Categoria: Accordi interistituzionali, protocolli ed intese
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PROTOCOLLO D'INTESA
per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti

tra

Inail - Direzione regionale Liguria, con sede in Genova, via G. D'Annunzio 76, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore Dott.ssa Angela Razzino,

E

Regione Liguria, con sede in Genova, via Fieschi 15, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti,
di seguito dette anche "le Parti".


PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro, attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art.9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
il Piano nazionale della prevenzione 2020/2025 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 agosto 2021 in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce un'accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- il Piano regionale della prevenzione 2020/2025, in corso di approvazione, prevede l'attuazione di progetti specifici, che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
in particolare, il macrobiettivo 4 (infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali) del Piano Regionale sopracitato prevede lo sviluppo di azioni tra cui:
• assicurare l'operatività dei Comitati Regionali di Coordinamento art. 7 D.lgs. 81/08;
• perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro (ad es. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), attraverso l'utilizzo dei sistemi di sorveglianza già attivi, tra cui Infor.Mo., e rendendo fruibili le informazioni del Registro degli esposti (nonché promuovendo presso i datori di lavoro e i medici competenti, le informazioni sulla corretta compilazione di tale registro), al fine di programmare interventi di prevenzione promozione, assistenza e controllo in ragione delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche, dal contesto socio-occupazionale e dall'analisi territoriale;
• consolidare e strutturare più capillarmente, a livello regionale e locale, i piani di prevenzione tematici (piano nazionale edilizia, piano nazionale agricoltura, piano nazionale patologie da sovraccarico biomeccanico, piano nazionale stress lavoro correlato, piano nazionale cancerogeni occupazionali e tumori professionali);
• promuovere criteri di progettazione e pianificazione di misure di prevenzione e protezione dei rischi che privilegino interventi che eliminano o riducono i rischi, coinvolgendo un gran numero di professionisti e progettisti della gestione della sicurezza (RSPP, Coordinatori, Direttori lavori, RUP, ecc.);
• integrare e potenziare le attività di analisi di mortalità e incidenza dei tumori professionali per una migliore lettura dei casi e stima dei possibili eventi;
• promuovere la salute globale dei lavoratori per la gestione integrata dei fattori di rischio professionali e di quelli individuali legati a stili di vita non corretti e alle condizioni personali intercorrenti, favorendo l'adozione da parte delle imprese di modelli di organizzazione gestionale e di buone prassi e di percorsi di Responsabilità sociale;
• perseguire politiche e applicare interventi di Total Worker Health (TWH) che integrino le azioni di prevenzione dei rischi occupazionali/ambientali con quelle dei rischi individuali, affinché la sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata dal medico competente dia attuazione ai più recenti indirizzi scientifici di prevenzione e tutela globale della salute del lavoratore;
• sostenere il ruolo attivo di RLS/RLST e della bilateralità:
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'Inail a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;
il "sistema" della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal Titolo I del D.Lgs. 81/2008, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle Province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
 

PRESO ATTO CHE

l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL, il Ministero della salute e la Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, siglato in data 10 dicembre 2015, prevede all'art. 1:
a) l'individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale, supportati da strategie e azioni evidence based e caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
b) lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di Sorveglianza tra INAIL, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive banche dati;
c) il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani Nazionali di Prevenzione e dei Piani Nazionali e Regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti;
d) metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e all'art. 2 stabilisce che:
- per ciò che concerne lo scambio dati tra INAIL e le Regioni e Province autonome, la predisposizione per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria di una convenzione sottoscritta per adesione dalla Regione/Provincia stessa e da INAIL;
- le attività collegate con l'attuazione dei Piani Regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitati Regionali di Coordinamento ex articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, avvengano attraverso la stipula di accordi tra le Direzioni Regionali INAIL e le corrispondenti Regioni e Province autonome.
 

CONSIDERATO CHE

- le Parti firmatarie del presente Protocollo d'intesa - la cui stipula è stata già condivisa in seno al Comitato di coordinamento ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nella seduta del 15 novembre 2021 - si pongono l'obiettivo di realizzare azioni sinergiche, con riferimento ai campi di intervento in materia di salute e sicurezza ritenuti prioritari nell'ambito del "sistema regionale della prevenzione sui luoghi di lavoro";
- tali azioni potranno coinvolgere anche altri soggetti istituzionali e intermedi, interessati al tema della prevenzione sul territorio regionale, al fine di dare vita a una "rete" integrata di rapporti e collaborazioni, sulla base degli indirizzi e della pianificazione delle attività emersi in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
- il coordinamento e l'integrazione delle azioni che si intendono realizzare, sia a livello di programmazione che a livello attuativo, trovano, pertanto, nel Comitato regionale di coordinamento il luogo di confronto e sintesi, per individuare le priorità, i piani operativi e le risorse per l'attuazione e la valutazione delle politiche regionali di salute e sicurezza sul lavoro;
- Regione Liguria e Inail Direzione regionale per la Liguria riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro infortunistico regionale e delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;
la promozione, la diffusione e il consolidamento della cultura della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Liguria e Inail Direzione regionale per la Liguria, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale.
 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
Finalità

Le Parti intendono sviluppare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di un programma di azioni e interventi diretti a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla promozione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
 

Art. 2
Oggetto della collaborazione

Le Parti concordano di individuare gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le Parti un interesse per l'attuazione dei progetti e dei programmi in comune (formazione, assistenza e consulenza, promozione e informazione: conferenze, seminari, etc.); predisposizione e attuazione di progetti di individuazione e diffusione di buone pratiche e di soluzioni tecnologiche relative all’organizzazione del lavoro che possano migliorare il livello di tutela del lavoratore;
scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679" per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.
 

Art. 3
Modalità di attuazione

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente stabiliti mediante la stipula di specifiche convenzioni (Accordi attuativi), nel rispetto del presente Protocollo d'intesa e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l'attuazione delle iniziative progettuali concordate, nonché l'indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno basare sul principio della compartecipazione finanziaria delle risorse complessive: professionali, economiche e strumentali, così come indicato nei successivi artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l'intera durata del Protocollo, da un Comitato paritetico di coordinamento composto da uguale numero di membri qualificati per Parte, che si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari per l'elaborazione dei progetti esecutivi per ogni ambito di intervento e curerà, tra l'altro, l'attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dall'Accordo attuativo.
 

Art. 4
Accordi attuativi

Gli Accordi attuativi dovranno prevedere:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, la suddivisione dei compiti tra le Parti, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- i profili professionali e amministrativi dei componenti dei gruppi di lavoro costituiti secondo quanto stabilito dal Comitato paritetico di coordinamento di cui al precedente art. 3;
- gli oneri diretti e indiretti necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di compartecipazione tendenzialmente paritaria, secondo quanto verrà illustrato nel "prospetto di analisi preventiva" che formerà parte integrante dell'Accordo stesso;
- le azioni di monitoraggio delle attività svolte e predisposizione di corrispondenti report;
- la durata, che non può eccedere la durata del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e all'utilizzazione dei risultati secondo le linee guida dettate negli articoli successivi;
- gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine e al trattamento dei dati.
 

Art. 5
Impegni delle Parti

Ai fini del pieno raggiungimento degli obiettivi e delle finalità poste nel presente atto le Parti si impegnano a valutare congiuntamente e a mettere in campo le componenti di infrastruttura, le professionalità possedute e le esperienze necessarie in sede di sviluppo del progetto di cui agli Accordi attuativi di cui all'art.4.
Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri a carico delle Parti, fatti salvi gli apporti di natura esclusivamente professionale, per i quali le Parti non intendono rivalersi.
Gli eventuali oneri, da intendersi quelli a titolo di mero ristoro a compensazione delle spese sostenute dalle Parti per la realizzazione delle attività progettuali, saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente atto.
 

Art. 6
Proprietà intellettuali e dei prodotti

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Protocollo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute negli specifici Accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.
I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo e/o degli Accordi attuativi da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.
In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli Accordi attuativi di cui all'art. 4, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.
 

Art. 7
Tutela dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di Regione saranno utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti Accordi attuativi.
L'utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della collaborazione di cui all'art. 2 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
 

Art. 8
Trattamento dati

Con riferimento alla propria realtà organizzativa, Le Parti assolvono gli obblighi di informazioni di cui all'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Protocollo d'Intesa. Pertanto, garantiscono che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività ivi previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali.
Le Parti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, confermano di conoscere e applicare il soprarichiamato Regolamento Europeo, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa. Per tal via, ciascuna Parte garantisce l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nonché di avere formato in materia di privacy i propri dipendenti e/o collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dati in parola e, più in generale, di puntualmente applicare alla propria organizzazione la citata normativa, garantendo che le informazioni e i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso.
Le Parti rinviano ad atti specifici la definizione dei rispettivi ruoli correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali.
 

Art. 9
Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
 

Art. 10
Durata

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, sarà rinnovabile con espressa volontà dei firmatari.
 

Art. 11
Foro competente

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo si conviene che competente sia il Foro di Genova.
Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.
La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.
 

Per Inail
Direttore regionale
Dott.ssa Angela Razzino

Per Regione Liguria
Il Presidente della Giunta regionale
Giovanni Toti


fonte: inail.it