Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimentale

A …omissis…

OGGETTO: Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure organizzative.
 
1. Premessa.
Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". introduce rilevanti novità anche con riferimento alla regolamentazione degli accessi agli uffici giudiziari.
In linea generale, il legislatore è intervenuto sui casi di obbligo vaccinale già previsti dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76: sul piano oggettivo, l'obbligo vaccinale è stato esteso in modo tale da ricomprendervi anche la dose di richiamo mentre, sul piano soggettivo, l’obbligo vaccinale è stato imposto in capo a tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (nuovo articolo 4-quater).
Per quanto attiene agli uffici giudiziari, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge, n. 1/2022, novellando la disciplina dell'art. 9-sexies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, estende gli obblighi già previsti dal menzionato art. 9-sexies "ai difensori, ai consulenti e ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia
Inoltre, il medesimo decreto-legge stabilisce che le disposizioni contenute nel comma 8 dell’articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52/2021 non si applicano a coloro che accedono agli uffici giudiziari in qualità di testimoni o di parti del processo.
Infine, vengono disciplinate le conseguenze della assenza del difensore dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19, prevedendo espressamente che, in tali ipotesi, ”l'assenza non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”.
 
2. Le misure organizzative da adottarsi per gli uffici giudiziari al fine dei controlli.
La disciplina impone che i controlli previsti per l’accesso ai luoghi di lavoro ed agli uffici giudiziari siano svolti alla luce dei nuovi e più stringenti obblighi vaccinali previsti dall’articolo 4-quater a partire dal 15 febbraio 2022.
Con particolare riferimento agli uffici giudiziari, è stato espressamente previsto che “i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria di cui all’articolo 9 sexies del decreto-legge n. 52 del 2021" sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi di detenzione e di esibizione a richiesta del green pass “rafforzato” da parte degli obbligati ultracinquantenni che appartengano alle categorie soggette al controllo ai sensi del medesimo articolo 9-sexies.
Attesa l’estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 lettera b), che contiene le modifiche alla disciplina dell'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021, "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia", alla potestà di verifica e di controllo risultano, ad oggi, sottratti esclusivamente le parti processuali ed i testimoni.
Non vi sono novità, invece, rispetto a quanto già previsto per quanto attiene ai controlli relativi al personale amministrativo (ed al personale equiparato) ed al personale di magistratura (anche onoraria), salve le necessità di adeguamento dei controlli al rispetto dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (a partire dal 15 febbraio 2021).
Per tutti i soggetti non compresi nelle predette categorie, cui è applicabile la disciplina speciale dell'articolo 9-sexies, sarà obbligatorio il possesso del green pass “ordinario” necessario per l'accesso ai pubblici uffici in generale ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 9-bis (a partire, questa volta, dal 1° febbraio 2022), in relazione ai quali non potrà che svolgersi un controllo all'ingresso, secondo modalità che saranno individuate con successiva circolare.
Le modalità di controllo delle nuove categorie diverse da magistrati e dipendenti degli uffici giudiziari {difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia) non sono differenti dalle misure che ogni pubblico ufficio dovrà adottare dal primo febbraio rispetto all’utenza esterna.
Salve differenti indicazioni che dovessero essere fomite, in generale, per regolare gli accessi agli uffici pubblici, è opportuno che i controlli siano effettuati prioritariamente e, ove possibile, agli ingressi degli uffici giudiziari e che - dato anche l’ampliamento, in alcuni casi notevole, della platea di soggetti da sottoporre a controllo - la verifica del possesso del green pass agli accessi sia svolta anche a campione.
In quest’ultimo senso, si chiede la collaborazione degli uffici giudiziari al fine di verificare i nuovi fabbisogni derivanti dall’applicazione delle nuove disposizioni, onde consentire al Ministero di valutare la necessità di effettuazione di nuovi acquisti di dispositivi automatici di rilevazione delle certificazioni verdi, nell'attesa che sul punto il Dipartimento della funzione pubblica offra indicazioni.
In tal senso, si invitano le SS.LL. ad operare una ricognizione dei relativi fabbisogni, ai fini di valutare le possibilità di aumento del quinto contrattuale nell'ambito dei rapporti di vigilanza pendenti. Sul punto seguirà a breve apposita circolare della Direzione generale per le risorse materiali e le tecnologie.
Al medesimo fine, appare particolarmente opportuno suggerire agli uffici l’adozione per il controllo della certificazione verde al personale amministrativo e di magistratura, di tutti i sistemi di verifica del green pass già individuati nella citata precedente circolare sul tema: si fa riferimento, in particolare, alla verifica tramite il portale Noi-PA.
Il ricorso a tali modelli automatizzati di verifica del personale dipendente consentirebbe, infatti, la liberazione di risorse - umane e materiali - per procedere senza ulteriore dispendio di energie ai controlli ed agli accertamenti agli ingressi dei soggetti, pur obbligati, non appartenenti ai ruoli dell’amministrazione della giustizia.
La Direzione generale per le risorse materiali e le tecnologie fornirà l’indicazione dei referenti cui rivolgersi ove sia necessaria assistenza per l’attivazione della procedura di verifica mediante il portale Noi-PA.
 
3. Ulteriori indicazioni applicative.
Con particolare riferimento alle specifiche categorie soggettive introdotte dall'articolo 3 comma 1 lett. b) del decreto-legge, n. 1/2022 (“I difensori, i consulenti e i periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia”') la disposizione appare assumere un'accezione spiccatamente processualistica della professione legale che, in realtà, può anche totalmente esulare dall'espletamento in senso stretto di un mandato difensivo (basti pensare agli accessi ai locali e ai servizi dei vari Consigli dell’ordine locale).
Appare quindi evidente che la norma debba avere applicazione ampia intesa come riferita ad agli avvocati e i liberi professionisti che abbiano necessità di accedere agli uffici giudiziari per qualsiasi necessità inerente alla loro professione. Ciò implica che il controllo all’ingresso ai fini della verifica del green pass deve essere limitato alla verifica della qualifica professionale e non può certo implicare l’accertamento delle specifiche ragioni dell’accesso all’ufficio giudiziario.
Appare allora quanto mai opportuno raccomandare, in questa sede, un costante confronto con gli ordini professionali locali e. ove possibile, la conclusione di protocolli di intesa con i consigli degli ordini professionali volti a regolare l’afflusso quotidiano degli avvocati e altri professionisti, nel rispetto delle disposizioni legislative ma con la dovuta flessibilità per garantire nel massimo grado il libero esercizio delle relative professioni.
Con successive circolari, da adottarsi alla luce di eventuali interventi governativi valevoli per tutta l'amministrazione pubblica, saranno fornite indicazioni per la regolazione degli aspetti organizzativi dei controlli che. a partire dal 1 ° febbraio prossimo, dovranno dedicarsi per l’accesso ai palazzi di giustizia (quali uffici pubblici, ai sensi dell'articolo 9-bis. comma lettera b) del decreto- legge n. 52 del 2021, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 1 del 2022) da parte di soggetti non ricompresi nelle categorie già individuati con disciplina speciale.
Allo stesso modo successive indicazioni saranno fornite, anche alla luce dei chiarimenti che saranno offerti dai competenti Ministeri, circa le eventuali specifiche modalità di accertamento del possesso del green pass ‘'rafforzato” in capo agli ultracinquantenni, appartenenti o meno alle categorie per le quali è prevista una disciplina speciale.
 
4. Conclusioni
In conclusione, la disciplina in esame può essere sintetizzata nei seguenti termini:
a) le disposizioni che estendono ai difensori, ai consulenti e agli ausiliari dell’autorità giudiziaria le norme già valevoli per il personale di magistratura sul green pass “base” sono immediatamente applicabili;
b) a partire dal 1° febbraio 2022, saranno applicabili anche agli uffici giudiziari le regole di accesso a tutti gli uffici pubblici per i soggetti, diversi da quelli appartenenti alle categorie cui è dedicata una disciplina peculiare (magistrati, avvocati, personale amministrativo, consulenti, parti e testimoni ecc.), che per qualsiasi ragione debbano o intendano accedere ai palazzi di giustizia;
c) a partire dal 15 febbraio 2022, ai fini dell’accesso negli uffici giudiziari, dovrà farsi applicazione delle disposizioni relative all’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni ed alla necessità del possesso del relativo green pass “rafforzato”, ferma restando la diversa disciplina relative alle categorie esentate;
d) sono esentati dalla potestà di verifica e di controllo relativa al possesso del green pass le parti ed i testimoni del processo.
In relazione a quanto sopra illustrato pertanto si invitano in modo specifico i Procuratori generali in indirizzo, e comunque le SS.LL. tutte in generale a:
operare i controlli della certificazione verde al personale in servizio di magistratura e al dipendente con le modalità sino ad oggi seguite, pregando altresì per dette categorie di attivare il controllo attraverso il portale Noi-PA, ferma restando la necessità, a partire dal 15 di febbraio, di verificare il green pass rafforzato per i soggetti sopra indicati dal provvedimento normativo;
offrire indicazione agli uffici del territorio in merito alle modalità di accesso e di controllo della certificazione verde a “difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della giustizia”, evidenziando l’immediata operatività dell’obbligo di possesso della certificazione verde da parte di tali categorie, autorizzando la possibilità di controllo a campione anche all’accesso;
verificare le esigenze di aumento del fabbisogno degli attuali contratti di vigilanza o di altri dispositivi, rinviando sul punto a successiva circolare della competente direzione generale;
valutare la stipula di protocolli con i Consigli dell’ordine degli avvocati locali e con gli altri ordini professionali, al fine di regolare compiutamente l’accesso ai locali degli uffici giudiziari da parte di tali categorie per la fruizione anche di servizi non specificatamente giurisdizionali.
Si prega di voler portare la presente a conoscenza di tutto personale, in servizio presso codesti Uffici ed in quelli territorialmente dipendenti.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini