Tipologia: Accordo Regionale di II livello
Data firma: 26 novembre 2009
Validità: 26.11.2009 - 31.12.2011
Parti: Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito e Assicurazioni, BCC/CRA Marche
Fonte: UILCA-UIL

Sommario:

Premessa
Art. 1 Sicurezza del lavoro
A) Protezione e controllo nei luoghi di lavoro
B) Provvidenze per i lavoratori
C) Servizio di trasporto valori
Art. 2 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro
• Disposizioni riguardanti particolari categorie di lavoratori
Art. 3 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
• Disposizioni di carattere generale
Art. 4 Rotazioni e mobilità
Art. 5 Contratti a tempo determinato
Art. 6 Profili professionali
• Norma transitoria
• Chiarimento a verbale
Art. 7 Vice responsabili di unità produttive interne
• Norma transitoria
Art. 8 Preposti a succursale
Art. 9 Vice preposti
Art. 10 Centri e reparti meccanografici ed elettronici
Art. 11 Gestione del CCNL
Art. 12 Fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane
Art. 13 Premio di risultato
• Determinazione del premio di risultato
• Indicatore aziendale composto
• Indicatori Peso
• Equivalenza
• Importo da erogare
• Premio di risultato per il personale della Federazione
• Disposizione transitoria
Art. 14 Part-time
Art. 15 Tutela della maternità
Art. 16 Premio di fedeltà
• Dichiarazione delle Parti
Art. 17 Ticket pasto
Art. 18 Indennità di rischio
Art. 19 Banca delle ore
Art. 20 Pari opportunità
Art. 21 Portatori di handicap
Art. 22 Anticipazioni sul Trattamento di fine rapporto
Art. 22 Decorrenza e durata
Tabella A/R
Allegato 1 Prospetto di determinazione del "Premio di Risultato" Anno di misurazione 2008

Addì 26 novembre 2009, in Ancona, presso la sede della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo, tra: la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo [...]; e la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) [...]; la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) [...]; la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) [...]; visto l’'art. 28 del vigente CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane, viene stipulato il seguente Accordo Regionale di Secondo Livello.

Premessa
Il presente accordo regionale di secondo livello si applica al personale inquadrato nella categoria dei quadri direttivi e nelle aree professionali:
- delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo;
- della Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo.
Le Parti stipulanti il presente accordo, per brevità, nel prosieguo verranno indicate come "Parti", le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del presente contratto verranno indicate come "OO.SS.", la Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo verrà indicata come "Federazione" e le Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane associate alla Federazione Marchigiana Banche di Credito Cooperativo verranno indicate come "Bcc/Cra".

Art. 1 Sicurezza del lavoro
Le Parti convengono sulla esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l’'attività criminale rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro di aziende di credito e di mezzi e lavoratori addetti al trasporto valori, ponendo in atto azioni coerenti ed armoniche con quanto disposto dal Dlgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

A) Protezione e controllo nei luoghi di lavoro
Le Bcc/Cra sono impegnate ad adottare, laddove già non adottate, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, misure di protezione e di controllo dei luoghi di lavoro mediante l’adozione di almeno tre dei seguenti sistemi o di altri equivalenti, privilegiando le misure per la ricostruzione video degli eventi e la vigilanza esterna a mezzo guardia giurata:
doppie porte in cristallo antiproiettile con apertura a consenso;
▪ bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
▪ metal detector;
▪ rilevatore biometrico;
▪ vigilanza esterna a mezzo di guardia giurata;
▪ videocollegamento/videosorveglianza;
▪ videoregistrazione con l’osservanza delle disposizioni di cui all’'art. 4 della legge 20.5.1970, n. 300;
▪ allarme antirapina;
▪ sistema di protezione perimetrale attiva/ passiva;
▪ bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza;
▪ dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata;
▪ dispositivo di erogazione temporizzata del denaro opportunamente pubblicizzato;
▪ sistema di macchiatura delle banconote;
▪ sistema di tracciabilità delle banconote.
Le Bcc/Cra si impegnano a non installare o a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico e nei locali contigui.
Le misure da adottare in concreto saranno discusse, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in via preventiva con le RSA del personale costituite presso le singole Bcc/Cra; in mancanza di dette rappresentanze saranno discusse con il personale dipendente e, ove richiesta dallo stesso personale, con assistenza delle OO.SS..
Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’'art. 70 del CCNL 21.12.2007, le Bcc/Cra sono impegnate a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le RSA ovvero, in mancanza, il personale dipendente assistito, ove richiesto, dalle OO.SS., per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Per i problemi della sicurezza del lavoro, riguardanti l’adozione di misure preventive di eventi criminosi, saranno tenute, in qualunque momento, riunioni presso la Federazione, su richiesta sindacale, o d’iniziativa della Federazione stessa.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Nell’'ambito dell’'attività di informazione/formazione voluta dal Dlgs n. 81/2008, le Bcc/Cra si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere periodicamente (almeno una volta all’anno) una riunione in orario di lavoro per illustrare i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di evento criminoso.
Nell’ambito della tutela della sicurezza le Bcc/Cra:
▪ disporranno che il comando di apertura delle porte di entrata nella banca, sia, di norma, affidato a persona diversa dal cassiere e che, comunque, abbia buona visibilità della zona di accesso;
▪ eviteranno, di norma, che nello stesso momento, un singolo addetto disponga della combinazione e della chiave di apertura della cassaforte; resta comunque inteso che il dipendente non sarà ritenuto responsabile in alcun modo, per le conseguenze di eventi delittuosi derivanti da tale anomalia.
Per ragioni di sicurezza, per tutelare la salute dei lavoratori e considerando le problematiche inerenti il possesso delle chiavi di accesso e la riservatezza dei codici segreti delle casseforti, le Parti concordano che le succursali abbiano, di norma, un organico minimo di tre addetti e, comunque, non inferiore a due.
In quest’ultimo caso l’Azienda garantirà misure di sicurezza adeguate e sostituzioni per assenze.
Per comprovate e particolari necessità (ad esempio succursali con orario di sportello particolare e comunque non superiore a 5 ore) potranno essere previste, eccezionalmente, filiali con un addetto, con un massimo del 5%, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione decimale residua, del totale degli sportelli delle Bcc/Cra.
Presso tali succursali dovranno essere adottati almeno 4 dei sistemi di sicurezza di cui al comma 1, della presente lettera A).
Fra questi, dovrà essere obbligatoriamente installato un dispositivo cash in/cash out automatico.
Nei confronti del personale addetto alle citate succursali, la polizza infortuni prevista dall’art. 71 del CCNL 21.12.2007 dovrà essere stipulata con massimali raddoppiati rispetto a quelli previsti nel citato articolo.

B) Provvidenze per i lavoratori
In caso di evento criminoso l’Azienda di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato, almeno per l’intera giornata ed i lavoratori direttamente coinvolti avranno diritto ad effettuare una visita medica specialistica, di cui la Bcc/Cra assumerà l’onere, per la parte non coperta dalla Cassa Mutua Nazionale entro il termine di 6 mesi dall’evento, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
Laddove, in conseguenza del fatto, derivasse per il lavoratore un danno fisico, la Bcc/Cra conserverà il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'’art. 55 del CCNL, con un massimo di 36 mesi (ferme restando per il resto le disposizioni di cui all'’art. 75 del CCNL).
L’aspettativa per malattia ed infortunio di cui all’art. 55, del CCNL decorrerà dai nuovi termini come sopra individuati.
Salvo i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabilite da disposizioni interne.
Le Bcc/Cra, ove l’organizzazione aziendale lo consenta, accoglieranno richieste di mutamento di mansioni, che pervengano entro 30 giorni dal fatto e per un periodo massimo di 3 mesi, da parte di dipendenti direttamente coinvolti in eventi delittuosi.

C) Servizio di trasporto valori
Il servizio di trasporto valori va affidato, per esigenze programmate, ad imprese specializzate per qualsiasi importo e, comunque, per trasporti che eccedano i 40.000,00 euro. Nel caso, eccezionale, di utilizzo di personale dipendente, il servizio di trasporto valori va effettuato a mezzo plichi chiusi, ad orari ed itinerari non prestabiliti, con l’adibizione di una persona per trasporti di importo fino a 20.000 euro; con l’adibizione di due persone per trasporti fino a 40.000 euro, favorendo la rotazione del personale adibito a tale mansione.
Nelle realtà dove siano presenti bancomat dislocati in strutture non presidiate da personale dipendente, l’approvvigionamento di contante deve essere effettuato tramite imprese specializzate al trasporto valori.

Art. 2 Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell'’ambiente di lavoro
Le Parti, nel recepire quanto contenuto nell’'art. 9 della legge 20.5.1970, n. 300, riconoscono che il Dlgs n. 81/2008, come successivamente modificato ed integrato, ha anche lo scopo precipuo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento delle condizioni igienico-ambientali dei luoghi di lavoro soddisfacendo, in tal modo, la necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutto il personale.
Le Parti, nel convenire che la materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro scaturisce da una logica che supera posizioni di conflittualità per ispirarsi ad una politica di prevenzione e protezione, ribadiscono l’impegno al puntuale rispetto delle disposizioni recate sia dalla normativa di riferimento, sia dall’'accordo 18.12.1996, Allegato G al CCNL 21.12.2007.

Disposizioni riguardanti particolari categorie di lavoratori
L’adibizione in via continuativa al videoterminale non può superare le cinque ore giornaliere.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 minuti dopo 2 ore di adibizione al videoterminale in via continuativa.
Durante il periodo di gravidanza il personale femminile viene esentato, dietro sua richiesta scritta, dall’adibizione a mansioni che possano comportare disagi in relazione alla sua condizione.
Le Bcc/Cra si impegnano ad eliminare o ridurre i rischi per la salute, sulla base di esperienze in essere.
Gli addetti allo svolgimento di mansioni che possono comportare rischi per la salute (addetti ai videoterminali; personale che lavori in ambienti particolarmente rumorosi; ecc.), hanno diritto, su loro richiesta ogni due anni, ad essere sottoposti ad appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico dell’Azienda e durante l’orario di lavoro.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque, per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle Parti.
Per la composizione di controversie eventualmente insorte nell’applicazione di norme riguardanti le materie dell’igiene, salute e sicurezza sul lavoro ex Dlgs n. 81/2008 si farà ricorso all’Organismo Paritetico Locale, quale prima istanza obbligatoria di risoluzione.
Metodologie e tempi per la formulazione dei ricorsi sono quelli individuati dall’'Allegato G del vigente CCNL .

Art. 3 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
Le Parti riconoscono che la formazione e l’aggiornamento del personale, se da un lato costituiscono strumenti indispensabili per il conseguimento di una migliore adattabilità delle risorse umane a fronte dei mutamenti di impresa e di mercato, dall’altro sono un patrimonio comune irrinunciabile ai fini della salvaguardia dell’occupazione e dello sviluppo aziendale.
Pertanto, le Parti condividono che si debbono adottare sistemi di formazione continua, anche con ricorso a formule innovative che li rendano più adattabili alle reciproche esigenze, così da assicurare a tutto il personale una costante riqualificazione, volta all’acquisizione di nuove conoscenze su contenuti, strumenti, metodi e nella prospettiva di un adeguato percorso di carriera.
Pertanto:
La Federazione istituirà corsi di formazione di base per tutti i neo assunti con contratto a tempo indeterminato, da svolgersi nel normale orario di lavoro.
Tali corsi avranno la durata non inferiore a 10 giorni lavorativi e la partecipazione a tali corsi è obbligatoria entro i primi 12 mesi dall’assunzione.
La previsione di cui al comma che precede, assorbe, per i neo assunti, l’intero pacchetto formativo dell’anno di assunzione.
La finalità di tali corsi sarà quella di agevolare i nuovi assunti nell’inserimento in azienda; i medesimi corsi verteranno pertanto su materie, sia di carattere generale, sia su argomenti operativi, specifici delle Bcc/Cra, tali da consentire un’adeguata qualificazione del personale interessato.
Durante lo svolgimento di tali corsi sarà previsto l’intervento, per due ore, delle OO.SS., per illustrare materie di carattere sindacale.
Ai lavoratori neo assunti (sia a tempo indeterminato che con contratto a termine) dovrà essere impartita adeguata formazione ed informazione in ordine alle attività che andranno a svolgere.
In particolare, per quei lavoratori destinati come prima adibizione al servizio di cassa, è previsto un periodo, non inferiore a due settimane, di affiancamento a personale esperto.
In caso di passaggio del lavoratore ad altro incarico od ufficio, dovrà essere fornita preliminare formazione ed informazione.
In ogni caso di assenza per periodi superiori a sei mesi, le lavoratrici ed i lavoratori saranno ammessi, al loro rientro in servizio, ad attività di formazione o aggiornamento professionale della durata minima di cinque giorni, che faciliti il pieno e completo reinserimento nell’attività lavorativa dei dipendenti medesimi.
Ai fini dell’applicazione dell’'art. 63 del CCNL 21.12.2007, la Federazione comunicherà entro il mese di febbraio alle OO.SS. il piano di formazione predisposto, con riferimento sia al pacchetto relativo alle 24 ore, sia al pacchetto relativo alle 26 ore, per l’anno in corso, per i dipendenti delle Bcc/Cra e della Federazione.
A tal fine, le singole Bcc/Cra comunicheranno, alla Federazione, i rispettivi programmi di formazione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Su richiesta delle OO.SS. si terrà un incontro per effettuare valutazioni congiunte.
La Federazione provvederà a comunicare alle OO.SS. entro il mese di marzo le ore di formazione effettuate da ogni dipendente delle Bcc/Cra e della Federazione nel corso dell’anno precedente.
I programmi dei corsi, come sopra individuati, saranno portati a conoscenza di tutto il personale mediante affissione in bacheca o a mezzo circolare interna con le date e le relative modalità di svolgimento. Ciascun dipendente indicherà le proprie preferenze in ordine alla partecipazione ai corsi, relativi al pacchetto formativo di cui all’art. 63, comma 2, lettera b) del CCNL 21.12.2007 (26 ore annuali), e l’Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative/operative, terrà conto di tali richieste.
Entro il mese di marzo, le Bcc/Cra e la Federazione consegneranno ai propri dipendenti, ove possibile in formato elettronico, un resoconto individuale analitico della formazione svolta nell’anno precedente, con indicate: la tipologia, l’argomento, la data di effettuazione e il numero delle ore svolte in orario di lavoro e fuori orario di lavoro.
La Federazione fornirà il necessario supporto a quelle Bcc/Cra che intendessero, in aggiunta a quelli organizzati a livello locale, realizzare corsi a carattere aziendale per la trattazione e l’approfondimento di tematiche di natura sia tecnica sia normativa.
L’autoformazione, svolta con l’ausilio di adeguati supporti cartacei e/o informatici, è da considerarsi come strumento formativo a tutti gli effetti e può esservi fatto ricorso solo per il pacchetto formativo (26 ore annuali) di cui all’'art. 63, comma 2, lettera b) del CCNL 21.12.2007.
Qualora questa venga svolta durante il normale orario di lavoro, la stessa va realizzata in locali chiusi al pubblico e senza alcuna interruzione per attività lavorative.

Disposizioni di carattere generale
Dal 1° gennaio 2007, le ore del "pacchetto formativo" (24 ore annuali) di cui all’'art. 63, comma 2, lettera a) del CCNL 21.12.2007 che non fossero state effettuate, per cause imputabili alle Bcc/Cra o alla Federazione, verranno aggiunte al "pacchetto formativo" degli anni successivi.
Il pacchetto formativo relativo alle 26 ore annuali, di cui all’'art. 63, comma 2, lettera b) del CCNL 21.12.2007, solo eccezionalmente, potrà essere programmato utilizzando, al massimo, due sabati l’anno, per non oltre 4 ore ciascuno. L’ulteriore utilizzazione di giornate di sabato, richiesta dall’Azienda, sarà remunerata con la corrispondente quota di retribuzione oraria.
Le Aziende indicheranno, ai partecipanti, a quale pacchetto formativo si riferisce ciascun corso.
Ai partecipanti ai corsi, provenienti da Aziende ubicate in comuni diversi da quello in cui viene effettuato il corso, va applicato il trattamento previsto dagli ultimi due commi dell’'art. 60 del CCNL di categoria. In tale caso non verrà riconosciuto il ticket pasto. Entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalle OO.SS., le Parti si incontreranno per esaminare eventuali situazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo.

Art. 4 Rotazioni e mobilità
Viene riconosciuta l’opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.
A tal fine le Bcc/Cra promuoveranno programmi di rotazione che, compatibilmente con le esigenze organizzative, soddisfino specifiche richieste del personale.
Il dipendente, dopo 5 anni di adibizione alla medesima mansione, su sua richiesta, va preferito nell’impiego in altre mansioni e/o settori nell’ambito della stessa unità produttiva, compatibilmente con le esigenze aziendali e con le richieste di altri lavoratori. Il dipendente, dopo 8 anni di adibizione alla medesima mansione, acquista il diritto all’impiego in altre mansioni e/o settori, su sua richiesta.
L’Azienda è tenuta ad accogliere tale richiesta entro e non oltre 12 mesi dalla sua presentazione.
Inoltre, l’azienda potrà reimpiegare il dipendente nella precedente mansione solo previo consenso scritto dello stesso.
I programmi di rotazione attuati o formulati dalle Bcc/Cra andranno, annualmente, sottoposti all’esame dell’Osservatorio Locale di cui all’art. 13 del CCNL .
Con riferimento al carattere regionale del presente Accordo ed al fine di conferire la maggiore effettività possibile al contenuto del presente come del successivo articolo, le Parti si impegnano ad attivare l’Osservatorio Locale, di cui al comma precedente.
[...]

Art. 10 Centri e reparti meccanografici ed elettronici
I Centri elaborazione dati presenti nella Regione Marche sono attualmente distinti in:
a) Centri che, con apparecchiature complesse, supportano esigenze aziendali di elaborazione dei dati in autonomia e gestione dell’analisi e della programmazione in outsourcing;
b) Centro della Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo.
Le Parti prendono atto degli inquadramenti attribuiti, al momento, al personale addetto ai centri di cui sopra, riservandosi l’eventuale esame entro il periodo di vigenza del presente contratto.

Art. 11 Gestione del CCNL
Ad integrazione e puntualizzazione di alcune disposizioni contenute nel CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari, le Parti convengono quanto segue:
• la Federazione fornirà alle OO.SS. l’informativa prevista dall’art. 16 del CCNL entro il 30 marzo di ogni anno;
• le Bcc/Cra forniranno alle OO.SS., entro la fine di giugno di ciascun anno, i bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente;
• le riunioni periodiche di cui all’art. 17 del CCNL vanno effettuate entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte delle OO.SS.;
• le Parti si incontreranno, entro il mese di giugno di ciascun anno, per effettuare valutazioni congiunte con riferimento:
• alla situazione dei corsi di formazione erogati al personale dipendente nel corso dell’anno precedente;
• alla situazione regionale delle succursali con organico di un addetto;
• su richiesta delle RSA, appartenenti alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, le singole Bcc/Cra daranno luogo ad appositi incontri sindacali per l’esame delle problematiche attinenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, al fine di individuare le opportune soluzioni. Pertanto, le Bcc/Cra convocheranno entro 20 giorni le RSA che faranno richiesta di incontro presentando apposito ordine del giorno. In occasione di tali incontri le Parti potranno farsi assistere dalle rispettive Organizzazioni regionali di appartenenza;
• le Bcc/Cra, in occasione di selezioni utili a future assunzioni, informeranno le RSA o, in mancanza le OO.SS., sui criteri e procedimenti adottati per tali selezioni;
[...]
• a decorrere dal 1° gennaio 2010 le Bcc/Cra, in occasione di attribuzione in via continuativa di nuove mansioni, effettueranno comunicazione scritta, in tal senso, al personale interessato;
[...]
• la Federazione e le Bcc/Cra forniranno, su richiesta, al rispettivo personale dipendente, copia delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei dipendenti anche ai sensi degli artt. 43 e 71 del CCNL 21.12.2007;
[...]

Art. 12 Fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane
Con riferimento alle "disposizioni transitorie " degli artt. 95 e 106 del CCNL , su richiesta delle OO.SS., le Parti si incontreranno, entro i successivi 60 giorni, per operare lo specifico confronto ivi previsto.
Entro 30 giorni dalla richiesta delle OO.SS., la Federazione provvederà a fornire la seguente documentazione, riferita alle Bcc/Cra oggetto della verifica:
• gli organigrammi aggiornati predisposti da ciascuna Bcc/Cra, con la suddivisione in servizi e/o settori operativi e/o aree, completi di inquadramenti dei relativi responsabili e, ove nominati, dei vice responsabili/preposti;
• i dati, aggiornati al semestre precedente, relativi alla raccolta diretta e indiretta ed agli impieghi, distintamente per le singole aziende e con ripartizione per filiali.
La Federazione, nel rispetto dello spirito che caratterizza il mondo del credito cooperativo, invita le singole Bcc/Cra all’attivazione di percorsi professionali, onde creare professionalità utili per il futuro dell’azienda e disincentivare, di fatto, il ricorso ad assunzioni esterne al mondo cooperativo.

Art. 14 Part-time
La Federazione si impegna ad intervenire presso le Bcc/Cra in cui siano state presentate richieste di Part-time, per favorirne la concessione.
A fronte di richieste avanzate per motivate esigenze tra cui quelle aventi priorità, previste dal comma 2 dell’art. 2 dell’Allegato "E" al CCNL del 21.12.2007 (disciplina del lavoro a tempo parziale assistenza a familiari gravemente ammalati o portatori di handicap, assistenza a figli con meno di tre anni, esigenze di studio per corsi di cui all’art. 10, legge n. 300/1970), le Bcc/Cra sono tenute ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti Part-time a tempo determinato, nel limite di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di tempo in tempo vigente. L’eventuale frazione residua, superiore al 50% della soglia individuata dal CCNL, viene considerata unità.
[...]

Art. 15 Tutela della maternità
Ad integrazione di quanto stabilito dall’art. 56 del CCNL 21.12.2007, le Parti convengono che durante il periodo di interdizione anticipata dal lavoro per maternità, disposta dal Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro ex art. 17, comma 2, del Dlgs n. 151/2001, la dipendente ha diritto al normale trattamento economico, integrando l’Azienda l’indennità corrisposta dall’Inps.
Il periodo di cui sopra non viene computato ai fini della maturazione del Premio di risultato di cui all’art. 13 del presente Accordo.

Art. 19 Banca delle ore
Le Parti concordano che i permessi retribuiti per la fruizione delle ore accumulate, a qualsiasi titolo, nella banca delle ore possono essere frazionati nel limite minimo di mezz’ora.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, sia possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si conviene, altresì, che, in caso di passaggio alla categoria dei Quadri Direttivi, si procederà alla liquidazione, sulla base della sola retribuzione oraria, delle ore non ancora recuperate e confluite in banca ore a titolo sia di prestazioni aggiuntive, sia di riduzione orario sino a quel momento maturata.
Si concorda, inoltre, che in banca delle ore debbano confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base delle retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito dal lunedì al venerdì o da martedì al sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne o notturne festive, comprese tra le 22,00 e le 6,00, darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione, rispettivamente, del 55% e del 65% e non entrerà in banca delle ore.

Art. 20 Pari opportunità
Le Parti, al fine di individuare gli interventi che favoriscano le pari opportunità uomodonna, convengono di demandare l’analisi, la valutazione e le eventuali proposte sulla materia, all’Osservatorio Locale di cui all’art. 13 del vigente CCNL

Art. 21 Portatori di handicap
Le Parti, nel ribadire l’impegno all’assolvimento di quanto già previsto dall’art. 87 del CCNL, si impegnano ad attivare soluzioni idonee a rimuovere o ad ovviare gli impedimenti causati dalle barriere architettoniche site nelle strutture esistenti, al fine di agevolare, nel rispetto delle norme vigenti, l’accesso e la permanenza nei locali di lavoro del personale e/o degli utenti portatori di handicap.