Categoria: Normativa statale
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Legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 2 novembre 1977


Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Voltin corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

(Ora Unione europea)

Articolo 2

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto in commercio solo se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.
Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

Articolo 3

Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea.
Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale .
Qualora il materiale elettrico di cui all'art. 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'art. 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

Articolo 4

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

Articolo 5

Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'art. 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Articolo 6

Salvo prova del contrario, ed ancorché non conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di cui all'art. 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli organismi notificati ai sensi dell'art. 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2.

(Sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 art. 1)


Articolo 7

L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Si considera altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

(Sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 art. 2)


Articolo 8

La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione elettrotecnicaed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'art. 7 e di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 è effettuata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale.

(Sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 art. 3)


Articolo 9

La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'art. 2.
Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'art. 3.

(Sostituito dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 art. 4)


Articolo 10

La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i princìpi di sicurezza di cui al secondo comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

Allegato 1
Allegato unico.

PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALEELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTROTALUNI LIMITI DI TENSIONE.

1. Requisiti generali.
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poteressere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

(Modificato dal D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 art. 6)