ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE


TRA

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nella persona del Presidente, dr. Marco Fabio Sartori

E

FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana servizi pubblici igiene ambientale), nella persona del Presidente, dr. Daniele Fortini

PREMESSO CHE INAIL:
• per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/2008 è destinatario, tra l'altro, delle funzioni di formazione, informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• ha come "mission" garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
• persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti sociali, datoriali e sindacali;

PREMESSO CHE FEDERAMBIENTE:
• è l'associazione che rappresenta le imprese pubbliche che gestiscono la raccolta e il trattamento di circa due terzi dei rifiuti urbani prodotti in Italia ed è titolare del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore applicato a 44.000 dipendenti del comparto;
• per la sua natura di associazione d'imprese pubbliche è particolarmente sensibile ai temi della prevenzione degli infortuni e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• per questo motivo ha costituito, insieme alle organizzazioni sindacali, un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro;
• pone al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi all'attività svolta dai lavoratori dell'igiene ambientale;

CONSIDERATO CHE:
• è obiettivo comune delle due parti lo sviluppo di una sinergica cultura della prevenzione che attraverso la conoscenza dei flussi e dei fenomeni realizzi le condizioni per la prevenzione e la riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
• le sinergie tra INAIL e FEDERAMBIENTE, in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO DI:
stipulare un accordo finalizzato a sperimentare soluzioni pratiche che favoriscano e/o premino le azioni per la prevenzione e contribuiscano a diffondere la cultura della salute e sicurezza, i termini del quale sono di seguito indicati
 

Articolo 1

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.
 

Articolo 2

Le parti si impegnano a favorire il coinvolgimento partecipativo delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore, anche nei piani di attività che saranno definiti a seguito del presente accordo.
 

Articolo 3

Le parti, attraverso la costituzione di task force miste che si avvarranno del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e sulla base delle informazioni relative alle dinamiche infortunistiche del settore, si impegnano a definire piani operativi e ad identificare prodotti e azioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza dell'ambiente di lavoro.
 

Articolo 4

INAIL e FEDERAMBIENTE si rendono disponibili a mettere in campo le infrastrutture, la rete, le professionalità possedute, le esperienze e i prodotti realizzati, favorendo le interazioni e le sinergie nell'ambito dei piani operativi derivanti dal presente accordo e delle iniziative progettuali da avviare in relazione agli ambiti di collaborazione individuati.
 

Articolo 5

L'INAIL, in relazione a quanto previsto dall'art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.M. 12/12/2000), valuterà caso per caso gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati dalle aziende aderenti a FEDERAMBIENTE, nell'ambito dei piani operativi di cui all'art. 3. Ai fini dell'eventuale riduzione del tasso medio di tariffa, le Imprese dovranno compilare "Il Modello Unico di Domanda", indicando nella sezione "Altro" di essere aderenti a FEDERAMBIENTE e specificando gli interventi concretamente ed effettivamente realizzati.
 

Articolo 6

Il presente accordo non è a titolo oneroso per le parti contraenti. Le attività individuate nei piani operativi saranno sostenute da ciascuna delle parti aderenti in ragione degli ambiti di competenza dei singoli firmatari.
 

Articolo 7

Il presente accordo ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovato, salvo diverso avviso di una delle parti.

Roma, 18 gennaio 2010


fonte: fondazionerubestriva