1) Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza della organizzazione del lavoro (come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena e a flusso continuo.
[...]
5) L'azienda tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce all'articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda e i sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore l'Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al precedente punto 5) potrà chiedere l'esame congiunto di cui al comma 1) al fine di accertare se si sia in presenza dell'introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai 2 precedenti commi si intendono estesi alle lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), comma 3), alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto - o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo), nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.
[...]
23) I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo e in particolare quelli relativi
[...]
(c) in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più o in meno determinate dalle modifiche suddette;
(d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15);
[...]
saranno presentati dai lavoratori alle persone incaricate dalla Direzione.
Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito, potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la RSU perché venga esperito il tentativo di conciliazione.
Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni lavorativi.
Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi in sede sindacale tra le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.
[...]

Protocollo di chiarimento all'art. 11, punto 5).
Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 14 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute a imprescindibili esigenze del lavoro della azienda e in via del tutto eccezionale il lavoratore non fruisca di giornate di ferie, non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[...]

Art. 17 - Indumenti di lavoro.
Al lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito.
[...]

Art. 18 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l'infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel caso di infortunio di altri lavoratori devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello stabilimento.
[...]

Art. 23 - Permessi di entrata e uscita.
Durante le ore di lavoro il lavoratore non può lasciare lo stabilimento senza regolare autorizzazione della Direzione.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere richiesto dal lavoratore entro la prima mezzora di lavoro salvo casi eccezionali.
[...]
Salvo le disposizioni di legge, a meno che non vi sia un esplicito permesso, non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nello stabilimento in ore non comprese nel suo orario di lavoro; il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nello stabilimento se non è autorizzato dalla Direzione.

Art. 27 - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel RD 6.12.23 n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti, infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell'energia elettrica, addetti alla sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature e impianti (ad esempio di climatizzazione e del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas e acqua, segnaletica stradale e ferroviaria, allarme, etc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi, fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40, di 44 o di 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l'orario normale settimanale rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
[...]
VII) In riferimento all'art. 17, ai lavoratori che devono svolgere le proprie mansioni esposti alle intemperie l'azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.
[...]
IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi particolari; gli interessati possono chiedere l'assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.
[...]

Art. 30 - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
L'azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione (laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire e i restanti lavoratori della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell'assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore assente.
Chiarimento a verbale.
L'eccezionale impossibilità di cui al comma 2) del presente articolo non può protrarsi, per lo stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l'assenza.
Dichiarazione a verbale.
Considerato che l'obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell'intero settore siderurgico corrisponde agli intendimenti delle Parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le RSU si incontreranno per concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l'obiettivo sopra ricordato.

Disciplina speciale
Parte II
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte II, Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dall'Accordo 31.10.73, allegato 2) al presente contratto.

Art. 4 - Recuperi.
Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali o tra le Parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9 - Clausola di rinvio.
Per quanto non contemplato nella presente regolamentazione si rinvia alle disposizioni normative della Disciplina speciale, Parte III del presente contratto, in quanto applicabili e senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori di cui alla presente Parte II.

Disciplina speciale
Parte III
Art. 1 - Soggetti destinatari della Parte III, Disciplina speciale.

La presente Parte si applica ai lavoratori la cui prestazione possiede i requisiti stabiliti dalla legge 18.3.26 n. 562, che detta le disposizioni relative al contratto di impiego privato.

Art. 7 - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario giornaliero fissato in applicazione del comma 3), art. 5, Disciplina generale, Sezione III, salve le deroghe e le eccezioni di legge. La qualificazione legale e i relativi adempimenti per il lavoro straordinario, rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario sarà contenuto nei limiti massimi di 2 ore giornaliere e 8 ore settimanali.
Fermi restando i limiti di cui sopra, e fatto salvo quanto previsto dal comma 4), art. 5, D.lgs. 8.4.03 n. 66, viene fissato un limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Per le aziende fino a 200 dipendenti il limite massimo individuale annuo è fissato in 250 ore.
In ogni caso, per le attività di riparazione navale, aeronautica, nonché per le operazioni di varo e prove di collaudo a mare, i limiti massimi annuali suddetti sono fissati in ore 250. Per l'attività di manutenzione, installazione e montaggi il limite massimo annuo è fissato in 260 ore.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Salvo casi eccezionali e imprevedibili la Direzione dell'azienda darà informazione preventiva del lavoro straordinario, di norma in apposito incontro, alla RSU.
Sono esenti da tale informazione preventiva le aziende di manutenzione, di installazione e di montaggio per le quali è prevista una comunicazione agli stessi Organismi a scopo informativo.
Si considera lavoro notturno, ai fini retributivi, quello compreso fra le ore 21 e le 6 del mattino.
[...]
Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge.
[...]
Nessun lavoratore di cui alla presente Parte III può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo. Nell'ipotesi di distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni (dal lunedì al venerdì) sarà ammesso il prolungamento del lavoro straordinario, nella giornata del sabato, nei limiti della misura massima settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, qualora ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione.
Negli altri casi in cui fosse richiesto tale prolungamento di prestazioni straordinarie nella giornata di sabato, esso sarà concordato con la RSU e per esso sarà corrisposta una maggiorazione nella misura del 50% quando le prestazioni straordinarie superino le 2 ore.
Fermi restando i limiti massimi previsti di 200, 250 e 260 ore annuali di lavoro straordinario di cui ai commi 4) e 5) del presente articolo, la Direzione potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con preavviso di 24 ore, salvi casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione, esenti dalla informazione alla RSU di cui al precedente comma 7), per le prestazioni da eseguire oltre l'orario giornaliero normale di lavoro ed esenti dall'accordo con la RSU previsto dal comma precedente, per le prestazioni da eseguire nella giornata libera oltre la domenica e, di norma, nella giornata di sabato, nelle seguenti misure annue:
- 32 ore per i lavoratori turnisti;
- 32 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
- 40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell'applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo, per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le "quote esenti" di cui sopra, la Direzione dell'unità produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla RSU le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.
Nulla viene innovato nelle altre disposizioni in materia di lavoro straordinario.

Banca ore
(Stralcio dal Protocollo d'intesa 8.6.99 per il rinnovo del CCNL 5.7.94 per l'industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti).
"Le Parti convengono di istituire, a decorrere dall'1.1.00, la Banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate oltre le 80 ore annue per le imprese fino a 200 dipendenti e oltre le 32 ore annue per tutte le altre, a secondo delle volontà espresse.
- Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
- I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già previste per il "conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
- Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.
Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della Banca ore prima dell'avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle RSU, secondo l'art. 7, Disciplina speciale, Parte III, saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore accantonate e le ore di straordinario effettuate extra franchigia.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni già previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo "Permessi annui retribuiti" di cui all'art. 5, Disciplina generale, Sezione III. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto."

Dichiarazioni comuni.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l'accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese (eccedenti la franchigia annua);
(2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.

Art. 12 - Ferie.
[...]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell'azienda e in via del tutto eccezionale, il lavoratore non fruisca di giornate di ferie di cui al comma 1), non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
[...]

Dichiarazione comune.
Il presente testo contrattuale non contiene i seguenti allegati, i quali fanno comunque parte del CCNL 7.5.03 e sono riscontrabili nell'edizione del CCNL 5.7.94:
- allegato 4): lettera inviata alle parti dal Ministro 'pro tempore' del lavoro e della previdenza sociale in occasione della stipulazione del CCNL 8.1.70;
- allegato 5): lettera tra le Parti;
- allegato 6);
- allegato 7): dichiarazione congiunta in relazione al "Sistema di informazioni sulla situazione dell'industria metalmeccanica";
- allegato 9): Protocollo d'intesa per l'attuazione del comma 7), art. 29, Disciplina generale, Sezione III;
- dichiarazione comune: regolamentazione contrattuale viaggiatori e piazzisti.

Allegati
Contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti


Roma, 7 maggio 2003

Premessa
Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la seguente disciplina dell'apprendistato dà concreta attuazione a quanto concordato nella Nota di Intenti di cui al CCNL per la disciplina dell'apprendistato nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti del 5.7.94, e trova fondamento in quanto definito dall'Accordo sul lavoro 24.9.96, recepito dalla legge 24.6.97 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e che il presupposto per l'attuazione di tale disciplina è costituito dalla definizione di un quadro normativo che garantisca il finanziamento degli oneri relativi all'attività di formazione.

Art. 1 - Norme generali.
[...]
Possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai 24 anni ovvero ai 26 nelle aree di cui agli Obiettivi 1 e 2, Regolamento CEE n. 2081/93 del 20.7.93 e successive modificazioni. I limiti di età sono elevati di 2 anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendista non potrà essere adibito a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo, né a lavori di manovalanza o di produzioni in serie anche se svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive per abilitarsi alle quali occorra un breve periodo di pratica e conoscenze di tipo elementare e comunque non siano ricomprendibili nella declaratoria relativa alla 3a categoria.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente contratto, valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL.

Dichiarazioni a verbale.
1) La presente disciplina dell'apprendistato decorre dall'1.9.97 e si applica ai contratti stipulati successivamente a tale data, ferma restando l'immediata operatività della Commissione nazionale e l'immediata attivazione delle Commissioni paritetiche territoriali di cui al seguente art. 5, per lo svolgimento dell'attività propedeutica all'avvio di tale nuova disciplina.
2) Le Parti si impegnano a incontrarsi entro 2 mesi dall'approvazione della legge sul riordino della formazione professionale, per armonizzare la disciplina contrattuale con le nuove norme legislative.

Art. 4 - Formazione teorico- pratica e insegnamento pratico.
Per completare l'addestramento dell'apprendista sono previste 160 ore retribuite in ragione di anno destinate alla formazione teorico-pratica e 40 ore retribuite in ragione di anno destinate all'insegnamento pratico, computate nell'orario di lavoro.
Le ore complessive di formazione e insegnamento pratico possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico- pratica, in conformità ai programmi elaborati secondo quanto previsto all'art. 5, lett. b) e c), presso la sede aziendale, o nella sede prescelta in caso di costituzione di consorzi di imprese, ovvero presso strutture esterne pubbliche o private individuate dalle Commissioni paritetiche ai sensi del successivo art. 5. Nella impossibilità di effettuare la formazione in sede aziendale o attraverso l'attività consortile e in assenza di strutture idonee a garantire una formazione conforme al presente quadro formativo, la Commissione paritetica territoriale, di cui all'art. 5, elaborerà congiuntamente all'azienda piani alternativi di addestramento. La formazione teorico- pratica effettuata nella sede aziendale dovrà essere realizzata al di fuori dei locali destinati all'attività produttiva.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica.
Le ore dedicate all'insegnamento pratico sono svolte in azienda con l'obiettivo di stabilire un collegamento tra la formazione teorico-pratica e l'addestramento al lavoro per affiancamento.
Al fine di seguire l'apprendista durante tale periodo di insegnamento pratico, il datore di lavoro incarica un tutor, scelto tra i dipendenti dell'impresa.
La scelta del tutor deve tener conto della sua qualificazione e del suo livello di inquadramento che sarà normalmente di un livello superiore rispetto a quello in cui il giovane potrà essere inquadrato al termine del contratto di apprendistato.
Il tutor può essere lo stesso imprenditore.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica un rapporto completo, che sarà consegnato anche alle RSU laddove esistenti, riferito agli apprendisti assunti e alla relativa formazione effettuata.

Art. 5 - Organismi paritetici.
La Commissione Nazionale per la Formazione Professionale di cui all'art. 4, punto 4.1), Disciplina generale, Sezione I del CCNL, svolgerà i seguenti compiti con riferimento all'apprendistato:
- elaborare schemi esemplificativi di programmi di formazione da allegare al presente contratto;
- monitorare le esperienze svolte nel territorio sulla base della documentazione pervenuta;
- divulgare nel territorio le esperienze più significative;
- assolvere ai compiti delle Commissioni paritetiche territoriali, di seguito definite, laddove queste non vengano costituite;
- predisporre il modulo di documentazione di cui all'art. 3.
Nei territori nei quali non sia prevista la costituzione delle Commissioni territoriali per la formazione professionale di cui all'art. 4, punto 4.2), Disciplina generale, Sezione I del CCNL, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d'intesa con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di apposite Commissioni paritetiche.
Le suddette strutture paritetiche territoriali avranno il compito di:
(a) individuare i Centri di formazione professionale e le strutture formative anche aziendali presso cui si svolgono i corsi di formazione teorico-pratica, secondo i requisiti indispensabili, indicati nella successiva Dichiarazione a verbale, riferiti sia alle caratteristiche organizzative che alle risorse impiegate che ai livelli qualitativi di formazione erogata, e anche in relazione alle professionalità richieste nel territorio;
(b) predisporre, sulla base dei fabbisogni rilevati nel territorio, moduli formativi standard coerenti con gli schemi esemplificativi elaborati dalla Commissione nazionale;
(c) verificare che i programmi di formazione predisposti dalle aziende per qualifiche professionali per le quali la Commissione non abbia elaborato il modulo formativo, siano coerenti con gli schemi esemplificativi allegati al presente contratto;
(d) verificare sulla base della documentazione ricevuta che l'attività formativa si sia svolta secondo i criteri definiti dal precedente art. 4 e conformemente ai programmi di formazione di cui alle precedenti lett. b) e c);
(e) trasmettere alla Commissione Nazionale per la Formazione Professionale tutta la documentazione riguardante l'applicazione del contratto di apprendistato nel territorio;
(f) svolgere compiti di certificazione anche in relazione a quanto previsto dalla legge.
Le decisioni delle Commissioni territoriali e della Commissione nazionale verranno assunte con la maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti.
Gli Organismi paritetici di cui al presente articolo opereranno in sintonia con gli Organismi bilaterali di cui all'Accordo interconfederale 31.1.95, utilizzando anche le elaborazioni da essi prodotte.
Dichiarazione a verbale.
I Centri di formazione esterni all'azienda, individuati dalle Commissioni paritetiche territoriali secondo quanto previsto alla lett. a), del presente articolo dovranno avere i seguenti requisiti:
- svolgere attività con finalità di formazione professionale da almeno 3 anni. Nel caso di strutture di più recente costituzione saranno opportunamente valutate tutte le precedenti esperienze professionali di dipendenti, collaboratori, purché adeguatamente documentate;
- possedere i requisiti previsti per le strutture formative che possono convenzionarsi con la Regione dalla legge 21.12.78 n. 845 e successive modificazioni;
- svolgere un'attività formativa che sia in diretta correlazione con la specificità delle qualificazioni professionali richieste dalle imprese;
- prevedere un'articolazione dell'attività didattica in modo da assicurare lo svolgimento di più corsi nella stessa giornata;
- disporre di personale docente qualificato in relazione alle materie di insegnamento;
- disporre di una idonea e aggiornata attrezzatura tecnico-didattica in relazione alla specificità degli interventi formativi previsti.
Le strutture formative aziendali di cui alla lett. a) devono possedere i requisiti previsti dalla legge 21.12.78 n. 845, per l'ottenimento delle convenzioni regionali.

Art. 6 - Assunzione.
Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all'art. 1, Disciplina generale, Sezione III del CCNL, saranno precisate:
[...]
- il programma di formazione e le relative modalità di attuazione.

Art. 8 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali.