Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

                                                                LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco

                                                                LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

                                                                LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento

                                                                LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Capo del CNVVF
                                                                LORO SEDI

 

OGGETTO: Decreto interministeriale 19 gennaio 2022: “Individuazione dei soggetti beneficiari e delle misure applicative del contributo economico in favore dei familiari del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica, deceduto per causa di una patologia diretta, o come concausa, del contagio da COVID-19”.

Il decreto interministeriale 19 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022, che ad ogni buon fine si unisce in copia, dà attuazione all’articolo 74-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Nello specifico, vengono individuate le misure applicative per l’attribuzione del contributo economico previsto in favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell’attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.
Il citato decreto, nel determinare l’entità del contributo, pari ad euro 25.000 per evento luttuoso, ne individua i soggetti beneficiari precisando che, fermo restando l’ordine di seguito indicato, si applicheranno le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile:
• coniuge e figli;
• genitori;
• fratelli e sorelle.
Il procedimento di erogazione del contributo è avviato, direttamente dall’ufficio presso il quale il dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prestava servizio o in alternativa su segnalazione dei predetti soggetti beneficiari aventi diritto, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (18 febbraio 2022) ovvero entro sei mesi dalla data del decesso, se verificatosi successivamente a tale data.
L’accertamento per il riconoscimento della patologia dalla quale sia conseguita la morte, per effetto diretto o come concausa del contagio dal COVID -19, è effettuato secondo il procedimento previsto dagli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 del D.P.R. n. 461/2001, in quanto compatibili.
Per quanto attiene alla fattispecie dei nuovi casi, previsti dall’articolo 4 del decreto del 19 gennaio 2021, le segnalazioni, complete di tutta la necessaria documentazione, ivi compreso il modello “ML/C”, cosi come previsto dalla circolare del Capo del Corpo prot. n. 7705 del 21 aprile 2020, dovranno essere inoltrate alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, ai fini del successivo inoltro al Comitato di verifica delle cause di servizio, competente ad esprimere il parere sulla dipendenza da causa di servizio previsto dall’articolo 11 del D.P.R. n. 461/2001.
La Direzione Centrale provvederà, conformemente al parere del citato Comitato, all’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. Tale decreto verrà trasmesso alla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie per la liquidazione dell’eventuale contributo Covid, oltre all’equo indennizzo.
Per quanto riguarda invece le due fattispecie previste dall’articolo 5 e precisamente nei casi in cui:
1. i familiari superstiti abbiano già ottenuto il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta e del connesso decesso;
2. sia già intervenuto il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con riguardo esclusivo alla patologia contratta dal dipendente, il cui decesso si verifica solo successivamente al predetto riconoscimento;
sarà cura della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie procedere d’ufficio alla liquidazione del contributo completando, qualora necessario, l’iter di accertamento della causa del decesso.
Si confida nella consueta, fattiva e tempestiva collaborazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
(PARISI)