Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento


A …omissis…
 

OGGETTO: Indicazioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 sui luoghi di lavoro.

Si trasmette l’allegata circolare (prot. m_dg.DOG.14/02/2022.0031428.U) con preghiera di diffusione al personale dell’Amministrazione centrale, trattandosi di profili (fornitura ed utilizzo di DPI) inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, valevoli anche per il plesso ministeriale di via Arenula e per le altre sedi Ministeriali.
Facendo, inoltre, seguito alle circolari di questo Capo Dipartimento prot. DOG 13/10/2021.0209391 e prot. DOG 16/12/2021.0264829 - emanate anche ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 2002, pertanto rilevanti per le parti comuni della sede Ministeriale di via Arenula - ed alla luce delle disposizioni da ultimo contenute nel decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono offrire alcune indicazioni operative, ulteriori rispetto a quelle rese nelle circolari richiamate, relative al possesso della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro ministeriali.
In particolare, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, rubricato “Estensione dell’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro”, dal 15 febbraio 2022:
• il personale ultracinquantenne delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (nonché il personale delle altre amministrazioni indicate dall’art. 9-quinqiues del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato) e
• il personale delle amministrazioni sopra menzionate che raggiunga il cinquantesimo anno di età tra la data di entrata in vigore della disposizione (15 febbraio 2022) e il 15 giugno 2022,
(categorie di lavoratori nei confronti dei quali vige l’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater del menzionato decreto-legge n. 44/2021), deve essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (cosiddetto green pass “rafforzato”) ed esibirla, allorquando richiesto, per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale.
Il richiamo, nel novellato art. 4-quinquies del decreto-legge 44/2021 sopra citato, all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, rubricato “Certificazioni verdi COVID-19”, consente di ritenere assolto tale obbligo ricorrendo una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.
Conseguentemente, a far data dal 15 febbraio 2022 il sistema di controllo sul possesso del green pass - controllo che, si ricorda, è effettuato in modalità automatizzata e “a tappeto” al momento al momento dell’accesso alla sede Ministeriale di via Arenula mediante lettura del green pass (in formato digitale o cartaceo) sul totem dedicato e posizionato prima dei tornelli - inibirà l’accesso al personale ultracinquantenne indicato nelle richiamate disposizioni che risulterà sprovvisto della idonea certificazione.
Resta fermo quanto già stabilito nelle precedenti circolari per i soggetti esonerati dall’obbligo di esibire il green pass, i quali potranno avvalersi dell’apposita certificazione QR-CODE di esenzione della campagna vaccinale rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria (come previsto dalle Linee Guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2021), segnalando eventuali difficoltà di ordine tecnico alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie (ufficio IV).
Nel richiamare, diffusamente, il contenuto della circolare del 13 ottobre 2021 prot. DOG n. 209391.U, si rappresenta che nulla è mutato in ordine alle modalità di controllo, alle misure organizzative ed alle conseguenze dell’accertamento.
Nello specifico, si ricorda che i dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19, ovvero che comunque ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati ex lege assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Tale periodo di assenza ingiustificata non dà luogo di per sé a conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; nondimeno, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La condotta del suddetto dipendente che nonostante non sia in possesso di green pass “rafforzato”, acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione a richiesta della menzionata certificazione verde, è sanzionata, congiuntamente e non alternativamente:
□ salvo che il fatto costituisca reato (in particolare in conseguenza dell’alterazione o falsificazione della certificazione verde o di sostituzione di persona con utilizzo della certificazione altrui, e comunque con esclusione della contravvenzione ex articolo 650 c.p., per espressa previsione di legge), con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, restando fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (in tema di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato);
□ in sede disciplinare, rimanendo prerogativa dell’ufficio presso il quale il dipendente presta servizio la comunicazione all’UPD competente in relazione alla condotta asseritamente integrante detto illecito.
Si prega di voler portare la presente a conoscenza di tutto personale (presente ed assente a qualsiasi titolo) in servizio presso codesti Uffici.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 14 febbraio 2022
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini