Categoria: Documentazione sindacale
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FONDAZIONE RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE
Protocollo: 17/GM/mb
Roma, 18 gennaio 2022
Oggetto: modalità della formazione dei preposti in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

A… omissis…


Sono pervenute alla Fondazione diverse richieste di chiarimenti in merito alle modalità della formazione obbligatoria dei preposti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali richieste scaturiscono dalla lettura della legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215, che ha introdotto alcune rilevanti novità, intervenendo nello specifico sul testo dell’art. 37, del d.lgs n.81/2008.
In particolare all’art. 37 è stato aggiunto il comma 7-ter che prevede che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Occorre tenere presente che, come è noto, il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato espressamente sino al 31 marzo 2022 i termini relativi allo stato di “emergenza sanitaria” richiamando all’art.18 l’applicazione delle misure contenute nel d.P.C.M. del 2 marzo 2021, tutt’ora in vigore, rinnovando l’efficacia quantomeno sino al 31 marzo 2022.
In particolare, tale norma stabilisce, che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, mentre i corsi in materia di salute e sicurezza sono consentiti anche in presenza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCov-2 nei luoghi di lavoro” pubblicato da INAIL.
Inoltre, le Faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno in più occasioni chiarito che, stante l’eccezionale situazione epidemiologica, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, rimane da preferire, la modalità a distanza in videoconferenza sincrona, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.
Alla luce del quadro normativo sopra delineatosi si ritiene che la formazione e l’aggiornamento dei preposti possa, allo stato di emergenza sanitaria SARSCov-2, continuare a svolgersi a distanza con modalità sincrona. Ove mai si ritenesse che la norma dell’art. 37, comma 7-ter, d.lgs 81/2008, fosse immediatamente efficace, a prescindere dalla rivisitazione del nuovo accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, che dovrà essere adottato entro il 30 giugno p.v., e senza il quale la modalità di formazione in presenza non potrà trovare attuazione, andrebbe però considerato che la formazione a distanza con modalità sincrona, continua ad essere consentita dalla disciplina normativa emergenziale, ai sensi del richiamato art. 25, del d.P.C.M. 2 marzo 2021. Inoltre, non si può non considerare che la disciplina emergenziale è una disciplina eccezionale e “derogatoria” (TAR Lecce, 5 agosto 2021, n. 480) che trova applicazione in luogo della disciplina generale sino alla cessazione dello stato di emergenza.
In conclusione, si ritiene che la formazione dei preposti possa continuare a svolgersi a distanza in modalità sincrona alla stregua della disciplina emergenziale di cui all’art.25, del d.P.C.M. 2 marzo 2021, sino alla cessazione dello stato di emergenza, anche a seguito della disciplina contenuta nell’art. 37, comma 7-ter del d.lgs 81/2008, introdotto dall’art. 13 del d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni nella legge n. 215/2021.
Con i migliori saluti.
 

Il Direttore
Dr. Giuseppe Mulazzi