Cassazione Penale, Sez. 3, 15 febbraio 2022, n. 5308 - Omessa adozione di misure e cautele adeguate per il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree ecc. Mancanza di DPI


 

 

Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
Data Udienza: 19/01/2022 

 

Fatto




1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Palmi con la quale V.T. veniva assolto dal reato di cui all'art. 159 D.lgs. n. 81 del 2008 per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. in relazione alla condotta di avere, quale legale rappresentante della ditta Ediltrimar 2015 Srl, omesso l'adozione di misure e/o cautele adeguate relativamente al transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili; nonché nell'aver omesso dì vigilare sull'utilizzazione, da parte dei propri dipendenti, di idonei dispositivi di protezione individuali conformi alle norme tecniche e finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il ricorrente si affida ad un solo motivo di ricorso.
Segnatamente, contesta l'applicazione della causa di non punibilità riconosciuta dal Tribunale, che avrebbe erroneamente prosciolto l'imputato senza considerare che, dato quanto emerso dall'istruttoria di merito e per come riportato nello stesso capo d'imputazione, quest'ultimo avrebbe commesso più violazioni con condotte diverse, omettendo sia di adottare misure e/o cautele adeguate relativamente al transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, sia di avere omesso di vigilare sull'utilizzazionf', da parte dei propri dipendenti, di idonei dispositivi di protezione individualì.
Il Tribunale, dunque, non avrebbe considerato che, quanto al riconoscimento dell'esimente in parola, la natura del comportamento tenuto dal V.T., caratterizzato dalla commissione di plurime e reiterate condotte, e certamente qualificabile come abituale ai sensi del comma 3, art. 131-bis cod. pen., osterebbe chiaramente all'applicazione dell'istituto.

 

Diritto

 


1. Osserva preliminarmente la Corte che, come da certificato dell'ufficiale di Stato civile del Comune di Polistena in data 9 dicembre 2021, l'imputato risulta essere deceduto in data 13/09/2021
Ne consegue che il ricorso del P.M. deve ritenersi inammissibile: infatti, come in più occasioni affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero avverso una sentenza di assoluzione, qualora l'imputato, nelle more, sia deceduto, non potendosi instaurare il contraddittorio tra le parti, con conseguente sopravvenuta carenza di legittimazione al gravame (tra le tante, Sez. 6, n. 6427 del 04/01/2017, P.M. in proc. Bozzato, Rv. 269108; si vedano anche Sez. 1, n. 7519 del 03/12/2001, dep. 2002, Malizia, Rv. 220890, e, più di recente, Sez. 6, n. 27309 del 03/06/2010, Ferruzzi, Rv. 247782); in particolare, nel caso in cui la sentenza impugnata abbia un contenuto assolutorio nel merito, come è quello che si riscontra anche nella presente fattispecie, un esito diverso del giudizio di impugnazione, come quello dell'estinzione per morte dell'imputato, determinerebbe effetti meno favorevoli in danno sia del riconoscimento della non punibilità dell'imputato, sia degli interessi anche patrimoniali dei congiunti e degli eredi, sulla base di un esercizio della giurisdizione al quale non possono fornire alcun contributo proprio i soggetti potenzialmente pregiudicati.

 

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso.


Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022