Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2004
Validità: 01.09.2004 - 30.06.2008
Parti: Confterziario, Ciu e Conflavoratori
Settori: Commercio, Turismo, Confterziario
Fonte: CNEL

Sommario:

  Avvertenza
Premessa
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità.
Art. 2 - Sfera di applicazione.
Titolo II - Assunzione
Art. 3 - Modalità di assunzione.
Art. 4 - Documenti per l'assunzione.
Titolo III - Lavoro part-time
Art. 5 - Definizione.
Art. 6 - Adempimenti.
Art. 7 - Minimo orario.
Art. 8 - Part-time verticale.
Titolo IV - Apprendistato
Art. 9 - Campo d'azione.
Art. 10 - Malattia dell'apprendista.
Art. 11 - Rapporto numerico.
Art. 12 - Adempimenti.
Art. 13 - -Retribuzione degli apprendisti.
Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 14 - Definizione.
Art. 15 - Beneficiari.
Art. 16 - Aziende eleggibili.
Art. 17 - Norma di salvaguardia.
Art. 18 - Progetto formativo.
Art. 19 - Durata del progetto.
Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap.
Art. 21 - Norme contrattuali.
Art. 22 - Modelli formativi.
Art. 23 - Ente bilaterale.
Art. 24 - Rimando alla normativa.
Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 25 - Premessa.
Art. 26 - Richiami normativi.
Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 28 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 29 - Obblighi di informazione.
Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Art. 31 - Lavoro intermittente.
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Art. 33 - Lavoro ripartito.
Art. 34 - Soglie numeriche.
Art. 35 - Gestione delle controversie.
Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 36 - Classificazione del Personale.
Art. 37 - Automatismo di carriera.
Art. 38 - Mansioni di attesa.
Titolo VIII - Quadri
Art. 39 - Declaratoria.
Art. 40 - Orario part-time.
Art. 41 - Formazione e aggiornamento.
Art. 42 - Assegnazione della qualifica.
Art. 43 - Polizza assicurativa.
Art. 44 - Indennità di funzione.
Art. 45 - Orario flessibile.
Titolo IX - Quadri di direzione
Art. 46 - Declaratoria.
Art. 47 - Accesso alla qualifica.
Art. 48 - Minimi retributivi.
Art. 49 - Contrattazione collettiva di miglior favore.
Art. 50 - Norme di salvaguardia.
Titolo X - Periodo di prova.
Art. 51 - Periodo di prova
Art. 52 - Sospensione del periodo di prova.
Titolo XI - Orario di lavoro
Art. 53 - Orario di lavoro settimanale.
Art. 54 - Esposizione orario di lavoro.
Titolo XII - Lavoro straordinario - supplementare
Art. 55 - Lavoro straordinario.
Art. 56 - Lavoro supplementare.
Art. 57 - Registro lavoro supplementare.
Art. 58 - Registro lavoro straordinario.
Art. 59 - Lavoro ordinario notturno.
Titolo XIII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 60 - Riposo settimanale.
Art. 61 - Festività nazionali.
Art. 62 - Ferie.
Art. 63 - Permessi.
Titolo XIV - Congedo matrimoniale - Servizio militare
Art. 64 - Congedo matrimoniale.
Art. 65 - Servizio militare.
Titolo XV - Missioni e trasferimenti
Art. 66 - Missioni.
Art. 67 - Trasferimenti.
Art. 68 - Disposizioni per i trasferimenti.
Titolo XVI - Sospensione dal lavoro
Art. 69 - Sospensione del lavoro.
Titolo XVII - Anzianità di servizio.
Art. 70 - Aumenti per anzianità.
Art. 71 - Anzianità convenzionale.
Titolo XVIII - Congedi - Diritto allo studio
Art. 72 - Congedi retribuiti.
Art. 73 - Diritto allo studio.
Titolo XIX - Gravidanza e puerperio
Art. 74 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.
Art. 75 - Astensione dal lavoro del lavoratore.
Art. 76 - Permessi per assistenza.
Art. 77 - Normativa.
Titolo XX - Malattie e infortuni
Art. 78 - Malattia.
Art. 79 - Normativa.
Art. 80 - Obblighi del lavoratore.
Art. 81 - Periodo di comporto.
Art. 82 - Trattamento economico di malattia.
Art. 83 - Infortunio.
Art. 84 - Trattamento economico di infortunio.
Art. 85 - Quota giornaliera per malattia e infortunio.
Art. 86 - Festività.
Art. 87 - Aspettativa non retribuita per malattia e infortunio.
Art. 88 - Tubercolosi.
Art. 89 - Rimando alla vigente normativa.
Titolo XXI - Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 90 - Definizione.
Art. 91 - Durata temporale del part-time temporaneo.
Art. 92 - Beneficiari.
Art. 93 - Malati oncologici.
Art. 94 - Assistenza anziani.
Art. 95 - Assistenza minori di anni 3 a carico.
Art. 96 - Assistenza minori di anni 14 portatori di handicap.
Art. 97 - Trasformazione part-time temporaneo in definitivo.
Art. 98 - Richiesta di annullamento del part-time temporaneo.
Art. 99 - Deleghe all'Ente bilaterale.
Titolo XXII - Trattamento economico
Art. 100 - Voci retributive.
Art. 101 - Divisore orario.
Art. 102 - Paghe contrattuali.
Art. 103 - Indennità cassa.
Art. 104 - Modello di cedolino paga.
Titolo XXIII - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 105 - Condizioni di miglior favore.
Art. 106 - Procedure di prima applicazione del presente contratto.
Titolo XXIV - Mensilità aggiuntive.
Art. 107 - Tredicesima.
Art. 108 - Quattordicesima.
Titolo XXV - Fondo pensioni integrativo
Art. 109 - Adempimenti legge n. 335/95.
Art. 110 - Competenze.
Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 111 - Obbligo del prestatore di lavoro.
Art. 112 - Divieti.
Art. 113 - Giustificazioni delle assenze.
Art. 114 - Rispetto orario di lavoro.
Art. 115 - Comunicazione mutamento di domicilio.
Art. 116 - Provvedimenti disciplinari.
Art. 117 - Codice disciplinare.
Art. 118 - Normativa provvedimenti disciplinari.
Titolo XXVII - Composizione delle controversie
Art. 119 - Campo di intervento.
Art. 120 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
Art. 121 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Titolo XXVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 122 - Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2118 CC.
Art. 123 - Recesso ex art. 2119 CC.
Art. 124 - Normativa.
Art. 125 - Nullità del licenziamento.
Art. 126 - Nullità del licenziamento per matrimonio.
Art. 127 - Licenziamento simulato.
Art. 128 - Periodo di preavviso.
Art. 129 - Preavviso per dimissioni.
Art. 130 - Decorrenza del periodo di preavviso.
Art. 131 - Indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 132 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 133 - Decesso del dipendente.
Art. 134 - Corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Art. 135 - Dimissioni.
Art. 136 - Dimissioni per matrimonio.
Art. 137 - Dimissioni per maternità.
Titolo XXIX - Sicurezza sul lavoro.
Art. 138 - Premessa.
Art. 139 - Richiami normativi.
Art. 140 - Adempimenti preliminari.
Art. 141 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Art. 142 - Disposizioni finali.
Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 143 - Tutela delle lavoratrici madri.
Art. 144 - Pari Opportunità.
Art. 145 - Azioni positive.
 

Art. 146 - Molestie sui luoghi di lavoro.
Art. 147 - Lavoratori di lingua non italiana.
Art. 148 - Lavoratori stranieri.
Art. 149 - Aspettativa per tossicodipendenza.
Art. 150 - Aspettativa per alcolismo.
Art. 151 - Salubrità degli ambienti di lavoro
Art. 152 - Tutela dei genitori di portatori di handicap.
Art. 153 - Mobbing.
Titolo XXXI - Relazioni sindacali
Art. 154 - Relazioni nazionali.
Art. 155 - Relazioni territoriali.
Art. 156 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Art. 157 - Clausola di salvaguardia.
Art. 158 - Regolamento elettorale RSU.
Art. 159 - Contrattazione aziendale.
Art. 160 - Assemblea.
Art. 161 - Referendum.
Art. 162 - Delegato provinciale.
Art. 163 - Attivazione della trattenuta per il Delegato provinciale.
Art. 164 - Deleghe sindacali.
Art. 165 - Quote di riserva per le categorie numericamente minori.
Art. 166 - Dirigenti sindacali.
Art. 167 - Permessi sindacali ex punto a), art. 158.
Art. 168 - Permessi retribuiti RSU.
Art. 169 - Permessi non retribuiti RSU.
Art. 170 - Aspettativa per incarichi sindacali.
Art. 171 - Covelco.
Titolo XXXII - Ente bilaterale
Art. 172 - Ente bilaterale.
Art. 173 - Funzionamento dell'Ente bilaterale.
Titolo XXXIII - Istituti speciali e deroghe per le aziende stagionali
Art. 174 - Definizione di azienda stagionale.
Art. 175 - Tipologia di contratti ammessi.
Art. 176 -Periodo di prova.
Art. 177 - Preavviso.
Art. 178 - Orario di lavoro.
Art. 179 - Vitto.
Art. 180 - Indennità sostitutiva delle ferie.
Art. 181 - Ratei mensilità aggiuntive.
Art. 182 - Matrimonio lavoratori stagionali.
Art. 183 - Trattamento di fine rapporto.
Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXIV - Aziende alberghiere
Art. 184 - Classificazione aziende alberghiere.
Art. 185 - Stagisti.
Art. 186 - Nastro orario.
Art. 187 - Lavoro notturno.
Art. 188 - Malattia, alloggio.
Art. 189 - Malattia, anticipi.
Titolo XXXV - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 190 - Esigenze specifiche del territorio.
Titolo XXXVI - Pubblici esercizi
Subtitolo A - Personale stagionale

Art. 191 - Stagionali, periodo di prova.
Art. 192 - Aumenti retributivi per il personale stagionale.
Subtitolo B - Trattamento economico dei percentualisti nei pubblici esercizi
Art. 193 - Minimi retributivi per percentualisti.
Art. 194 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 195 - Percentuale di servizio.
Art. 196 - Percentuale di servizio per maitres e capo camerieri.
Art. 197 - Conversione a retribuzione fissa.
Art. 198 - Indennità di preavviso e TFR.
Subtitolo C - Pulizia dei locali
Art. 199 - Mansioni inferiori.
Subtitolo D - Norme per i locali notturni
Art. 200 - Definizione.
Art. 201 - Esonero servizi di pulizia.
Subtitolo E - Norme per la ristorazione collettiva
Art. 202 - Nome per i cambi di proprietà.
Art. 203 - Orario di lavoro.
Art. 204 - Sciopero mense operanti in servizi pubblici essenziali.
Art. 205 - Refezione.
Titolo XXXVII - Stabilimenti balneari
Art. 206 - Interruzione meridiana.
Art. 207 - Lavoro straordinario.
Titolo XXXVIII - Alberghi diurni
Art. 208 - Riferimento normativo.
Titolo IXL - Agenzia di viaggio e tour operator
Art. 209 - Paga base per agenzie di viaggio e tour operator.
Art. 210 - Apprendistato.
Art. 211 - Orario settimanale.
Art. 212 - Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione.
Art. 213 - Lavoro straordinario.
Art. 214 - Missioni e trasferimenti.
Art. 215 - Comando fuori sede.
Art. 216 - Provvigioni.
Titolo XL - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 217 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente bilaterale.
Art. 218 - Finanziamento del Fofoter dell'Ente Bilaterale.
Titolo XLI - Archivio contratti
Art. 219 - Deposito contratto.
Titolo XLII - Decorrenza e durata
Art. 220 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato A Minimi tabellari
Allegato B Regolamento RSU
Allegato C Regolamento D.lgs. n. 626/94
Avvertenza

Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94 - Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del D.Lgs. n. 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Elezioni del RLS.
Art. 3 - Durata del mandato.
Art. 4 - Formazione del RLS.
Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Art. 7 - RLS territoriale.
Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 626/94.
Art. 9 - Dimensioni del territorio.
Art. 10 - Durata del mandato.
Art. 11 - Clausola estensiva.
Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.
Art. 13 - Territorialità.
Art. 14 - Funzionamento OP.
Art. 15 - Retribuzione RLST.
Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.
Art. 18 - Numero degli RLS.
Art. 19 - Monte ore per RLS.
Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Art. 21 - Modalità di elezione.
Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.
Art. 23 - RLST.
Art. 24 - RLS.
Art. 25 - Permessi per la formazione.
Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.
Art. 27 - Criteri valutativi.
Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.
Art. 30 - Modalità di consultazione.
Art. 31 - Informazione.
Art. 32 - Documentazione aziendale.
Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.
Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
Art. 37 - Sostituzione RLST.
Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Art. 39 - Decorrenza e durata.
Allegato D. Ente Bilaterale Interconfederale Confterziario - Ciu - Conflavoratori
Statuto

Titolo I - Costituzione, scopi
Art. 1 - Costituzione.
Art. 2 - Sede legale.
Art. 3 - Scopi sociali.
Art. 4 - Modifica degli scopi sociali.
Art. 5 - Soci.
Titolo II - Cariche sociali
Art. 6 - Presidente.
Art. 7 - Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 - Direttore generale.
Art. 9 - Comitato scientifico.
Art. 10 - Sindaci.
Titolo III - Finanziamento
Art. 11 - Finanziamento ordinario.
Art. 12 - Finanziamento straordinario.
Art. 13 - Patrimonio dell'Ente.
Art. 14 - Finanziamenti pubblici.
Art. 15 - Oneri per le cariche sociali.
Art. 16 - Oneri per il Comitato scientifico.
Art. 17 - Bilancio sociale.
Titolo IV - Durata, scioglimento e rimandi
Art. 18 - Durata dell'Ente.
Art. 19 - Scioglimento dell'Ente.
Art. 20 - Destinazione del patrimonio dell'Ente.
Art. 21 - Modifica dello Statuto.
Art. 22 - Rimando alla normativa vigente.
Allegato E Accordo attuativo per l'apprendistato
Allegato F Modulistica e facsimile del cedolino paga


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende che svolgono attività nel settore del turismo

Montegrotto, 24 luglio 2004

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma

Premessa
[...]
Altresì il demandare la gestione delle politiche di reale applicazione dei diversi istituti contrattuali alle esigenze del settore all'Ente Bilaterale garantirà, a giudizio delle associazioni sottoscrittrici, la massima capacità di adattamento alle specificità, fermo restando il contesto unitario sia per tipologie merceologiche sia per territorializzazione, che contraddistingue il contratto.
Le OO.SS. tramite l'Ente Bilaterale costituiranno un Fondo per la Formazione del Terziario - Fofoter - con lo scopo di affidare la formazione continua, il compito di concorrere alla prevenzione dei problemi connessi con lo scarso aggiornamento professionale, aspetto questo che le nuove tecnologie e le mutazioni in atto nel campo delle imprese di viaggio stanno ponendo all'attenzione degli operatori economici di settore e che non poteva non avere ripercussioni nell'azione delle Parti sociali.
Le Parti, nel siglare il presente contratto, richiamano per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del Terziario e degli Studi Professionali Contabili, che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all'insieme delle piccole-medie imprese.

Addì 24 luglio 2004, in Montegrotto (PD) le sottoelencate Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, si sono incontrate per sottoscrivere il presente testo di accordo di seguito denominato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Turismo, all'atto della stipula sono presenti:
- Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (Confterziario) [...] con l'assistenza [...] della Direzione delle Relazioni Industriali e Istituzionali di Confterziario; con la partecipazione dell'associata Alar [...] e Confederazione Italiana Unionquadri - di seguito Ciu - e la Ciu Agenzia delle Aziende [...] e Confederazione dei Lavoratori, di seguito Conflavoratori [...]
Le suddescritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo per il settore turismo il presente il presente contratto collettivo nazionale di lavoro composto da una Premessa, XLII Titoli, 220 articoli e 6 allegati
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1 - Validità.

Il presente CCNL disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende del settore del turismo ed il relativo personale dipendente.

Art. 2 - Sfera di applicazione.
Il contratto si applica:
a) alle Aziende alberghiere:
- alberghi
- motel
- pensioni
- locande
- fittacamere
- ostelli
- residence
- colonie climatiche
b) ai Pubblici esercizi:
- bar
- caffè
- gelaterie
- snack bar
- bottiglierie e fiaschetterie
- ristoranti
- trattorie
- osterie
- pizzerie
- tavole calde
- self-service
- fast-foods
- rosticcerie
- paninoteche
- friggitorie
- locali notturni
- sale da ballo
- sale da gioco
- posti di ristoro
- spacci aziendali
- aziende di ristorazione collettiva
c) ai complessi turistici ricettivi dell'aria aperta:
- campeggi
- villaggi
d) agli stabilimenti balneari
e) alle Imprese viaggi e turismo
f) agli alberghi diurni


Titolo II - Assunzione
Art. 4 - Documenti per l'assunzione.

Per l'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
[...]
- libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
[...]

Titolo IV - Apprendistato
Art. 9 - Campo d'azione.

La disciplina dell'apprendistato è regolata dalla norma di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni contenute nel presente contratto.
[...]

Titolo V - Contratto di inserimento
Art. 18 - Progetto formativo.

Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
- sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell'allegato progetto formativo;
- progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso; il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento; le coperture assicurative che l'azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo; la retribuzione garantita;
- la certificazione da parte dell'Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.

Art. 19 - Durata del progetto.
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
[...]

Art. 20 - Deroghe per i portatori di handicap.
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell'Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Art. 21 - Norme contrattuali.
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente CCNL con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
[...]

Art. 22 - Modelli formativi.
I modelli formativi, fermo restando l'obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
- liberamente elaborati dall'azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo 'on the job', la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando - nominalmente - le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
- utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall'Ente bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all'azienda.

Art. 23 - Ente bilaterale.
L'Ente bilaterale, del quale faranno parte per tutta la durata del contratto le organizzazioni stipulanti, svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento: una per i contratti di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, consistente nell'azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, l'altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lett. b) dello stesso articolo e in tutti i casi previsti dalla legge n. 276/03.

Art. 24 - Rimando alla normativa.
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza quadriennale all'Ente bilaterale.

Titolo VI - Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 26 - Richiami normativi.

Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.lgs. 10.9.03 n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29, 30
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32
- per il lavoro ripartito: art. 33

Art. 29 - Obblighi di informazione.
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
(a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 27 e 28 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
(b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 30 - Diritti dei lavoratori somministrati.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 27 e 28 presso l'impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l'esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l'impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30, legge 20.5.70 n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 31 - Lavoro intermittente.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente.
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 33 - Lavoro ripartito.
[...]
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[...]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all'Ente bilaterale.

Titolo VII - Classificazione del personale
Art. 38 - Mansioni di attesa.

I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
- conducente di mezzi pesanti, con patente C/D/E
- guardarobiere
- magazziniere
- autista con patente B
- assistente ai bagnanti con brevetto
- addetto alla vigilanza
- garagista
- addetto portineria
- bagnino
- fattorino
- custode
- conducente di motobarca, privo di patente nautica
- conducente di motofurgone
- maschera
- addetto a mansioni di semplice attesa
- addetto al trasferimento manuale di pratiche
sono considerati, al fine della determinazione dell'orario settimanale, quali lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.

Titolo VIII - Quadri
Art. 45 - Orario flessibile.

Le imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'impresa che intenda effettuare l'orario flessibile per i Quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.

Titolo XI - Orario di lavoro
Art. 53 - Orario di lavoro settimanale.

La durata normale del lavoro effettiva è fissata in 40 ore settimanali.
Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l'orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente.
Le mansioni alle quali si possono applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore in misura non superiore alle due ore giornaliere e alle 12 settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede una applicazione assidua e continuativa.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in 5 giornate e mezza.

Art. 54 - Esposizione orario di lavoro.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, al CST e all'Ispettorato del Lavoro.

Titolo XII - Lavoro straordinario - supplementare
Art. 55 - Lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario è quello eccedente l'orario normale di lavoro giornaliero e settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d'opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
[...]

Art. 58 - Registro lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede locale CST.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il CST.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.

Titolo XIII - Riposo settimanale, festività, ferie, permessi
Art. 60 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato per turno come per le attività stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Art. 62 - Ferie.
[...]
Le ferie sono irrinunciabili.
[...]

Titolo XIX - Gravidanza e puerperio
Art. 74 - Astensione dal lavoro della lavoratrice.

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi dopo il parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lett. c).
Il godimento dei periodi di cui alle lett. a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
(a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
(b) per i 4 mesi dopo il parto.
[...]

Art. 76 - Permessi per assistenza.
Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il 1° anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[...]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla azienda.
[...]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[...]

Art. 77 - Normativa.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XX - Malattie e infortuni
Art. 83 - Infortunio.

Così come previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 111.
[...]

Art. 88 - Tubercolosi.
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico della assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare. Nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art. 9, legge 14.12.70 n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia. In caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28.2.53 n. 86.
[...]

Art. 89 - Rimando alla vigente normativa.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.

Titolo XXI - Part-time temporaneo per malattia o assistenza
Art. 90 - Definizione.

Nell'ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel part-time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del part-time dal presente contratto collettivo.

Art. 91 - Durata temporale del part-time temporaneo.
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell'orario di lavoro per periodi di 3 o 6 mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi - cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r/r.

Art. 92 - Beneficiari.
Possono utilizzare il part-time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
(1) malati oncologici
[...]

Art. 93 - Malati oncologici.
Per malati oncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del part-time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura; nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.

Art. 99 - Deleghe all'Ente bilaterale.
Le Parti delegano l'Ente bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.

Titolo XXVI - Doveri del personale e norme disciplinari
Art. 111 - Obbligo del prestatore di lavoro.

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità della impresa.
Il lavoratore ha l'obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
[...]

Art. 112 - Divieti.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione dell'azienda.
Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
[...]
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Art. 116 - Provvedimenti disciplinari.
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
(1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
(2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
(3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 100;
(4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
(5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
[...]
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[...]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la 3a volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso della assenza ingiustificata e per la 2a mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
[...]
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (Licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[...]
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 111;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94;
[...]
- la recidiva oltre la 3a volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la 3a mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
[...]

Titolo XXVII - Composizione delle controversie
Art. 119 - Campo di intervento.

Per tutte le controversie individuali e collettive relative alla applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Tutte le eventuali controversie inerenti al presente CCNL potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui agli artt. 120 e 121 del presente contratto.

Art. 120 - Commissione di Conciliazione paritetica nazionale.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all'esame della Commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla Commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo.
Naturalmente la Commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull'oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla Commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la Commissione di conciliazione paritetica nazionale.
Inoltre la Commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l'accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l'intervento del Ministero del lavoro.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire l'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBTU) su basi paritetiche tra le associazioni dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori dipendenti.
La Commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l'attività conciliativa.

Art. 121 - Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali.
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla Commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la Commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.
Le suddette Commissioni avranno la sede presso una delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti (CST) alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
La Commissione è convocata dall'associazione imprenditoriale locale (CST) interessata ogni qualvolta è fatta la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l'oggetto della controversia e la Commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della Commissione.
In caso di mancato accordo, la Commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla Commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione e infine deposita numero 2 copie del verbale presso l'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le Commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il CCNL devono essere comunicate all'EBTU per includerli nell'archivio dei contratti.

Titolo XXVIII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Art. 123 - Recesso ex art. 2119 cc.

Ai sensi dell'art. 2119 cc, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata r/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al comma 1 del presente articolo:
[...]
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione, senza permesso di lavoro nell'azienda per conto proprio o di terzi;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/ o da molestie sessuali.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 131.

Titolo XXIX - Sicurezza sul lavoro.
Art. 138 - Premessa.

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l'insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore a posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 139 - Richiami normativi.
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20, D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge n. 30/03, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 140 - Adempimenti preliminari.
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 141 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i RLS, ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge n. 300/70.

Art. 142 - Disposizioni finali.
Le Parti, richiamando il comma 2, art. 138, si impegnano, in sede di Ente bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
Nota a verbale.
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all'art. 142, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
Chiarimento a verbale.
Nelle Aziende che applicano il presente CCNL l'utilizzo delle forme flessibili di impiego, previste dalla legge n. 30/93, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela e alla applicazione della normativa sulla sicurezza.

Titolo XXX - Tutela della dignità e parità dei lavoratori
Art. 146 - Molestie sui luoghi di lavoro.

Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.

Art. 147 - Lavoratori di lingua non italiana.
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extra- comunitari delle previsioni di cui all'art. 73 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.

Art. 151 - Salubrità degli ambienti di lavoro.
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.

Art. 153 - Mobbing.
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing e intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l'Ente bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
Nota a verbale.
Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompresa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso di cui all'art. 128 del presente CCNL.

Titolo XXXI - Relazioni sindacali
Art. 154 - Relazioni nazionali.

Le parti si danno reciprocamente atto della importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall'Ente bilaterale fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.

Art. 155 - Relazioni territoriali.
Le parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e nelle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazione e del mercato del territorio.

Art. 159 - Contrattazione aziendale.
Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
[...]
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni sindacali e, per i datori di lavoro, del CST competente.

Art. 160 - Assemblea.
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
[...]

Art. 162 - Delegato provinciale.
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST).
Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7, legge n. 300 del 20.5.70.
[...]

Titolo XXXII - Ente bilaterale
Art. 172 - Ente bilaterale.

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente CCNL, concordano di costituire un Organismo denominato Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBTU) che avrà quale finalità quello di:
- gestire i contratti di formazione e lavoro;
- incrementare l'occupazione;
- realizzare corsi di formazione professionali;
- svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
- ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
- emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
- esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
- promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei Centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
[...]
- realizzare iniziative di carattere sociale;
- istituire un comitato di vigilanza nazionale;
- promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
- favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
- svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L'Ente Bilaterale Nazionale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di dirimere eventuali controversie.
Gli Organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali.
L'Ente Bilaterale Nazionale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse umane interne.

Titolo XXXIII - Istituti speciali e deroghe per le aziende stagionali
Art. 174 - Definizione di azienda stagionale.

Si considerano "stagionali", le aziende di cui all'art. 2 del presente contratto che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l'anno superiore ai 4 mesi.
La durata massima e consecutiva dell'attività non potrà essere superiore a 6 mesi.
Non viene fissato alcun limite di assunzione del personale dipendente in considerazione del carattere stagionale dell'azienda.

Art. 178 - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fino ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente.
Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera, si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da svolgere, che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque, ripercuotersi sulla attività aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in 6 giornate.
L'orario per la consumazione dei pasti del lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive 2 ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall'orario giornaliero di lavoro.

Art. 180 - Indennità sostitutiva delle ferie.
Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che, durante il periodo stagionale, non ha usufruito del periodo di ferie, sarà corrisposta una indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione.

Parti speciali per le diverse categorie del turismo
Titolo XXXIV - Aziende alberghiere
Art. 185 - Stagisti.

Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle "scuole alberghiere", accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Art. 186 - Nastro orario.
Nelle aziende alberghiere, di norma, l'orario di lavoro giornaliero si svolge in 1 o 2 turni.
Salve condizioni di miglior favore, il nastro orario è di 14 ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di 12 ore per il restante personale.

Titolo XXXV - Complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta
Art. 190 - Esigenze specifiche del territorio.

Per i complessi turistico-ricettivi si richiama la possibilità di individuare, in sede territoriale e/o aziendale, forme di diversa articolazione dei nastri orari e della organizzazione del lavoro rispetto a quanto normato nel presente CCNL.
Tutti gli accordi raggiunti in tal senso dovranno essere certificati a cura dell'Ente Bilaterale e la documentazione verrà inviata a cura del CST competente.

Titolo XXXVI - Pubblici esercizi
Subtitolo C - Pulizia dei locali
Art. 199 - Mansioni inferiori.

Il personale di servizio è tenuto ad effettuare le pulizie della sala o del reparto cui è adibito.
Tale obbligo non comporta l'esecuzione della grossa pulizia nei locali di lusso, negli altri locali le grosse pulizie competeranno al personale di sala solo se non sia presente in azienda personale assunto con qualifica di lavoratore di fatica.

Subtitolo D - Norme per i locali notturni
Art. 200 - Definizione.

Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui orario di chiusura si protrae oltre le ore 2.

Art. 201 - Esonero servizi di pulizia.
Tutto il personale addetto a tali servizi sarà escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.

Subtitolo E - Norme per la ristorazione collettiva
Art. 203 - Orario di lavoro.

L'orario di lavoro delle mense, in deroga alle previsioni generali del contratto collettivo, potrà essere modificato, con preavviso di almeno 30 giorni nel caso il committente cambi gli orari in cui richiede il servizio di ristorazione.
Resta inteso che le prestazioni svolte tra le ore 22 e le 6 del giorno seguente verranno maggiorate ai sensi dell'art. 59.

Art. 205 - Refezione.
I dipendenti delle mense hanno diritto a due pause di 15 minuti ciascuna, una la mattina e una il pomeriggio, in cui potranno consumare una colazione leggera utilizzando i cibi e le bevande presenti in mensa.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Titolo XXXVII - Stabilimenti balneari
Art. 206 - Interruzione meridiana.

Negli stabilimenti balneari la interruzione meridiana non potrà essere inferiore alle 3 ore né superiore alle 4; salvo per gli stabilimenti con orario a turni.

Titolo XXXVIII - Alberghi diurni
Art. 208 - Riferimento normativo.

Per gli alberghi diurni valgono integralmente le norme stabilite nella parte generale del presente CCNL.

Titolo IXL - Agenzia di viaggio e tour operator
Art. 211 - Orario settimanale.

Nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giornate lavorative.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in 1 intera giornata o in 2 mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Gli orari di lavoro potranno essere modulati, e comunicati per iscritto ai lavoratori, o per l'intera forza lavoro o per specifici gruppi/reparti o anche per singoli lavoratori secondo le esigenze dell'Impresa.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell'azienda, al CST e all'Ispettorato del Lavoro.

Art. 212 - Orario di lavoro settimanale per i periodi di alta stagione.
Le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai dipendenti di fornire sino ad un massimo di 12 settimane annue di orario flessibile, per venire incontro alle esigenze dei periodi di alta stagione.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell'orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L'Impresa che intenda effettuare l'orario flessibile dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al CST competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all'Ente bilaterale i dati per la statisticazione dell'utilizzo del presente strumento.

Titolo XL - Formazione e aggiornamento professionale
Art. 217 - Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all'Ente bilaterale.
Le Parti demandano all'Ente Bilaterale la gestione progettuale e l'attivazione di un apposito Gruppo di lavoro (Task Force), denominato Fondo per la Formazione del Terziario, in sigla Fofoter, teso a creare una rete di supporto per l'erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all'aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.
Una volta terminata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al comma 1, la Task Force dedicata, ferma restando la sua appartenenza all'Ente bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa.
Le nomine nella Cabina di Regia della Task Force saranno di competenza dell'Ente bilaterale.

Allegati
Allegato C.

Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Avvertenza
Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alla esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi della indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d'interpretazione della norma.

Norme per l'applicazione del D.Lgs. n. 626/94
Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del D.Lgs. n. 626/94
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti
Art. 1 - Sfera di applicazione.

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 - Elezioni del RLS.
Il RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 - Durata del mandato.
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 - Formazione del RLS.
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo Titolo III.

Art. 5 - Permessi retribuiti per la formazione.
Per la formazione basica il RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito.
Nel caso di successive rielezioni l' RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 - Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti.
Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 giorni di preavviso.

Art. 7 - RLS territoriale.
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni del RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 - Applicazione D.lgs. n. 626/94.
Il RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 per i CCNL sottoscritti da Confterziario.
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti i diversi CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 - Dimensioni del territorio.
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2.000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 - Durata del mandato.
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 - Clausola estensiva.
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di legge.
Le aziende o UP che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 - Costituzione.

L'OP per l'applicazione del D.lgs. n. 626/94 nelle aziende che applichino i CCNL promossi da Confterziario è costituito pariteticamente dalle OO.SS. firmatarie e da Confterziario.

Art. 13 - Territorialità.
L'OP si articola su 2 livelli : nazionale e territoriale.
Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 - Funzionamento OP.
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 - Retribuzione RLST.
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30, legge n. 300/70.

Art. 16 - Notifica nominativi RLST.
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali e all'UPLMO competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 - Sfera di applicazione.

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 - Numero degli RLS.
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS

Art. 19 - Monte ore per RLS.
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS

Art. 20 - Garanzie per gli RLST.
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 - Modalità di elezione.
Per l'elezione del RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all'Accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST
Art. 22 - Formazione RLS/RLST.

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 - RLST.
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 - RLS.
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 - Permessi per la formazione.
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l' RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo
Art. 26 - Materie formative.

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti e aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in 3 aree conoscitive: normativa di legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 - Criteri valutativi.
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 - Riconoscimento RLS.
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 - Accesso ai luoghi di lavoro.

I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 - Modalità di consultazione.
Per i diritti di informazione previsti dal D.lgs. n. 626/94 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dalla azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.

Art. 31 - Informazione.
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 - Documentazione aziendale.
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sulla organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 - Norme di salvaguardia ed estensive.
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali
Art. 34 - Sostituzione RLS.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 - Aziende sino a 200 dipendenti.
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 - Aziende con più di 200 dipendenti.
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti.
Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 - Sostituzione RLST.
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l' OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 - Clausola di salvaguardia.
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30, legge n. 300/70, con retribuzione a cura dell'OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1° gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 - Decorrenza e durata.
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.

Allegato D.
Ente Bilaterale Interconfederale Confterziario - Ciu - Conflavoratori
Statuto
Titolo I - Costituzione, scopi
Art. 1 - Costituzione.

È costituito in Roma l'Ente Bilaterale Interconfederale (di seguito l'Ente) tra la Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa (di seguito Confterziario), la Confederazione Italiana Unionquadri (di seguito Ciu) e la Confederazione dei Lavoratori (di seguito Conflavoratori) per il conseguimento degli obiettivi di cui al successivo articolo 3 del presente Statuto sociale.

Art. 3 - Scopi sociali.
Lo scopo sociale dell'Ente è la promozione, in favore degli Enti bilaterali contrattuali sottoscritti tra le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto, delle sotto elencate azioni positive:
(a) analisi e studio delle dinamiche normative e contrattuali nel mondo del lavoro;
(b) analisi e attività di proposizione sugli orientamenti nel mercato del lavoro a livello comunitario;
(c) studio delle dinamiche del mercato del lavoro;
(d) attività di formazione per il primo inserimento nel mercato del lavoro;
(e) attività di formazione continua;
(f) attività di outplacement e riqualificazione dei lavoratori comunque espulsi dal mondo del lavoro;
(g) attivazione degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 276/03;
(h) attività di aggiornamento per le imprese;
(i) attività di studio e ricerca anche mediante la promozione di apposite borse di studio;
(j) attività di studio su specifici argomenti che interessino il mondo del lavoro e quello dell'impresa;
(k) gestione di appositi gruppi di lavoro (task force) per l'attività di studio e ricerca tesa a fornire strumenti di analisi in favore degli Enti bilaterali contrattuali promossi dai CCNL sottoscritti alla Associazioni di cui all'art. 1.