Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo
Data firma: 10 aprile 2018
Parti: Ance, Unionedili, Confartigianato, Cna e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Novara V.C.O.
Fonte: cassaedilenovara.it


Sommario:

 

Premessa
Art. 1 - Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST) - Imprese sino a 15 dipendenti
Art. 2 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - Imprese con più di 15 dipendenti
Art. 3 - Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

Art. 4 - Formazione dei RLST
Art. 5 - Finanziamento dell’attività dei RLST
Art. 6 - Compiti dei RLST
Art. 7 - Attuazione
Art. 8 - Decorrenza e durata


Verbale di accordo

Addì 10 aprile 2018 presso la sede dell'Associazione degli Industriali di Novara, tra Organizzazioni dei datori di lavoro Ance Novara Sezione Costruttori Edili della Associazione Industriali di Novara […], Unionedili della Associazione Piccole e Medie Industrie delle province di Novara, V.C.O e Vercelli […], Confartigianato Imprese Piemonte Orientale […], Cna Piemonte Nord […] e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno - Feneal-Uil, Piemonte Area di Novara […], Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca-Cisl, Piemonte Orientale […], Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini –Fillea-Cgil Novara e V.C.O. […], che costituiscono la Federazione Unitaria dei lavoratori delle Costruzioni.

Visti:
- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- l'art. 87 "Rappresentante per la sicurezza" del CCNL 01 luglio 2014 per le imprese edili ed affini sottoscritto rispettivamente dall'Ance, e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali Feneal-Uil Filca-Cisl, Fillea-Cgil
- l'art. 89 "Sicurezza sul lavoro", lettera d) "Rappresentante per la sicurezza", del CCNL 13 novembre 2014 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini sottoscritto rispettivamente dall'Aniem e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl Fillea-Cgil
- l'art. 84 "Rappresentante per la sicurezza" del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia ed affini, sottoscritto rispettivamente da Anaepa-Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae-Casa, Claai e dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
- lo Statuto del S.E.N.For.S.
- il Verbale di Accordo del 27 luglio 2007 sostituito integralmente dal presente Verbale di Accordo
si conviene e approva quanto segue

Art. 1 - Rappresentanti Lavoratori Sicurezza Territoriali (RLST) - Imprese sino a 15 dipendenti
1.1 Le parti convengono sulla istituzione, nell'ambito della provincia di Novara, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, di seguito denominati RLST, designati da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie il presente accordo alle quali fanno riferimento.
1.2 A tale fine le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, individuati i RLST, ne comunicheranno i nominativi alle Organizzazioni dei datori di lavoro ed al S.E.N.For.S.
1.3 Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui sopra sono impegnate affinché i RLST siano in grado di espletare il loro mandato sulla base di caratteristiche e capacità individuali tali da garantire la massima professionalità, nel rispetto dell'art. 48, comma 7 del D.Lgs 81/2008.
1.4 I RLST esercitano le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 del D.Lgs 81/2008 con i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende iscritte alla Cassa Edile Novarese e/o altre aziende edili comunque, operanti nei cantieri sul territorio della provincia di Novara nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1.5 L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del D.Lgs 81/2008 e delle vigenti disposizioni contrattuali.
1.6 I RLST opereranno presso appositi locali messi a disposizione dal S.E.N.For.S.
1.7 I RLST dovranno attenersi agli obblighi previsti dall'articolo 50 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. Tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni hanno carattere di riservatezza e saranno utilizzabili solamente ai fini del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni.
1.8 I RLST rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. È data facoltà alle Organizzazioni designanti di provvedere alla sostituzione dei propri designati anche prima dello scadere del mandato. In tal caso i nuovi designati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i RLST che hanno sostituito.
Dichiarazione delle Associazioni datoriali
Le Associazioni datoriali firmatarie del presente Accordo rimarcano e ribadiscono che, come previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e dalle vigenti disposizioni contrattuali, l'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali, ovunque espletate.
Dichiarazione della Associazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali ritengono che la materia sia sufficientemente esaustiva per come tramata dalla legge e dai CCNL di riferimento.

Art. 2 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) - Imprese con più di 15 dipendenti
2.1 Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda, ovvero nell’unità produttiva.
2.2 Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all’art. 19 della legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza può essere eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA., nel rispetto degli Accordi Interconfederali vigenti;
2.3 In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza può essere eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
2.4 In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza sarà identificato secondo quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, in premessa richiamati e dal comma 8 dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008, nella figura dei RLST ai sensi e per gli effetti del presente accordo.
2.5 I compiti del RLS sono quelli indicati nell'art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
2.6 Anche i RLS aziendali, se io ritengono possono avvalersi della consulenza dei RLST.

Art. 3 - Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
3.1 L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
3.2 Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
3.3 Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il Segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, composte secondo il facsimile allegato 1, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
3.4 Copia del verbale è trasmesso al datore di lavoro il quale a sua volta dovrà comunicare al S.E.N.For.S., entro la fine del mese solare in corso al momento del ricevimento del verbale, il nominativo dell'eletto (allegato 3) ed allegando copia del verbale di elezione (allegato 2).
3.5 In caso di dimissioni del RLS, l'azienda -entro la fine del mese solare in corso al momento del ricevimento delle dimissioni- dovrà darne comunicazione al S.E.N.For.S utilizzando il fac-simile (allegato 4).
3.6 Al S.E.N.For.S è demandato il compito di tenere aggiornato l'elenco delle comunicazioni di nomina dei RLS ed il compito di avvisare l'Azienda della scadenza naturale del RLS, almeno 60 giorni prima della scadenza medesima.
3.7 Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al L.U.L. dell'impresa cui si riferisce la consultazione e possono essere eletti solo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, non in periodo di prova, che prestino la propria attività nell'azienda o nell'unità produttiva.
3.8 La durata dell'incarico è di 3 anni.
3.9 Nell'eventualità di elezione, o nomina del RLS aziendale, nel corso di applicazione della presente disciplina, il diritto al rimborso del contributo di cui all'art. 5, punto 5.2, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della nomina al S.E.N.FOR.S di Novara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del Verbale di Accordo della Commissione Interassociativa in data 21 febbraio 2007.
3.10 Le parti danno atto che il rimborso di cui al precedente punto 3.9 verrà attuato mediante restituzione del contributo pari allo 0,18% della massa salari dichiarata alla Cassa Edile e/o in base a eventuali diversi Accordi tra le Parti, con le seguenti modalità:
3.10.1 la massa salari di riferimento per l'esonero contributivo sarà quella dichiarata dalle imprese dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno;
3.10.2 nell'ipotesi di nomina, dimissioni o decadenza del RLS in corso d'anno il rimborso alle aziende sarà effettuato per i mesi di effettiva presenza in carica del RLS medesimo;
3.10.3 il S.E.N.FOR.S provvederà alla restituzione del contributo versato dalle imprese che entro la data del 28 febbraio di ogni anno avranno presentato idonea richiesta allo stesso Ente. Il S.E.N.FOR.S provvederà alla restituzione del contributo entro la data del 30 giugno di ogni anno previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente:
a) regolare versamento delle contribuzioni contrattuali dovute alla Cassa Edile e relative all'anno di riferimento;
b) presentazione al S.E.N.FOR.S della seguente documentazione:
- comunicazione del nominativo del RLS
- verbale di elezione del RLS
- attestato di formazione del RLS, compresi aggiornamenti

Art. 4 - Formazione dei RLST
4.1 I RLST hanno diritto a specifica formazione che, salvo diverse disposizioni, legislative, sarà impartita in un numero di 120 ore iniziali e in 8 ore di aggiornamento annuo.
4.2 I RLST parteciperanno ai corsi organizzati dal S.E.N.For.S.

Art. 5 - Finanziamento dell’attività dei RLST
5.1 Nel periodo dal 1 ottobre 2017 al 30 settembre 2018 gli oneri correnti per lo svolgimento dell'attività dei RLST saranno coperti con stanziamento dal Fondo Prevenzione e Sicurezza -aperto ed attivo nel bilancio del S.E.N.For.S.
5.2 Gli stanziamenti del Fondo Prevenzione Sicurezza sono garantiti con il contributo a carico dei datori di lavoro, di cui alle vigenti intese, pari al 0,18% calcolato sulla massa salari dichiarata alla Cassa Edile Novarese nel periodo di competenza 1 ottobre - 30 settembre di ogni anno.
5.3 II finanziamento dell'attività dei RLST per il periodo di vigenza 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018 è complessivamente determinato nella misura risultante dall'applicazione dell'aliquota del 0,18% della, massa salariale del medesimo periodo e suddiviso in parti uguali tra le singole Organizzazioni sindacali; oltre alle spese di viaggio che saranno erogate previa rendicontazione al S.E.N.FOR.S (rimborso indennità chilometrica secondo le tabelle ACI).
5.4 Tale finanziamento sarà essere integrato sino all'importo complessivo massimo di € 90.000,00 (€ 30.000,00 per ciascuna Organizzazione sindacale) attingendo agli avanzi di gestione risultanti a bilancio sul ' Fondo Prevenzione Sicurezza alla data del 30 settembre 2017 al verificarsi delle condizioni di cui al K successivo punto 5.6 lettere a), b) e c).
5.5 II finanziamento di cui al precedente punto 5.3 sarà erogato dal S.E.N.FOR.S mediante versamenti mensili calcolati sulla base del contributo dello 0,18% versato dai datori di lavoro in ciascun mese di competenza.
5.6 Con il mese di competenza settembre 2018 verrà liquidata l'integrazione di cui al punto 5.4 subordinatamente alla verifica da parte di S.E.N.For.S. per il tramite della Commissione di cui all'art. 7 del presente Accordo, della sussistenza delle seguenti condizioni:
a) Rendicontazione mensile al S.E.N.FOR.S dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'Allegato 5 - Scheda RLST
b) Raggiungimento di un numero di visite non inferiore a 100 per ciascuna Organizzazione sindacale nel periodo 1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018; in caso di un numero di visite inferiore a 100 il finanziamento sarà costituito dal solo contributo di cui al punto 5.3.
c) Assenza di segnalazioni pervenute a S.E.N.FOR.S. di difformità rispetto alle disposizioni di cui ai punti 1.5 e 1.7.

Art. 6 - Compiti dei RLST
6.1 I RSLT esplicheranno esclusivamente i compiti di cui all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.
6.2 L'esercizio delle attribuzioni di cui sopra da parte dei RLST e riguardante gli aspetti che coinvolgono il rapporto con le Imprese, potrà avvenire con l'assistenza tecnica dei Rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali, firmatarie del presente accordo.
6.3 L'attività di cui sopra avverrà con le seguenti modalità:
a) Accesso ai luoghi di lavoro - Art. 50, comma 1 lettera a)
L'esercizio di tali attribuzioni potrà avvenire con l'assistenza dei Rappresentanti delle Associazioni Datoriali a cui l'impresa è iscritta o conferisce mandato, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese o da persona appositamente delegata dal datore di lavoro.
I RLST comunicano per iscritto al S.E.N.FOR.S. l'elenco delle imprese interessate e calendarizzeranno le visite in cantiere che saranno in ogni caso concordate ovvero eseguite di norma con un preavviso minimo all'impresa di una settimana. L'impresa interessata, nel corso della visita, potrà farsi assistere da una delle Associazioni datoriali firmatarie del presente Accordo a cui aderisce o conferisce mandato.
Tali visite saranno documentate al S.E.N.FOR.S. mediante la consegna da parte dei RLST dell'esito delle visite effettuate (allegato 5).
b) Consultazione dei RLST - Art. 50, comma 1 lettera b), c), d)
La consultazione si riterrà assolta da parte del datore di lavoro adottando la procedura prevista dall'allegato 6.
A seguito della preventiva consultazione e dell'avvenuta designazione dì quanto previsto dall'art. 50, comma 1. lett. b), c), d), e), il datore di lavoro invierà al S.E.N.FOR.S la comunicazione di cui all'Allegato 7.
c) Attività di prevenzione -Art. 50 lettere h) e m)
Le parti convengono che la materia sulla prevenzione generale del lavoro in edilizia è di competenza del S.E.N.For.S e pertanto i RLST dovranno fare riferimento a quanto indicato dall'organismo richiamato .
d) Controversie - Art. 51, comma 2
Per quanto riguarda le procedure di gestione delle controversie, si fa riferimento agli allegati 8, 9 e 10.

Art. 7 - Attuazione
7.1 Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente Accordo, le Parti demandano a S.E.N.FOR.S la costituzione, entro il 30 giugno 2018, nel suo ambito, di una Commissione tecnica paritetica ristretta.

Art. 8 - Decorrenza e durata
8.1 Salve le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente accordo avrà efficacia a tempo indeterminato dalla sottoscrizione e ciascuna delle parti potrà darvi disdetta, mediante lettera raccomandata A.R. o mezzo equipollente, con preavviso di almeno tre mesi.