Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ordinanza presidenziale contingibile e urgente 9 febbraio 2022, n. 7
Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO

• l’articolo 8, primo comma, punti 13, 18, 19, 25 e 26, l’articolo 9, primo comma, punto 10, e l’articolo 52, secondo comma, dello Statuto d’autonomia, anche in riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
• la legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, e successive modifiche;
• il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
• l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2022;
• le ordinanze presidenziali contingibili e urgenti n. 2 del 10.01.2022 e n. 3 del 13.01.2022;
• il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5;
• l’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022;

CONSTATATO

• che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario da COVID-19, originariamente proclamato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
• che la crescita dei contagi da Sars-CoV-2 nel territorio nazionale, a partire dal mese di dicembre, aggravata anche dalla variante Omicron, ha portato all’introduzione, con diversi decreti-legge, di ulteriori misure di sicurezza e all’estensione dell’utilizzo della certificazione verde. In particolare, con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, è stato introdotto l’obbligo della certificazione verde rafforzata, ottenuta tramite vaccinazione o guarigione dal Sars-CoV-2, per la fruizione dei servizi del trasporto pubblico, e tale previsione è stata recepita, a livello provinciale, dall’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05 gennaio 2022;
• che con l’ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2022 sono state introdotte, a livello statale, delle esenzioni per le studentesse e gli studenti dall’obbligo di possedere la certificazione verde rafforzata, nell’ambito del trasporto scolastico;
• che tali previsioni sono state recepite, con alcuni adattamenti, a livello provinciale, garantendo la parità di trattamento tra le studentesse e gli studenti che usufruiscono del trasporto scolastico dedicato (“scuolabus”) e quelli che utilizzano altri mezzi di trasporto pubblico, ma limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e viceversa;
• che le predette esenzioni sono state prorogate dallo Stato con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, fino al 31 marzo 2022;
• che l’ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022 ha modificato le disposizioni vigenti in tema di protezioni delle vie repiratorie;
• che si ritiene pertanto necessario adeguare le misure vigenti a livello provinciale;
 

ORDINA

che nell’intero territorio provinciale dall’11 febbraio al 31 marzo 2022 si applichino le seguenti disposizioni, in aggiunta a quelle vigenti e non incompatibili:
1) è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.
Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o
affollamenti.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L’obbligo di cui al primo periodo non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.
2) per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado a partire dai 12 anni di età, limitatamente agli spostamenti dalla propria abitazione a scuola e ritorno, l’accesso ai mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico è condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al punto 3) (certificazione verde semplice)
dell’ordinanza presidenziale contingibile e urgente n. 1 del 05 gennaio 2022, fermo restando l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie di tipo FFP2.
Per gli altri spostamenti, anch’essi sono soggetti alle regole generali per il trasporto pubblico locale.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, modificato con legge di conversione n. 35/2020, dal decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020, e dalla legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4.
La presente ordinanza, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano.
 

Arno Kompatscher
Presidente della Provincia e Commissario speciale per l’emergenza COVID-19