Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Roma data del protocollo

Agli Istituti dotati di autonomia speciale
Alle Direzioni regionali Musei
E.p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Segretario generale


Oggetto: Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176[172], recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Con la presente, si richiama l’attenzione degli Istituti in indirizzo in ordine alle nuove misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, introdotte con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176[172].
In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, in zona c.d. “bianca” e in zona c.d. “gialla”, per l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre permane l’obbligo del possesso di una fra tutte le certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii., ivi compresa la certificazione di cui alla lettera c) del richiamato articolo (i.e. “c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”), con contestuale esibizione del documento di identità.
La nuova misura transitoria introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176[172] (c.d. green pass rafforzato), infatti, non si applica, in zona c.d. “bianca” e in zona c.d. “gialla”, ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, in relazione ai quali in zona gialla non sono previste limitazioni dalla normativa vigente.
Restano, in ogni caso, esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i minori fino a 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, come precisato dall’articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
Si richiama, inoltre, l’attenzione degli Istituti e delle Direzioni regionali in indirizzo all’osservanza di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 176[172] che ha introdotto all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 2-bis, a mente del quale: “Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca.”.
Conseguentemente, in relazione ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre che si trovino in zona c.d. “arancione”, per i quali l’articolo 36 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 prevede la sospensione delle attività, sarà consentito l’accesso esclusivamente ai soggetti che siano in possesso di certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione.
Si invitano gli Istituti dotati di autonomia speciale e le Direzioni regionali Musei in indirizzo ad applicare correttamente le disposizioni sopra richiamate.
Si ringrazia per la collaborazione.
 

Il Direttore generale
Prof. Massimo Osanna