Tipologia: CIA
Data firma: 13 dicembre 2021
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Seki e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Seki (Kiabi)
Fonte: bancadati.fisascat.it


Sommario:

 

1 Premesse
2 Relazioni Sindacali
3 Validità e sfera di applicazione
3.1 Ambito di applicazione
3.2 Decorrenza e durata
4 Modello organizzativo
5 Orari di apertura
6 Lavoro domenicale e festivo
6.1 Calendarizzazione delle aperture domenicali e festive
6.2 Tempi e metodi di applicazione
6.3 Personale interessato
7 Organizzazione Piano ferie
8 Utilizzo permessi retribuiti
9 Part-time

 

10 Elasticità e Flessibilità dell'orario di lavoro
10.1 Ore di Elasticità con uso della Banca delle ore
10.2 Saldo della Banca delle Ore
10.3 Condizioni di miglior favore
10.4 Monte ore di Elasticità Garantita dell'orario di lavoro
10.5 Specifiche delle ore di Elasticità Garantita
11 Welfare Aziendale
11.1 Congedo parentale - Maternità e Paternità
11.2 Infortunio
11.3 Congedo non retribuito per gravi motivi familiari
11.4 Anticipi Trattamento di Fine Rapporto
12 Premio aziendale e Welfare
Allegato 1 Accordo per la retribuzione variabile


Contratto Integrativo Aziendale Seki srl

In data 13 dicembre 2021 presso la sede di androMediA srl in 20159 Milano - via privata E. Longoni, 2, si sono incontrati: per Seki srl […], assistito da […] androMediA srl, […], Filcams Cgil Nazionale […], Fisascat Cisl Nazionale […], Uiltucs Uil Nazionale […]
Le Parti confermano e ribadiscono con l'impegno per la stesura del presente elaborato la volontà di proseguire con un sistema di Relazioni Sindacali fondato sul confronto preventivo e partecipativo, finalizzato da un lato alla ricerca del miglioramento continuo della qualità e dell'efficacia, dall'altro all'individuazione di soluzioni condivise in un'ottica di valorizzazione, garanzia e tutela del fattore lavoro.
Si conferma la sede Nazionale quale ambito naturale di esercizio della contrattazione collettiva, di stipula degli accordi integrativi aziendali e della loro interpretazione nonché di sviluppare un sistema più avanzato di relazioni sindacali come importante elemento di consolidamento e miglioramento del clima aziendale, utile alla crescita ed al rafforzamento dell'azienda, tenuto conto che il raggiungimento dello stesso non può prescindere da un consistente incremento di efficienza e produttività, da un più razionale utilizzo delle risorse umane, da un effettivo miglioramento del servizio alla clientela e da una sempre maggiore attenzione alla persona, sia esso un cliente e/o un lavoratore.

1 Premesse
[…]
Effetti della pandemia
Infine, non possiamo non tener conto delle difficoltà e delle sofferenze causate dalla pandemia da COVID19 che hanno acuito le problematiche familiari portando i lavoratori a spostare la propria attenzione principale alla qualità della vita; atteggiamento che richiede un nuovo modo ed una particolare attenzione alla gestione dei tempi di vita personale con i tempi di vita lavorativa.
Di tutto ciò si vuole tenere conto per articolare un contratto integrativo funzionale e rispettoso delle esigenze del mercato e del personale aziendale.
[…]
Considerate le premesse, i dati aziendali, il contesto di mercato attuale nonché i programmi aziendali del prossimo triennio, le Parti concordano e redigono l'accordo aziendale che si articola nei seguenti punti:

2 Relazioni Sindacali
Le parti confermano la necessità di consolidare un sistema di relazioni sindacali uniforme, di riferimento nel confronto negoziale a tutti i livelli (nazionale, regionale, territoriale o di singolo insediamento).
A tal fine si conviene di strutturare un sistema di informazioni da parte aziendale, secondo una logica di competenza per territorio e materia ed a carattere periodico, che si individua, di norma, in una volta all'anno ed in ogni caso a richiesta delle parti o di una di esse, così da consentire, ove necessario, l'apertura di un confronto tra le parti.
A livello nazionale, è prevista l'informazione ed il relativo confronto, oltre che sui temi previsti dal CCNL, sulle prospettive di sviluppo dell'Azienda, sulle strategie aziendali, sull'andamento economico, sull'evoluzione delle logiche commerciali, sui programmi di ristrutturazione e riorganizzazione, sugli appalti e sulla terziarizzazione, sul mercato del lavoro (apprendistato, contratti a termine, lavoro interinale ed altre analoghe tipologie), sull'innovazione tecnologica e relativi programmi di attuazione, sulla struttura dell'occupazione e sue dinamiche, sul Salario Variabile, sui programmi di formazione ed addestramento, sull'andamento e sui risultati dei programmi di gestione delle situazioni critiche aziendali, sulle pari opportunità, sull'ambiente e salute e sicurezza.
A livello territoriale o di singolo insediamento, è prevista l'informazione ed il relativo confronto, oltre a quanto già previsto dal CCNL, relativamente all'organizzazione del lavoro, agli orari di apertura dei negozi, al calendario di aperture domenicali e festive, agli organici ed alla loro composizione, all'attuazione degli accordi vigenti in materia di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro, al lavoro in orario supplementare e straordinario con le modalità previste dal CCNL, all'ambiente di lavoro ed alla tutela della salute e della sicurezza, all'occupazione, ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione delle unità produttive.
Quanto sopra stabilito dovrà tener conto delle caratteristiche di riservatezza connesse alla natura di talune iniziative aziendali, quali ad esempio i problemi societari, le acquisizioni immobiliari e tutte le iniziative di possibile interesse per la concorrenza.

3 Validità e sfera di applicazione
3.1 Ambito di applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica in tutti i Punti Vendita/unità locali di proprietà di Seki srl, con insegna Kiabi (di seguito P.V.) del territorio nazionale ed ai servizi centrali.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, nel realizzare maggiori benefici per i Lavoratori, è globalmente migliorativo del CCNL e sostituisce ad ogni effetto il precedente Contratto Integrativo Aziendale e/o le norme degli Accordi Sindacali a livello di punto vendita riferentisi alle medesime materie e istituti (identificati dal titolo e/o dal contenuto dei capitoli) disciplinate dal presente contratto.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia e di CCNL.

4 Modello organizzativo
L'orario ordinario settimanale di lavoro suddiviso su 5 (cinque) giorni di lavoro distribuiti da lunedì alla domenica, con 2 (due) giorni di riposo settimanali a scorrimento per tutti i lavoratori, siano essi full time 38 ore settimanali così come Part-time, è considerato un elemento distintivo della società a vantaggio della qualità della vita del personale Seki e pertanto viene consolidato. 
Quale ulteriore condizione di miglior favore, ai lavoratori full time a 38 ore settimanali, la società riconosce comunque la maturazione delle 72 ore di ROL e delle 32 ore di ex Festività, per un totale di 104 ore annuali, nei tempi e nei modi previsti dal CCNL per i lavoratori assunti con contratto a 40 ore settimanali.
Le Parti si danno atto che il perseguimento di un elevato livello di competitività richiede anche l'adozione di adeguate forme di flessibilità operativa - da applicare in tutti i punti vendita, facendo ricorso agli strumenti che, anche in deroga al CCNL, sono consentiti dalla vigente normativa.
In considerazione di ciò le Parti hanno condiviso l'esigenza dell'utilizzo del contratto Part-time ed il ricorso ai sistemi di flessibilità ed elasticità dell'orario di lavoro riportati nel presente accordo.
Le parti convengono che il modello organizzativo flessibile ed elastico, abbinato ad un corretto uso dei contratti a tempo determinato è finalizzato al contenimento delle prestazioni di lavoro somministrato ed a un limitato uso di ore supplementari e straordinarie.
L'uso della Banca delle ore di seguito regolamentata è visto come strumento idoneo al minor uso di ore supplementari, funzionale al welfare del lavoratore che meglio può coniugare l'impegno lavorativo con la sfera privata e del proprio tempo libero.
L'azienda pianifica l'orario settimanale di ciascun dipendente inserendo lo stesso in un planning settimanale del punto vendita. Seki si impegna a pianificare e comunicare ai dipendenti l'orario settimanale di lavoro con almeno due settimane di anticipo rispetto a quella lavorativa.

5 Orari di apertura
La definizione degli orari di apertura e chiusura dei Punti di Vendita è determinata dalla Direzione in funzione di:
a) localizzazione del Punto di Vendita;
b) regolamentazioni di legge o di norme locali o regolamento dei Centri Commerciali in cui il Punto di Vendita è inserito;
c) specificità delle esigenze della clientela.
L'orario di lavoro aziendale è compreso dalle ore 6:00 alle ore 22:00. I turni dei lavoratori saranno definiti secondo le esigenze dei singoli punti vendita all'interno di questa fascia oraria.
[…]
Autorizzazioni delle amministrazioni locali
Nel caso di modifica, da parte delle Amministrazioni locali, degli orari commerciali di apertura al pubblico, le parti si incontreranno a livello locale per cercare adeguate soluzioni.

6 Lavoro domenicale e festivo
L'azienda conferma che le aperture domenicali e festive sono strategiche al fine dell'incremento della quota di mercato e della necessaria competitività.
[…]
Le parti d'altro canto, consapevoli del disagio connesso all'effettuazione delle prestazioni lavorative domenicali e festive, confermano con il presente accordo la volontà di definire regole volte alla migliore distribuzione delle presenze così come dei moduli orari in tali giornate (quantità di ore e fascia oraria di apertura o chiusura del punto vendita), coinvolgendo la più ampia platea di lavoratori possibile al fine di una ottimale conciliazione della vita personale e lavorativa.
Al fine di conformare le esigenze dei consumatori con quelle dei Lavoratori, le Parti convengono che lo strumento adeguato sia la programmazione semestrale della distribuzione dei giorni domenicali e festivi di lavoro (inteso per tale programmazione il periodo intercorrente dal 01/02 al 31/01 di ogni anno).

6.1 Calendarizzazione delle aperture domenicali e festive
Le parti, riconoscendo le specificità del settore in cui opera l'azienda (Commercio al dettaglio), confermano che i dipendenti di Seki hanno storicamente un impegno maggiore nel periodo Natalizio compreso tra la seconda settimana di novembre e la seconda settimana di gennaio, intervallo temporale che prevede normalmente 12 giornate di apertura tra domeniche e festività.
Si definisce pertanto un impegno lavorativo di ogni dipendente per almeno 8 delle suddette aperture domenicali e festive, ferma restando la volontarietà delle sole prestazione lavorative festive. Le restanti domeniche o festività lavorative saranno distribuite nelle settimane dell'anno seguendo le istruzioni riportate nei punti seguenti.

6.2 Tempi e metodi di applicazione
Nel rispetto del prioritario principio di volontarietà per il lavoro festivo i lavoratori Seki potranno scegliere le loro giornate lavorative seguendo l'esigenza quantitativa di ore giornaliere evidenziate dalla direzione nel calendario annuale. […]
Nel caso in cui le sole espressioni di volontarietà non fossero sufficienti per coprire tutte le aperture domenicali e festive programmate, il responsabile del punto vendita cercherà delle disponibilità aggiuntive facendo specifica richiesta alle lavoratrici/tori che abbiano manifestato interesse al lavoro domenicale/festivo. In caso di ulteriore difficoltà il responsabile con il supporto dell'ufficio del personale ricercherà soluzioni organizzative alternative facendo ricorso a lavoro somministrato o, dove possibile mediante contratti a tempo determinato.
[…]

8 Utilizzo permessi retribuiti
L'utilizzo di permessi individuali retribuiti con moduli di un minimo di 2 (due) ore è vincolato, salvo casi di urgenza documentabile e/o certificabile, alla formale richiesta da parte del lavoratore attraverso l'utilizzo dell'apposita area del portale aziendale con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
[…]

9 Part-time
Seki conferma l'esigenza del l'utilizzo del contratto Part-time per ottimizzare l'organizzazione della presenza dell'adeguato numero di dipendenti in rapporto ai flussi della clientela nell'ambito della giornata, del mese e dell'anno. Pertanto, la Seki manifesta la propria volontà di utilizzare il lavoro a tempo parziale come logica di base dell'organizzazione.
Il contratto part time che l'azienda intende utilizzare prevede la domenica lavorativa e la sottoscrizione di un accordo individuale con il singolo lavoratore per l'utilizzo delle clausole di elasticità dell'orario di lavoro.
Le parti convengono che l'utilizzazione del part-time è funzionale ad un'efficace organizzazione del lavoro e che il modello organizzativo è finalizzato al contenimento delle prestazioni di lavoro a tempo determinato e somministrato dando spazio ai lavoratori in forza e riducendo al minimo l'uso delle ore supplementari.
In caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato Full Time, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale operanti in mansioni fungibili avranno diritto di priorità, previa valutazione delle competenze professionali.
In considerazione delle modificate norme previdenziali, qualora si determinino le condizioni a livello di singolo punto vendita per un incremento delle ore di lavoro ordinarie, si favorirà l'estensione a 24 ore settimanali dell'orario di lavoro dei part time a 20 ore settimanali.
Le parti ribadiscono inoltre la disponibilità a sperimentare forme di orario o di assunzioni, anche innovative, che le leggi e la normativa consentissero al fine di meglio conciliare le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori/lavoratrici.
A tal proposito, considerata:
a) l'esigenza dell'azienda di avere personale con l'orario individuale di lavoro elastico e flessibile funzionale alla copertura dei picchi di attività dovuti a stagionalità del settore e/o ai periodi di saldi;
b) la necessità del lavoratore di aumentare la base oraria ed il relativo reddito.
Le parti convengono che il modello organizzativo di Seki mediante l'uso della elasticità dell'orario di lavoro settimanale e della Banca delle ore tende alla soddisfazione di entrambe le necessità.
L'azienda ottiene l'aumento delle ore nel solo momento della necessità commerciale, il lavoratore ottiene un aumento medio delle ore settimanali di lavoro.
Con tale intento le parti regolamento i seguenti punti.

10 Elasticità e Flessibilità dell'orario di lavoro
Il monte ore settimanale contrattualmente sottoscritto nel contratto individuale di lavoro rappresenta il fabbisogno di ore per la copertura delle ore di apertura del punto vendita.
Al fine di sopperire alle necessità di picco di attività determinati dai periodi commerciali legati alla moda ed alla sua stagionalità, dal periodo dei saldi, delle festività Natalizie e per la copertura delle ore programmate di ferie e permessi retribuiti, la Seki, così come previsto nel D.Lgs. n.61/2000 e successive modifiche e conforme a quanto previsto nel CCNL applicato in materia di elasticità e flessibilità dell'orario di lavoro (già all’art. 95 del CCNL), ritiene necessaria l'introduzione dell'uso delle clausole elastiche e flessibili nei contratti di lavoro part-time.
Il presente articolo del contratto integrativo aziendale intende definire i criteri specifici e particolari di funzionamento, rinviando per le parti generali al CCNL ed alle norme in vigore in materia di elasticità dell'orario di lavoro nonché al principio di volontarietà del lavoratore all'accettazione delle clausole stesse.
In considerazione della sperimentazione effettuata nei quattro anni di vigenza del precedente contratto integrativo che ha dato riscontri più che positivi sia come da parte degli assistenti alla clientela, sia dei responsabili, le parti confermano i due seguenti metodi di gestione e retribuzione delle ore di elasticità:

10.1 Ore di Elasticità con uso della Banca delle ore
Le Parti nel concordare sul carattere eccezionale del lavoro supplementare e straordinario, così come previsto dal vigente CCNL, confermano l'istituto della Banca delle Ore. La Banca delle Ore viene stabilita al fine di gestire e retribuire le ore lavorate oltre a quelle contrattualmente definite.
Si conviene che nei periodi di calo delle attività il contatore possa anche andare in negativo con ore che saranno successivamente recuperate con l'aumento delle ore settimanali di lavoro per coprire i picchi di attività.
Come condizione di miglior favore per il lavoratore le ore di elasticità in aumento e diminuzione delle ore contrattuali di lavoro saranno effettuate nelle giornate da lunedì a sabato escludendo le festività e le domeniche.
Attraverso l'uso della banca delle ore l'azienda potrà distribuire un numero superiore od inferiore di ore settimanali di lavoro rispetto a quelle contrattualmente previste. La retribuzione del mese non sarà condizionata dal numero delle ore lavorate ma sarà fissa e determinata in base al monte ore contrattualmente previsto.
Il sistema di elasticità dell'orario di lavoro con Banca delle Ore sarà gestito con i principi e i metodi sotto riportati:
1) Elasticità dell'orario di lavoro fino al massimo del 30% dell'orario annuale del lavoratore;
2) Nell'uso dell'elasticità dell'orario di lavoro i contratti part time non potranno mai superare le 36 ore settimanali;
3) La Banca delle Ore viene gestita e rendicontata con apposito contatore delle ore esposto nel prospetto paga, differente da quello della elasticità garantita di seguito descritta e regolamentata.
4) Le ore di elasticità gestite con la Banca delle Ore possono cominciare indipendentemente dall'esaurimento delle 120 ore annue di elasticità garantita di cui al seguente capitolo.
5) Le ore residue della Banca delle Ore, al termine del periodo del contatore, saranno saldate con le maggiorazioni, così come di seguito meglio definito.

10.4 Monte ore di Elasticità Garantita dell'orario di lavoro.
A tutto il personale in forza, comprese le nuove assunzioni anche a tempo determinato, che abbiano sottoscritto le clausole elastiche e flessibili dell'orario di lavoro con orario contrattuale non superiore a 34 ore settimanali, viene riconosciuta la maturazione di 10 ore mensili di lavoro, aggiuntive a quelle contrattualmente previste, per un totale di 120 ore annue. 
Questo pacchetto di 120 ore annue non è soggetto a recupero o riposi compensativi.
Tale monte ore di Elasticità Garantita rappresenta pertanto un vero e proprio aumento delle ore contrattuali di lavoro e della retribuzione.
La particolarità di codesto monte ore è data dalla possibilità di essere distribuito con pianificazione da parte della direzione del punto vendita in funzione delle esigenze commerciali, indipendentemente dal periodo di maturazione.
La direzione del punto vendita gestirà la distribuzione del monte ore annuo di elasticità garantita (120 ore, riproporzionate per i tempi determinati) in piena autonomia anche eventualmente anticipandone l'uso rispetto alla loro maturazione.
[…]

11 Welfare Aziendale
In considerazione delle novità legislative in materia di Welfare aziendale Seki ha pensato di introdurre delle condizioni di miglior favore per i propri dipendenti volti ad una migliore qualità della vita e orienti a favorire la coniugazione dei tempi di lavoro con quelli del tempo libero, con particolare attenzione alla salute e alla famiglia.

11.1 Congedo parentale - Maternità e Paternità
Nell'ottica di accompagnamento e vicinanza espressa in questo periodo così particolare ed emozionante, una volta rientrata dal congedo maternità, la società prevede l'opportunità di prendere parte ad un percorso di sviluppo personale che si basa sull'intelligenza collettiva: il Codev. È un metodo di accompagnamento che permette di progredire su tematiche individuali in un contesto professionale mettendo a frutto l'intelligenza collettiva del gruppo.
In realtà la stessa opportunità è fruibile durante l'anno da tutti i dipendenti di Seki. In questo caso, riunisce tutte le neomamme, in modo tale che vi sia un comune denominatore di tematiche all'insegna del reinserimento nel contesto professionale, dopo i dovuti mesi di assenza.
Altra misura messa in atto è quella dei turni agevolati per il primo mese dal rientro: lo store manager stabilisce con la risorsa la pianificazione dei suoi turni in funzione delle esigenze emerse (compatibilmente con l'organizzazione del negozio).
Al fine di agevolare le Lavoratrici madri ed i Lavoratori padri, terminato il periodo di maternità obbligatoria i dipendenti Seki vengono accompagnati e supportati nel godimento del congedo parentale dei successivi 6 mesi spettanti (maternità facoltativa). […]