Tipologia: CCNI
Data firma: 16 luglio 2020
Parti: Inps e Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Pa, Confintesa, Fed. Confsal Unsa, Flp*, Usb-Pi*
Comparti: P.A., Inps
Fonte: inps.it


Sommario:

 

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
Titolo II Ripartizione del fondo del personale e trattamento economico
Art. 2 Risorse finanziarie Aree professionali A B C
Art. 3 Norme in materia di trattamento accessorio
Art. 4 Compensi per lo svolgimento di particolari funzioni e compiti
Titolo III Posizioni organizzative
Art. 5 Indennità Posizioni organizzative
Titolo IV Produttività

 

Art. 6 Incentivo alla produttività e progetti speciali
Art. 7 Differenziazione del premio individuale
Titolo V Norme finali
Art. 8 Norma programmatica
Art. 9 Salute e sicurezza
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Nota a CCNI 2019


Contratto collettivo nazionale integrativo per il personale delle Aree A, B e C

In data 16 luglio 2020 le delegazioni sottoscrivono il presente CCNI 2019 per il personale delle Aree: per l’Inps […], per le organizzazioni sindacali Fp/ Cgil, Cisl/Fp, Uil/Pa, Confintesa, Fed. Confsal Unsa, Flp*, Usb Pi*

Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica a tutto il personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità.
3. Al personale in posizione di comando, assegnazione, distacco od altro analogo istituto giuridico presso l’INPS, proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, salvo diversa previsione, il trattamento accessorio disciplinato dal presente CCNI, fermo restando, in ogni caso, la non cumulabilità degli emolumenti accessori fissi e continuativi percepiti presso l’amministrazione di appartenenza.
4. Al personale docente del Liceo delle Scienze Umane - San Bartolomeo, si applicano, laddove compatibili, le norme del presente accordo.
5. Il presente CCNI concerne il periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per la parte economica. Per la parte giuridica continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 del CCNI 2018, nonché quelle di cui al Titolo II del medesimo CCNI 2018 fino a una diversa disciplina normativa e/o contrattuale.
6. L’avvenuta stipula del presente CCNI viene portata a conoscenza di tutte le articolazioni territoriali dell’Istituto e di tutto il personale in servizio mediante l’invio del testo in posta elettronica.

Titolo V Norme finali
Art. 9 Salute e sicurezza

1. In considerazione della necessità di garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, l’Amministrazione adotta tutte le misure organizzative e logistiche tese a garantire l’incolumità dei lavoratori, con particolare riferimento all’attività di front-office.

Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti, in relazione a quanto previsto all’art. 8 del presente CCNI, convengono di destinare, nell’ambito del CCNI 2020, la quota del 20% delle risorse destinate ai premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, alle strutture territoriali per remunerare il personale assegnato allo svolgimento di attività comportanti situazioni di disagio, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, massima flessibilità nell’organizzazione del lavoro. Tra queste sono ricomprese, ad esempio, quelle inerenti all’erogazione delle nuove prestazioni di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in quanto richiedono una capacità di risposta dei dipendenti dell’Istituto al bisogno crescente di assistenza e supporto da parte dei cittadini.
Per le già menzionate finalità, in relazione alla necessità di garantire uniformità di trattamento ai dipendenti delle strutture territoriali, le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo quadro a livello nazionale che individui le linee e i criteri per la destinazione e la gestione delle risorse economiche in argomento.
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* OO.SS. non firmataria