Tipologia: Accordo lavoro agile
Data firma: 9 marzo 2021
Validità: annuale
Parti: DHL/Fedespedi e Filt-Cgil, Fit-CisL, Uiltrasporti, RSU/RSA Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti-Logistica, DHL
Fonte: cnel


Sommario:


Verbale di Accordo Nazionale sull’organizzazione e sull’articolazione del lavoro agile

Il giorno 09/03/2021 presso in videoconferenza si sono incontrati […] DHL Global Forwarding - Divisione DGF […], assistita da Fedespedi […], le Segreterie Nazionali Filt Cgil [...], Fit Cisl […], Uiltrasporti, […], le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti […], con la partecipazione delle RSU/RSA Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti […]

Premesso che
• Il successo aziendale si basa sulla valorizzazione delle risorse umane, sulla loro formazione e sullo sviluppo delle professionalità e del talento, accompagnato e supportato da forme di flessibilità della prestazione lavorativa sempre più basate sulla responsabile partecipazione dei dipendenti alle attività che concorrono al risultato finale.
• DHL investe e crede fortemente nello sviluppo delle proprie risorse in termini di miglioramento delle prestazioni così come di equilibrio fra vita personale e professionale;
• A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 fino alla cessazione dello stato di emergenza (e comunque ad invarianza normativa entro e non oltre il 31 marzo 2021) la modalità di lavoro agile è stata applicata nel rispetto della normativa straordinaria vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge 81/2017;
• Le Parti riconoscono l’utilità di tale modalità di lavoro come sistema di organizzazione del lavoro che consente il mantenimento di elevati standard di qualità e produttività e che potrebbe rappresentare un modello di sviluppo produttivo efficace e innovativo, che persegue il processo di digitalizzazione del sistema produttivo e dell’impresa 4.0, con la presente intesa intendono condividerne le articolazioni e le regole vincolanti per la sua applicazione nel perimetro aziendale;
• L’avanzato sviluppo e la continua innovazione delle tecnologie informatiche e telematiche e la loro diffusione in ambito aziendale favoriscono l’applicazione di modalità di svolgimento della prestazione lavorativa tramite lavoro agile;
• Il progetto di introduzione di tale forma di lavoro ha lo scopo di promuovere una organizzazione del lavoro funzionale all’incremento della produttività e alla competitività aziendale che permetta di conciliare i tempi di vita e di lavoro (work life balance) dei dipendenti, ad ogni livello e grado e su tutto il territorio nazionale e tale da contribuire alla riduzione degli impatti ambientali sul territorio nonché delle emissioni di CO, come buona pratica di responsabilità sociale già adottata dal Gruppo DHL;
• L’esperienza che le Parti intendono intraprendere è volta a verificare la rispondenza di questa modalità di lavoro sia in termini di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sia di raggiungimento degli obiettivi aziendali.
• Per i suddetti motivi, anche per la prestazione lavorativa svolta in remoto, dovrà continuare a permanere il rapporto fiduciario tra dipendente e responsabile di progetto nel quadro di una serie di valori e principi la cui condivisione è imprescindibile quali responsabilità, correttezza, autonomia professionale, orientamento ai risultati.
• Per cogliere pienamente questa opportunità è necessario pensare ad essa come una sostanziale nuova modalità di lavoro, un cambio radicale di paradigma ed in questo senso è fondamentale dotarsi di processi chiari e condivisi in modo che tutti sappiano cosa fare, come farlo nei tempi richiesti.
Tutto ciò premesso si condivide quanto segue
Le Parti hanno concordato di procedere alla sperimentazione di questa nuova forma di lavoro, nell’intento di offrire ad una popolazione sempre più estesa modalità di lavoro innovative e flessibili.
La possibilità di effettuare la prestazione lavorativa da remoto verrà progressivamente applicata dall’azienda ai dipendenti interessati. con i seguenti criteri:
• volontaria adesione al progetto;
• adeguata conoscenza del ruolo;
• compatibilità della mansione con l’applicazione di forme di lavoro agile;
• idonea strumentazione tecnologica e dotazioni;
• disponibilità dei collegamenti internet necessari e sufficienti da remoto.

Articolo 1 - Definizione e ambito di applicazione
1. La nuova modalità di lavoro prevederà il lavoro fuori sede, sia presso abitazione che presso altro luogo, purché conforme alle norme di sicurezza sul lavoro ex Dlgs. 81/2008 e s.m.i. Il lavoratore partecipante al progetto di Smart Working di cui al presente accordo, avrà cura di scegliere il luogo di lavoro in modo che questo possa consentire il pieno esercizio della propria attività, che consenta la concentrazione necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa e che sia in condizioni di sicurezza dal punto di vista dell’integrità fisica, nel rispetto di quanto previsto in tema di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché come previsto dalla circolare INAIL 2 novembre 2017, n.48 e successive sul medesimo tema; tale forma di lavoro verrà alternata a lavoro in sede con una turnazione ed una equa distribuzione dei tempi e delle modalità di espletamento, come di seguito nell’intesa verranno definite. Ciascun lavoratore o lavoratrice potrà aderire su base volontaria e con un apposito patto scritto, definito in completa coerenza con la presente intesa, e potrà inoltre chiedere di essere assistito dalla RSU/RSA durante la fase della pattuizione individuale. Per le materie non definite eventualmente nella presente intesa o laddove si necessitasse di un chiarimento interpretativo si rinvia ad una valutazione tra le Parti a livello di competenza e alla normativa di Legge.
2. In caso, per sopraggiunte e non preventivabili necessità lavorative fosse disposto il temporaneo rientro, il dipendente è tenuto a rientrare nella propria sede/ufficio per la ripresa della normale attività lavorativa nelle 24 ore successive;

Articolo 2 - Disciplina generale
1. DHL assume, nei confronti dei dipendenti operanti da remoto, gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla Circolare INAIL 2 novembre 2017, n.48, sopra indicata;
2. DHL predisporrà apposita documentazione informativa per tutti gli interessati dal progetto, coerentemente con le previsioni della Circolare INAIL n.48 del 2 novembre 2017;
3. DHL fornirà ai lavoratori e alle lavoratrici che saranno chiamati a partecipare alla sperimentazione del lavoro da remoto adeguata strumentazione tecnologica, utile ai fini della prestazione lavorativa a distanza dal luogo di lavoro, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento tra il personale operante in sede e quello da remoto. Sia per le attività svolte in azienda, che per quelle svolte al di fuori di tale ambito, DHL garantisce il buon funzionamento e la corretta manutenzione di tali strumenti tecnologici, anche al fine di garantirne la sicurezza nel loro utilizzo (circolare INAIL n.48/2017 e successive sulla stessa materia).
4. Ai dipendenti in Smart working si applicano le medesime condizioni normative, economiche e contrattuali dei colleghi e delle colleghe in sede, ivi compreso il buono pasto, così come definito nell’accordo integrativo del 19 aprile 2018, nonché quanto eventualmente stabilito dalla presente intesa regolatoria.
5. l’attività verrà svolta durante l’orario di lavoro ordinario; in caso di straordinario/lavoro notturno/festivo, solo se preventivamente autorizzato, verranno riconosciute le maggiorazioni previste dal CCNL.
6. Durante le giornate di lavoro agile, il dipendente è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute. A tal fine parteciperà ad un programma di training obbligatorio, destinato a fornire formazione e informazione relativa a questo specifico tema. In caso di infortunio l’azienda dovrà essere tempestivamente e dettagliatamente informata in modo da attivare le procedure previste dalle disposizioni di legge in materia;
7. Il dipendente è tenuto alla cura e all'utilizzo responsabile degli strumenti forniti dall'Azienda, al dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli nonché di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti.
8. gli strumenti tecnologici forniti in dotazione dall’azienda saranno mantenuti con cura dal lavoratore per tutto il periodo di utilizzo;
9. L'assistenza tecnica sulle dotazioni aziendali mentre l’attività è svolta in remoto si effettua, ove possibile, da remoto. In caso di guasti che comportino interventi non realizzabili con tale modalità, il dipendente è tenuto al rientro in sede per la restante parte della giornata o il giorno immediatamente successivo per effettuare l'assistenza. Salvo il caso di urgenza, che richieda comunque il rientro immediato del dipendente, ove lo stesso proponga di rientrare il giorno successivo, in accordo con il proprio Responsabile, potrà fruire di un permesso (ROL/RIMOL(EX FEST, Ferie). In ogni caso il dipendente sarà tenuto ad informare immediatamente del guasto il proprio responsabile, al fine di attivare il regolare ed integrale ripristino della prestazione da remoto;

Articolo 3 - Modalità di valutazione dell’efficacia dello strumento organizzativo
1. Il monitoraggio delle attività sarà effettuato secondo i sistemi di valutazione aziendale già in uso ovvero di nuove strumentazioni e sulla base del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi oggettivamente fissati con il proprio responsabile e nel rispetto delle normative in materia di tutela della privacy nonché dell’art 4 Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Articolo 4 - Diritto all’informazione sindacale
1. Le parti confermano quanto previsto dalla Legge e dal CCNL in materia di diritti sindacali, che proseguiranno, senza modificazioni, nel corso della sperimentazione del lavoro da remoto. Le parti potranno incontrarsi al fine di concordare eventuali adattamenti alle nuove modalità di lavoro, nell’intento comune di garantire la piena partecipazione dei lavoratori.

Articolo 5 - Orario di Lavoro e diritto alla disconnessione
1. Al lavoratore e alla lavoratrice, operante da remoto, sarà applicato il medesimo orario di lavoro contrattuale, stabilito per la prestazione in sede e che il lavoratore è tenuto a rispettare con le medesime modalità, nel rispetto del vigente CCNL;
2. Le modalità di rilevazione della presenza sono in fase di implementazione e verranno testate nel corso della sperimentazione del lavoro da remoto;
3. Al netto di eventuale lavoro straordinario o supplementare, che sarà richiesto nei modi e nei tempi già definiti e condivisi per coloro che operano sul luogo di lavoro, il lavoratore e la lavoratrice, al di fuori dell’orario di lavoro, avranno pieno diritto alla disconnessione delle apparecchiature tecnologiche e digitali, fornite da DHL per effettuare la prestazione lavorativa.

Articolo 6 - Modalità e articolazione delle turnazioni
1. Il lavoro agile sarà alternato alla prestazione sul luogo di lavoro.
2. L’azienda stabilirà le modalità di lavoro da remoto in funzione delle esigenze dei diversi reparti. Le giornate di fruizione di tale possibilità saranno definite in accordo con il responsabile diretto e monitorati perché siano adeguati al mutare delle esigenze, in modo tale da tutelare le esigenze produttive, di servizio.
3. Quanto sopra dovrà garantire un’alternanza delle due modalità di lavoro, onde evitare eccessivo isolamento sociale e consentire un’equa partecipazione tra tutti i volontari che opzioneranno tale modalità all’interno del medesimo reparto.
4. Dovrà allo stesso modo essere garantita una presenza sul luogo di lavoro coerente con gli obiettivi e l’attività svolta e di norma non inferiore al 50 %;

Articolo 7 - Durata, validità dell’intesa e diritto di recesso
1. La presente disciplina entra in vigore con decorrenza dal termine del periodo emergenziale e avrà validità per 1 anno a decorrere dall’effettivo avvio della sperimentazione.
2. Decorsi 6 mesi dall’avvio della fase di sperimentazione, le parti si incontreranno al fine di verificare l’andamento del progetto;
3. Per tutto quanto qui non disciplinato, si rinvia al CCNL e a quanto delineato dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81 capo II, artt. 18-23. Pertanto le attività qui regolamentate non si configurano come telelavoro né tanto meno ne integrano la fattispecie sotto il profilo normativo.
4. Resta ferma la valutazione tra la Parti stipulanti, in caso di necessità di chiarimento o dubbi interpretativi.
5. Essendo il tema del lavoro da remoto oggetto di interesse nella trattativa di rinnovo del CCNL, resta inteso che, qualora dovessero intervenire intese contrattuali modificative e/o integrative in materia, le Parti si incontreranno per armonizzare il presente accordo con la previsione contrattuale;
6. Allo stesso modo, qualora venisse emesso un aggiornamento normativo sul tema, le Parti si incontreranno se necessario per adeguare la presente intesa;
7. Qualora il lavoratore o la lavoratrice, per necessità, dovesse decidere di recedere dalla modalità di lavoro da remoto e dal patto individuale sottoscritto in tal senso, potrà farne richiesta formale all’ufficio Risorse Umane. In tali casi l’azienda, salvo giustificati motivi di urgenza, sospenderà la programmazione del lavoro da remoto entro 30 giorni dalla richiesta e consentirà il ripristino delle condizioni preesistenti. Similmente e con medesima tempistica, fatti salvi i motivi di urgenza, l’azienda procederà a formalizzare al dipendente il termine del lavoro da remoto per necessità di qualsiasi tipo e/o per rilevata cessazione delle condizioni che consentono un efficiente e produttivo lavoro da remoto;
8. L’Azienda valuterà le dotazioni degli strumenti tecnologici e delle attrezzature necessari per l’attivazione alle diverse funzioni aziendali della prestazione di lavoro parte in sede e parte da remoto. Tale fornitura avverrà, in modo graduale ed equo nelle varie funzioni e reparti aziendali, seguendo le diverse fasi dell’implementazione del progetto e la sua natura sperimentale. Le parti si incontreranno trimestralmente, a livello aziendale, per verificare l’applicazione di quanto qui previsto.