Categoria: Normativa regionale
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Regione Toscana
Deliberazione 31 gennaio 2022, n. 79
Approvazione degli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative Pecuniarie relative al superamento dei limiti normativi di esposizione ai campi elettromagnetici previste dall’art 15 comma 1 della l. 36/2001.
B.U.R. 9 febbraio 2022, n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 15 comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) il quale stabilisce l’importo della sanzione amministrativa per il superamento dei limiti normativi all’esposizione ai campi elettromagnetici (limiti di esposizione e valori di attenzione) da un minimo di lire 2 milioni (pari a euro 1032.91) ad un massimo di lire 600 milioni (euro 309874.14);
Visto che l’art. 15 comma 7 della l. 36/2001 prevede l’esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della l. 689/1981;
Visto il DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
Visto il DM 7/12/2016 “Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili” nelle quali si applica il valore di attenzione per le frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz;
Vista la nota del MATTM acquisita al n. di prot 206114 del 13/4/2018, secondo la quale la tipologia di luogo “giardini di proprietà esclusiva o condominiale” è da considerarsi pertinenza esterna abitabile se sono contemporaneamente verificate le tre seguenti condizioni: ricade entro i 50 metri dalle pareti perimetrali dell’edificio principale, è destinato ordinariamente e durevolmente alla fruizione umana, è stabilmente attrezzato per essere destinato alla permanenza continuativa ricorrente delle persone;
Visto il DPCM 8/7/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) ed in particolare l’art 14 (sanzioni amministrative) comma 6 e il preambolo della medesima l.r., punto 22;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in particolare l’art. 11 che per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo individua come criteri: la gravità della violazione, l’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità del trasgressore e le condizioni economiche;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) per l’applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale ed in particolare l’art. 4, comma 2, il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a formulare criteri ed indicazioni per l’esercizio uniforme delle funzioni stabilite nella stessa legge;
Visti i commi 9 e 10 dell’art. 14 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) secondo i quali le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti;
Ritenuto necessario approvare gli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative in materia di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previste dall’art 15 comma 1 della l. 36/2001 seguendo i criteri di cui all’art. 11 della L. 689/1981, che prevedono una gradualità della misura della sanzione sulla base della gravità della violazione, dell’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità del trasgressore e delle condizioni economiche dello stesso;
Visto l’art. 2, comma 3 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) per il quale “La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa”;
Visto l’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, che contiene i suddetti indirizzi;
Ritenuto pertanto di approvare il suddetto allegato A e applicare gli indirizzi in oggetto a tutte le violazioni, comprese quelle già accertate, di cui deve essere determinata la somma dovuta;
Considerato che per una corretta applicazione dei suddetti indirizzi occorre che i verbali di accertamento e contestazione degli illeciti forniscano le informazioni necessarie per la determinazione della misura della sanzione da irrogare sulla base della gravità della violazione, dell’opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito, della personalità del trasgressore e delle condizioni economiche dello stesso;
Ritenuto di dare mandato al competente settore della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione, comprensiva dell’allegato, al soggetto accertatore dei superamenti dei limiti normativi all’esposizione ai campi elettromagnetici, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ed all’ANCI;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 13/01/2022;
A voti unanimi
 

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’art 15 comma 1 della l. 36/2001 contenuti nell’allegato A della presente deliberazione, che ne è parte integrante e sostanziale, formulati sulla base dei criteri previsti all’articolo 11 della L. 689/1981;
2. di stabilire che i verbali di accertamento e contestazione degli illeciti siano forniti completi delle informazioni e dati che consentano una corretta applicazione degli indirizzi per la determinazione della misura della sanzione amministrativa da irrogare, di cui all’allegato “A”;
3. di dare mandato al competente settore della Giunta regionale di trasmettere copia della presente deliberazione, comprensiva dell’allegato A, al soggetto accertatore dei superamenti dei limiti normativi all’esposizione ai campi elettromagnetici, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Allegato A
Indirizzi per la determinazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previste dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e dalla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione).

Il presente atto fornisce criteri e modalità di determinazione delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 art 15 comma 1 e dalla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 art 14 comma 6 relative al superamento del limite di esposizione e del valore di attenzione fissati dal DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” e dal DPCM 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.
L'individuazione dei criteri e modalità di cui al presente atto è finalizzata ad ottimizzare i procedimenti di sanzionamento ed in particolare la determinazione degli importi delle sanzioni secondo criteri di graduazione coerenti con la normativa statale di riferimento.
Ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 14 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) le sanzioni in oggetto sono irrogate dalla Regione.

Art. 1 Criteri e modalità di calcolo dell’importo della sanzione
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente atto, è individuata entro il limite minimo e massimo fissato dalla legge, applicando i criteri previsti all’articolo 11 della L. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale):
1) la gravità della violazione;
2) l’opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze dell’illecito;
3) la personalità del trasgressore;
4) le condizioni economiche dello stesso.
2. Per il calcolo delle sanzioni i criteri di cui al presente atto vanno applicati secondo l'ordine e le modalità previste nei successivi articoli per ciascuno di essi, seguendo le percentuali di incremento o riduzione specificate. Nei casi in cui i calcoli generino importi inferiori al limite minimo previsto per legge, pari a euro 1032.91, o superiori al limite massimo, pari a euro 309874.14, gli importi sono riportati ai limiti stessi di legge.
3. Si ricorda che ai sensi del comma 7 dell’art. 15 della legge 36/2001 “non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

Art. 2 Gravità della violazione
1. La sanzione per il superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione è applicata a partire dall'importo minimo previsto dal primo periodo dell'alt 15 comma 1 della 1.36/2001, pari a euro 1032.91, con le percentuali di incremento di cui ai successivi commi in base alla gravità della violazione e le percentuali di incremento o decremento degli altri criteri di cui agli articoli successivi
2. L’importo minimo è aumentato in maniera proporzionale, a scaglioni, al superamento di ogni 10% del valore del limite di esposizione e del valore di attenzione.
3. All’importo calcolato in base al comma 2 è applicata una maggiorazione del 50 % nel caso che la violazione interessi i luoghi di cui all’art 11 comma 1 lettera e) della Lr. 49/2011 in cui è vietata la localizzazione di impianti e cioè: ospedali, case di cura e riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido e carceri e relative pertinenze.
4. All’importo calcolato sulla base del comma 3 è applicato:
a) per la sanzione relativa al limite di esposizione, un incremento massimo del 30% nel caso di luoghi con intensa frequentazione, quali, a titolo esemplificativo, vie e piazze principali dei centri storici e superflui edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi;
b) per la sanzione relativa al valore di attenzione, un incremento massimo del 30% in base alla numerosità di persone esposte ed alle durate delle esposizioni, considerando, a titolo esemplificativo, come durate minime, le esposizioni presso le pertinenze esterne abitabili di residenze temporanee e come durate massime gli ambienti interni, in particolare camere da letto e soggiorni, di residenze stabili; le durate delle esposizioni sono valutate anche in relazione alle caratteristiche di irradiazione degli impianti di radiocomunicazione.
5. Nei casi in cui nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici vengano superati sia il limite di esposizione che i valori di attenzione, viene applicata una sanzione di importo pari alla somma dell’importo previsto per il superamento del limite di esposizione e dell’importo relativo al superamento del valore di attenzione.

Art. 3 Riduzione della sanzione per tempestivo ripristino del rispetto dei limiti
1. La misura della sanzione amministrativa calcolata in base all’articolo 2 viene ridotta del 20% qualora, in base a quanto rilevato dall’organo accertatore in fase di accertamento e contestazione dell’illecito, come riportato nel verbale, il trasgressore abbia tempestivamente provveduto a ripristinare il rispetto dei limiti normativi.

Art. 4 Reiterazione delle violazioni
1. La misura della sanzioni amministrative determinata secondo i criteri di cui agli articoli da 2 a 3 è aumentata del 30% se risulta che il trasgressore nei cinque anni precedenti ha commesso violazioni della stessa indole, in base a quanto previsto dall’art. 8-bis della L.n. 689/1981, commi 1 e 2.

Art. 5 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
1. La sanzione amministrativa determinata secondo i criteri sopra riportati, su richiesta del trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere pagata in rate mensili da tre a trenta, in base all’art. 26 della L. n. 689/1981 ed all’art. 13 della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.