Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 23 novembre 2021*
Validità: 01.01.2022 - 31.12.2024
Parti: Assoespressi/Confetra e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, RSA/RSU
Settori: Trasporti-Logistica, Amazon Italia Transport
Fonte: lavoro.gov.it


Sommario:

 

Premessa
1. Premesse
2. Inquadramento
3. Relazioni ed agibilità sindacali
4. Orario di lavoro
5. Covid
6. Indennità di trasferta
7. Indennità aggiuntiva
8. Rilevazione dell'orario di lavoro
9. Rotte annullate
10. Cali di lavoro inattesi
11. Lavoro semifestivo
12. Canali di comunicazione / Carichi di lavoro - Ritmi e turni
13. Limiti percentuali contratti a termine e contratti a tempo parziale

 

14. Flessibilità (c.d. clausola di start up)
15. Assunzioni
16. Stabilizzazioni
17. Procedure per il cambio di fornitore
18. Premio di Risultato (PDR)
19. Franchigie e danni
20. Multe
21. Sicurezza, corsi di formazione e visite mediche
22. Apprendistato
23. Lavoro domenicale
24. Programmazione
25. Strumenti di lavoro
26. Carichi pendenti e casellario giudiziale
27. Verifica Accordo
28. Validità ed applicazione


Ipotesi di Accordo di secondo livello nazionale per le aziende aderenti ad Assoespressi che operano nella distribuzione ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl

In data 23 novembre 2021 presso la sede Confetra in Roma, si sono incontrati i soggetti firmatari della presente Intesa, in presenza e da remoto, di seguito denominati "le Parti": Assoespressi […], assistita da Confetra […], tutte le aziende aderenti ad Assoespressi che operano nella distribuzione ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl, le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.): Filt Cgil […], Fit Cisl […], Uil Trasporti […], le rispettive Segreterie Regionali/Territoriali e le RSA/RSU.

Premesso che
a. Le parti prendono atto che il settore dell'e-commerce ha vissuto e sta vivendo uno straordinario sviluppo grazie ai cambiamenti introdotti dalla nuova società digitale in termini di rapporti sociali e conseguentemente alle nuove abitudini di acquisto, accelerate dalla pandemia.
b. I processi di trasformazione in atto e di forte innovazione possono influire sulle condizioni di lavoro del personale dedicato alla consegna.
c. Le Parti condividono la necessità che i cambiamenti sull'organizzazione del lavoro siano promossi nel pieno rispetto delle persone che lavorano.
d. La crescita dei volumi ha prodotto un significativo incremento occupazionale che va calibrato anche attraverso strumenti di flessibilità che permettano di far fronte all'oscillazione, spesso imprevedibile, dei volumi stessi e di stabilizzare l'incremento lavorativo che ne consegue.
e. È interesse delle parti favorire la realizzazione di un più avanzato sistema di relazioni sindacali che persegua la stabilità del lavoro e realizzi condizioni di competitività legate alla professionalità, alla qualità ed alla produttività, contemperando le esigenze aziendali con quelle di vita dei lavoratori.
f. È interesse delle Parti stipulare la presente Intesa che produrrà un oggettivo miglioramento delle condizioni del personale viaggiante cui è rivolta.
g. La presente Intesa conferma la piena applicazione del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18/5/2021, le cui disposizioni si intendono interamente applicabili per le materie non disciplinate dal presente Accordo.
h. Le Parti condividono la necessità di definire al meglio ciò che riguarda l'organizzazione del lavoro, gli orari, i ritmi ed i carichi di lavoro, con particolare riferimento alla salvaguardia della conciliazione tempi vita-lavoro.
È pertanto interesse delle parti stipulare un Accordo che uniformi i trattamenti economici e contrattuali del personale delle aziende aderenti ad Assoespressi che operano nella distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl.
Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

2. Inquadramento
Le parti convengono che il personale viaggiante oggetto della presente Accordo è inquadrato nella qualifica "G", parametro retributivo 1, del vigente CCNL e che troveranno integrale applicazione, per detto personale, le disposizioni del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 18 maggio 2021.

3. Relazioni ed agibilità sindacali
a. Le parti condividono la necessità di mantenere un corretto e continuo sistema di relazioni sindacali per dare soluzione alle problematiche che inevitabilmente si manifesteranno, soprattutto in un settore (e-commerce) in forte evoluzione come quello di Amazon e della distribuzione correlata.
Le aziende renderanno fruibili ai lavoratori canali di comunicazione con le OOSS. (ad esempio bacheche fisiche e/o virtuali).
b. Le Parti, ritenendo fondamentale l’instaurazione di corrette relazioni sindacali, concordano di adottare la seguente procedura per la risoluzione delle eventuali controversie:
■ Le OO.SS. comunicheranno all'azienda, con comunicazione scritta, la richiesta di incontro, con il dettaglio dei motivi della controversia.
■ Entro e non oltre tre giorni dalla richiesta l'azienda aprirà il tavolo delle trattative, che dovranno trovare una loro conclusione entro i successivi dieci giorni. Tale periodo potrà essere ampliato in accordo tra le Parti ai fini della positiva conclusione del confronto, nel corso del quale le parti si astengono da qualsiasi azione unilaterale.
■ Esaurita la procedura di cui sopra, in caso di mancato accordo, le parti saranno libere di assumere le derisioni che riterranno più opportune.

4. Orario di lavoro
Ferma restando l'applicazione dell'art. 11 del vigente CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizione in tema di orario di lavoro, in attuazione all'art. 11 quinquies del CCNL vigente, le Parti, verificata la sussistenza del carattere discontinuo della prestazione lavorativa del personale viaggiante di cui sopra e riscontrata la positività dell'esito di tale verifica anche a livello aziendale dalle aziende firmatarie del presente Accordo, stabiliscono che il limite dell'orario ordinario di lavoro sarà di 44 ore settimanali (il limite dell'orario ordinario di lavoro sarà di 43 h settimanali a partire dall'1 giugno 2022 e di 42 h settimanali a partire dall’1 giugno 2023). Tale disposizione non modifica in alcun modo il divisore orario definito al comma 5, Art. 73 del CCNL.
Considerata la tipologia di rotte che vengono assegnate, l'orario ordinario giornaliero di lavoro, comprensivo di una pausa pranzo non retribuita di 30 minuti, di norma sarà contenuto entro 9 ore e 15 minuti (con riferimento alle 43 h entro le 9 ore e 6 minuti e, con riferimento alle 42 h, entro le 8 ore e 54 minuti), comprensivo delle operazioni accessorie ai trasporti, calcolato su cinque giorni lavorati.
Relativamente allo straordinario, questo scatterà al superamento delle ore eccedenti il totale delle ore lavorabili al termine del mese. L'inizio e la fine dell’orario di lavoro saranno rilevati dagli strumenti di rilevazione presenza che ogni azienda ha già attivato e che le future aziende aderenti ad Assoespressi attiveranno in concomitanza con l'inizio di attività di distribuzione.

5. Covid
Le parti sono impegnate a dare puntuale applicazione alle disposizioni relative alle procedure di contrasto alla diffusione della pandemia, a partire dall'istituzione dei Comitati per la sicurezza. Le imprese sono impegnate a mettere a disposizione ogni presidio necessario (ad esempio DPI ovvero mascherine, detergente idoneo) e a garantire la sanificazione dei mezzi utilizzati da più dipendenti, prima di ogni cambio di personale. Verrà inoltre favorita, in ogni modo possibile, la vaccinazione del personale e l'effettuazione di screening/tamponi per rilevare eventuali situazioni di contagio. Si darà applicazione a tutti i protocolli condivisi in materia, alle loro successive integrazioni e le Parti affronteranno congiuntamente il tema delle vaccinazioni in azienda.

8. Rilevazione dell'orario di lavoro
Le parti si danno atto che i sistemi di rilevazione delle presenze implementati in ogni azienda costituiscono un elemento di maggior tutela per tutti i lavoratori. Tale modalità verrà implementata da ogni nuovo fornitore ed in ogni nuova filiale. Sono stati implementati e continueranno ad essere implementati sistemi di rilevazione delle presenze in ogni singola azienda favorendo ove possibile quelli elettronici. Qualora per oggettive difficoltà ciò non fosse possibile l’azienda informerà preventivamente le OO.SS stipulanti il CCNL e competenti territorialmente e le proprie RSA e/o le RSU per approfondire le cause e trovare modalità condivise. Le aziende renderanno disponibili i tracciati dell’orario di lavoro mensile con applicazioni elettroniche remote o allegandoli al cedolino.

11. Lavoro semifestivo
Le modalità di servizio al cliente che caratterizzano la distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl prevedono che la consegna della merce venga effettuata anche nelle giornate attualmente considerate semifestive (24 e 31 dicembre) per l'intera giornata lavorativa. Le parti concordano che tale servizio verrà effettuato tramite personale volontario e che l’intera giornata verrà retribuita con le maggiorazioni del festivo e dello straordinario, ove ricorresse.

12. Canali di comunicazione / Carichi di lavoro - Ritmi e turni
Rispetto dei tempi di vita
a. Ferma restando la titolarità delle prerogative di ciascuna delle parti, verranno istituiti dei tavoli di confronto, a livello nazionale ed aziendale, per discutere l'organizzazione del lavoro al fine di valutare tutti i possibili strumenti che consentano di ottimizzare l’attività sia in termini di maggiore produttività che di minor carico di lavoro. La qualità del servizio, la salute e sicurezza del lavoratore e quella stradale costituiscono priorità per te parti.
b. Le Parti continueranno a mantenere in essere i canali di comunicazione e confronto tra i rappresentanti delle Aziende e le OO.SS. territoriali/RSA/RSU firmatarie il presente Accordo, implementandoli e migliorandoli.
c. Qualora richiesto dalle OO.SS. e loro RSA o RSU verranno effettuati incontri di verifica volti ad analizzare eventuali criticità operative, situazioni particolari inerenti i carichi di lavoro e la compatibilità dei ritmi e tempi di lavoro coi tempi di vita e a valutare gli eventuali correttivi, tenuto conto dell'incremento di attività che le aziende che operano nella distribuzione dell’ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl stanno registrando. L’incontro dedicato a tali verifiche verrà effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
d. Tale attività ha come obiettivo primario il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita del personale, della qualità del servizio e l’ottimizzazione dell'attività del personale viaggiante sia in termini di produttività che di bilanciamento del carico di lavoro. Con cadenza semestrale le risultanze di questi confronti a livello aziendale verranno esaminate a livello aggregato tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.
e. Le aziende si doteranno di strumenti idonei a fornire informazioni ai propri lavoratori riguardanti buste paga e il CCNL vigente. In ogni caso dovranno essere individuati i canali di comunicazione al fine di poter interagire con l'Azienda.

13. Limiti percentuali contratti a termine e contratti a tempo parziale
a. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL vigente, in considerazione dell'accentuata fluttuazione dei volumi che caratterizza l'attività svolta e dei significativi picchi di lavoro, non programmabili, le Parti convengono che la percentuale massima dei contratti a termine sia elevata fino al 41% con riferimento al totale del personale a tempo indeterminato in forza all'azienda al 31/12 dell’anno di riferimento, all'interno della filiera Amazon, tenendo conto degli equilibri a livello di singola station.
b. Ai sensi dell'art. 56 co. 30 bis del CCNL vigente, con riferimento ai contratti a tempo parziale (Part Time), le aziende si impegnano a rispettare il limite del 48% sulla base dei tempi indeterminati in forza all'azienda al 31/12 dell’anno di riferimento, per ulteriori part-time con almeno il 65% della prestazione lavorativa mensile full time (part time verticali 3/4 giorni).
c. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 24 dell'Art. 56 del CCNL

14. Flessibilità (c.d. clausola di start up)
Le parti convengono che, dati i tassi di crescita delle nuove realtà operanti nella distribuzione dell'ultimo miglio per Amazon Italia Transport srl, viene concessa, per un periodo massimo di 18 mesi, la possibilità di superare i limiti di cui al punto precedente sino al limite massimo dell'75% ed in particolare:
- il 75% dei tempi determinati/tempi parziali/somministrati varrà per i primi sei mesi di attività lavorativa;
- il 65% dei tempi determinati/tempi parziali/somministrati varrà dal settimo mese al dodicesimo mese;
- il 55% dei tempi determinati/tempi parziali/somministrati varrà dal tredicesimo mese al diciottesimo mese.
Il personale assunto in situazione di start up verrà interessato, in via prioritaria, entro 12 mesi dall'assunzione, da stabilizzazione occupazionale, compatibilmente con il consolidamento delle attività, attraverso percorsi di confronto tra le Parti, a livello di singola unità produttiva.

21. Sicurezza, corsi di formazione e visite mediche
Le aziende confermano, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'importanza di garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (T.U. Sicurezza) e successive modifiche e dalla normativa vigente.
In tal senso le aziende si impegnano, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, a garantire adeguate condizioni operative al personale operante in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.
In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro le aziende si impegnano:
■ ad applicare le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad attuare tutte le misure idonee a tutelare la salute ed integrità fisica di tutti i lavoratori/lavoratrici.
■ rispettare la normativa istitutiva dei Comitati covid.
■ a distribuire i DPI previsti dal CCNL in vigore e dalle norme vigenti in materia di sicurezza, a totale carico della Società.
■ a erogare la formazione ed informazione previste dalla legge in materia di salute e sicurezza.
Le Parti ritengono di particolare importanza la promozione di corsi di formazione finalizzati al miglioramento della prestazione lavorativa ed alla professionalizzazione dei propri conducenti. Particolare attenzione verrà posta nei confronti dei corsi relativi all'innovazione tecnologica ed alla sicurezza ivi inclusi i corsi di guida sicura, anche ricorrendo a forme di finanziamento bilaterale o istituzionale. I corsi di formazione, come le visite mediche funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa del personale viaggiante, sono retribuiti.

23. Lavoro domenicale
Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11 del vigente CCNL in materia di lavoro domenicale, per consentirne un'adeguata programmazione si individuano due percorsi complementari:
a. Ricorso a personale con contratto part time verticale che ricopre la necessità stabile del lavoro domenicale. A tale personale, qualora sia a tempo determinato, verrà offerto, salvo valutazione aziendale, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di norma entro 12 (dodici) mesi dalla data di assunzione.
Tale personale inoltre sarà preferibilmente considerato in caso di stabilizzazioni di tempi determinati così come normato dall’articolo 13 del presente Accordo.
Le parti si incontreranno nel corso dell’anno al fine di verificare l'incidenza dei suddetti lavoratori sulle percentuali contrattuali dei part time al fine di renderli maggiormente omogenei all’organizzazione del lavoro.
A questo personale si applicano tutti i trattamenti economici condivisi nella presente intesa.
b. Le Parti convengono che, per la copertura dell'attività domenicale, le aziende faranno ricorso prioritariamente alla disponibilità volontaria del personale interessato.
In caso le necessità operative non venissero compiutamente soddisfatte, potranno essere assegnati i servizi domenicali, nella misura massima di 13 domeniche per anno solare, assicurando la rotazione di tutto il personale coinvolto, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro e garantendo la massima equità di attribuzione e di distribuzione nell'anno. Saranno valutate nel confronto tra le Parti, a livello aziendale, situazioni particolari di carattere sociale o personale (ad esempio: fruizione L 104, famiglia monoparentale) che non consentissero l'espletamento dell'attività domenicale.
c. Con riferimento all'attività lavorativa di domenica ai dipendenti di cui ai punti "a" e "b" sarà erogata un'indennità aggiuntiva pari ad € 7,00 (euro, sette) all'indennità di cui al punto 6 o 7.
d. Il lavoro prestato di domenica da tutti i lavoratori viene retribuito con la maggiorazione […]
A tutti I full time impiegati nonché ai part time che ne maturino le condizioni nella giornata di domenica verrà data la possibilità di decidere il giorno di riposo compensativo anticipatamente (compreso il sabato), coerentemente con le necessità organizzative locali.
I trattamenti e le condizioni previste dal presente articolo si applicano anche al personale in somministrazione.

24. Programmazione
Le parti concordano che, qualora nuove e diverse esigenze di organizzazione del lavoro dovessero richiedere variazioni strutturali dell'orario di inizio/fine della prestazione lavorativa (wave), al di fuori dei quotidiani scostamenti derivanti dalla normale operatività, fa variazione strutturale sarà oggetto di comunicazione ai dipendenti da parte dell’azienda con congruo preavviso di 15 giorni ed avrà una durata di almeno un mese salvo variazioni riconducibili a esigenze organizzative che si risolvano nell'arco di una settimana o meno. In presenza di richiesta da parte delle OO.SS. verrà effettuato un incontro specifico.

25. Strumenti di lavoro
a. Le parti convengono che per esigenze di organizzazione lavorativa/produttiva, sì rende necessario l'uso dei cellulari/device e dei mezzi dotati di GPS per la geolocalizzazione quali strumenti necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti.
b. Viene fornito a tutte le lavoratrici e i lavoratori un dispositivo (cellulare/ o device o cronotachigrafo o altro dispositivo equivalente) col quale poter svolgere la propria prestazione lavorativa.
c. Inoltre, tutti i mezzi vengono corredati di adeguati accessori e dispositivi utili al loro funzionamento ed alla prevenzione di eventuali danni e alla tutela della sicurezza del lavoratore e dei beni aziendali, eventualmente dotati di GPS, scatola nera e sensori di telemetria. La soluzione scelta permette di rilevare i dati di posizione in tempo reale dei veicoli della flotta, rilevare un probabile incidente, Crash Management (ricostruzione dinamica incidente) e identificazione dei diversi stili di guida.
d. Si precisa, tuttavia, che gli stessi non sono finalizzati al controllo dell'attività lavorativa, ma alla soddisfazione di necessità organizzative e produttive, alla sicurezza del lavoro e alla tutela del patrimonio aziendale. A tal proposito, le informazioni raccolte dai suddetti dispositivi potranno essere utilizzate ai sensi dell’art. 4 commi 1,2 e 3 della L. 300/1970 e successive modifiche (così come modificato dal D.Lgs 151/2015 e dal D.Lgs 185/2016). I dati rilevati dalle citate strumentazioni non potranno essere utilizzati ai fini disciplinari. In ogni caso la struttura di questi dati sarà condivisa, su richiesta delle OO.SS., con queste ultime.
e. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 art. 4 L 300/1970 e successive modifiche, verranno prodotti, in sede aziendale, i necessari accordi ex art. 4 comma 1 Legge 300/1970 e successive modifiche.
f. Nei casi sopra indicati l'azienda provvedere ad informare i dipendenti tramite la consegna (e relativa sottoscrizione) di una informativa ex art 13 D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs n. 101/2018 e dal GDPR (Reg. UE 2016/679). Il lavoratore, pertanto, potrà esercitare il diritto di prendere visione dei dati così come definito nell'informativa di cui sopra.
g. La raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e il trattamento degli stessi dovrà avvenire secondo correttezza ed in coerenza con la vigente normativa in tema di privacy.

27. Verifica Accordo
a. Le parti si incontreranno con cadenza semestrale ed in ogni caso a richiesta di parte per verificare l'andamento della presente Intesa.
b. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende si impegnano a fornire alle OO.SS. informazioni riguardanti il numero dei lavoratori distinto per tipologia di contratto, anche a tempo pieno e parziale nonché sull'equa distribuzione delle domeniche.
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* Ratificata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 febbraio 2022