Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore
 

Alle Accademie di belle arti
Alle Accademie nazionali di danza e di arte drammatica
Ai Conservatori di musica
Agli ISIA
Agli Istituti Superiori di Studi
Musicali non statali
Indirizzi PEC istituzionali

 

Oggetto: Adempimenti relativi all’obbligo vaccinale per il personale AFAM.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ha introdotto all’articolo 2 l’obbligo vaccinale relativo al Covid-19 per tutto il personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, modificando in tal senso l’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Con obbligo vaccinale si intende il completamento del ciclo vaccinale (tre dosi o due dosi con guarigione da Covid-19) oppure la somministrazione della dose di richiamo entro la scadenza del “green pass rafforzato” relativo all’effettuazione di prima o seconda dose di vaccino oppure relativo alla guarigione da Covid-19.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative¹ (DL 44/2021, art. 4-ter, comma 2), le quali comprendono anche le eventuali prestazioni rese con lavoro agile o con didattica a distanza. L’obbligo si applica a tutto il personale², incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa, congedo per maternità, paternità e per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.
In base al comma 3 del medesimo art. 4-ter, i responsabili delle Istituzioni, identificati nei Direttori, verificano il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante l’acquisizione delle informazioni necessarie, rappresentate dalla certificazione verde che dimostri l’avvenuta vaccinazione (“green pass rafforzato”) o dalla certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo (certificato vaccinale). L’avvenuta vaccinazione non è suscettibile di autocertificazione.
Nel caso in cui il lavoratore non risulti vaccinato o non produca la documentazione richiesta, il Direttore invita immediatamente l’interessato a produrre entro 5 giorni una delle seguenti documentazioni:
- Avvenuta vaccinazione;
- Differimento o Omissione della vaccinazione ai sensi dell’art. 4, co. 2, del DL 44/2021;
- Prenotazione della vaccinazione (in questo caso la vaccinazione deve effettuarsi entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito e il lavoratore deve essere ulteriormente invitato a trasmettere il certificato vaccinale entro tre giorni dalla somministrazione del vaccino).
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il Direttore accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, comunicandolo per iscritto all’interessato. L’accertamento determina l’immediata sospensione dal servizio e dalla retribuzione, di cui deve essere data immediata notizia alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato.
La sospensione termina i propri effetti quando il lavoratore interessato comunica al Direttore l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale. In base all’attuale formulazione del DL 44/2021, la sospensione si conclude in ogni caso il 15 giugno 2022.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale è sanzionato dal Prefetto, a cui va comunicata l’eventuale violazione delle disposizioni richiamate.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9-ter.2 del DL 52/2021, per l’accesso alle sedi delle Istituzioni AFAM è richiesto il “green pass”, con l’esclusione delle sole persone esenti dalla campagna vaccinale. Tale norma, per il personale AFAM, si coordina con l’obbligo vaccinale nei termini che seguono:
- La verifica del “green pass rafforzato” garantisce l’adempimento di entrambi gli obblighi (ed è obbligatorio a partire dal 15 febbraio per ogni lavoratore che abbia compiuto il cinquantesimo anno d’età, ai sensi dell’art. 4-quinquies del DL 44/2021);
- In alcuni casi un lavoratore può aver adempiuto all’obbligo vaccinale ma essere privo di “green pass” (ad esempio prima dose somministrata da meno di 14 giorni): in tal caso il lavoratore dovrà ottenere il “green pass” mediante l’effettuazione di un tampone, poiché l’assenza di “green pass” dà luogo ad assenza ingiustificata e, alla quinta occorrenza, determina la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- In alcuni casi un lavoratore può aver adempiuto all’obbligo vaccinale ed essere in possesso di “green pass” non rafforzato (ad esempio prenotazione della prima dose effettuata e “green pass” ottenuto con tampone antigenico).
La verifica del “green pass”, anche rafforzato, per le istituzioni statali potrà essere effettuata utilizzando il servizio “Verifica green pass” sul portale NoiPa da parte dei Direttori delle istituzioni e dei loro delegati, i cui dati sono stati trasmessi da questo Ministero al Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Distinti saluti.
 

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

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¹ Si ricorda che in base al D.L. 111/2021 tutte le attività didattiche e curricolari si svolgono prioritariamente in presenza.
² Con personale si intende chi è titolare di un rapporto a tempo indeterminato o determinato, ivi compresi gli incarichi di docenza conferiti ai sensi dell’articolo 1, commi 284 e 285, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come riportato dalla nota del Ministro dell’università e della ricerca 27 gennaio 2022, n. 1216