Regione Toscana
Delibera 21 dicembre 2020, n. 1614
Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs n. 81/ 2008 - Rinnovo composizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (di seguito DPCM 21 dicembre 2007), che regolamenta il funzionamento dei Comitati regionali di coordinamento allo scopo di garantire l'uniformità dell'attività di prevenzione e vigilanza realizzata dai soggetti pubblici competenti sul territorio regionale;
Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito D.Lgs. 81/08) che all’art. 7 prevede che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento di cui al DPCM 21 dicembre 2007 (di seguito Comitato ex art. 7) per il consolidamento e lo sviluppo del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro;
Richiamata la Legge regionale 4 giugno 2019, n. 28 “Forme di collaborazione interistituzionale in tema di sicurezza del lavoro, ambiente, salute e cultura della legalità”, che ha come obiettivo la salvaguardia e lo sviluppo della collaborazione tra soggetti pubblici e, ove necessario, soggetti privati, i quali individuano ed attuano azioni coordinate nelle materie di competenza regionale mediante la sottoscrizione di accordi, con particolare riferimento, tra l’altro, alla sicurezza dei luoghi di lavoro;
Vista l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 6 agosto 2020, concernente il Piano nazionale di prevenzione per gli anni 2020-2025, che richiama la necessità strategica di garantire, in ambito regionale, la operatività del Comitato ex art. 7 ai fini di una corretta attuazione delle politiche di prevenzione e del corretto feedback dal territorio ;
Visti i seguenti atti regionali:
Delibera di Giunta regionale n. 56 del 28-01-2014 “Approvazione piano straordinario di intervento in attuazione della Decisione di Giunta Regionale n. 5 del 16 dicembre 2013 e suoi successivi atti di attuazione, integrazione e modifica (DGR n. 1328/2016, DGR n. 739/2018 e D.G.R. n. 1384/2019);
Delibera di Giunta regionale n. 1058 del 09-11-2015, che approva il “Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino”;
Delibera di Giunta regionale n. 151 del 01 marzo 2016 “Piano strategico regionale 2016-2020 per la sicurezza del lavoro”;
Delibera di Giunta regionale n. 458 del 17 maggio 2016 “Piano biennale straordinario per la sicurezza nella lavorazione del marmo”;
• Delibera di Giunta regionale n. 743 del 25-07-2016, che approva il “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura”, prorogato con Delibera di Giunta regionale n. 1053 del 24/09/2018;
Delibera di Giunta Regionale n. 455 del 24-04-2018 “Protocollo di intesa sul coordinamento ed il monitoraggio della sicurezza del lavoro in Toscana, tra Regione Toscana, Istituto Nazionale Infortuni sul lavoro - INAIL Direzione Regionale Toscana, Direzione regionale Vigili del fuoco Toscana, CGIL, CISL, UIL, e associazioni datoriali”;
• Delibera di Giunta n. 1033 del 24-09-2018, che approva il “Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale”;
• Delibera di Giunta regionale n. 1521 del 9/12/2019 “Approvazione schema protocollo d’intesa per gli interventi di emergenza nelle aree a terra della Darsena Toscana del Porto di Livorno”;
Richiamati i compiti e le principali funzioni attribuiti ai Comitati ex art. 7, all'Ufficio operativo e alle Sezioni Permanenti dal sopra citato DPCM 21 dicembre 2007;
Evidenziato, in particolare, che il Comitato ex art. 7 svolge il fondamentale ruolo di "cabina di regia regionale” del sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro e, quindi, di congiunzione tra il livello decisionale centrale e quello locale, armonizzando le indicazioni emanate dal Comitato ex art. 5 del D.Lgs. 81/08 con le peculiarità ed esigenze specifiche del territorio regionale;
Richiamato in particolare l’art. 1, c. 2, del sopra citato DPCM del 21 dicembre 2007, secondo cui il Comitato ex art. 7 è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato, con la partecipazione degli Assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti territorialmente competenti in materia di prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro;
Preso atto che le articolazioni operative del Comitato ex art. 7, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, del DPCM 21 dicembre 2007, sono rappresentate:
- dall'Ufficio Operativo regionale, composto dai rappresentanti degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro, con compiti di coordinamento in ambito regionale delle relative attività;
- dagli organismi provinciali, definiti “Sezioni permanenti”, che attuano e integrano quanto pianificato dall'Ufficio operativo tenendo conto delle peculiari esigenze del territorio;
Richiamati i precedenti atti regionali relativi all’ istituzione e alla composizione del Comitato ex art. 7 e dell’Ufficio operativo, nello specifico:
• la Delibera di Giunta Regionale n. 588 del 28-07-2008 “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'Ufficio Operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e Art. 7 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81”;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 604 del 13 luglio 2009 relativa alla “Integrazione componenti comitato regionale di coordinamento attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla Delibera n. 588 del 28/07/2008”, con la quale è stata prevista la partecipazione al Comitato ex art. 7 del Prefetto di Firenze in qualità di rappresentante dello Stato e di coordinatore degli altri Prefetti della Toscana;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 28-02-2011 “Istituzione del Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell'Ufficio operativo regionale. Artt. 1 e 2 DPCM 21 dicembre 2007 e art. 7 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81”;
• la Delibera di Giunta Regionale n. 872 del 14-09-2015 “Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.lgs. 81/08. Modifiche e integrazioni Delibera di Giunta Regionale n. 106 del 28 febbraio 2011” con la quale è stata prevista la partecipazione del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale al Comitato ex art. 7 e, nel contempo, è stato eliminato dall’elenco dei componenti “un rappresentante IPSEMA”, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che ha soppresso l’ISPESL e l’IPSEMA, assegnandone le relative funzioni all’INAIL;
• la Delibera di Giunta regionale n. 392 del 03-05-2016 “DGR del 2015 “Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.lgs. 81/08" - Modifica punto 6 "rappresentante ex ISPESL”, con la quale, su espressa richiesta di INAIL e in attuazione della Legge n. 122 del 30 luglio 2010, è stato eliminato dall’elenco dei componenti “un rappresentante ex ISPESL”;
Visti altresì i seguenti atti normativi che hanno comportato modifiche nell’organizzazione/denominazione di alcuni degli Enti componenti del Comitato ex art.7 e dell’Ufficio operativo, in particolare:
• il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, istitutivo dell’ Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro” che, tramite i suoi uffici territoriali denominati Ispettorati interregionali/territoriali del lavoro svolge, le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL e che, nello specifico, ha previsto l’istituzione dell’Ispettorato interregionale del Lavoro di Roma con il compito di sovraintendere agli Ispettorati territoriali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
• La L.R. del 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e succ. mod. e int., con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla Legge regionale n. 84 del 28 dicembre 2015 “Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005” che, tra l’altro, ha previsto l'accorpamento in tre Aziende USL delle 12 preesistenti;
• La Legge 28 gennaio 1994, n. 84 “Riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali” che, all’allegato A, punti 2) e 3) prevede, rispettivamente, l’istituzione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure, comprendente anche il porto di Marina di Carrara, e l’Autorità di Sistema portuale Mar Tirreno Settentrionale, comprendente i Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo;
Reso noto che, in coerenza al nuovo assetto organizzativo e funzionale introdotto dal sopra citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, per ciò che concerne le competenze in materia di vigilanza l’Ispettorato Interregionale del Lavoro parteciperà all’Ufficio operativo anche in rappresentanza di INPS e INAIL, come da comunicazione del Settore regionale “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”, prot. n. 0414117 del 26/11/2020;
Reso noto, altresì, che la Regione Toscana ha concordato con l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure orientale la partecipazione al Comitato ex art. 7 di un rappresentante del Porto di Marina di Carrara, come da nota del Settore regionale “Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”, prot. 0387447 del 09/11/2020;
Ritenuto opportuno, come da nota del Settore regionale “Prevenzione e sicurezza sul lavoro”, prot. n. 395935 del 13/11/2020, integrare la composizione del Comitato ex art. 7 con un rappresentante della Direzione marittima di Livorno, in considerazione della proficua collaborazione in atto tra la Regione Toscana, le Az. USL e le Capitanerie di Porto della Toscana volta a garantire più elevati livelli di sicurezza in ambito portuale e ben testimoniata dai protocolli sopra richiamati, sottoscritti nel corso dell’ultima legislatura;
Reso noto che il Comitato tecnico di cui all’art. 67, c. 7 alla L.R. 40 del 2005 e succ. mod. e int. ha approvato la proposta dell’ufficio regionale competente in materia di sicurezza dei luoghi di Lavoro relativa alla partecipazione dei rappresentanti delle Az. USL al Comitato ex art. 7 e all’Ufficio operativo, rivista alla luce della sopra citata riorganizzazione, che nello specifico prevede:
• l’individuazione, quali componenti del Comitato ex art. 7 e dell’Ufficio operativo in rappresentanza dei Dipartimenti di Prevenzione delle tre Az. USL toscane, dei responsabili delle aree funzionali “Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro” o di loro delegati;
• che le Sezioni permanenti, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 21 dicembre 2007, mantengano la loro rappresentatività su base provinciale e che, pertanto, presso ciascuna ASL siano confermate le Sezioni permanenti preesistenti, il cui coordinamento è attribuito ai responsabili delle Unità funzionali di riferimento, nominati dai rispettivi responsabili delle Aree funzionali “Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro”;
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 132 de 22 ottobre 2020, che individua i componenti della Giunta regionale e gli incarichi loro attribuiti per la legislatura in corso;
Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007 che prevede la partecipazione ai lavori del Comitato ex art. 7 di quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale;
Precisato che l’individuazione delle organizzazioni datoriali e sindacali che parteciperanno al Comitato ex art. 7 è rimandata a successivo atto della Giunta regionale e che, nelle more dell’adozione di quest’ultimo, è confermata la partecipazione delle organizzazioni datoriali e sindacali individuate con Delibera di Giunta regionale n. 872 del 14-09-2015;
Vista la Legge regionale 08 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”;
Rilevata la necessità, alla luce di quanto sopra evidenziato, di provvedere alla ricostituzione del Comitato ex art. 7 e dell’Ufficio Operativo e di dare le necessarie indicazioni in merito all’organizzazione delle Sezioni permanenti
A voti unanimi
 

DELBERA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati:
1) la seguente composizione del Comitato ex art. 7:
• il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente del Comitato;
• i seguenti Assessori, o loro delegati:
• Assessore al diritto alla salute e alla sanità;
• Assessore all’agroalimentare, alla caccia e alla pesca;
• Assessore alle infrastrutture, alla mobilità e al governo del territorio;
• Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza;
• Assessore all’economia, alle attività produttive, alle politiche del credito e al turismo;
• Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile;
• Assessore all’istruzione, alla formazione professionale, all’Università e ricerca, all’impiego, alle relazioni internazionali e alle politiche di genere;
• Assessore alle politiche sociali, all’edilizia residenziale pubblica e alla cooperazione internazionale;
• il Dirigente responsabile del Settore regionale competente in materia di Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo;
• il Prefetto di Firenze, in qualità di rappresentante dello Stato e di coordinatore degli altri Prefetti della Toscana, o suo delegato;
• 3 rappresentanti dei Dipartimenti di prevenzione delle Az. USL toscane individuati nei responsabili delle Aree funzionali “Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro” o loro delegati;
• il Direttore generale dell’ARPAT o suo delegato;
• il Direttore dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma o suo delegato;
• il Direttore della Direzione regionale INAIL o suo delegato;
• il Direttore regionale INPS o suo delegato;
• il Direttore della Direzione regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
• il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o suo delegato;
• il Comandante della Direzione marittima di Livorno o suo delegato;
• il Direttore dell’Ufficio di sanità aerea e marittima o suo delegato;
• il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale o suo delegato;
• il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure orientale o suo delegato, in rappresentanza del Porto di Marina di Carrara;
• il Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) o suo delegato;
• il Presidente Unione Province Italiane (UPI) o suo delegato;
2) nell’ambito del Comitato ex art. 7 potranno essere istituiti, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 21 dicembre 2007, Nuclei operativi integrati tra gli Enti, per far fronte a specifiche esigenze di prevenzione e di vigilanza in settori particolarmente critici;
3) al Comitato ex art. 7 partecipano quattro rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, prevedendo che le predette parti sociali saranno individuate con successivo atto di Giunta e che, nelle more dell’adozione di quest’ultimo, partecipino le organizzazioni individuate con Delibera di Giunta regionale n. 872 del 14-09-2015;
4) la seguente composizione dell'Ufficio operativo regionale:
• il dirigente responsabile del settore regionale competente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con funzioni di coordinamento delle relative attività;
• tre rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione, uno per ciascuna delle Az. USL, individuati nei responsabili delle Aree funzionali Prevenzione Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o loro delegati;
• il Direttore dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma o suo delegato;
• il Direttore della Direzione regionale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
5) l’Ufficio operativo si raccorda con INAIL, INPS e altri soggetti componenti il Comitato ex art. 7 anche al fine di definire i piani operativi integrati di cui al punto 2);
6) all’Ufficio operativo compete rapportarsi con le Sezioni permanenti di cui al punto successivo e svolgere il monitoraggio delle loro attività ai sensi dell’art. 2, c. 4 del DPCM 21 dicembre 2007;
4) presso ogni Azienda USL toscana sono confermati, per ciascuno dei livelli territoriali corrispondenti alle province, gli organismi denominati “Sezioni permanenti” ex art. 2 comma 3 del DPCM 21 dicembre 2007, cui partecipano i responsabili delle Unità funzionali PISLL delle rispettive Aziende USL, i rappresentanti dell’Ispettorato territoriale del lavoro, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e degli altri soggetti pubblici competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro individuati in ciascun ambito territoriale sulla base di specifiche esigenze rilevate dai medesimi organismi;
5) il coordinamento delle Sezioni permanenti è riconosciuto ai responsabili delle Unità funzionali di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Az. USL toscane, nominati dai responsabili delle rispettive Aree funzionali;
6) la partecipazione dei componenti alle riunioni e alle attività del Comitato e dell’Ufficio Operativo non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8) di dare mandato al competente ufficio regionale di predisporre eventuali modifiche del vigente regolamento del Comitato e dell’Ufficio Operativo che si rendessero necessarie per adeguamenti dello stesso al contenuto del presente atto deliberativo o per altre esigenze che si dovessero manifestare nel corso della legislatura, da sottoporre ai medesimi organismi per l’approvazione;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.