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CONFINDUSTRIA
Obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro: novità, chiarimenti e modalità operative

Nota di Aggiornamento
2 dicembre 2021


Sommario
1. Premessa
2. La consegna volontaria della copia del green pass: ambito di applicazione
3. Consegna del green pass e tutela dei dati personali
4. Procedura per la consegna volontaria del green pass
5. La Circolare del Ministero dell’interno sugli aspetti procedurali inerenti all’accertamento e alla contestazione della violazione al lavoratore sprovvisto di green pass valido all’interno dei luoghi di lavoro
6. Allegato A
7. (segue) Modulo per la consegna della certificazione verde COVID-19 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021
8. Allegato B

1. Premessa
Il DL n. 127/2021, convertito nella legge n. 165/2021, ha introdotto l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l’accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septies del DL n. 52/2021). Come noto, nell’ambito di tale sistema:
• il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo da parte dei lavoratori secondo quanto previsto dalla procedura aziendale recante le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (art. 9-septies, co. 4 e co. 5 primo periodo del DL n. 52/2021);
• a carico dei lavoratori sprovvisti di un green pass valido sono previste sanzioni di differente natura a seconda che l’accertamento della violazione avvenga all’atto dell’accesso o successivamente a tale momento. In particolare, nel secondo caso, la presenza nel luogo di lavoro senza poter dimostrare il possesso del green pass in corso di validità al momento dell’accesso, comporta anche l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 9-septies, co. 9 del DL n. 52/2021).
Su tale impianto, di recente, sono intervenute alcune novità normative e interpretative che, nel fare seguito alle segnalazioni di Confindustria, hanno previsto semplificazioni alle attività di controllo e risolto diverse problematiche di carattere operativo.
Il riferimento è, in particolare, a:
• la legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021 che, tra l’altro, ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio green pass, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021) Per maggiori informazioni, v. Nota di aggiornamento 22 novembre 2021: “Obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Le novità previste dalla legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021”. La nuova norma mira a semplificare e razionalizzare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, esonerando i lavoratori, che volontariamente consegnano il proprio green pass al datore di lavoro, dai controlli continuativi/periodici previsti dalla procedura aziendale. Alla luce delle segnalazioni e delle richieste pervenute a Confindustria in merito all’operatività della nuova norma, si forniscono di seguito, chiarimenti, informazioni e modalità operative per agevolarne l’implementazione da parte delle imprese;
• la Circolare del Ministero dell’Interno 4 novembre 2021, prot. n. 74688¹ sugli aspetti procedurali inerenti all’accertamento e alla contestazione della violazione al lavoratore sprovvisto di green pass valido all’interno dei luoghi di lavoro. Come si vedrà di seguito, la Circolare accoglie i rilievi di Confindustria in ordine alle competenze degli incaricati dei controlli del datore di lavoro, escludendo per tali soggetti ogni attività di carattere pubblicistico relativa alla contestazione della violazione.

2. La consegna volontaria della copia del green pass: ambito di applicazione
L’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 prevede la facoltà dei lavoratori di richiedere al proprio datore di lavoro la consegna del proprio green pass.
Nell’ambito dell’intero art. 9-septies del DL n. 52/2021, il termine “lavoratori” è utilizzato con accezioni differenti che, in alcuni casi, sottintendono la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre, in altri, prescindono da una specifica formula contrattuale.
Nel primo caso, i lavoratori sono identificati con il rinvio al comma 1 dello stesso art. 9- septies (v. ad esempio, il comma 6 sull’assenza ingiustificata, che presuppone infatti la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato), nel secondo caso, invece, i lavoratori vengono indicati in senso ampio (v. ad esempio, il comma 8 sulle sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili non solo ai dipendenti, ma a tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro sprovvisti di green pass valido).
Anche altre disposizioni del DL n. 52/2021 in tema di green pass, quando sono destinate ai titolari di un contratto di lavoro subordinato, identificano i “lavoratori” con ulteriori riferimenti. Si pensi, ad esempio, all’art. 9-novies sulla scadenza del green pass in corso di prestazione lavorativa - introdotto peraltro dalla citata legge n. 165 - che limita l’esenzione dalle sanzioni (contrattuali e amministrative pecuniaria) ai soli lavoratori dipendenti.
Pertanto, considerato che, sul piano sostanziale, l’operatività nuova norma sulla consegna del green pass non presuppone istituti tipici di un contratto di lavoro subordinato (essa persegue obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli, con effetti favorevoli indiretti anche per i datori di lavoro) e che, sul piano formale, la stessa identifica i lavoratori senza ulteriori riferimenti/rinvii, si ritiene che essa sia applicabile a prescindere dalla tipologia contrattuale: di lavoro subordinato, parasubordinato o di formazione.
Tuttavia, è necessario precisare che l’operatività della nuova norma presuppone una relazione - lavorativa, di collaborazione o di formazione - diretta tra lavoratore e datore di lavoro.
Il nuovo art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021, infatti, individua il destinatario della consegna della copia del green pass nel proprio datore di lavoro e non già in qualsiasi datore di lavoro (tenuto comunque ex lege ai controlli).
Ne consegue che:
a) la semplificazione in questione sia attivabile dal datore di lavoro solo per i soggetti che svolgono un’attività lavorativa, di collaborazione o di formazione in virtù di un contratto stipulato direttamente con lo stesso (c.d. contratto interno);
b) non è consentito ricevere la copia del green pass da parte dei “lavoratori” che accedono - anche in via continuativa - ai luoghi di lavoro sulla base di contratti esterni (es. dipendenti dei fornitori; dipendenti degli appaltatori), i quali devono continuare a essere controllati ai sensi della procedura aziendale (restano salve nei loro confronti le semplificazioni eventualmente disposte dai rispettivi datori di lavoro).
In ogni caso, considerato che per i lavoratori in somministrazione le verifiche competono per legge esclusivamente all’utilizzatore, per ragioni di equità/parità di trattamento, si ritiene che, in via eccezionale, la semplificazione in questione possa operare nell’ambito di tale unico ex lege rapporto di controllo e che, quindi, il lavoratore somministrato possa volontariamente consegnare il proprio green pass all’utilizzatore.

3. Consegna del green pass e tutela dei dati personali
L’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 prevede che il lavoratore possa richiedere al datore di lavoro la consegna della copia della propria certificazione verde COVID-19.
Come evidenziato nella nostra Nota di aggiornamento del 22 novembre 2021, in virtù della nuova norma, il datore di lavoro è legittimato a ricevere e a conservare il green pass dei propri lavoratori, nonché ad accedere e a utilizzare la relativa data di scadenza, al fine di esonerare, per tutta la durata della validità della certificazione, il lavoratore intestatario dai controlli continuativi/periodici.
L’esecuzione di tali attività comporta un trattamento di dati personali, da impostare e realizzare in conformità alla relativa disciplina.
Al fine di impostare correttamente il trattamento dei dati personali connesso alla consegna della copia del green pass da parte del lavoratore, occorre innanzitutto considerare che esso ha ad oggetto dati “sensibili” relativi a interessati vulnerabili (i lavoratori).
Come noto, in via generale, tale combinazione (dati “sensibili” e interessati vulnerabili) è idonea a qualificare il trattamento in questione come particolarmente rischioso (rischio elevato) per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi delle Linee Guida del WP29, ratificate dall’EDPB². Inoltre, gli elevati rischi connessi al trattamento aumenterebbero ulteriormente laddove lo stesso trattamento (ricezione e conservazione della certificazione) venisse effettuato con strumenti informatici.
Pertanto, ai fini del trattamento, potrebbe risultare necessario svolgere una preliminare valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Ue n. 679/2026 (c.d. GDPR), in modo da individuare le misure di sicurezza idonee ad attenuare i rischi.
Tuttavia, sul punto, occorre verificare se:
• una particolare impostazione del trattamento possa ex ante ridurne i rischi, in modo che lo stesso possa by design non "presentare un rischio elevato" e, pertanto, essere esonerato dalla preliminare esecuzione della DPIA³. Ad esempio, un processo che si limitasse alla consultazione e alla registrazione della data di scadenza del green pass volontariamente consegnato dal lavoratore e che, quindi, non implicasse la conservazione della certificazione da parte del datore di lavoro, comporterebbe senz’altro un rischio basso (quindi non elevato) e gestibile di norma attraverso le misure tecniche e organizzative già applicate per altri trattamenti di dati sensibili dei lavoratori (es. certificato di malattia);
• il trattamento presenta analogie (per natura, ambito di applicazione, contesto e finalità) con altri trattamenti per i quali è già stata svolta una DPIA, specie se si intende effettuarlo (ricezione e conservazione della certificazione) con strumenti informatici. In tal caso, ai sensi delle Linee Guida del WP29, ratificate dall’EDPB, si potrebbero utilizzare i risultati della valutazione d'impatto già eseguita, senza dover procedere a una nuova DPIA.
In definitiva, occorre prestare particolare attenzione all’eventuale conservazione dei green pass che, come evidenziato anche dal Garante privacy nella segnalazione sulla nuova norma⁴, impone l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento.
Sotto il profilo della protezione dei dati personali, poi, rimangono valide le indicazioni fornite nella nostra Nota di aggiornamento del 22 novembre 2021 e, in particolare, quelle su:
• l’individuazione con atto formale dei soggetti incaricati a ricevere, controllare, accedere ed eventualmente, con gli accorgimenti di cui sopra, a conservare la certificazione verde COVID-19 del lavoratore;
• l’integrazione della informativa sul trattamento dei dati personali⁵.
Infine, si segnala che il trattamento in questione integrerebbe per l’impresa un trattamento nuovo, da annotare nel registro delle attività di trattamento.

4. Procedura per la consegna volontaria del green pass
Come evidenziato nella nostra Nota di aggiornamento del 22 novembre 2021, l’implementazione della semplificazione legata alla consegna volontaria del green pass è rimessa alla decisione del datore di lavoro, al quale, infatti, competono le scelte in ordine al sistema e alle modalità di controllo della certificazione e, quindi, anche quelle in ordine all’attuazione delle relative semplificazioni procedimentali.
Si ritiene che, il datore di lavoro possa organizzare il sistema di controllo anche ricorrendo, parzialmente o per ambiti definiti, a strumenti differenti, adottando contemporaneamente le modalità tradizionali e quelle semplificate per gestire situazioni diverse: ad esempio, con modalità semplificata per gestire i lavoratori che lavorano in particolari condizioni organizzative e con modalità ordinarie per controllare gli accessi agli uffici per i quali, magari, sono state già adottate soluzioni tecnologiche o applicazioni informatiche adeguate.
Nel caso in cui il datore di lavoro intenda attuare la norma sulla consegna volontaria del green pass, si ritiene opportuna la trasmissione ai propri lavoratori (dipendenti, collaboratori, stagisti, somministrati) di una informativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli del green pass, recante:
a) l’illustrazione della facoltà riconosciuta al lavoratore dalla legge (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021) di consegnare volontariamente al datore di lavoro il proprio green pass, per essere esonerato dal controllo personale per tutta la durata della validità del certificato verde, evidenziando che la consegna del green pass è facoltativa e che, pertanto, il lavoratore che non intende avvalersene continuerà a essere sottoposto al controllo in conformità alla procedura aziendale;
b) la disponibilità dell’impresa a ricevere il green pass ;
c) le regole per la consegna del green pass, anche con riferimento al soggetto incaricato di ricevere la certificazione e di controllarne, all’atto della ricezione, l’autenticità, la validità e l’integrità, con l’avvertimento che è onere del lavoratore segnalare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della validità del certificato volontariamente consegnato;
d) le modalità di trattamento dei dati personali (Informativa sul trattamento dei dati personali).
In allegato A, una ipotesi di comunicazione ai lavoratori. Considerate le numerose peculiarità di ciascuna impresa, le scelte organizzative adottate con riferimento alle modalità di controllo e quelle che si intendono adottare per la consegna del green pass, tale modello di informativa ai lavoratori costituisce solamente una traccia da adattare alle diverse realtà.

5. La Circolare del Ministero dell’interno sugli aspetti procedurali inerenti all’accertamento e alla contestazione della violazione al lavoratore sprovvisto di green pass valido all’interno dei luoghi di lavoro
Con la Circolare 4 novembre 2021, prot. n. 74688, il Ministero dell’interno ha diramato indicazioni alle Prefetture sugli aspetti procedurali inerenti all’accertamento e alla contestazione della violazione al lavoratore sprovvisto di green pass valido all’interno dei luoghi di lavoro⁶.
Come noto, infatti, l’art. 9-septies, co. 10 del DL n. 52/2021 prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie al lavoratore sprovvisto di green pass valido sul luogo di lavoro sono irrogate dal Prefetto e che i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Quest’ultima indicazione aveva creato dubbi in ordine alle prerogative dei soggetti formalmente incaricati dei controlli da parte dei datori di lavoro, dal momento che, alcune Prefetture avevano assegnato a tali incaricati attività inerenti allo svolgimento del procedimento sanzionatorio ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.
Al riguardo, Confindustria aveva sollecitato un intervento volto a razionalizzare le attività con risvolti pubblicistici impropriamente posti a carico dei datori di lavoro e dei loro incaricati, al fine di riportarle a quelle originarie di accertamento e mera contestazione del mancato possesso del green pass in corso di validità, nonché di trasmissione degli atti al Prefetto.
La Circolare ministeriale interviene sul punto, precisando i passaggi procedurali da osservare e riservando esclusivamente agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria la contestazione immediata della violazione.
In particolare, secondo quanto riportato nella Circolare:
• in forza del richiamo alle disposizioni della legge generale in materia di depenalizzazione - legge 24 novembre 1981, n. 689 - resta ferma la competenza dei soggetti di cui all’art. 13, comma 4, della medesima legge, tanto nei luoghi di lavoro pubblici che in quelli privati ("All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”) ;
• laddove nel luogo di lavoro non siano presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, l’accertamento di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 andrà immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell’informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione a norma dell’art. 14 della legge n. 689/1981 e sarà così possibile il pagamento in misura ridotta dell’importo della sanzione;
• se l’interessato non si avvale della facoltà del pagamento in misura ridotta, il Prefetto determinerà, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiungerà il pagamento, in ossequio al disposto di cui all’art. 18 della stessa legge n. 689/1981;
• all’interessato è riconosciuta la possibilità di presentare al Prefetto scritti difensivi e documenti e di chiedere di essere sentito.
In linea con le richieste di Confindustria, la Circolare esclude per gli incaricati del datore di lavoro ogni attività relativa alla contestazione dell’addebito, riferendola esclusivamente al personale in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Pertanto, resta di competenza dei soggetti individuati dal datore di lavoro la sola comunicazione al Prefetto della violazione.
La Circolare non si occupa delle modalità per la comunicazione della violazione. Soccorre, a questo proposito, l’esperienza di alcune Prefetture (es. Benevento, Allegato B) che, ad esempio, hanno rilasciato un modello estremamente semplice, chiarendo:
• l’indicazione della nota formale di incarico da parte del datore di lavoro;
• il luogo e la data dell’accertamento;
• i dati del lavoratore interessato;
• la violazione delle disposizioni interessate e la motivazione: i) lavoratore sprovvisto di certificazione dopo l’accesso nel luogo di lavoro; ii) il lavoratore non è in grado di esibire, su richiesta la certificazione; iii) il lavoratore rifiuta di esibire la certificazione verde dopo aver fatto accesso al luogo di lavoro; iv) il lavoratore è in possesso di certificazione non valida dopo l’accesso;
• lo strumento da utilizzare per la comunicazione alla Prefettura (PEC);
• la sottoscrizione da parte del datore di lavoro o dell’incaricato.

6. Allegato A

Informativa sulla consegna del green pass al datore di lavoro

La legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021, recante l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l’accesso ai luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio certificato, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021).
La nuova norma mira a semplificare e razionalizzare le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, esonerando i lavoratori, che volontariamente consegnano il proprio green pass al datore di lavoro, dai controlli previsti dalla propria procedura aziendale.
Si segnala che la consegna del certificato verde non esonera il lavoratore dal relativo possesso: essa comporta solo l’esonero del lavoratore dalle verifiche
periodiche/continuative previste dalla procedura aziendale.
La consegna del green pass è, inoltre, facoltativa e può avvenire in qualsiasi momento; il lavoratore che non intende avvalersi di tale facoltà continuerà a essere sottoposto ai controlli ai sensi della procedura aziendale.
Con la presente, che costituisce parte integrante e sostanziale della Procedura ……., Vi informiamo che ………… intende consentire l’esercizio della facoltà di consegnare il green pass per essere esonerati dai controlli previsti dalla Procedura ……….nelle seguenti situazioni (da personalizzare):
• a tutti i propri lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti e lavoratori in somministrazione;
• ai propri lavoratori (dipendenti, collaboratori e stagisti) e a quelli in somministrazione, nelle sedi in cui non è stato adottato un sistema di controllo green pass integrato con quello degli accessi, di rilevazione delle presenze o di controllo della temperatura o non sia possibile l’accesso al Portale istituzionale INPS;
• ai propri lavoratori (dipendenti, collaboratori, stagisti) e a quelli in somministrazione che esercitano le proprie attività lavorative senza transitare giornalmente in azienda;
• ai propri lavoratori (dipendenti, collaboratori e stagisti) e a quelli in somministrazione per il lavoro organizzato in turni;
• …….
Ricordiamo che la consegna del green pass è facoltativa e può avvenire in qualsiasi momento; il lavoratore che non intende avvalersi di tale facoltà continuerà a essere sottoposto ai controlli ai sensi della Procedura ……..
Di seguito, le modalità operative per richiedere la consegna del green pass ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021.).
a) I lavoratori che intendano richiedere la consegna del green pass ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021, comunicano la propria intenzione mediante il modulo riportato in allegato, da consegnare/trasmettere a ……. (da personalizzare).
b) La consegna della certificazione verde COVID-19 avviene mediante (da personalizzare):
• esibizione dei relativi contenuti a ..........................., incaricato alla ricezione della certificazione e al controllo. Ricevuta la certificazione, l’incaricato, attraverso la App VerificaC19, ne controllerà l’autenticità, la validità e l’integrità e procederà alla registrazione della relativa data di scadenza, riconsegnandola immediatamente all’intestatario;
• invio/consegna a ............................... incaricato alla ricezione della certificazione e al controllo. Ricevuta la certificazione, l’incaricato, attraverso la App VerificaC19, ne controllerà l’autenticità, la validità e l’integrità, procederà alla registrazione della relativa data di scadenza e provvederà ad archiviarla⁷;
c) Con la consegna del green pass, il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della validità della propria certificazione verde COVID-19, ivi comprese le eventuali proroghe per effetto di nuova vaccinazione o la sospensione per sopraggiunto contagio. Alla scadenza del green pass consegnato, il lavoratore dovrà munirsi di altra certificazione laddove prevista dalle disposizioni vigenti al momento.
d) Il green pass viene consultato, controllato (e conservato) con le modalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile:
• in allegato alla presente comunicazione;
• sulla intranet;
• …….

7. (segue) Modulo per la consegna della certificazione verde COVID-19 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..,
nato/il …………………………………………………,
in qualità di ………………………………. della……………………….

PREMESSO CHE:

a) la legge n. 165/2021 di conversione del DL n. 127/2021, recante l’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass, per l’accesso ai luoghi di lavoro, ha introdotto la possibilità dei lavoratori di richiedere di consegnare al datore di lavoro la copia del proprio certificato, in modo da essere esonerati dai controlli, per tutta la durata della validità della relativa certificazione (art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021);
b)…………………………….. , con Informativa del …………………………., ha informato i lavoratori della disponibilità a consentire l’esercizio della facoltà di consegnare il green pass per essere esonerati dai controlli previsti dalla Procedura ……………………

DICHIARO:

1. di volermi avvalere della facoltà di consegnare a ……………………………… copia della mia certificazione verde COVID-19 ai sensi e per gli effetti dell’art. 9-septies, co. 5, terzo periodo del DL n. 52/2021;
2. che la consegna della copia della mia certificazione verde COVID-19 è consapevole, libera e volontaria;
3. di aver pertanto consegnato/inviato la mia certificazione verde COVID-19/esibito i contenuti della mia certificazione verde COVID-19 per la registrazione della relativa data di scadenza a …………….;
4. di impegnarmi a comunicare tempestivamente a ……………………… qualsiasi variazione della validità della mia certificazione verde COVID-19, ivi comprese le eventuali proroghe per effetto di nuova vaccinazione o la sospensione per sopraggiunto contagio;
5. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di prestare al riguardo il mio consenso.

Luogo e data ………………………
Firma ……………………………...

8. Allegato B
__

¹ Circolare Min. Interno 4 novembre
² Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento (UE) 2016/679: https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236/en.
³ Ai sensi delle Linee Guida del WP29, ratificate dall’EDPB un trattamento può corrispondere ai casi di cui sopra ed essere comunque considerato dal titolare del trattamento un trattamento tale da non "presentare un rischio elevato". In tali casi il titolare del trattamento deve giustificare e documentare i motivi che lo hanno spinto a non effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché includere/registrare i punti di vista del responsabile della protezione dei dati.
⁴ https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878.
⁵ Viste le diverse impostazioni e i diversi strumenti del trattamento connesso alla consegna del green pass, non è possibile fornire un format universale di “informativa sul trattamento dei dati personali”. Come noto, infatti, questa descrive il trattamento effettivamente impostato e realizzato dal datore di lavoro; pertanto, la c.d. informativa privacy deve essere predisposta alla luce del processo di consegna adottato dall’impresa e degli strumenti impiegati. Rimangono, in ogni caso, valide le indicazioni fornite nella nostra Nota di aggiornamento del 22 novembre 2021 su alcuni contenuti della informativa privacy in merito a: finalità; base giuridica; conferimento dei dati; durata del trattamento.
⁶ La legge n. 165/2021, di conversione del DL n. 127/2021 ha previsto che la scadenza della validità del green pass in corso di prestazione lavorativa (ossia dopo l’accesso) non comporta l’applicazione né delle sanzioni disciplinari, né della sanzione amministrativa pecuniaria e che, quindi, il lavoratore con green pass scaduto, che dimostri che, al momento dell’accesso, era in possesso di un green pass valido, può restare sul luogo di lavoro per il tempo necessario a portare a termine il turno (art. 9-novies del DL n. 52/2021).
⁷ Se si opta per tale processo, prestare attenzione ai profili connessi alla protezione dei dati personali.


fonte: confindustria.ge.it