Tipologia: Accordo SW
Data firma: 1° ottobre 2020
Validità: 01.11.2020 - 31.10.2021
Parti: BRT/Fedit e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, RSA
Settori: Trasporti-Logistica, BRT
Fonte: cnel


Accordo sulla disciplina dello "smart working-lavoro agile Gruppo BRT spa

Il 1° ottobre 2020, in Roma presso la sede di Confetra, tra: la società BRT spa, per sé ed in rappresentanza delle società appartenenti al "Gruppo BRT" intendendosi con "Gruppo BRT" le società che con la stessa BRT spa intrattengono stabili rapporti di collaborazione per il trasporto delle merci, […], assistite dalla Fedit […] e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uil Trasporti […], unitamente alle RSA, è stato sottoscritto il seguente Verbale di accordo.

Premessa
Dall'esperienza di alcuni mesi di lavoro in smart working "emergenziale" è emersa la possibilità di lavorare da remoto, scoprendo nuovi modi di comunicare e di mantenere un contatto costante tra colleghi.
Difatti, l'avanzato sviluppo delle tecnologie informatiche consente sempre di più lo svolgimento delle attività lavorative in smart working facilitando la conciliazione tra la vita professionale e quella privata (c.d. work life balance) con l'obiettivo di incrementare, attraverso una maggiore autonomia professionale, la crescita della produttività aziendale ed efficacia lavorativa.
In questa prospettiva, le parti, nel richiamare quanto indicato in materia dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. 18-24) e s.m.i. hanno condiviso l'esigenza di avviare un percorso di smart working, in via sperimentale, per il periodo di un anno.

Criteri generali
I criteri cui fare riferimento nella declinazione del progetto sono:
• l'accesso allo smart working sarà a disposizione di tutti i lavoratori con qualifica diversa da quella dirigenziale che abbiano concluso il periodo di prova, tenuto conto delle condizioni personali e familiari dei lavoratori e compatibilmente con le mansioni svolte e le esigenze organizzative;
• l'adesione alla sperimentazione del progetto è su base individuale e volontaria. Tale adesione avviene attraverso una specifica richiesta del lavoratore in possesso dei requisiti definiti dal presente accordo;
• lo smart working si basa sui principi di buona fede, responsabilità, fiducia ed autodisciplina;
• lo smart working rappresenta una mera variazione, per una parte del totale dei giorni lavorativi, del luogo di adempimento della prestazione lavorativa non alterando in alcun modo l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e il relativo assoggettamento al potere direttivo, di controllo, di indirizzo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro e non incide sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato;
• lo smart working non determina alcun mutamento delle mansioni e non comporta alcuna ricaduta sulle opportunità di sviluppo professionale, di iniziative formative e di percorsi carriera;
• lo smart working non modifica in alcun modo il sistema dei diritti e delle libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
• lo smart working non dovrà incidere sul regolare smaltimento delle ferie/rol annuali. Il lavoratore che intenderà ricorrere alla modalità smart working dovrà avere smaltito tutte le ferie/rol dell'anno precedente;
• condizione indispensabile per l'adesione alla modalità smart working è la disponibilità da parte del lavoratore di una linea di connessione dati veloce presso il luogo in cui si intende svolgere l'attività.

Modalità di attuazione
a) In conformità a quanto previsto dalla legge n. 81/2017, il dipendente si impegna a scegliere spazi di lavoro adeguati allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working, compatibile con l'utilizzo abituale di supporti informatici.
b) Per ragioni di riservatezza aziendale e di sicurezza, anche sotto il profilo dell'integrità fisica e della salubrità del dipendente, è fatto esplicito divieto lo svolgimento di attività lavorativa in smart working in locali pubblici e, in ogni caso, in locali che non garantiscano idoneità, sicurezza personale e informatica e riservatezza.
c) In conformità ai criteri di cui ai punti a) e b), l'attività lavorativa in smart working potrà svolgersi presso l'abitazione di residenza e/o domicilio del lavoratore, ovvero in altro luogo, previa comunicazione al proprio diretto responsabile.
d) Il lavoratore, potrà utilizzare la modalità di lavoro smart working per numero massimo di 4 (quattro) giornate intere lavorative mensili.
Le giornate, anche consecutive, dovranno essere programmate con cadenza mensile e non potranno comprendere tutti i lunedì e/o tutti i venerdì del mese. Le 4 giornate di smart working maturano in maniera proporzionale alle giornate lavorate e se non effettuate non potranno essere utilizzate successivamente.
e) La modalità di lavoro smart working è esclusa nel mese di dicembre e per giornate che precedono o seguono il godimento di ferie.
f) In deroga a quanto sopra, e ferma restando la compatibilità con le esigenze organizzativo- produttive il responsabile in accordo con la direzione Risorse Umane potrà concordare un numero maggiore di giornate di smart working per le seguenti categorie di soggetti: 1) lavoratore disabile in condizione di gravità accertata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; 2) genitore di figlio di età non superiore a 6 anni anche al fine di agevolare il rientro al lavoro dalla maternità; 3) lavoratore in "convalescenza" con specifica autorizzazione medica; 4) particolari attività per le quali era già prevista la possibilità di operare da remoto.
g) Nelle giornate in regime di smart working è comunque garantita la pausa pranzo senza oneri per l'azienda.
h) Nella modalità smart working è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario/supplementare e nelle festività.
i) La richiesta mensile dei giorni in cui effettuare la prestazione in smart working deve essere inserita nel sistema gestionale Zucchetti e autorizzata dal responsabile diretto entro il giorno precedente a copertura dell'orario teorico previsto per la giornata.

Diritto alla disconnessione
Relativamente al diritto alla disconnessione, al dipendente in smart working non verrà richiesta l'effettuazione della prestazione lavorativa al di fuori del normale orario di lavoro, salvo particolari ed eccezionali esigenze aziendali per le quali, se preventivamente autorizzate, verrà riconosciuto lo specifico trattamento economico previsto in azienda.

Diniego - Sospensione - Revoca
Costituiscono giustificati motivi di diniego, sospensione o recesso senza preavviso da parte dell'Azienda, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la sopravvenuta adibizione del dipendente a mansioni non remotizzabili
- modifiche organizzative, tecniche e tecnologiche che rendano impossibile la prestazione a distanza
- eventi di business
- training on the job
- oggettive fasi di criticità di progetti
- nonché eventuali ulteriori esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali al momento impreviste ed imprevedibili
- il regime di smart working sarà altresì revocabile, senza preavviso, quale conseguenza dell'illegittimo utilizzo di tale istituto da parte del lavoratore beneficiario. A titolo di esempio, costituisce un utilizzo illegittimo dello strumento la reiterata e mancata risposta telefonica o a mezzo e-mail nelle fasce di disponibilità nonché la reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche.

Obblighi e tutele del lavoratore
Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza attenendosi all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall'azienda per l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l'attività lavorativa.
L'attività in smart working sarà effettuata in correlazione temporale con l'orario normalmente applicato nella Filiale/Ufficio di riferimento, con le conseguenze che ne derivano in termini di presenza e reperibilità.
In caso di impossibilità a rispettare tale orario o in caso di impossibilità sopravvenuta anche a causa di impedimento tecnico o nel caso di spostamento dal luogo indicato, il lavoratore dovrà comunicarlo immediatamente al proprio responsabile, via e-mail. Il lavoratore dovrà utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute (Policy IT).

Salute e sicurezza
Nei confronti del dipendente in smart working si applica la disciplina sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto della specificità della prestazione. In relazione a tale circostanza, il dipendente riceve adeguata informativa ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e secondo quanto stabilito dalla legge n. 81/2017.
Restano confermate le coperture assicurative per i rischi professionali già in vigore.

Riservatezza e privacy
Il dipendente si impegna, conformemente alle specifiche disposizioni di legge, di CCNL ed aziendali vigenti, alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali.

Accordo individuale
Ai fini dell'attivazione del lavoro agile, la società e il lavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, di natura consensuale.
L'accordo è disdettabile da una delle due parti con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza (nei confronti di un dipendente riconosciuto disabile, il termine di preavviso è di almeno 90 giorni).
L'accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile, in particolare:
• numero di giornate lavorative mensili in cui la prestazione sarà svolta, di norma, con modalità in lavoro agile;
• il luogo di svolgimento come disciplinato ai punti a), b) e c) del paragrafo modalità di attuazione.

Donazione riposi e ferie
Al fine di fornire uno strumento di supporto ai lavoratori con situazioni familiari o personali meritevoli di attenzione, le Parti intendono approfondire l'istituto della donazione riposi e ferie, introdotto dal D.Lgs. 151/2015 che, all'art. 24, prevede espressamente quanto segue:
"fermi restando i diritti di cui al D.Lgs. 8.4.2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito I riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere I figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro".
Pertanto, tale istituto conferisce ai lavoratori l'opportunità di esprimere concretamente il proprio sostegno a coloro che ne hanno bisogno.
A decorrere da gennaio 2021, i dipendenti che intendono contribuire all'iniziativa dovranno manifestare la loro volontà con apposite modalità che saranno rese note da BRT spa.
Verrà garantito il rispetto della vigente normativa sulla privacy, principalmente riguardo al trattamento delle informazioni rese dal lavoratore beneficiario circa la propria situazione familiare e al diritto del donante di rimanere anonimo.

Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore il 1° novembre 2020 e scadrà il 31 ottobre 2021 (termine della sperimentazione).
In caso di proroga dello stato di emergenza e del riacutizzarsi della curva dei contagi le modalità di attuazione di cui ai punti d) ed e) che precedono potranno essere derogate. Infine se interverranno innovazioni legislative contrattuali, le Parti si incontreranno per valutare la possibilità di rivedere e armonizzare il presente accordo anche prima della sua scadenza.
Per quanto non regolato dal presente accordo restano pienamente effettive le norme in materia contenute nella legge n. 81 del 22 maggio 2017 (artt. da 18 a 24).
A sei mesi dall'inizio della sperimentazione, le Parti si incontreranno per una verifica.