MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

Allegati: 1

OGGETTO: Emergenza epidemiologica. Nuove regole in materia di quarantena e isolamento. D.L. n.229 del 30 dicembre 2021 e del D.L. n.5/2022.
 

A: ELENCO INDIRIZZI (in allegato)
…omissis…


Seguito: circolare prot. M_DGCIV REG 2020 0070966 del 30.11.2020


L’evoluzione dell’emergenza pandemica con la consequenziale evoluzione normativa, comporta la necessità di attualizzare le disposizioni in materia di quarantena alla luce del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, del D.L. n.5/2022 del 4 febbraio 2022, delle circolari del Ministero della Salute n. 60136 del 31 dicembre 2021 e 4 febbraio 2022 n.0009498.

1. CONTATTI STRETTI (ad ALTO RISCHIO)¹
A seconda della posizione del soggetto rispetto al ciclo vaccinale primario e alla dose di richiamo (cd. booster), di seguito, si riportano le varie tipologie con la specifica della durata della quarantena:
• Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
• Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS - CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
si applica la misura della quarantena precauzionale della durata di 5 giorni, dall’ultimo contatto con il caso positivo, che avrà termine con l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi di possibile infezione al virus citato, è consigliata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale sopracitata.
• Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario:
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. È previsto un periodo di Auto-sorveglianza che termina al quinto giorno.
È altresì prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19 (in particolare si veda in merito per completezza sull’argomento articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, comma 7 e 7-bis).
Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

2. CONTATTI A BASSO RISCHIO²
Qualora i soggetti interessati abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria la quarantena, sebbene dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva consistente nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio.
Al presentarsi di sintomi, anche lievi, è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale.

3. ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER ACCERTATA POSITIVITA’
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

4. ADEMPIMENTI DEL DIPENDENTE
Il dipendente individuato come contatto stretto (come pure che abbia avuto un contatto stretto fuori dell’ambito lavorativo) dovrà osservare un periodo di quarantena precauzionale (ove non vaccinato o vaccinato da più di 120 giorni) ovvero un periodo di “autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2” (ove vaccinato da meno di 120 giorni, vaccinato con dose di richiamo o guarito) al fine del proseguimento della vita lavorativa e sociale indossando i dispositivi FFP2.
Il dipendente che accerti la propria condizione di positività al Covid-19 deve porsi in isolamento, contattare il proprio medico per le prescrizioni e le certificazioni del caso e comunicare immediatamente al dirigente la propria condizione di positività al fine di procedere alla individuazione di eventuali contatti stretti avvenuti con altri dipendenti all’interno del luogo di lavoro.

5. ADEMPIMENTI DEL DIRIGENTE A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI POSITIVITA’ AL COVID-19 DA PARTE DI UN DIPENDENTE CHE NEI GIORNI PRECEDENTI, ALL’ ACCERTAMENTO DELL’AVVENUTO CONTAGIO, HA PRESTATO SERVIZIO IN UFFICIO.
Il Dirigente, ricevuta la comunicazione da parte del dipendente che ha prestato servizio nelle giornate immediatamente precedenti al contagio, di essere positivo al Covid-19, informa con sollecitudine l’Ufficio personale ai fini del dell’attività di sanificazione eccezionale dei locali interessati. Per il caso in cui un dipendente presente in servizio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria si rinvia all’art. 14 del Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile. Aggiornamento febbraio 2022.

6. TRATTAMENTO GIURIDICO DELLE ASSENZE DEL DIPENDENTE A CAUSA DI MALATTIA DA COVID-19 O PER QUARANTENA, AUTO-SORVEGLIANZA.
In caso di malattia da Covid-19 il dipendente ha diritto al trattamento giuridico ex art. 87 primo comma del Dl. n.18/2020, ovvero il dipendente è in assenza per malattia con il trattamento economico del ricovero ospedaliero (ex art. 37 comma 10 del CCNL in vigore) e tale periodo di assenza non dovrà essere computato nel periodo di comporto.
In caso, invece, di quarantena precauzionale - senza, quindi, provvedimento di sorveglianza attiva - il dipendente sarà da considerarsi in malattia “ordinaria”, in caso di presentazione di certificato telematico da parte del medico curante che ne attesterà lo stato di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in lavoro agile. Resta ferma, comunque, la possibilità di ricorrere all’istituto del lavoro agile per quei dipendenti i cui familiari conviventi hanno contratto l’infezione da SARS Covid-19, previa autorizzazione del datore di lavoro.
La modalità agile, al fine di contemperare le ragioni precauzionali con la continuità dell’azione amministrativa, potrà essere autorizzata dal datore di lavoro anche nel caso in cui il dipendente si trovi in auto-sorveglianza (si veda par. 1 della presente), giusta la misura di cui all’art. 5 del sopracitato Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile. Aggiornamento febbraio 2022.
Restano ferme le disposizioni in materia di congedi parentali-covid relative a dipendenti con figli minori di 14 e 16 anni per tutta la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, per la durata della quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio (vds in proposito circolare M_DGCIV REG 2021 0072364 del 8.11.2021).

7. RIENTRO IN SERVIZIO DI DIPENDENTE DA QUARANTENA, ISOLAMENTO O MALATTIA DA COVID-19
Sulla scorta degli aggiornamenti forniti dal Ministero della Salute con circolare n. 15127 del 12.4.2021, n. 28537 del 25.6.2021 e n. 36254 dell’11.8.2021, il rientro in servizio del dipendente, al termine del periodo di quarantena, isolamento o malattia per infermità da Covid- 19 non è più condizionato alla effettuazione della visita medica presso l’Infermeria/Sala Medica; resta ovviamente fermo l’obbligo di invio delle certificazioni mediche telematiche e di quelle attestanti l’esito negativo di tampone o l’avvenuta “negativizzazione”.
Si evidenzia, inoltre, l’ulteriore ipotesi - richiamata dalla circolare citata del Ministero della Salute n. 15127/2021 - per la quale il rientro in servizio di dipendente che abbia subìto la “malattia con sintomi gravi e ricovero” deve essere accompagnato e valutato da opportuna visita effettuata presso il Medico competente.
Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, che viene trasmessa anche alle organizzazioni sindacali, consultabile - unitamente a tutte le altre circolari riguardanti le misure straordinarie in materia di lavoro agile, assenza a vario titolo e misure organizzative ai fini del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica - sul sito istituzionale di questa Direzione Generale, nelle aree “circolari e altra documentazione” (sezione COVID-19) e “emergenza coronavirus”.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO

___
¹ Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito, nel sito del Ministero della Salute, come:
• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
² Per contatti a basso rischio (come da indicazioni del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie), si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
• tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove la persona affetta dal virus era seduta, che restano classificati contatti ad alto rischio;
• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.