Tipologia: CCNL
Data firma: 26 ottobre 2004
Validità: 01.11.2004 - 31.10.2008
Parti:
Unci, Unsic e Fismic-Confsal
Settori: Metalmeccanici,
Cooperative, Confsal
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa |
b) Lavoratori studenti di scuole superiori e di scuole
professionali. |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i
dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore "metalmeccanico"
L'anno 2004 il giorno 26 ottobre in Roma tra Unione Nazionale
delle Cooperative Italiane (Unci) [...]; Unione Nazionale Sindacale Imprenditori
e Coltivatori (Unsic) [...] e Fismic/Confsal [...] assistita dalla Confsal [...]
si è stipulato il CCNL per i soci e i dipendenti delle Cooperative esercenti
attività nel settore "Metalmeccanico".
Premessa
[...]
Infatti, con il Protocollo aggiuntivo al
trattato di Maastricht
del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi della Unione Europea hanno
indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il
conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute
del lavoratore, le migliori condizioni di lavoro, l'informazione e la
consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa
collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la
cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione della occupazione e alla
creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea. Per questi
obiettivi, le Organizzazioni sindacali e datoriali svolgono una specifica
funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché una
essenziale funzione negoziale nell'ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la paritaria funzione
delle Organizzazioni sindacali e datoriali sul piano del diritto al lavoro e
all'esercizio della impresa privata in un contesto di riconosciute libertà
associative.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie
affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del
lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto
con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e
della Comunità Europea.
Le parti riconoscono che le imprese cooperative hanno caratteristiche peculiari
rispetto al restante mondo imprenditoriale. Le Organizzazioni sindacali
firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le
disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione della impresa
cooperativa in Italia.
[...]
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione,
che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno inserire nel contratto
un impianto normativo rivolto a migliorare il rapporto di lavoro. Sono previsti,
infatti, istituti di garanzia contrattuale, una più efficace azione di tutela
dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, ferma restando la facoltà
delle aziende di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e
di associazione.
Riconfermando gli impegni già precedentemente assunti e nel rispetto della
coerenza dichiarata in tema di politica dei redditi, gli istituti contrattuali
di contenuto economico saranno periodicamente e sistematicamente sottoposti a
verifica da parte delle Organizzazioni stipulanti, essendo strettamente
correlati alla dinamica del costo del lavoro, formando comunque uno degli
elementi capaci di creare meccanismi di bilanciamento sulla evoluzione del costo
della vita.
Le parti ribadiscono, per concludere, che particolare cura sarà dedicata alla
valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti
gli ambiti territoriali, perché una parte non trascurabile degli utili aziendali
venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza
nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in ragione
dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione
di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie
in ordine al "lavoro nero" e allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano
il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
[...]
Titolo I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Articolo 1.
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio
nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato,
posti in essere in tutte le Cooperative del settore metalmeccanico e di tutte
quelle attività che tradizionalmente sono considerate similari e affini a quelle
metalmeccaniche e alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore
metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza e, altresì, in tutte
le Cooperative che, conto terzi, provvedono alla esecuzione delle attività
regolate dal presente contratto, sotto qualsiasi forma e settore merceologico e
limitatamente per i soci lavoratori delle Cooperative che prescelgono la formula
del lavoro dipendente.
Il presente CCNL deve essere richiamato nel Regolamento previsto dall'art. 6,
legge 3.4.01 n. 142.
Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e
pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati
e/o agevolazioni fiscali e contributive, o ai Fondi per la formazione
professionale, erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o
della Unione Europea sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative alla
applicazione del presente CCNL. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra,
le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno
inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore
in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui
assegnate 'ad personam' e senza futuri assorbimenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni
di legge vigenti in materia di lavoro.
Titolo II - Livelli di contrattazione nazionale, territoriale o aziendale
Articolo 2.
Le parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva
nazionale di lavoro come appresso:
(a) contrattazione di 1° livello: contratto nazionale di settore;
(b) contrattazione di 2° livello: contratto integrativo territoriale o aziendale
di settore equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
Articolo 3.
La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Cooperative il
diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli
oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e
validi per tutta la durata del presente CCNL.
[...]
Alla contrattazione collettiva di 1° livello è demandato di provvedere oltre le
materie specifiche anche sulle seguenti materie specificatamente individuate:
(a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[...]
Articolo 4.
La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede regionale o
provinciale o aziendale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal presente
CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di
1° livello.
Alla contrattazione collettiva di 2° livello è demandato di provvedere sulle
seguenti materie specificatamente individuate:
(a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che
può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[...]
(c) costituzione e funzionamento dell'Organismo regionale o provinciale o
aziendale paritetico per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme
per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla legge n.
626/94 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
(d) realizzazione di un incontro, a livello regionale o provinciale o aziendale,
fra le parti stipulanti il presente CCNL, per l'approvazione dei contratti di
inserimento o reinserimento per realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento alle competenze professionali del lavoratore a un determinato
contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto all'art. 55, comma 2,
D.lgs. 10.9.03 n. 276;
(e) attuazione della disciplina della formazione professionale;
(f) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate
alla contrattazione ragionale o provinciale o aziendale dal presente CCNL,
mediante specifiche clausole di rinvio.
[...]
Titolo III - Diritti sindacali e di associazione
Articolo 5.
Le parti riconoscono che ciascun socio e lavoratore dipendente potrà usufruire
nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 ore, a titolo di
diritto d'assemblea, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle
Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
[...]
Articolo 6.
In applicazione della legge 20.5.70 n. 300, le Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto, possono, nelle cooperative con più di 15 e
fino a 100 soci e lavoratori dipendenti, designare 1 rappresentante sindacale;
nelle cooperative da 101 a 300 soci e lavoratori dipendenti possono designare 3
rappresentanti sindacali e oltre questa soglia ogni 300 soci o dipendenti
possono designare 3 rappresentanti sindacali.
[...]
Titolo IX - Mansioni promiscue - Mutamento mansioni - Jolly
Articolo 18.
Vengono considerati 'jolly' quei soci e quei lavoratori dipendenti cui la
Cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a
mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione
presente nella Cooperativa stessa.
L'inquadramento dei 'jolly' sarà al livello immediatamente superiore a quello
della generalità delle singole mansioni svolte.
Titolo X - Assunzione - Documentazione
Articolo 20.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
[...]
(3) libretto di indennità sanitaria per il personale da adibire a quelle
attività per cui è richiesto dalla legge;
[...]
Articolo 21.
Il socio e il lavoratore potranno essere sottoposti, prima della assunzione, a
visita medica da parte del sanitario di fiducia della cooperativa per
l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per
l'espletamento del lavoro cui sono destinati.
Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche
obbligatorie la cui diagnosi sarà comunicata al socio e al lavoratore.
Titolo XII - Orario di lavoro
Articolo 24.
La durata media del lavoro effettivo per la generalità delle cooperative è
fissato in 40 ore settimanali distribuito su 5 o 6 giornate lavorative. Ad esso
è commisurata la retribuzione.
La durata media settimanale del lavoro ordinario, ai sensi dell'art. 13, legge
24.6.97 n. 196, può essere computata anche come durata media in un periodo non
superiore ai 12 mesi salvi gli accordi aziendali in materia.
Non sono altresì da considerarsi lavoro effettivo le soste durante il lavoro
superiore a 15 minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario
giornaliero; il tempo per recarsi sul posto di lavoro, i riposi intermedi presi
sia all'interno che all'esterno della Cooperativa; comunque tutto quanto
previsto dall'art. 5, RD n. 1955 del 10.9.23.
La contrattazione di 2° livello potrà disciplinare la possibilità, per il
lavoratore, di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro
una certa fascia, assicurando comunque una certa estensione temporanea (flex-time).
Diverse condizioni sono demandate alla contrattazione integrativa regionale o
provinciale o aziendale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene
determinata dal presente CCNL
Il datore di lavoro deve esporre in modo facilmente visibile e in luogo
accessibile a tutto il personale interessato l'orario di lavoro con indicazione
dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la
durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Durante l'orario di lavoro, il socio o il lavoratore dipendente non potrà
lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potrà uscire dalla
Cooperativa senza esserne autorizzato, il trattenersi nell'ambiente di lavoro da
parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi
intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della
propria persona, non è considerato "tempo" a disposizione del datore di lavoro.
[...]
Le parti, per quanto concerne la flessibilità di cui al presente articolo,
attuano una fattispecie di orario multiperiodale ai sensi del DM 30.8.99.
Tale orario dovrà essere comunicato alle rappresentanze sindacali e ai
lavoratori con almeno 2 settimane di preavviso dall'inizio della variazione.
Art. 24.1 - Prestatori
di lavoro ripartito.
La contrattazione regionale o provinciale aziendale potrà inoltre disciplinare
la possibilità della condivisione, a 2 o più lavoratori, dello svolgimento del
lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo
tempo di lavoro (job-sharing), tenendo presente che i 2 soci o lavoratori:
[...]
(e) il socio o il lavoratore che stipula un contratto di lavoro ripartito non
deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al prestatore di lavoro
subordinato, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in
forza di criteri di classificazione stabiliti dal presente CCNL.
Titolo XIII - Telelavoro
Articolo 25.
Il telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile
dall'utilizzo di sistemi informatici e dalla esistenza di una rete di
comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio lavoratore o
lavoratore dipendente opera e la cooperativa o azienda.
Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non
un particolare status legale.
Il telelavoro fa quindi parte della organizzazione della cooperativa o azienda,
anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno alla azienda.
Il telelavoratore socio lavoratore o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei
soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali
della cooperativa o azienda e sono assoggettati al potere direttivo,
organizzativo e di controllo della Società.
Articolo 26.
Il telelavoro può essere di 3 tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi
telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con
gli uffici aziendali.
Articolo 27.
Il telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai
telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né
a quelli autonomi.
[...]
Il centro di telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità
produttiva autonoma della cooperativa o azienda.
Articolo 29.
Al socio lavoratore o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi
diritti legali e contrattuali previsti per il socio lavoratore o per il
lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della
cooperativa o azienda.
Il socio lavoratore o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato
allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione
collettiva.
I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime
opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per
i soci o i lavoratori dipendenti comparabili.
I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli
strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale
forma di organizzazione del lavoro.
[...]
Articolo 31.
La cooperativa o azienda può instaurare strumenti di controllo nel rispetto sia
del D.lgs. 19.9.941
n. 626 di recepimento della
Direttiva n. 90/270
CEE relativa ai videoterminali, che dell'art. 29, comma 1 del
decreto legislativo il quale sancisce che nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato tramite software alla insaputa
dei telelavoristi.
Articolo 32.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà
essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto
di telelavoro.
[...]
La cooperativa o azienda è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti
tecnici.
Articolo 33.
La cooperativa o l'azienda responsabile della tutela della salute e della
sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla
Direttiva n.
89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite
dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel
presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del
telelavorista o ai telecentri.
Articolo 34.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come
i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa o
azienda;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva
autonoma gestione della organizzazione al telelavoratore socio lavoratore o
dipendente.
Articolo 35.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore le
seguenti norme previste dal D.lgs. n. 84/03 n. 66:
- art. 3 (orario normale di lavoro settimanale)
- art. 4 (durata massima dell'orario settimanale)
- art. 5 (lavoro straordinario)
- art. 7 (riposo giornaliero)
- art. 8 (pause)
- artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno)
Articolo 36.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che
operano all'interno della cooperativa o azienda.
Articolo 37.
La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per
l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e
le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al
mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla
copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore.
Titolo XV - Orario di lavoro per i lavoratori di minore età
Articolo 39.
Per la disciplina della tutela del minore nello svolgimento della attività
lavorativa subordinata si rimanda alle leggi vigenti in materia.
Titolo XVI - Lavoro domenicale - Festivo - Notturno
Articolo 40.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro
notturno ordinario valgono le vigenti norme di legge.
Articolo 42.
[...]
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle 6 il personale
addetto ai turni notturni, il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 22 alle
6, dovrà osservare un riposo di almeno 12 ore consecutive prima di riprendere il
lavoro.
Titolo XVII - Lavoro straordinario
Articolo 43.
Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero sono
considerate lavoro straordinario.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro
richiedere prestazioni lavorative supplementari e straordinarie a carattere
individuale, nel limite totale di 160 ore annue. Il socio e il lavoratore
dipendente non possono compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal
datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL, in materia di orario di lavoro e
lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
Titolo XVIII - Lavoratori a turni
Articolo 44.
Per le prestazioni lavorative a turni sono previste le seguenti maggiorazioni:
[...]
Titolo XIX - Lavoro a tempo determinato
Articolo 45.
In tutte le Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art 1
del presente CCNL, ai sensi dell'art. 23, legge 28.2.87 n. 56, l'apposizione di
un termine alla durata del contratto di lavoro individuale, oltre che nella
ipotesi di cui all'art. 1, legge 18.4.62 n. 230, all'art. 12, legge 24.6.87 n.
195 e successive modificazioni e integrazioni è consentito, in relazioni a
particolari esigenze aziendali e al fine di evitare carenze del servizio, per le
seguenti ipotesi:
[...]
(j) per l'assistenza specifica nel campo della prevenzione, della sicurezza del
lavoro e per l'ambiente.
[...]
Le cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a
pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione di
Garanzia e Conciliazione.
Titolo XX - Lavoro parziale o part-time, genitori di portatori di handicap e
di tossicodipendenti
Articolo 47.
[...]
Per i soci e i dipendenti affetti da patologie gravi riconosciute dalla ASL,
hanno il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale e la possibilità di passare nuovamente a tempo pieno.
Titolo XXI - Apprendistato
Articolo 48.
Le parti, vista la razionalizzazione e revisione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo e a quanto disposto dalle nuove normative, ritengono che
l'istituto dell'apprendistato è un valido strumento sia per il raggiungimento
delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a
quello lavorativo che per l'incremento della occupazione giovanile.
Il D.lgs. n. 276/03, attuativo della legge n. 30/03, prevede agli articoli dal
57 al 53 modifiche alla previdente disciplina. In particolare l'apprendistato
passa da 1 a 3 tipologie contrattuali:
(1) contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di
istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale: durata non superiore a 3 anni (giovani dai 15 ai 18 anni di età);
(2) contratto di apprendistato professionalizzante: qualifica attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale: durata da 2 a 6
anni (giovani dai 18 ai 29 anni);
(3) contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi
formativi di alta formazione:
- di titolo di studio a livello secondario
- di un titolo di studio universitario
- di un titolo di studio di alta specializzazione
Il regolamento dei profili formativi è rimessa alle Regioni d'intesa con
Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Art. 50 - Assunzione.
Per l'assunzione degli apprendisti è necessario il contratto scritto con
specificazione:
[...]
- il piano formativo individuale
Articolo 53.
[...]
Quanto ai contenuti della attività formativa si stabilisce che la durata è pari
a quanto appresso riportato:
titolo di studio annuale | ore di formazione media |
scuola dell'obbligo | 120 |
attestato di qualifica professionale | 100 |
diploma di scuola media superiore | 80 |
diploma di laurea | 60 |
Titolo XXII - Formazione professionale - Contratto
inserimento o reinserimento
Articolo 55.
Nel quadro delle più generali intese tra le Organizzazioni stipulanti, il
presente CCNL, preso atto che tutte le ragioni di addestramento e formazione
professionale sono finalizzate all'arricchimento e all'aggiornamento delle
conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto altresì della
continua evoluzione del settore e della necessità di una costante revisione
delle conoscenze individuali, le cooperative realizzeranno idonee iniziative
tecnico-pratiche per consentire:
(a) un efficace inserimento di tutti i soci e lavoratori dipendenti neo-assunti;
(b) un proficuo aggiornamento dei soci e lavoratori dipendenti per quanto
concerne la sicurezza, i nuovi metodi di lavoro, l'automazione dei processi
produttivi;
(c) un pronto inserimento dei soci e lavoratori dipendenti nelle nuove mansioni
a seguito dell'avvicendamento degli stessi.
Articolo 56.
Le parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più
idonei, di natura sia contrattuale che legislativa, al fine di utilizzare al
meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a
realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento
o reinserimento nel mercato del lavoro. Il contratto può avere una durata dai 9
ai 18 mesi e può essere stipulato a condizione che sia finalizzato a garantire
l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.
Ai sensi dell'art. 54 e ss., D.lgs n. 276/03 e del Protocollo d'intesa 26.10.04
possono essere stipulati contratti di inserimento.
Titolo XXIV - Contratto di lavoro di lavoratori extracomunitari Contratto di
lavoro di lavoratori portatori di handicap
Articolo 58.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soci e lavoratori
extracomunitari valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Articolo 59.
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato a determinato di soci e lavoratori
portatori di handicap valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Titolo XXVI - Mobbing
Articolo 61.
Per le parti è fondamentale avere in azienda un ambiente di lavoro improntato
alla tutela della dignità e inviolabilità della persona e alla correttezza nei
rapporti interpersonali.
Il 'mobbing' invece crea una sorta di azioni con le quali un dipendente,
nei luoghi di lavoro, viene dai colleghi maltrattato o perseguitato in maniera
sistematica e sottoposto quindi a pressioni psicologiche per isolarlo mettendolo
in cattiva luce per indurlo alle dimissioni. Perciò le parti ritengono di
costituire una Commissione paritetica per le pari opportunità al fine di
tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le
caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia,
nell'ambito del rapporto di lavoro.
Articolo 62.
Si possono avere vari tipi di mobbing:
- verticale: posto in essere dal datore di lavoro o dal superiore (bossing);
- orizzontale: messo in atto da un collega;
- ascendente: compiuto dall'inferiore ai danni del superiore.
Titolo XXVII - Riposo settimanale - Festività- Permessi retribuiti - Permessi
straordinari retribuiti - Permessi non retribuiti
Articolo 63.
Il socio e il lavoratore dipendente hanno diritto al riposo settimanale nei modi
previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano in maniera particolare le norme riguardanti le attività stagionali
e quelle di pubblica utilità.
Titolo XXVIII - Sospensione - Soste - Riduzione d'orario - Recuperi
Articolo 68.
[...]
Per i periodi di sosta dovute a cause impreviste, indipendenti dalla volontà del
socio e del lavoratore dipendente della cooperativa è ammesso il recupero,
purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e sia richiesto entro il
mese successivo.
Titolo XXIX - Intervallo per la consumazione dei pasti
Articolo 69.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezzora a
un massimo di 2 ore, e viene concordato tra soci e i lavoratori dipendenti e il
datore di lavoro.
Titolo XXXII - Maternità
Articolo 73.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti e i
regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
[...]
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi
dal lavoro:
(a) per 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato
medico di gravidanza;
(b) per 3 mesi dopo il parto;
(c) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto
stesso.
Inoltre la dipendente ha facoltà di prolungare fino a 1 mese prima della data
presunta del parto ed astenersi per i 4 mesi successivi al parto a condizione
che il medico specialista della SSN e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro attestino che non vi sono
controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare
l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio
Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a
quello successivo al parto.
[...]
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Titolo XXXIII - Ferie
Articolo 75.
Il socio e il lavoratore dipendente di cui al presente contratto hanno diritto a
un periodo di ferie annuali, non rinunciabili e non monetizzabili, nella misura
di 4 settimane, salvo quelle previste per legge (fanciulli e adolescenti).
A tal fine la settimana lavorativa, qualunque sia la distribuzione dell'orario
di lavoro settimanale, viene considerata di 6 giorni.
[...]
Titolo XXXV - Malattia - Infortuni
Articolo 77.
[...]
Il socio e il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia di qualsiasi
infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro, quando il
lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto e il
datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto e non
abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail e alla Autorità
giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal
mancato ritardo stesso.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le
assenze scaturite da malattia o infortunio sono considerate ingiustificate,
ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo o mancata
comunicazione, nonché quelle contrattuali.
[...]
Per quanto non previsto dal presente CCNL in materia di malattia e infortunio,
valgono le norme di legge e regolamenti vigenti sia nazionali che regionali.
Titolo XLII - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso
Articolo 84.
Fatte salve le leggi vigenti in materia di risoluzione del rapporto di lavoro,
nelle cooperative con un numero inferiore a 15 soci o lavoratori dipendenti, il
datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato
dando preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la
data di ricevimento per le cause sotto elencate:
(a) insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
(b) comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
[...]
(d) danneggiamento volontario di beni della cooperativa;
[...]
(f) esecuzioni di lavori senza permesso, nella cooperativa sia per proprio conto
che per terzi;
[...]
Titolo XLV - Indumenti - Attrezzi di lavoro
Articolo 88.
[...]
È parimenti a carico del datore del lavoro la spesa relativa agli indumenti che
i soci e i lavoratori dipendenti sono tenuti ad usare per ragioni di sicurezza e
per motivi igienico-sanitari.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti
necessari per l'esecuzione dei lavori.
Il socio e il lavoratore dipendente deve conservare in buono stato macchine,
arnesi, e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna
modificazione se non dopo averne chiesta e ottenuta l'autorizzazione dal
superiore diretto.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente a quanto messo a sua
disposizione darà diritto alla cooperativa di rivalersi sulle sue competenze per
il danno subito, previa contestazione formale dell'addebito.
[...]
Titolo XLVI - Tutela della salute e della integrità fisica del lavoratore -
Ambiente di lavoro
Articolo 89.
Le parti firmatarie del presente CCNL, al fine di migliorare le condizioni di
lavoro nelle cooperative, convengono di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica
del socio e del lavoratore dipendente sulla base di quanto in materia previsto
dalle norme di legge vigenti nonché dalle direttive comunitarie in tema di
prevenzione.
Nei casi previsti dalla legge, e dagli accordi contrattuali ai vari livelli, la
cooperativa fornirà gratuitamente idonei mezzi protettivi (esempio guanti,
stivali, maschere, grembiuli ecc.) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il socio e il lavoratore dipendente dovrà utilizzare secondo le disposizioni
aziendali, curando altresì la conservazione, i mezzi protettivi avuti in
consegna.
Ciascun socio e lavoratore dipendente deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella degli altri lavoratori dipendenti
presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle sue
azioni od omissioni.
In particolare i lavoratori:
(a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e
dai superiori, ai fini della protezione collettiva e individuale;
(b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
(c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
(d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al responsabile della
sicurezza deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lett. b) e c), nonché
le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone
notizie al datore di lavoro o al responsabile della sicurezza;
(e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;
(f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria dei soci o di
altri lavoratori dipendenti;
(g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
(h) contribuiscano, insieme al datore di lavoro o al responsabile della
sicurezza, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla Autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori dipendenti durante il lavoro.
Le parti firmatarie del presente CCNL concordano di istituire una Commissione
Paritetica composta da 2 persone per parte per realizzare quanto previsto dalla
legge n. 626/94 con apposito protocollo di intesa.
Titolo XLIX - Commissione nazionale di garanzia e conciliazione
Articolo 92.
È costituita una Commissione Nazionale di Garanzia e Conciliazione, composta da
6 membri di cui 3 nominati dalle Organizzazioni datoriali e 3 nominati dalle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.
La Commissione ha i seguenti compiti:
(a) esaminare e risolvere le controversie inerenti alla interpretazione e
applicazione nella cooperativa del presente CCNL e della contrattazione
integrativa di 2° livello;
(b) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
che segue, delle vertenze di lavoro di qualsiasi tipo in sede di conciliazione
prima di adire le vie giudiziarie;
[...]
(d) verificare e valutare l'effettiva applicazione nella singole cooperative di
tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalla sue modificazioni e
integrazioni, anche in ordine alla attuazione della parte retributiva e
contributiva; il controllo è effettuato anche su richiesta di un solo lavoratore
dipendente della cooperativa: queste ultime sono tenute a fornire tutte le
notizie necessarie alla Commissione;
(e) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di
dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
(f) esame e soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in
ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
(g) definire la classificazione del personale, come previsto dall'art. 14 del
presente CCNL;
(h) definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa dagli
articoli del presente CCNL.
Titolo L - Composizione delle controversie
Articolo 93.
Per tutte le controversie individuali o collettive relative alla applicazione
del presente CCNL è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale,
secondo le norme e le modalità stabilite dal presente articolo.
[...]
Titolo LI - Codice disciplinare
Art. 94 -
Doveri del socio e del lavoratore dipendente.
Il socio e il lavoratore dipendente devono esplicare l'attività per la quale è
stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza e in particolare:
[...]
(2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o
chi per esso, nel rispetto delle norme del presente CCNL applicato in
cooperativa e delle disposizioni attuative con la massima diligenza e assiduità;
[...]
(6) evitare nella maniera più assoluta di ritornare nei locali della cooperativa
e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia
autorizzazione della cooperativa, ovvero che sia previsto dal presente CCNL o da
disposizioni legislative;
(7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso la cooperativa e dettate dai
titolari e/o superiori se non contrastanti con il presente CCNL e con le leggi
vigenti.
Disposizioni disciplinari.
I soci e i lavoratori dipendenti, che si renderanno inadempienti dei doveri
inerenti alla attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro
instaurato, saranno sanzionati, in base alla gravità della infrazione commessa,
con: (1) rimprovero verbale;
(2) rimprovero scritto;
(3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
(4) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a
10 giorni.
[...]
I provvedimenti disciplinari saranno presi nei confronti dei soci e dei
lavoratori dipendenti che:
[...]
(b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
(c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo
sospendano e/o ne anticipino la cessazione;
(d) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quanto
altro esistente presso la cooperativa;
[...]
(f) non rispettino le norme e le regole stabilite nel presente CCNL nella
cooperativa, commettano atti che portino pregiudizio alla sicurezza, alla
disciplina, all'igiene e alla morale della cooperativa.
È evidente che il rimprovero verbale e il rimprovero scritto saranno adottate
per le mancanze di minore rilievo, la multa e la sospensione saranno adottate
per le mancanze di maggiore rilievo.
[...]
Art. 95 - Licenziamento per
mancanze.
Il licenziamento, fermo restando la procedura di cui all'art. 7, legge n.
300/70, con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto,
con la perdita della indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi
infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi alla
azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in
connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti
infrazioni:
(a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento
interno;
[...]
(c) [...] danneggiamento volontario al materiale della azienda;
[...]
(f) costruzione entro le officine della azienda di oggetti per uso proprio o per
conto terzi, con danno della azienda stessa;
(g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda;
(h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle
persone e alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che
implichino gli stessi pregiudizi;
(i) insubordinazione verso i superiori;
(j) diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno della cooperativa
anche fra i soci o i lavoratori dipendenti.
Titolo LIII - Ente Nazionale Bilaterale
Articolo 97.
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello nazionale,
composta da 6 persone, 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali datoriali.
L'Ente Bilaterale provvederà, tra le varie mansioni:
- alla certificazione dei rapporti di lavoro;
- a condurre ricerche sui fabbisogni delle imprese e dei lavoratori, sia soci
delle cooperative che dipendenti;
[...]
L'Ente Bilaterale istituisce al proprio interno il Comitato di vigilanza e la
sua costituzione dell'Ente dovrà trovare definizione attraverso lo statuto da
certificare con atto notarile.
_________________
Note
1 Il testo riporta erroneamente la data 19.7.94