Ministero dell'Interno
Decreto 19 gennaio 2022
Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19.
G.U. 17 febbraio 2022, n. 40

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 74-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per l'erogazione di un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, e che demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernete il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, concernente il «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché' per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, concernente la «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili» e i successivi atti del Governo con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza;
 

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le misure per l'attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Ai soli fini del presente decreto, all'attribuzione del contributo in favore dei familiari del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto nelle circostanze di cui al comma 1, si provvede ai sensi del decreto del Ministro della difesa di cui all'art. 74-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021.
3. Per «stato di emergenza» si intende lo stato di emergenza dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato da successivi atti emanati dal Governo.
 

Art. 2
Determinazione del contributo

1. Il contributo economico di cui all'art. 1 è pari ad euro 25.000 per evento luttuoso ed e' corrisposto in unica soluzione ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 3, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2021, salvo nuova autorizzazione di spesa.
2. Il contributo di cui al comma precedente non concorre alla formazione del reddito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con l'equo indennizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461, nonché, fino a concorrenza, con altre provvidenze pubbliche in unica soluzione, conferite o conferibili, in ragione delle medesime circostanze.
 

Art. 3
Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 2 sono i familiari del personale della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto nelle circostanze di cui all'art. 1, comma 1, secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle.
Fermo restando l'ordine sopraindicato, nell'ambito delle categorie di cui alle lettere a), b) e c), si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.
 

Art. 4
Procedimento di erogazione del contributo

1. Il procedimento finalizzato all'attribuzione del contributo di cui all'art. 2 è avviato su segnalazione dell'ufficio, reparto o istituto presso il quale il dipendente deceduto prestava servizio o su segnalazione degli aventi diritto, da effettuarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'istruttoria e alla definizione dei procedimenti avviati ai sensi del comma 1 provvede l'ufficio competente ad adottare il provvedimento di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio nell'ambito:
a) del dipartimento della pubblica sicurezza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto della Polizia di Stato;
b) della Guardia di finanza, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo della guardia di finanza;
c) del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo di polizia penitenziaria;
d) del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nel caso di procedimenti concernenti il personale deceduto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. L'accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, contratta dal dipendente durante lo stato di emergenza in conseguenza dell'attività di servizio prestata, secondo quanto previsto dall'art. 1, è effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, in quanto compatibili.
 

Art. 5
Patologia già riconosciuta dipendente da causa di servizio

1. Nel caso in cui la patologia con il conseguente decesso, contratta durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, sia già stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, il contributo economico di cui all'art. 2 e' liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Per le patologie contratte durante lo stato di emergenza e per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19, già riconosciute dipendenti da causa di servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, con decesso che si verifica in un momento successivo al predetto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il contributo economico è liquidato d'ufficio dagli uffici di cui al comma 2 dell'art. 4, previo accertamento sanitario sulle cause del decesso da parte della competente Commissione medica interforze di prima istanza di cui all'art. 193 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da cui risulti che la morte sia conseguita dalle predette patologie.
 

Art. 6
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, nel rispetto del limite di spesa stabilito dall'art. 74-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, a valere sulle risorse del pertinente capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
 

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2022

Il Ministro dell'interno Lamorgese
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 315