Tipologia: Verbale riunione
Data firma: 25 maggio 2017
Validità: triennale
Parti: ADSP e Cgil, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Cisl, Uil, Uil-Trasporti, Ugl Mare, Ugl
Settori: Trasporti-Porti, Civitavecchia
Fonte: uglmareporti.it


Sommario:


Verbale di riunione per la definizione della procedura relativa al protocollo di intesa di attualizzazione per il rinnovo delle cariche degli RLS di sito produttivo.
Il giorno 25 Maggio 2017 alle ore 11,00 presso l'ADSP di Civitavecchia, si sono incontrati sull'argomento i sigg.rii: Uff.Lavoro Portuale e Sic. del Lavoro ADSP […], Cgil Segreteria Comprensoriale […], Filt Cgil Dipartimento Porti Roma e Lazio […], Fit Cisl Responsabile regionale Porti […], Cisl Segretario Confederale […], Cisl Segretario Confederale […], Fit Cisl Coordinatore regionale Porti […], Uil Segretario Territoriale […], Uil Trasporti Responsabile Territoriale […], Ugl Mare Confederale […], Ugl Territoriale […]
Successivamente all'introduzione del Dirigente dell'ADSP che ha confermato i contenuti della Bozza di Protocollo fornito agli intervenuti, come quelli scaturiti da una serie di incontri tenutisi nel corso dell'Anno 2016, ha confermato l'esigenza di pervenire alla sottoscrizione della relativa attualizzazione nella logica del massimo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali firmatarie e/o cofirmatarie di CCNL, attive nel Porto di Civitavecchia.
I segretari Territoriali e Confederali di Categoria di Cgil/Cisl/Uil confermano l'impianto precedentemente elaborato mediante una serie di incontri tenutisi nel 2016 che hanno analizzato e fatto richiesta di modifiche al precedente Protocollo del 2013 e recepite dalla Bozza proposta nel corso della riunione odierna, fermo restando la segnalazione, con tempistiche ragionevolmente brevi, dell'eventuale rilievo di difformità rispetto a quanto precedentemente concordato nel corso degli incontri. A tal fine le OO.SS. richiedono l'invio tramite Mail del testo di cui alla bozza cartacea odierna.
L'Ugl, sull'argomento in trattazione dichiara, nel prendere atto della Bozza di documento di cui si fa carico di verificarne il contenuto a fronte delle osservazioni poste in essere durante la riunione odierna con riguardo ai soggetti sindacali partecipanti al tavolo unitario oggetto della firma dell’accordo in trattazione. Dichiara che l'Ugl, avendo i propri rappresentanti territoriali e di categoria impegnati sulla particolare materia "sicurezza del lavoro”, chiede al fine di una corretta interpretazione ed efficacia dello stesso, che Le venga trasmesso, tramite Protocollo ufficiale, il testo di cui alla bozza cartacea fornita nel corso della riunione odierna.

Attualizzazione protocollo di intesa per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (art.49 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Premesso che

- l’Autorità Portuale, costituita ai sensi della Legge 28 Gennaio 1994, n. 84, ora Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro-settentrionale per le modifiche introdotte dal D.Lgs 169/2016, per svolgere funzioni di indirizzo, programmazione, controllo, promozione e coordinamento delle attività portuali e si è posta, per l’ulteriore sviluppo strutturale di cui si è dotata e per la politica attenta agli andamenti del mercato di cui è riferimento, l’obiettivo di promuovere il Porto di Civitavecchia quale uno tra i più importanti scali portuali e crocieristici del Mediterraneo attraverso la realizzazione di ulteriori nuove opere finalizzate al potenziamento e la razionalizzazione delle strutture e delle infrastrutture esistenti per accogliere ulteriori traffici;
- la stessa Autorità Portuale ora ADSP, ha costituito il Comitato Igiene e Sicurezza ai sensi dell’art.7, D.Lgs. 272/1999;
- le Organizzazioni sindacali territoriali del settore lavoratori dei Porti, mettono al primo posto del proprio operato, la salvaguardia della salute e della sicurezza al l’interno dei posti di lavoro nella convinzione che il benessere psico-fisico debba essere tutelato senza deroga alcuna;
- le organizzazioni datoriali del settore, ritengono che la sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro e nelle operazioni portuali, sia un formidabile strumento di crescita sociale che costituisce valore aggiunto per il perseguimento di una pluralità di obiettivi dei quali il principale è costituito dalla riduzione del fenomeno infortunistico;
- il diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli Enti, Aziende e Amministrazioni Pubbliche, impegno per il quale sono chiamate a dare il proprio contributo le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali e che richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell’ambito delle rispettive competenze, responsabilità e ruoli istituzionali;
- le operazioni portuali hanno, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta:
• alla natura delle molteplici sottoattività;
• alla presenza simultanea di diversi soggetti imprenditoriali;
• alla specialità del settore portuale;
• al determinarsi di situazioni operative non programmabili,
• all’interferenza di persone e mezzi, estranei alle attività portuali;
- che le parti, nel ritenere che la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro all’interno del Porto di Civitavecchia, quale sistema complesso integrato di attività produttive ed industriali, di cui all’art.49 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, richieda un coordinamento ed una vigilanza idonei volti alla riduzione dei rischi e delle criticità derivanti dalla compresenza e dalla sovrapposizione di tali attività, intendono continuare, con la sottoscrizione del presente atto, nell’attuazione dei contenuti del Protocollo siglato in data 28 Ottobre 2008 tra Assoporti e le parti stipulanti il CCNL dei Porti, in attuazione delle previsioni della sez. VII, capo IIII, Titolo I, del D.Lgs. 81/2008, che impegna gli stipulanti ad attivare le procedure volte all’individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori di Sito Produttivo, stabilendone le relative modalità per l’individuazione e quelle successive per l’operatività ed attualizzare, dopo il primo triennio di attività di detta istituzione, formalizzata a seguito della sottoscrizione di Protocollo di Intesa del 4 Febbraio 2013 tra Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ed OO.SS di categoria;
Considerato
-che il “sistema” Sicurezza ed Igiene del Lavoro nelle operazioni Portuali del Porto di Civitavecchia, nel trascorso triennio, si è avvalso del positivo contributo che gli RLSS hanno fornito nel corso dello svolgimento delle previste funzioni di cui all’art.49 comma 3 del D.Lg.vo 81/2008 e all’art.5 Protocollo di Intesa del 4/02/2013;
• Vista la Legge 28 Gennaio 1994 n° 84
• Visto il D.Lgs. n° 272/99 e s.m.i.
• Visto il D.Lgs. n° 81/’08 e s.m.i.
• Visto il Protocollo d’Intesa del 28.10.2008, tra la Filt Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti - Assiterminal - Assologistica - Assoporti - Fiseuniport
• Visto l’Art. 4 del Protocollo d’Intesa del 4 Febbraio 2013, tra Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta e le OO.SS. di Categoria, che regola il funzionamento di tale istituto ;
le parti convengono quanto segue:

Art. 1
La premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica:
a. alle operazioni e servizi portuali, cosi come definiti dal D.M. 132/2001, svolti delle imprese di cui agli artt. 16,17 e 18 della legge 84/94 nel Porto di Civitavecchia;
b. ai servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1997;
c. a tutte quelle attività imprenditoriali non riconducibili al ciclo delle operazioni e dei servizi portuali purché con esse interagenti e/o interferenti;
d. ai concessionari titolari di superfici demaniali ove si svolgono operazioni e/o servizi portuali ferme restando le determinazioni impresse dall’art. 18 della Legge 84/94;

Art 3. Modalità per la nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale - (RLS)
Per la nomina dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, facenti riferimento alle lavorazioni di cui al precedente art. 2 commi a – b- c - d-, si osserveranno le disposizioni e le modalità di cui all’art. 3 del Protocollo di Intesa oggetto della presente attualizzazione, facenti riferimento al primo periodo, comma 7, art. 47, D.Lgs. n. 81/2008, corrispondente a quello previsto dall’art. 58 del vigente CCNL dei Porti.
Entro un mese dalla sottoscrizione della presente attualizzazione, gli RLS aziendali delle Imprese autorizzate arti 16 - 17 e 18 della Legge 84/94 unitamente a quelli delle Imprese dei servizi di interesse generale di cui al D.M. 14 novembre 1997, nell'ambito di votazioni aperte ai soli RLS sopra indicati, promosse e convocate autonomamente dalle OO.SS. stipulanti il CCNL dei Porti, individuano al loro interno n°3 (tre) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo, come previsto dall’Allegato I del vigente CCNL dei Porti, di seguito per brevità denominati RLSS - di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 - e comunicano all’Autorità Portuale ora ADSP i loro nominativi e recapiti. Nel caso i candidati superino il numero di 3 (tre), ciascun RLS potrà esprimere un massimo di 2 preferenze.
Requisito essenziale per assumere il ruolo e permanere nella funzione di RLSS è l'incarico di RLS aziendale. La durata della carica è di anni 3 (tre), rinnovabili. All’assemblea, con i medesimi poteri di designazione propri degli altri RLS, partecipa l’RLS aziendale dell’ADSP di Civitavecchia. Qualora non si giunga alla nomina degli RLSS, l’ADSP, di concerto con le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo di Intesa, provvederà ad emanare apposita disciplina di dettaglio per indire apposite elezioni nell’ambito dell’assemblea degli RLS aziendali di cui al precedente art. 2. Ad ogni singola azienda che non abbia un proprio RLS, verrà indicato il nominativo del RLSS che svolge i compiti sussidiari di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gli RLSS saranno consultati, insieme agli RLS delle aziende interessate, nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali.
Si concorda inoltre, con la sottoscrizione del presente Protocollo, sull’eventuale possibilità di affiancare, a cura ed eventuali spese delle OO.SS che sottoscrivono il presente Protocollo di Intesa, al numero sopra individuato di RLSS nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate congiuntamente tra le parti firmatarie del presente Protocollo, situazioni particolari in relazione all’incremento dei traffici, all’incremento del numero di imprese portuali, all’incremento del numero di lavoratori ed all’estensione delle capacità ricettive in termini di banchine e piazzali, con ruolo unicamente di consulenza nell’ambito della sicurezza del lavoro per tutti i settori lavorativi presenti nel Porto di Civitavecchia, n. 2 RLS delle Imprese di cui al presente Protocollo, in possesso di conoscenza e specializzazione nei particolari contesti lavorativi portuali , indicati dalle OO.SS. firmatarie del Protocollo , ma comunque di gradimento dell’Autorità Portuale. Gli stessi dovranno possedere una particolare e significativa pregressa esperienza nel settore Sicurezza del Lavoro nelle operazioni portuali. Le OO.SS. stipulanti, non appena gli RLS delle aziende portuali abbiano proceduto in tal senso, comunicheranno all’Autorità Portuale i nominativi degli RLSS individuati e dei n. 2 tecnici di supporto. I soggetti così individuati, a fronte di specifica richiesta operata con le modalità previste, verranno dotati di permessi nominativi per l’accesso nelle aree demaniali del Porto di Civitavecchia e l’Autorità Portuale procederà a comunicare i nominativi e i recapiti a tutte le aziende operanti nel Porto cui si applica il presente Protocollo, nonché alla ASL di competenza.

Art. 5 Funzioni del RLSS
Come previsto dall'art. 49, comma 3, del D.Lg.vo n. 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell’art.50 del D.Lgs. 81/2008:
a) Le attribuzioni di cui all’art. 50 dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) In coordinamento con gli RLS aziendali, le attribuzioni di cui all’art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i) ed m) dello stesso D.Lg.vo n. 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente Protocollo in cui si è addivenuti all’ elezione del RLS aziendale, nell'elaborazione del DUVRI di cui all’art. 26 del medesimo D.Lgs. 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) I compiti di coordinamento tra gli RLS delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuto all’individuazione di alcun RLS aziendale, con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo 81/2008. Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita la propria attività;
d) Durante la presenza del RLSS all'interno dei luoghi di lavoro propri dell’impresa, la stessa metterà a disposizione la pertinente documentazione richiesta, con la collaborazione del SPP aziendale.
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell’impresa concessionaria.
e) Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) i RLSS convocano riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale tra tutti i RLS aziendali, ovvero per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
f) Nell’ambito delle attribuzioni di cui sopra, i RLSS:
- ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli Enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- possono partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da Imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento degli RLS aziendali da parte dei RLSS, prevista dal comma 3 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, per la quale necessita la conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, possono accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale, solo se da questi richiesto, previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del D.Lg.vo n. 81/2008;
- possono consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali;
g) L'esercizio delle funzioni dei n.3 RLSS è garantito dal riconoscimento di complessive h. 1050 di permessi retribuiti, da considerare come monte ore a disposizione per la loro fattività istituzionale che avverrà secondo modalità tra loro concordate. Il monte ore annuo di cui sopra, può essere incrementato a seguito di intesa tra le associazioni datoriali, l’Autorità Portuale di Civitavecchia e le OO.SS. stipulanti, nel caso in cui si riscontrino e vengano accertate determinate esigenze, congiuntamente tra le parti, che possono essere così esemplificate:
- Articolazione particolarmente complessa di tipologie di traffico;
- Articolazione particolarmente vasta e complessa di Imprese (art. 16) che intervengono nei cicli operativi dei Concessionari ex art. 18;
- Particolare presenza di Imprese non dotate di RLS;
- Complessità fisico territoriale del Porto e del suo layout.
Questa facoltà di integrazione della dotazione oraria avrà validità per ogni ciclo di vigenza degli RLSS e dovrà essere congiuntamente valutata dalle parti stipulanti ad ogni rinnovo degli stessi; nel caso non si raggiunga alcuna intesa, si applicheranno le condizioni ordinarie previste dal presente Protocollo.
L’Autorità Portuale provvederà alla messa a disposizione di idoneo locale per le riunioni periodiche di coordinamento e per le attività strettamente connesse allo svolgimento delle attività necessarie agli RLSS, anche in accordo con terzi, all’interno del quale metterà a disposizione PC, stampante ed impianto telefonico, necessari a svolgere le attività proprie degli RLSS.
Fermo rimanendo quanto stabilito al successivo art. 6, circa le modalità di ripartizione dei costi del monte ore di permessi e di quant’altro necessario ai RLSS, le stesse saranno effettuate dall’Autorità Portuale tenendo a parametro di riferimento il costo complessivo del monte ore/permessi effettivo degli RLSS in ogni singolo semestre di attività, il numero di lavoratori delle Imprese di cui al presente Protocollo e il numero di dipendenti di ogni singola Impresa di cui al presente Protocollo in forza nel periodo di riferimento;
Le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50%, per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.
h) Gli RLSS, come proposto nella riunione Ordinaria del Ordinaria del Comitato di Igiene e Sicurezza del Porto di Civitavecchia tenutasi il giorno 14 Giugno 2013, saranno invitati a partecipare alle riunioni del Comitato di Igiene e Sicurezza qualora il Comitato stesso ne ravvisi la necessità in relazione a sopraggiunte ragioni operative.

Art. 6 Formazione degli RLS aziendali e degli RLSS
Per la formazione degli RLS aziendali, i contenuti rimangono quelli di cui al comma 11, articolo 37, D.Lg.vo n. 81/2008 e delle successive precisazioni ed integrazioni della Conferenza Stato Regioni.
La durata e le modalità della formazione del RLS aziendale è quella stabilita all'articolo 58 del vigente CCNL dei Porti e dall’art. 37 comma 2, 10, 11, 12, 13 del D.Lgs. 81/08.
Per gli RLSS sono altresì aggiunti, attraverso intesa da stipularsi a livello territoriale, moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dai rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività all’interno del Porto ove svolgono le proprie funzioni.
Per i moduli aggiuntivi di formazione degli RLSS, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore, quindi complessivamente la loro formazione di base avrà una durata non inferiore a 72 ore. A ciascun RLSS, è assicurato ogni anno, un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.

Art. 7 Risorse economiche per la formazione
Le imprese del sito cui si riferisce il presente Protocollo s'impegnano a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi e per l'erogazione della formazione.

Art. 8 Durata
Il presente Protocollo d’Intesa avrà validità triennale a far data dalla sua sottoscrizione.