Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2021, n. 35652 - Delega di funzione: necessario valutare l'entità dell'ingerenza del delegante per verificare gli effettivi poteri di intervento e di spesa del delegato


 

 

Presidente: DI SALVO EMANUELE
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
Data Udienza: 17/06/2021
 

Fatto




1. Con sentenza del 23.10.2020 la Corte di appello di Firenze ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di V.C. in ordine al reato di cui all'art. 590, comma terzo, cod. pen., perché, quale delegato alla sicurezza presso la società Esselunga S.p.a. "Area di Firenze", cagionava colposamente lesioni gravi al dipendente N.M., avvenute in quanto il N.M., manovrando da davanti un telaio metallico impugnando con le mani i montanti verticali, veniva attinto da una slitta che era scivolata dal ripiano a seguito di un urto accidentale del telaio, riportando un trauma da schiacciamento al IV dito della mano sinistra (fatto del 4.3.2014). L'imputato, pur a conoscenza del problema sin dal febbraio 2012, ometteva di dotare i telai metallici, con all'interno slitte estraibili, di barre trasversali o maniglie da utilizzarsi durante la movimentazione degli stessi per ovviare al rischio di schiacciamento delle mani 1 a seguito di slittamento dai piani delle componenti estraibili.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il V.C., per mezzo dei suoi difensori, lamentando quanto segue.
I) Violazione di legge, per avere ignorato che la delega alla sicurezza era stata sottratta al V.C.< dal datore di lavoro, proprio con riguardo allo specifico settore teatro dell'infortunio e in epoca precedente lo stesso.
Deduce che il V.C. non aveva più una delega in materia di sicurezza con riguardo agli interventi di messa in sicurezza dei carrelli su ruote usati nelle panetterie della società datrice di lavoro, a far tempo dal 26.2.2013. Nello specifico, al delegato era stato sottratto uno specifico settore di intervento in materia di sicurezza nella movimentazione dei carrelli della panetteria. L'addebito rivolto al V.C. di essere rimasto inerte e di non aver assunto l'iniziativa di apporre le maniglie al carrello è inconciliabile con le risultanze documentali in atti. Proprio a seguito di un mancato infortunio sulla movimentazione dei carrelli vi era stata il 26.2.2013 una riunione aziendale al massimo livello in cui la gestione e risoluzione del problema era stata avocata a livello centrale, stabilendosi precisi tempi e modalità degli interventi per ovviare ai relativi deficit di sicurezza dei telai. In tal modo il V.C. era stato giuridicamente sollevato dall'occuparsi direttamente della modifica dei telai, non potendo egli modificare una decisione presa dall'azienda a livello centrale.
Il) Omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in presenza di riconosciuta "complessiva modestia del fatto".
Deduce che la sentenza impugnata riconosce la minima offensività del danno da schiacciamento dell'unghia subito dal lavoratore, senza ammettere che la detta lesione possa beneficiare della invocata causa di non punibilità, pur sussistendone tutti i presupposti.
III) Erroneo disconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.pen.
Deduce che non è stato considerato, allo scopo, il pensionamento del prevenuto e la complessiva modestia del fatto su cui convergono le sentenze di merito, oltre allo stato di incensuratezza e alla circostanza che la messa in sicurezza delle attrezzature è avvenuta prima della prescrizione della ASL.
 

Diritto


1. Il primo motivo è fondato ed assorbente delle residue censure.

2. La sentenza impugnata affronta in maniera insoddisfacente la questione sollevata dalla difesa, corroborata da produzioni documentali che attestano come della problematica dei carrelli su ruote utilizzati nel reparto cui era addetto il lavoratore infortunato si fossero fatti carico i vertici aziendali, sostanzialmente esonerando il prevenuto - quale delegato alla sicurezza - dall'occuparsi direttamente del problema.
Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. la sentenza n. 38343/2014, ThyssenKrupp) ha da tempo chiarito che l'istituto della delega di funzioni investe di responsabilità il delegato solo se gli vengono attribuiti reali poteri di organizzazione, gestione, controllo e spese pertinenti all'ambito delegato (o, per quanto qui rileva, a specifici settori dell'ambito delegato). In altri termini, l'effetto liberatorio - per il datore di lavoro delegante - viene meno qualora sorgano problematiche afferenti alla sicurezza che trascendono i poteri delegati, specie se esse coinvolgano scelte di fondo della politica aziendale, che richiedono un impegno di spesa eccedente rispetto ai limiti stabiliti, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.

3. Tale aspetto non è stato approfondito dalla sentenza impugnata, che nell'addebito di colpa mosso all'imputato si è accontentata del ruolo formale di delegato alla sicurezza del medesimo, senza svolgere alcuna valutazione in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa, apparentemente indicativa del fatto che la gestione e risoluzione del problema (da cui poi era derivato l'infortunio) fosse stata preventivamente avocata a livello centrale, stabilendo tempi e modalità di intervento riguardanti tutti i negozi aziendali, ivi compresi quelli dell'area di Firenze per i quali il V.C. era delegato.
L'assetto della disciplina legislativa e il citato orientamento delle Sezioni unite in materia di delega di funzioni rifuggono dal considerare la garanzia (derivante dalla delega) come un'entità sostanzialmente unitaria, dovendosi piuttosto verificare il concreto atteggiarsi della delega in rapporto ai poteri di intervento e di spesa effettivamente attribuiti (o eventualmente rimossi) nei confronti del delegato.
In questa prospettiva, autorevole dottrina, pienamente condivisibile, ha acutamente osservato come la delega sia contrassegnata da condizioni formali e sostanziali da verificare sia nel momento costitutivo che nel suo farsi in concreto, e che l'ingerenza del delegante, se non effimera, caduca l'effetto traslativo tipico dell'istituto.

4. Le superiori considerazioni giustificano l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. In quella sede si dovrà compiutamente valutare l'entità dell'ingerenza del delegante, onde verificare se l'imputato avesse mantenuto effettivi poteri di intervento e di spesa, prima dell'infortunio, per ovviare al problema dei carrelli nella sua area di competenza, o se in tale problematica si fosse pienamente ingerito il datore di lavoro delegante.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 17 giugno 2021