Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 28 febbraio 2022, n. 6502 - Domanda di accertamento della patologia sofferta come malattia professionale e/o infortunio sul lavoro. Tematica della concausa


 

Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MARCHESE GABRIELLA
Data pubblicazione: 28/02/2022
 

Fatto


1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, ha respinto gli appelli avverso le decisioni di primo grado, rispettivamente la nr. 674 del 2011 e la nr. 460 del 2012, con cui il Tribunale di Treviso aveva rigettato le domande dell'odierno ricorrente, proposte nei confronti dell'INAIL e del datore di lavoro, di accertamento della patologia sofferta come malattia professionale e/o infortunio sul lavoro, con condanna dell'Istituto al riconoscimento dei benefici previdenziali e della parte datoriale al risarcimento del danno cd. differenziale.
2. In estrema sintesi, la Corte di appello, a fondamento del decisum, ha posto gli esiti della relazione peritale ed osservato come l'appellante fosse affetto da gastroduodenite cronica non riconducibile né al possibile contagio tubercolare (con un collega di lavoro affetto da tubercolosi attiva) né con l'assunzione dei farmaci prescritti, dalla parte datoriale, per la profilassi antitubercolare, né tantomeno con l'attività lavorativa concretamente espletata.
3. In particolare, la Corte territoriale ha osservato come, diversamente da quanto censurato, il consulente tecnico avesse affrontato specificamente la tematica della «concausa» (riferita all'attività lavorativa) e, tuttavia, avesse concluso per l'insussistenza di un fattore concorrente, nell'eziologia della malattia, sulla base di un'approfondita indagine.
4. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, F.DF., con quattro motivi, cui hanno resistito, con controricorso, sia la società Contarina Spa che l'INAIL.
5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
6. La parte ricorrente e la società Contarina S.p.A. hanno depositato memoria.


 

Diritto




7. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.
8. Con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 cod.pen., 112, 115, 116 e 421 cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la nullità della sentenza ex art. 132 cod.proc.civ.
9. Con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 41 cod.pen. e 112 cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod. proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e -a sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la nullità della sentenza ex art. 132 cod.proc.civ.
10. Con il terzo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 cod.proc.civ. e 41 cod.pen ., nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.- l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e -ai sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la nullità della sentenza ex art. 132 cod.proc.civ.
11. Le censure dei primi tre motivi possono congiuntamente valutarsi, presentando profili di stretta connessione.
12. Come reso evidente dalla trascrizione delle rispettive rubriche, è dedotta, cumulativamente, sia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, sia la nullità della sentenza per radicale carenza motivazionale sia infine l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento a plurime circostanze che, nella prospettazione del ricorrente, la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe omesso di considerare o che, comunque, non avrebbe esattamente valutato.
13. Osserva il Collegio come i rilievi, al di là della formale intitolazione, tendano, nel loro complesso, a contestare l'iter argomentativo posto a base della decisione, proponendo una nuova - e non consentita- valutazione delle circostanze di merito (cfr. Cass. nr. 8758 del 2017). I motivi, infatti, piuttosto che evidenziare violazioni puntuali di norme di diritto contenute nella sentenza impugnata, criticano il ragionamento della Corte di appello di sostanziale adesione alle conclusioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio. In tal modo, però, schermano deduzione di vizio della motivazione, senza, tuttavia, indicare, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell'art. 360 nr.5 cod. proc. civ. (applicabile alla fattispecie) il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), ovvero prospettare una situazione di effettiva «anomalia motivazionale».
14. La sentenza poggia su un percorso motivazionale chiaro e comprensibile e non trascura l'esame di alcun «fatto storico» decisivo per l'esito della lite, almeno nel senso inteso da questa Corte (fatto storico, principale o secondario, che se esaminato avrebbe condotto con certezza o alta verosimiglianza ad un diverso esito della lite).
15. Per la parte ricorrente, risulterebbe decisivo il fatto che i disturbi alla salute si sarebbero manifestati in «perfetta coincidenza temporale» con l'assunzione di «isoniazide» (il farmaco assunto quale trattamento profillattico per la tubercolosi, disposto dalla parte datoriale) e sarebbero scomparsi al termine del trattamento stesso. Tale circostanza individuerebbe nel farmaco (indicato dalla parte datoriale) «l'antecedente/la causa di origine lavorativa dei suoi problemi».
16. Trattasi, all'evidenza, solo di una diversa valutazione della eziogenesi della patologia denunciata, in contrasto con quella giudizialmente acclarata, fondata, da un lato, sul rilievo che la causa della malattia riscontrata ( la gastroduodenite) è stata positivamente individuata (per via istologica) in altro antecedente (nello specifico, nell' «helicobacter pylori») che «non riconosce alcun nesso né col possibile contagio tubercolare né con i farmaci prescritti per la profilassi della tbc, né tanto meno con l'attività lavorativa svolta dal ricorrente» e, dall'altro, sulla considerazione che «tra gli effetti secondari collegati all'assunzione di isoniazide» si annoverano altre conseguenze mentre «non si menzionano in letteratura gastriti [...]»( così, la consulenza riportata a pag. 13 della sentenza impugnata).
17. Il ricorrente deduce, però, che tale ultima affermazione del c.t.u. sarebbe «semplicistica ed errata», deviando «palesemente» dalle comuni nozioni mediche», oltre ad essere «errata anche dal punto di vista giuridico».
18. Tuttavia, pur richiamando a sostegno della censura l'ampia letteratura medica prodotta dal suo c.t.p., il ricorrente non deduce specifici argomenti (v. pagg. 16 e 17 del ricorso) in base ai quali ritenere erronea, scientificamente e giuridicamente, l'affermazione in oggetto.
19. Quanto alle ulteriori deduzioni relative al fatto che i disturbi del ricorrente cessavano con la sospensione del trattamento profilattico (e cioè nel maggio 2008) mentre la gastroduodenite era «refertata solo il 18.8.2008», le stesse non sono decisive, secondo gli enunciati di Cass nr. 8053 e 8054 del 2014. Le conseguenze che il ricorrente pretende di derivarne -e cioè che i problemi denunciati non potevano che dipendere dall'assunzione dell'isoniazide e non dalla gastroduodenite- non possono affermarsi in termini di ragionevole certezza. Non può escludersi, infatti, che il ricorrente fosse affetto da gastroduodenite già prima che la stessa venisse refertata, come ritenuto dal c.t.u. sulla base della documentazione medica in atti e della tempistica e delle modalità di aumento delle transaminasi.
20. Resta da dire, in ultimo, con riferimento alla censura di mancato espletamento dell'esame cd. «aspirato midollare» chiesto dal ricorrente in grado d'appello, che il ricorso o meno ad un'indagine tecnica d'ufficio, pur non essendo certamente libera nel fine, configura esercizio di una scelta discrezionale rimessa al giudice di merito. La relativa scelta, infatti, sia pure riferita ad un'attività processuale, è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con la valutazione complessiva dei dati acquisiti in causa e, quindi, della sostanza stessa della lite (v. Cass. sez.un., nr. 8077 del 2012, in motiv., § 4.1., richiamata, ex plurimis, da Cass., sez.un., nr.22302 del 2021, in motiv., § 5.1.) e ciò impone che la decisione sia appannaggio esclusivo del giudice di merito, suscettibile di essere portata all'attenzione della Corte di cassazione nei limiti del paradigma normativo di cui all'art.360 nr. 5 cod.proc.civ.
21. Nel caso di specie, valgono i rilievi già più volte svolti: il ricorrente non deduce elementi per concludere che l'espletamento del richiesto esame avrebbe condotto, certamente o con alto grado di probabilità, ad un esito diverso della lite.
22. Con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc. civ. - è dedotta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. e 152 disp.att.cod.proc.civ. nonché - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e -a sensi dell'art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.- la nullità della sentenza ex art. 132 cod.proc.civ.
23. E' censurata la statuizione di regolazione delle spese processuali e, in particolare, la pronuncia di condanna in base alla soccombenza.
24. Assume il ricorrente che il mero richiamo alla soccombenza non sarebbe idoneo a soddisfare il requisito della motivazione. La Corte di appello, peraltro, aveva respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod.proc.civ., formulata dalla controparte, e, quindi, in parte qua, l'appellante era risultato vittorioso.
25. Sotto diverso profilo, la decisione sarebbe illogica alla stregua delle considerazioni espresse nella sentenza impugnata e relative al fatto che si trattava di un «caso di particolare complessità e difficoltà».
26. Infine, la sentenza gravata non avrebbe considerato che ricorrevano le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp.att.cod.proc.civ
27. Le censure sono, nel complesso, da respingere.
28. La pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della mancanza di motivazione, poiché il principio di soccombenza, esplicitato nell'art. 91 cod.proc.civ., esprime una regola destinata ad operare per l'attribuzione del carico delle spese di lite, ossia quella per cui alla parte soccombente, e cioè alla parte le cui richieste siano state disattese dal giudice, si imputano gli oneri processuali, per avere dato causa al giudizio (ex plurimis, Cass. nr. 3641 del 2020).
29. Il Giudice, in altre parole, si limita ad applicare l'art. 91 cod.proc.civ., senza alcun margine di discrezionalità, allorquando condanna alla rifusione delle spese di lite la parte soccombente, che deve individuare correttamente secondo il principio indicato; la relativa statuizione è censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ., solo se la parte a cui carico sono poste le spese sia, invece, totalmente vittoriosa. Ne consegue che nessuna motivazione deve sorreggere la statuizione di condanna di cui trattasi, essendo la stessa necessitata dalla regola generale dettata dall'art. 91 cit., e il margine di impugnazione è correlativamente limitato solo al rispetto di quella regola. Diversamente deve essere motivato, e può essere censurato, l'esercizio della facoltà discrezionale attribuita al Giudice dall'art. 92 cod.proc.civ., che consente di derogare alla regola generale della soccombenza solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, con il correttivo di cui alla sentenza nr. 77 del 2018 della Corte Costituzionale.
30. Nel caso di specie, ricorre la soccombenza integrale del ricorrente, le cui domande sono state disattese dal giudice di merito, a nulla rilevando il segmento motivazionale in ordine all'ammissibilità del proposto appello.
31. Priva di specificità è, infine, la deduzione di ricorrenza della situazione disciplinata dall'art. 152 disp.att.cod.proc.civ.
32. Il ricorso va, dunque, conclusivamente, rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
33. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Fosì deciso in Roma, il 3 novembre 2021