Tipologia: CPL
Data firma: 17 giugno 2021
Validità: 01.06.2021 - 31.05.2023
Parti: Collegio dei Costruttori-Ance/Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: cassaedile.ancona.it

Sommario:

 

EVR - Elemento Variabile della Retribuzione (art. 7)
Disciplina dell’EVR per l’anno 2021
Mensa e indennità sostitutiva (art. 9)
Anzianità Professionale Edile (art. 14)
Ferie e rol solidali (articolo da definire)

 

Contributo gestione Cassa Edile (art. 19)
Prestazioni extracontrattuali (art. 22)
Contrattazione di anticipo - Grandi opere (art. 32)
Costituzione del RLST (art. 29)
Decorrenza e durata (art. 33)


Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Ancona integrativo del CCNL 19 luglio 2018

Ad Ancona il giorno 17 giugno 2021 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona, tra il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance, […], con l’assistenza di […] Confindustria Ancona e la Fillea-Cgil Provinciale […], la Filca - Cisl Provinciale […], la Feneal - Uil provinciale […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del CCNL, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Mensa e indennità sostitutiva (art. 9)
L’impresa, quando in forza dell’ubicazione e delle caratteristiche delle opere da eseguire, del luogo di residenza degli operai e, sempreché si prefiguri una durata di cantiere superiore a sei mesi, salvo i casi di obiettiva impossibilità, su richiesta di almeno i 2/3 degli operai dell’impresa occupati nel singolo cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, provvedere a che venga consumato un pasto caldo nello stesso cantiere o nelle vicinanze attraverso il ricorso a servizi di distribuzione esterni.
La fornitura del pasto è limitata al primo e al secondo piatto, pane, contorno e bevande.
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo (compreso l’eventuale trasporto e confezionamento) dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 7,00 per ciascun pasto consumato nel mese dal 1° giugno 2021. L’impresa concorrerà al pagamento del contributo a suo carico per l’erogazione del servizio, quando l’operaio presti almeno quattro ore di effettivo lavoro.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta agli operai, a decorrere dal 1° giugno 2021, un’indennità sostitutiva lorda di euro 7,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro, con un minimo di 4 ore lavorate.
[…]
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura messo a disposizione secondo la normativa di cui al presente accordo, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo.
Sono fatti salvi eventuali trattamenti aziendali di miglior favore, attuati anche mediante modalità alternative all’indennità sostitutiva di mensa che siano comunque tracciabili.

Prestazioni extracontrattuali (art. 22)
A) Indumenti da lavoro
L’Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l’erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile nel capitolo prestazioni operai nel limite dello 0.45% della massa salariale come previsto dal CCNL del 18 luglio 2018.
In caso d’infortunio sul lavoro, è necessario che l’operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.
Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l’impresa in regola con i versamenti. 
Con l’erogazione degli indumenti invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all’anno. La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.
Per quanto riguarda il capitolo della spesa delle sole scarpe antinfortunistiche la copertura economica sarà effettuata mediante l’utilizzo del fondo Apes.
B) Integrazione carenza malattia […]
C) Nascita primo figlio […]
D) Nascita secondo figlio […]
E) Contributo ai figli studenti […]

Contrattazione di anticipo - Grandi opere (art. 32)
Nel caso di opere pubbliche di valore pari o superiore al valore di 50 milioni di euro, eventualmente in partenza nella Provincia di Ancona, le parti si attiveranno per promuovere un incontro ai fini della definizione della logistica di cantiere, dell’organizzazione del lavoro e del crono-programma dell’opera in partenza.
Resta ferma la disciplina prevista in materia dal vigente CCNL.

Costituzione del RLST (art. 29)
Le parti concordano di prorogare fino al 30/06/2021 l’accordo di costituzione del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale sottoscritto in data 10/09/2009. Inoltre, le parti introducono a decorrere dal mese di luglio 2021 un contributo pari allo 0,10% della massa salariale per l’istituzione dell’RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) per le sole imprese che non hanno un RLS interno o che non ne comunichino il nominativo alla CE.

Decorrenza e durata (art. 33)
Il presente contratto integrativo provinciale, valido per tutto il territorio della provincia di Ancona, avrà decorrenza dal 01/06/2021 fino al 31/05/2023, salvo eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dalle Parti sottoscrittrici del CCNL.
[…]
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale, valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 18 luglio 2018, nonché le norme delle precedenti tornate contrattuali provinciali non espressamente modificate.