Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 febbraio 2022, n. 4982 - Diritto alla rendita quale coniuge superstite. Conoscenza o conoscibilità del collegamento fra malattia professionale indennizzabile e morte dell'assicurato


 

 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA
Data pubblicazione: 15/02/2022
 

Fatto


1. DC.A. ha proposto domanda per il riconoscimento del diritto alla rendita quale coniuge superstite di N.O., deceduto in data 14 marzo 2007, negato dall'INAIL per intervenuta prescrizione.
2. Il primo giudice ha ritenuto prescritto il diritto alla prestazione ancorando la decorrenza del termine triennale alla data di presentazione del ricorso amministrativo (11 ottobre 2007) avverso il provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento della malattia professionale del coniuge, a tale epoca collocando la conoscenza della malattia di natura professionale e la riconducibilità al decesso dell'assicurato, alla stregua della relazione emergente dal certificato necroscopico (del 26 marzo 2007) attestante collasso cardiocircolatorio in paziente affetto da neoplasia polmonare.
3. Interposto appello, eccependo l'interruzione del termine prescrizionale all'esito della proposizione del ricorso, in data 29 luglio 2008, avverso il denegato riconoscimento della tecnopatia in via amministrativa, poi riconosciuta, con sentenza passata in giudicato (n.40 del 2013 della medesima Corte territoriale), in epoca successiva alla proposizione della domanda di rendita ai superstiti (in data 28 luglio 2011), da ciò evidenziando la nuova interruzione del decorso del termine prescrizionale, la Corte territoriale di L'Aquila, con sentenza n. 1348 del 2015, rigettava il gravame.
4. Per la Corte di merito correttamente il primo giudice aveva ravvisato la consapevolezza, nel coniuge superstite, che la malattia professionale, denunciata dal coniuge, ne avesse provocato il decesso quantomeno in via concausale, attraverso la volontà di proseguire il giudizio proposto dal coniuge, per il riconoscimento dell'origine professionale della neoplasia polmonare, nella convinzione dell'origine tecnopatica della malattia denunciata, in vita, dal marito, ancorando la domanda di rendita ai superstiti (del 28.7.2011) al deposito della relazione peritale (il 3 maggio 2010), in quel giudizio promosso dal coniuge, in vita, per l'accertamento della natura tecnopatica della neoplasia polmonare; né a diversa conclusione conduceva l'errore in cui l'ausiliare era incorso, il quale, esulando dall'ambito dei quesiti formulati nel giudizio di accertamento in ordine alla natura tecnopatica, si era spinto ad affermare che la stessa era stata causa o concausa del decesso.
5. Conclusivamente, per la Corte di merito la conoscenza o conoscibilità, per il familiare superstite, dell'efficienza causale o concausale della malattia professionale non poteva che coincidere con la prosecuzione dell'azione iniziata, dall'assicurato, al fine di far accertare la natura professionale della medesima malattia, anche a non voler ritenere esaustiva, sotto tale profilo, la causa di morte risultante dal certificato necroscopico.
6. Avverso tale sentenza ricorre DC.A., con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INAIL, con controricorso.
7. L'Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
 

Diritto

 

8. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, che la Corte d'Appello abbia violato, e falsamente applicato, gli artt. 112 e 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 ritenendo che al momento del decesso del marito, il 7 ottobre 2007, ella fosse in condizioni di conoscere il nesso di derivazione causale tra la patologia di cui il marito era portatore (neoplasia polmonare), per la quale aveva proposto domanda di rendita, da lei coltivata dopo il decesso - accolta dal tribunale di Chieti, con sentenza n. 168/2012, confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 40/2013 e, conseguentemente, abbia dichiarato prescritto, ai sensi dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, il diritto alla rendita ai superstiti fatto valere, con ricorso depositato il 28.11. 2011, dopo oltre 3 anni e 150 giorni dal 7 ottobre 2007.
9. Deduce, in sintesi, che se al momento del decesso del marito ella era consapevole, e convinta, che questi fosse portatore della malattia professionale, poi riconosciuta in via giudiziale (neoplasia polmonare), non era, tuttavia, in condizioni di sapere che tale malattia professionale fosse causa o concausa del decesso del marito, anche tenuto conto del fatto che il certificato necroscopico (del 26.3.2007) ascriveva la causa della morte del coniuge a «collasso cardiocircolatorio in paziente affetto da neoplasia polmonare», e tenuto altresì conto del fatto che le patologie del marito, affetto da cardiopatia ischemica post-infartuale e ipertensione arteriosa, potevano costituire presupposto per l'insorgenza di un collasso cardiocircolatorio.
10. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, in punto di individuazione dell'ultimo atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod.civ., e omessa motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio, denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito disatteso il motivo di gravame, incentrato su plurime interruzioni del detto termine: con il ricorso del 29 luglio 2008 avverso il definitivo rigetto (il 13 dicembre 2007) della domanda, inizialmente proposta dall'assicurato e poi coltivata dalla coniuge avente causa, ricorso valido ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale per ogni domanda connessa all'avvenuto riconoscimento della tecnopatia, ivi inclusa la domanda di rendita ai superstiti, per cui per essere stato definito, con sentenza passata in giudicato, il giudizio intrapreso il 29 luglio 2008, solamente in epoca successiva alla proposizione della domanda di rendita ai superstiti, alla predetta data del 29 luglio 2011 risultava certamente sospeso il termine prescrizionale di cui all'art. 112 d.P.R. n.1124 cit.; in ogni caso, pur volendo ritenere la prescrizione tornata a decorrere dall'ultimo atto interruttivo (deposito del ricorso del 29 luglio 2008) la domanda di rendita ai superstiti proposta in data 28 luglio 2011 era da ritenere valida perché formulata nell'ultimo giorno utile prima dello spirare della termine prescrizionale triennale.
11. Il primo motivo è inammissibile.
12. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità ciò che è determinante, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in relazione alla domanda per il riconoscimento della rendita ai familiari superstiti dell'assicurato, è la conoscenza o oggettiva conoscibilità del collegamento fra la malattia professionale indennizzabile e la morte dell'assicurato; in particolare, poi, la condizione conoscitiva dev'essere ancorata non ad uno stato interiore del familiare superstite ma ad elementi obiettivi o obiettivabili da cui desumere l'acquisita cognizione, da parte del medesimo soggetto, della malattia e del nesso causale fra malattia e morte dell'assicurato.
13. La sentenza della Corte d'appello si è dunque conformata all'orientamento consolidato in materia (fra tante, Cass. nn. 17356 del 2021, 12569 del 2020, 2842 del 2018) a far tempo dalla pronuncia di questa Corte, n. 5090 del 2001, secondo la quale dopo le sentenze nn. 116 del 1969 e 206 del 1998 della Corte Cost., il dies a quo di decorrenza della prescrizione deve essere individuato con riferimento ad uno o più fatti che diano certezza, ricavata anche da presunzioni semplici, della conoscenza da parte dell'assicurato (o dei suoi aventi causa) dell'esistenza dello stato morboso, dell'eziologia professionale della malattia e del raggiungimento della soglia indennizzabile.
14. La Corte territoriale, con valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità, ha ritenuto che la manifestazione della malattia professionale (rilevante quale dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112) poteva ritenersi verificata quando la consapevolezza circa l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo grado invalidante erano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato che costituiscano fatto noto ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. ossia al momento della riassunzione del giudizio (avviato proprio per accertare la natura professionale della patologia) e della certificazione del medico necroscopo.
15. Va, inoltre, rammentato che questa Corte ha affermato che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 15631 del 2016, Cass. n. 1064 del 2014).
16. Ebbene, nonostante, con il ricorso all'esame, la ricorrente invochi la violazione e falsa applicazione di legge, in realtà tende a contestare la valutazione di merito della Corte di merito, secondo la quale, in sostanza, il fatto che la ricorrente fosse consapevole e convinta che il marito fosse affetto da neoplasia polmonare di origine professionale e il medico necroscopo avesse dato atto di tale patologia nel certificato di morte («collasso cardiocircolatorio in paziente affetto da neoplasia polmonare»), mettevano la ricorrente in condizioni di collegare causalmente il decesso alla patologia citata nel certificato di morte.
17. Va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (fra tante, Cass. nn. 16698 e 7394 del 2010).
18. E' evidente, dunque, che la ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, e dunque, in realtà, non denuncia un'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge (ossia un problema interpretativo, vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3) bensì un vizio-motivo, da valutare alla stregua del novellato art. 360 comma 1, n. 5, cod.proc.civ. che lo circoscrive all'omesso esame di un fatto storico decisivo, riducendo al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione (come chiarito da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi).
19. Il secondo motivo è da rigettare per l'assorbente rilievo che la parte ricorrente muove dalla erronea premessa della idoneità della domanda giudiziaria proposta dall'assicurato, avverso il denegato riconoscimento della tecnopatia, ad interrompere validamente la decorrenza del termine prescrizionale in riferimento a qualsiasi domanda comunque inerente all'avvenuto riconoscimento della malattia professionale, ivi inclusa la domanda proposta dai superstiti per il diritto alla rendita, ne' valgono le censure svolte ad incrinare la statuizione che, per quanto detto nei paragrafi che precedono, ha ricondotto la prosecuzione dell'azione iniziata dall'assicurato nella sfera della conoscibilità, per il superstite, dell'efficacia causale o concausale tra malattia professionale e decesso dell'assicurato, per cui, a tacer d'altro, il decorso della prescrizione non poteva, all'evidenza, risultare interrotto prima dell'acquisita consapevolezza.
20. In conclusione, il ricorso va rigettato per essere la sentenza immune da censure.
21. Nulla deve statuirsi sulle spese per avere la Corte di appello dato atto della sussistenza delle condizioni per l'esonero, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le quali, in difetto di comunicazioni concernenti variazioni reddituali nelle more intervenute, devono presumersi sussistenti anche per il giudizio di legittimità.
22. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 novembre 2021