ACI Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

            Ai Direttori delle Direzioni e dei Servizi della Sede Centrale

            Ai Dirigenti degli Uffici della Sede Centrale
            Ai Direttori Compartimentali A.C.I.
            Ai Direttori dell'Area Metropolitana A.C.I.
            Ai Direttori Direzioni Territoriali A.C.I.
            Ai Responsabili Unità Territoriali A.C.I.

e, p.c.   Ai Direttori Automobile Club

          LORO SEDI


Oggetto: DPCM 4 febbraio 2022 - Modalità attuative

Si fa seguito alle Circolari della Direzione scrivente del 12/10/2021, prot. 3815 e del 30/11/2021 prot. 4519 per fornire di seguito le modalità attuative relative alla normativa di cui all'oggetto.
A seguito dell'entrata in vigore del DPCM del 4 febbraio 2022, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid 19, devono essere emesse, a decorrere dal 7 febbraio 2022, esclusivamente in formato digitale in modo analogo a quanto già avviene per le Certificazioni verdi COVID - 19 (Green Pass).
Ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, coloro i quali siano già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo, dovranno richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni Verdi COVID- 19.
A tal riguardo, l'art. 5 del citato DPCM, prevede, al comma 4 che "entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti COVID - 19 precedentemente emesse in modalità cartacea, sono riemesse in modalità digitale su richiesta dell'interessato al medico certifica tore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea." Sarà pertanto, possibile utilizzare le precedenti certificazioni cartacee trasmesse al Medico Competente solo fino al 27/02/2020.
A decorrere dal 28/02/2022 l'accesso alle sedi di lavoro sarà consentito esclusivamente a fronte dell'esibizione e verifica delle certificazioni di esenzione in formato digitale.
Ai sensi del successivo art. 10 del DPCM di cui all'oggetto, la verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione è effettuata con le stesse modalità per la verifica della certificazione verde, mediante la lettura del QR code che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.
Pertanto, le attività di verifica, al fine di garantire la tutela del diritto alla privacy dei lavoratori esenti, si limiteranno al controllo della validità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.
Si fa presente che la validità delle certificazioni di esenzione, riportata nella stessa, dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio. In caso di sopravvenuta positività a Sars Cov -2 anche le certificazioni di esenzione sono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione.
A decorrere dal 28/02/2022 l'accesso alle sedi di lavoro sarà consentito, pertanto, esclusivamente a fronte dell'esibizione e verifica delle certificazioni di esenzione in formato digitale.

***

Si segnalano gli ulteriori adempimenti connessi alle verifiche da effettuare ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.
Si richiamano a tal fine le comunicazioni già trasmesse dal Direttore dell'unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico con il Coordinamento del Servizio Gestione Pra, in materia di "Adempimenti a seguito del green pass rafforzato e base" del 27 gennaio 2022 e del 10 febbraio 2022 e si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. 1/2022, a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno 2022, tutti i dipendenti di età pari o superiore a 50 anni, per accedere ai luoghi di lavoro, dovranno obbligatoriamente presentare la certificazione verde rafforzata in corso di validità (rilasciata a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).
Si precisa che l'esibizione della predetta certificazione è obbligatoria a partire dalla data del compimento del cinquantesimo anno.
La verifica del possesso delle certificazioni verdi covid 19 sopra citate è effettuata al momento dell'accesso nei luoghi di lavoro ed è affidata al personale già adibito alla verifica giornaliera del green pass, attraverso gli strumenti aziendali già in uso e disponibili nelle varie Sedi Territoriali.
In caso di esito negativo del controllo, l'addetto sarà tenuto a comunicare il nominativo del dipendente interessato al datore di lavoro per la registrazione dell'assenza ingiustificata.
A seguito delle predette verifiche, il personale risultante privo della suddetta certificazione, non potrà avere accesso all'ufficio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato.
La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
I Direttori, i Dirigenti e i Responsabili delle Strutture dell'Ente avranno cura di portare a conoscenza di tutto il personale - compreso quello assente dal servizio a qualsiasi titolo - la presente circolare, che sarà in ogni caso pubblicata sul Portale della Comunicazione Interna, curandone l'avvenuta, effettiva, ricezione.
Con i migliori saluti.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
(Gerardo Capozza)