Tipologia: Accordo RLST
Data firma: 5 luglio 2010
Parti: Confapi e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I., Parma
Fonte: parmaedile.it


Verbale di Accordo istitutivo dell’RLST nel settore edilizia PMI di Parma.

Addì 5 luglio 2010 presso la sede di Confapi Pmi Parma, via Emilia Ovest 46/H, Parma, tra Confapi PMI Parma, con sede a Parma in Via Emilia Ovest 46/H […], e la Fillea Cgil […], la Filca Cisl […], la Feneal Uil […]
Con riferimento all’art. 47 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) ed all’art 29 CCNL edilizia PMI, relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante della sicurezza, ed alla facoltà, nelle aziende o unità produttive che occupano fino 15 lavoratori, di individuarlo per più aziende in ambito territoriale o del comparto produttivo, si conviene di istituire nell’ambito provinciale il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) per le imprese del settore edile che occupano fino a 15 lavoratori e che si avvalgono della facoltà di non eleggere nel proprio ambito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1) L’elezione e designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale (RLSA) avviene alla presenza delle Organizzazioni Sindacali di categoria.
2) Fermo restando gli obiettivi, gli ambiti, le modalità operative, le attribuzioni, i requisiti inerenti l’istituto dell’RLST previsti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale, a livello territoriale le parti provvederanno entro 5 giorni dalla firma del presente verbale e redigere un regolamento che disciplini aspetti applicativi ed organizzativi non oggetto di questa intesa.
3) L’RLST, conformemente a quanto disposto dal testo unico sopra citato, dovrà possedere elevate competenze tecniche e professionali, acquisite attraverso apposita formazione, seguita da aggiornamenti periodici, da svolgere presso il CSE di Parma;
4) L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative;
5) Gli RLST avranno la propria sede di riferimento presso il CSE.
6) Il servizio RLST per la provincia di Parma sarà composto da 3 persone a tempo pieno.
7) Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attivazione degli RLST le Imprese, che usufruiranno del servizio verseranno mensilmente, a partire dal luglio 2010, in apposito Fondo (Fondo RLST PMI) costituito presso la Cassa Edile di un contributo pari allo 0.30% calcolato sul salario lordo, imponibile Cassa Edile, per ciascun operaio in forza.
Le aziende edili che intendono usufruire del servizio RLST verseranno mensilmente nel Fondo RLST presso OSE.
8) Le risorse confluite nel Fondo, verranno mensilmente ripartite alle Organizzazioni Sindacali, secondo gli accordi tra esse intercorrenti per far fronte ai costi sostenuti per l’attivazione dell’RLST.
9) Nelle imprese con più di 15 dipendenti, su espressa e congiunta volontà di azienda e lavoratori, di non potere procedere alla nomina dell’RLSA, sarà operante la figura dell’RLST e l’impresa sarà tenuta a versare il relativo contributo alla Cassa Edile.