Regione Campania
Ordinanza 9 febbraio 2022, n. 2
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Il Presidente

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo fino al 31 marzo 2022, in data 14 dicembre 2021;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e, in particolare, Part. 1, comma 2, a mente del quale “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: (omissis) hh-bis) obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone. non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 1 a mente del quale “(omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. 1 dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del, 3 febbraio 2020, n. .630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può' introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2,020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “7. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020. n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)... 2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertilo, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
VISTO il decreto-legge 26 novembre.2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;
VISTO, in particolare, l’articolo 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie), comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 28 gennaio 2022, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano) che ha disposto l’applicazione delle misure relative alla zona gialla al territorio della Regione Campania;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 31 gennaio 2022. recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale, tra l’altro, è stato previsto fino ai 10 febbraio 2022, l’obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 08 febbraio 2022, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, Part. 1, a mente del quale: “7. Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. 2. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti. 3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. 4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. 5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico. 6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio
VISTO
il Report di Monitoraggio n. 90 (DM Salute 30 aprile 2020) - Dati relativi alla settimana 24/01/2021- 30/01/2022 (aggiornati al 02/02/2022), che attesta per la regione Campania un valore di Rt pari ad 0.71 (CI: 0.7-0.73) [medio 14gg]; 76.125 casi segnalati e rileva a livello nazionale, che “Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio corrente con una incidenza settimanale che. a livello nazionale è in diminuzione, ma ancora molto elevata. L’epidemia, pur mostrando segnali di inversione, rimane in una fase delicata con un forte impatto sui servizi territoriali ed assistenziali. Si confermano segnali plurimi di allerta a livello regionale nelle attività di sorveglianza e indagine, dei contatti. Alla luce della elevata incidenza e della ormai quasi completa presenza della variante Omicron di SARS-COF-2, è necessario il rigoroso rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, ed in particolare distanziamento interpersonale, uso della mascherina, aere azione dei locali, igiene delle mani e riducendo le occasioni di contatto ed evitando in particolare situazioni di assembramento. Una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, anche quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a contenere l’impatto soprattutto, clinico dell’epidemia anche sostenuta da varianti emergenti.
CONSIDERATO
che l’attuale situazione epidemiologica e la classificazione della Regione Campania in zona gialla almeno fino al 27 febbraio c.a. rende necessario fornire precisazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, alla luce dell’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 e tenuto conto del particolare contesto geografico, demografico e sociale del territorio regionale;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, Part. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia, di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale
VISTO 1’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che “7. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione. dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge n.689/1981 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;
emana la seguente
 

ORDINANZA

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica:
1. fatta eccezione per i soggetti esclusi dall’obbligo ai sensi dell’art. 1, comma 3 dell’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 (bambini di età inferiore ai sei anni; .. persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; persone che devono comunicare con. un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; soggetti che stanno svolgendo attività sportiva), l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato -ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti,
battelli, navi.
2. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente - a tutela della propria e della altrui sicurezza - i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto -legge n. 19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità'. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art. 1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, all’ANCI Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

DE LUCA