Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 22 ottobre 2019
Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC).
G.U. 8 gennaio 2020, n. 5

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'art. 4, che, tra l'altro:
al comma 1, condiziona l'erogazione del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
al comma 2, definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale;
al comma 15, stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Stabilisce altresì che i comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della Piattaforma per il coordinamento dei comuni istituita;
Rilevato che il medesimo art. 4, comma 15, rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi - previa intesa in sede di Conferenza unificata - entro sei mesi dalla data di conversione del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, la definizione delle forme e delle caratteristiche, nonché delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC);
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108 in materia di sistema informativo del Reddito di cittadinanza, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sancita nella seduta del 17 ottobre 2019;
 

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Rdc»: il Reddito di cittadinanza, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2019;
b) «Puc»: i Progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire la propria disponibilità ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019;
c) «Patto per il lavoro»: patto di servizio personalizzato sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019;
d) «Patto per l'Inclusione sociale»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari del Rdc ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2019;
e) «Piattaforma GEPI»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;
f) «Piattaforma per il Patto per il lavoro»: la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, istituita presso l'ANPAL ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per il coordinamento dei centri per l'impiego;
g) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
h) «PON inclusione»: il Programma operativo nazionale «Inclusione», approvato con decisione della Commissione C (2014) 10130 del 17 dicembre 2014, riprogrammato con successiva decisione C (2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017, con decisione C (2018) n. 8586 del 6 dicembre 2018 e da ultimo con decisione C (2019) n. 5237 dell'11 luglio 2019 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 

Art. 2
Forme e caratteristiche dei PUC

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 2019, il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019. Le persone tenute alla partecipazione ai PUC sono meglio specificate nell'Allegato 1, contenente indicazioni operative ulteriori rispetto a quanto indicato nel presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. L'amministrazione titolare dei PUC è il comune, che può avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o di altri enti pubblici, nelle modalità individuate nell'Allegato 1. I PUC sono progettati e svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, secondo le modalità individuate, quanto a caratteristiche e struttura dei progetti, anche a titolo esemplificativo, nell'Allegato 1.
3. I PUC comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore ad otto ore settimanali, fino ad un massimo di sedici ore settimanali, previo accordo tra le parti. La programmazione delle otto ore settimanali può essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.
L'applicazione della flessibilità prevista dal presente comma non può essere contemplata nelle situazioni di ampliamento dell'impegno oltre le otto ore settimanali, a seguito di accordi tra il beneficiario ed i servizi. In tali casi devono essere svolte settimanalmente il complesso delle ore concordate.
4. Le attività previste nell'ambito dei PUC non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
5. I soggetti obbligati non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. I medesimi soggetti obbligati non possono altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, nè possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
6. Non possono essere oggetto dei PUC le attività connesse alla realizzazione di lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto, ovvero attività sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal comune o dall'ente.
 

Art. 3
Modalità attuative

1. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì messe a disposizione, mediante apposite procedure di colloquio tra la Piattaforma GEPI e la Piattaforma per il Patto per il lavoro, dei centri per l'impiego che le utilizzano nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. I possibili abbinamenti tra i posti disponibili nei PUC e i beneficiari del Rdc, individuati nell'ambito dei Patti per l'inclusione sociale e dei Patti per il lavoro secondo le modalità di cui all'Allegato 1, sono comunicati dai responsabili dei servizi competenti dei comuni e dei centri per l'impiego nelle Piattaforme di riferimento. Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi competenti dei comuni è facilitato, nelle modalità di cui all'Allegato 1, dalla interoperabilità delle citate Piattaforme, che costituiscono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Le modalità attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i Patti per il lavoro sono disciplinate secondo le indicazioni del presente decreto mediante integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108.
2. Nel caso in cui il numero di PUC attivati da parte del comune sia inferiore a quello di tutti i componenti tenuti gli obblighi appartenenti ai nuclei familiari beneficiari del Rdc residenti nel territorio di competenza, si osservano i seguenti criteri di priorità:
a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;
b) l'assegnazione prioritaria ai beneficiari con classe di importo del beneficio economico del Rdc maggiore.
3. Il rispetto delle priorità di cui al comma 2 è garantito, con aggiornamento all'inizio di ciascun mese e previa identificazione delle classi di importo, dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai PUC, di cui al comma 1. Nelle more della realizzazione dell'apposita sezione della Piattaforma, si procede all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione dei beneficiari da parte dei comuni e dei centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei Patti per il lavoro. A tale scopo, nelle more del completamento della Piattaforma, è preventivamente individuata da ciascun comune una quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per l'impiego territorialmente competenti.
4. Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. Nel registro sono riportati tutti i dati indicati al punto IV dell'Allegato 1, relativamente alla struttura del progetto nonché, in un'apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei beneficiari del RdC, l'ora inizio e fine dell'attività. Fatta salva l'affidabilità e la verificabilità delle informazioni riportate, possono essere adottate modalità di istituzione e tenuta del registro in forma telematica. Il soggetto attuatore del progetto cura la tenuta e il costante aggiornamento del registro. La verifica della reale partecipazione al PUC è in capo al comune che ne è titolare. I dati riportati nel registro rilevano anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Le assenze per malattia o per motivi personali e familiari devono essere giustificate e opportunamente documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all'Allegato 1, salvo l'eventuale recupero delle ore non prestate concordato con il soggetto attuatore. Nel caso in cui, nonostante tre precedenti richiami, si siano verificate assenze non giustificate per complessive 24 ore, il comportamento del beneficiario è considerato equivalente alla mancata adesione al progetto ed è disposta, previa segnalazione mediante la Piattaforma GEPI, la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2019.
5. A seguito di esigenze sopravvenute ovvero di criticità evidenziate nello svolgimento del progetto, anche al fine di migliorare l'abbinamento, è facoltà del soggetto attuatore richiedere la sostituzione del beneficiario obbligato.
 

Art. 4
Obblighi in materia di salute e sicurezza

1. Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all'art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. I comuni attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti idonee coperture assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento delle attività previste dal PUC, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. Ai fini della assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è fissato, con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'INAIL, un premio speciale unitario, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
4. Agli oneri per le coperture assicurative si provvede a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del PON Inclusione, secondo le indicazioni fornite nei relativi atti di riparto o di gestione.
 

Art. 5
Disposizioni finali

1. Agli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, come meglio specificati nell'Allegato 1, si provvede con le risorse del Fondo povertà, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali e secondo le indicazioni contenute nei decreti di riparto del Fondo medesimo, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al PON inclusione, secondo le modalità individuate negli atti di gestione del programma. Alle altre attività di cui al presente decreto tutte le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. In esito ad un primo periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle eventuali criticità e delle segnalazioni emerse nell'ambito della cabina di regia di cui all'art. 21, comma 10-bis del decreto legislativo n. 147 del 2017 e delle sue articolazioni tecniche, è possibile procedere all'introduzione di eventuali correttivi in merito alle modalità di attuazione dei PUC.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 22 ottobre 2019

Il Ministro: Catalfo


Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne succ. n. 3221
 

Allegato 1

I. Persone tenute allo svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività
Sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.
Si ricorda che non sono tenute agli obblighi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del DL 4/2019:
□ le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€. 8.145 per lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo);
□ le persone frequentanti un regolare corso di studi;
□ i beneficiari della Pensione di cittadinanza;
□ i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
□ i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi personalizzati di inserimento sociale o lavorativo.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, sono comunque esclusi dall’obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità i seguenti soggetti (esonerabili anche dagli altri obblighi connessi al Reddito di cittadinanza):
□ i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE;
Inoltre, a norma dell’articolo 4, comma 3, possono essere esonerati dagli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza, inclusa la partecipazione ai progetti utili alla collettività, i seguenti:
□ i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale;
□ i lavoratori che, pur occupati, non perdono lo stato di «disoccupazione», cioè i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€. 8.145 per lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo) tenuto conto del tempo effettivamente impiegato nell’attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali;
□ altre fattispecie definite mediante specifico Accordo in sede di Conferenza Unificata.
In particolare, nell’Accordo del 1° agosto 2019 sono stati individuati principi e criteri generali da applicare in sede di valutazione degli esoneri dei casi sopra citati (ad esempio, esonero per non più di un componente per nucleo familiare per obblighi di cura nei confronti di un minore di tre anni oppure, nel caso di lavoratori che non perdono lo stato di disoccupazione, esonero condizionato ad un tempo impiegato nell’attività lavorativa superiore alle 20 ore settimanali) e sono state individuate prime fattispecie cui estendere gli esoneri nelle seguenti:
□ persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;
□ persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 e alle regolamentazioni attuative regionali;
□ persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015 e alle regolamentazioni attuative regionali.
Si considerano altresì esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell’art. 3, co. 13 del d.l. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi).
Con riferimento ai componenti i nuclei convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà, l’esonero può essere limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, di cui all’articolo 4, comma 8 del DL 4/29019, e alla partecipazione a progetti utili alla collettività, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l’inclusione sociale.
Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all’interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza. Gli eventuali oneri connessi ai non beneficiari non potranno comunque essere posti a carico del Fondo Povertà.
Si ricorda che la mancata partecipazione ai progetti da parte dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, tenuti agli obblighi, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti, comporta la decadenza dal beneficio, a norma dell’art. 7, comma 5 lettera d) del D.L. 4/2019, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del Reddito di cittadinanza.
Si ricorda, infine, che cessano gli obblighi relativi ai PUC quando si realizzano le condizioni di esonero e/o di esclusione, ovvero quando termina il progetto oppure quando termina o decade il beneficio. Resta ferma la facoltà, sopra richiamata, di aderire volontariamente ai progetti nell’ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali. In altri termini, al ricorrere delle condizioni sopra richiamate, la partecipazione ai progetti si qualifica in ogni caso nei termini di attività di volontariato, tenuto comunque conto delle posizioni disponibili.
Dal punto di vista degli oneri, vanno comunque distinti quelli relativi ai beneficiari Rdc (ad esempio, nel caso di esoneri o esclusioni) da quelli per i non più beneficiari (nel caso di decadenza): solo per i primi è possibile porre le spese a valere sul Fondo Povertà e sul PON inclusione.


II. Chi organizza i PUC
Titolarità dei Comuni

Il citato articolo 4, comma 5, del D.L. 4/2019 prevede la titolarità dei Comuni dei progetti utili alla collettività, ferma restante la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. In tal contesto, le procedure amministrative da porre in essere dovranno prevedere un atto di approvazione, con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.
 

Possibile coinvolgimento di altri Soggetti
Fatta salva una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l’approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, si ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti di terzo Settore, come definiti dall’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi). Ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n.117 del 2017, fino all’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, sono considerati enti del Terzo settore le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.


III. Caratteristiche dei PUC
Il citato articolo 4, comma 5, del D.L. 4/2019 prevede che siano previsti ed attuati progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
L’utilizzo da parte del legislatore del termine “progetto” presuppone l’organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un’attività esistente.
Il principio cardine dei PUC è che le attività previste nell’ambito dei progetti non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, trattandosi di attività - contemplate nello specifico del Patto per il Lavoro o del Patto per l’inclusione Sociale - che il beneficiario del Reddito di cittadinanza è tenuto a prestare ai sensi dell’articolo 4, comma 15, del D.L. 4/2019, e che, pertanto, non danno luogo ad alcun ulteriore diritto.
I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.
Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte possono svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall’Ente pubblico (o dell’ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale. Inoltre, le persone coinvolte non possono ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altro, così pure essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Allo stesso modo, le attività previste dai PUC non possono essere sostitutive di analoghe attività affidate esternamente dal Comune.
Per esemplificare, una persona con competenze acquisite nell’ambito dell’assistenza domiciliare alle persone anziane non può svolgere le azioni proprie di un operatore qualificato, ma, eventualmente, potrà costituire un supporto per un potenziamento del servizio con attività ausiliarie, quali la compagnia o l’accompagnamento presso servizi.
Ancora, sempre a titolo esemplificativo, nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, dovranno essere previste forme di supporto agli operatori degli Enti Locali o dei soggetti affidatari dei servizi, che mantengono la responsabilità delle attività.
L’identificazione dei bisogni della comunità e l’individuazione di progetti ad essi adeguati, con le caratteristiche sopra descritte, implica che con una certa frequenza i progetti potranno assumere carattere temporaneo. In altri termini, le attività progettuali vanno intese come occasioni di arricchimento che, a seconda delle finalità e degli obiettivi da perseguire e tenuto conto della flessibilità nell’utilizzo delle ore settimanali, possono avere una durata limitata nel tempo (si pensi all’organizzazione da parte del Comune di un evento pubblico). Ma anche in progetti che prevedono maggiore continuità nel tempo può essere appropriata la rotazione delle persone coinvolte, sia nell’interesse delle medesime per favorire lo sfruttamento delle diverse opportunità, sia per migliorare il matching. Ciò presuppone la partecipazione possibile a più progetti da parte della medesima persona nel corso del periodo in cui è beneficiario del Reddito di cittadinanza.
A titolo esemplificativo e per connotare maggiormente la potenzialità di questa norma, si riportano alcune esperienze ed iniziative:
Ambito culturale: supporto nella organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi: le attività possono riguardare la predisposizione e distribuzione di materiale informativo (manifesti, volantini, brochure...), il supporto alla segreteria organizzativa, la semplice messa in opera delle attrezzature, la pulizia degli ambienti, la collaborazione nella rendicontazione; supporto nella apertura di biblioteche, centri di lettura, videoteche: le attività possono riguardare sia il controllo delle sale, il riordino del patrimonio librario compresa la ricopertura dei libri destinati al prestito, del materiale informativo (quotidiani e periodici, riviste, CD) sia l’assistenza informativa agli utenti dei servizi sia il supporto nella apertura con un potenziamento dell’orario e delle attività di custodia e vigilanza; supporto all’organizzazione di momenti di aggregazione ed animazione; catalogazione e digitalizzazione di documenti; distribuzione di materiale informativo sulle attività.
Ambito sociale: attività di supporto domiciliare alle persone anziane e/o con disabilità con il trasporto o l’accompagnamento a servizi sanitari (prelievi, visite mediche), per la spesa e l’attività di relazione, ma anche il recapito della spesa e la consegna di medicinali; piccole manutenzioni domestiche, quali la pulizia straordinaria di ambienti, la tinteggiatura di ambienti e la riparazione di piccoli guasti; supporto nella organizzazione di escursioni e gite per anziani, supporto nella gestione di centri diurni per persone con disabilità e per persone anziane, attività di controllo all’uscita delle scuole, accompagnamento sullo scuolabus degli alunni della scuola infanzia e della scuola primaria, accompagnamento dei minori a scuola in bicicletta o a piedi, .
Ambito artistico: supporto nella organizzazione di mostre o nella gestione di strutture museali: le attività possono prevedere, oltre alla predisposizione e distribuzione di materiale informativo ed il supporto alla segreteria organizzativa, la presenza attiva nelle giornate di apertura, con il supporto, previa formazione, al personale dell’Ente o della struttura; catalogazione di patrimonio artistico locale; supporto nella costruzione di piattaforme per la messa in rete di documentazione relativa al patrimonio artistico; accompagnamento nelle visite guidate di monumenti e musei .
Ambiente: riqualificazione di percorsi paesaggistici, supporto nella organizzazione e gestione di giornate per la sensibilizzazione dei temi ambientali, riqualificazione di aree (parchi, aree verdi, litorali, spiagge, luoghi di sosta e transito) mediante la raccolta di rifiuti abbandonati, la pulizia degli ambienti ed il posizionamento di attrezzature; manutenzione e cura di piccole aree verdi e di aree naturalistiche, manutenzione dei percorsi collinari e montani, supporto nella organizzazione di eventi di educazione ambientale, informazione nei quartieri sulla raccolta differenziata.
Ambito formativo: supporto nella organizzazione e gestione di corsi; supporto nella gestione dei doposcuola per tutti gli ordini di istruzione, prevedendo la collaborazione per il supporto agli alunni ed agli studenti sulla base delle competenze acquisite nel corso del percorso scolastico delle persone coinvolte; supporto nella gestione di laboratori professionali, fruendo delle competenze specifiche eventualmente possedute
Ambito tutela dei beni comuni: manutenzione giochi per bambini nei parchi e nelle aree attrezzate (riparazione, verniciatura), restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di ambienti ...
I progetti utili alla collettività potranno eventualmente riguardare altresì attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come definite dall’articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”.
Pertanto, le iniziative che i Comuni, anche con il coinvolgimento attivo di altri Enti Pubblici e dei Soggetti di Terzo Settore, come individuati dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 177, “Codice del Terzo Settore”, dovranno essere relative a più settori della vita comunitaria e non limitate ad un unico ambito (ad esempio, solo manutenzione del verde e/o degli edifici ovvero mere attività di pulizia di ambienti).


IV. La struttura dei progetti
Nella definizione dei Progetti dovranno essere previste e sviluppate le seguenti componenti, come da format seguente:
a) Identificativo/titolo del progetto
b) Servizio/soggetto promotore/attuatore
c) Luogo e data di inizio
d) Luogo e data di fine
e) Descrizione delle attività
f) Finalità (evidenziando quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale)
g) Numero dei beneficiari di RdC necessari per lo svolgimento (ai fini di una programmazione)
h) Abilità e competenze delle persone coinvolte
i) Modalità e tempistiche per il coinvolgimento dei partecipanti
j) Materiali e strumenti di uso personale
k) Materiali e strumenti di uso collettivo
l) Costi da sostenere, compresi quelli relativi alle coperture assicurative ed al coordinamento
m) Responsabile e supervisore del progetto
Nell’intendimento di facilitare l’attuazione dei Progetti utili alla collettività, verranno messi a disposizione dei Comuni/Ambiti territoriali dei formati/modelli di:
- Manifestazione di interesse (avviso, schema di adesione)
- Scheda di progetto
- Procedure/convenzioni con enti promotori.
 

V. Assegnazione dei Beneficiari del Reddito di cittadinanza ai PUC
Ai fini della partecipazione ai PUC, si deve prevedere una coerenza tra le caratteristiche dei progetti definiti dai Comuni/Ambiti e le competenze del beneficiario - incluse quelle acquisite in esperienze lavorative precedenti, oltre che in ambito formale, non formale e informale - nonché gli interessi e le propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Centro per l’impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni. A tale riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione, nel corso dell’analisi preliminare svolta dai servizi dei Comuni, ovvero della valutazione svolta dagli operatori dei CPI, alla raccolta di tali informazioni, nonché alle eventuali difficoltà ostative che possano pregiudicare o influire sulla partecipazione ai progetti. I Comuni/Ambiti territoriali dovranno rendere disponibile tramite la Piattaforma GEPI, il “catalogo” dei progetti e delle loro caratteristiche, aggiornato mensilmente. Al fine di agevolare l’incrocio tra le caratteristiche dei beneficiari e i PUC attivati, nell’ambito della integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, di cui all’articolo 3, comma 1, dovrà essere definito uno schema sintetico, da inserire nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l’Inclusione, attraverso cui l’operatore del CPI o del servizio del Comune possa registrare le competenze possedute dal beneficiario sulla base di un elenco di competenze predefinito e riferito agli ambiti in cui possono essere progettati i PUC. L’elenco predefinito dovrà essere preso a riferimento sia nella indicazione delle propensioni dell’individuo sia nella definizione dei progetti, con particolare riferimento alla indicazione delle abilità e competenze richieste di cui al paragrafo IV, lettera h).
Al fine di facilitare sia il rispetto dell’obbligo da parte dei beneficiari ad offrire la disponibilità a partecipare ai PUC sia l’orientamento a favorire le propensioni individuali nella scelta dei progetti, i beneficiari possono fornire le proprie preferenze in riferimento alle aree di intervento dei progetti medesimi. Si ricorda, infatti, che gli ambiti dei progetti sono molteplici e spaziano dal sociale, al culturale, all’ambientale, sino alla tutela dei beni comuni. Gli operatori dei servizi presentano ai beneficiari tenuti agli obblighi le caratteristiche dei progetti disponibili nell’area prescelta ovvero in altre aree, limitandosi a quelli maggiormente adatti al loro profilo, richiedendo una o più indicazioni, con la eventuale specifica delle preferenze. Ove vi sia disponibilità di posizioni, le preferenze espresse saranno tenute in debito conto in sede di abbinamento. Resta comunque ferma la necessità di individuare un progetto per ciascun beneficiario tenuto agli obblighi, tenuto conto delle valutazioni degli operatori dei servizi e del numero e del tipo di posizioni disponibili nei progetti attivati, cui il beneficiario è tenuto ad aderire pena la decadenza dal beneficio, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera d), a prescindere dalle preferenze espresse. L’impegno a partecipare al progetto andrà indicato nel Patto per il lavoro ovvero nel Patto per l’inclusione sociale e fatto oggetto di monitoraggio.


VI. Coordinamento tra Comuni e Centri per l’impiego
Tenuto conto del fatto che sono tenuti a partecipare ai PUC sia i beneficiari che sottoscrivono il Patto per l’Inclusione Sociale che quelli che sottoscrivono il Patto per il Lavoro, è necessario definire le modalità organizzative per la messa a disposizione sia ai Centri per l’Impiego (CPI) che ai Comuni, rispettivamente competenti con riferimento alle due tipologie di Patto, delle opportunità di partecipazione ai progetti.
A regime, le due piattaforme che compongono il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza dovranno dialogare in maniera che il “catalogo” dei PUC con posti vacanti a livello comunale, aggiornato dinamicamente, sia reso disponibile dalla Piattaforma GEPI, non solo agli operatori sociali già accreditati, ma anche agli operatori dei CPI territorialmente competenti. In tal modo, in sede di redazione del Patto, sia l’operatore dei CPI che quello dei servizi di contrasto alla povertà potrà individuare, sulla base delle posizioni esistenti, gli obblighi del beneficiario (ad esempio, se si tratta di beneficiario appartenente ad un nucleo familiare in cui sia già stato individuato un partecipante ai PUC o meno) e il possibile accoppiamento (cfr. oltre, sez. IV, per quanto concerne l’assegnazione ai progetti). I beneficiari da assegnare ai PUC (sulla base dei criteri prima individuati) , ordinati per classe di importo del beneficio, e l’elenco delle posizioni vacanti sono resi disponibili all’inizio di ciascun mese; nel corso del mese sono dinamicamente aggiornati tenendo conto degli accoppiamenti che man mano si realizzano.
Le modalità attuative, anche in termini di trattamento dei dati e relative misure di sicurezza, dell’apposita sezione della Piattaforma GEPI e dell’interoperabilità con i sistemi informativi del lavoro mediante la Piattaforma per il Patto per il lavoro presso ANPAL, verranno individuate in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DL 4/2019, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ad integrazione di quanto già disciplinato con riferimento al Sistema informativo del Reddito di cittadinanza con DM 2 settembre 2019.
Nelle more della definizione dello specifico modulo della Piattaforma GEPI relativo ai PUC, non è evidentemente possibile procedere nella maniera sopra illustrata. In sede di prima applicazione, il coordinamento dovrà avvenire individuando preventivamente una quota di posizioni nei PUC, per ciascuna area di progetto (cfr. sez. III, per gli ambiti di intervento), da riservare ai Centri per l’Impiego. In particolare, anche sulla base di primi dati sulla ripartizione dei nuclei familiari tra potenziali Patti per il lavoro e Patti per l’inclusione sociale, metà delle posizioni per ciascuna area progettuale dovranno essere rese disponibili dai Comuni ai Centri per l’impiego, mentre l’altra metà resta nella disponibilità dei Comuni medesimi. All’assegnazione, ciascuno procederà secondo l’ordine di convocazione, anche per tener conto, in sede di prima applicazione, del periodo già trascorso dall’avvio del programma.
Quanto ai nuclei familiari con Patto per l’inclusione tra i cui componenti vi siano persone che comunque sottoscrivano un Patto per il lavoro (è il caso dei giovani con meno di 29 anni o di componenti che in sede di assessment sono valutati già pronti per il lavoro senza ulteriori supporti sociali), è comunque il Comune ad individuare il PUC per ragioni legate alla maggiore prossimità, nonché alla maggiore capacità di valutare complessivamente i bisogni
del nucleo familiare sempre in accordo con il CpI che ha preso in carico il beneficiario (si ricordi che il Patto per l’inclusione è familiare, mentre il Patto per il lavoro è individuale).
Non è detto, soprattutto in sede di prima applicazione, che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i Comuni un numero di progetti tali da poter coinvolgere l’intera platea di beneficiari tenuti agli obblighi.
In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari tenuti agli obblighi, vanno assicurate le seguenti priorità:
a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;
b) in assenza di posizioni sufficienti a garantire la partecipazione di almeno un componente, l’assegnazione prioritaria in funzione dell’ammontare del beneficio per classi di importo e, a parità di classe, tenuto conto del profilig.
Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti. Inoltre, sarà necessario ordinare a livello comunale i nuclei familiari con componenti tenuti agli obblighi secondo il valore del beneficio per classi di importo in ordine decrescente, operazione che sarà garantita dall’apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai progetti utili alla collettività.
Nelle more della realizzazione del modulo della Piattaforma GEPI sulla base delle indicazioni delle presenti linee guida attuative, si procederà all’assegnazione secondo l’ordine di convocazione.
 

VII. Attività di verifica e monitoraggio della partecipazione ai PUC, anche in relazione agli impegni assunti
Nell’ambito delle attività di monitoraggio prevista nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l’Inclusione Sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all’I.N.P.S. per i provvedimenti di decurtazione del beneficio. Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione.
Si ricorda che il beneficiario non è passibile di decurtazione o decadenza del beneficio qualora, data la sua disponibilità a partecipare ai PUC, gli stessi non sia stati attivati dai Comuni di residenza.
Se invece il beneficiario non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza. L’adesione al progetto va intesa non solo al momento dell’assegnazione, ma anche in itinere. In particolare, appare opportuno qui definire quando la mancata partecipazione con continuità al progetto può definirsi come mancata adesione. Ferma restando la flessibilità di partecipazione, definita nei termini di cui alla sezione precedente, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto ad iniziare le attività, ma anche l’assenza ingiustificata reiterata. A tal proposito, dopo un’assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato; se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del Comune comunicazione all’interessato della necessità che l’assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all’INPS della mancata adesione al progetto. La comunicazione sulla piattaforma GEPI riguarderà comunque solo la mancata adesione al progetto nel senso sopra specificato (non quindi i singoli richiami), con la conseguente segnalazione all’INPS ai fini della disposizione della decadenza.
Nel caso di motivazioni che possono giustificare l’interruzione della partecipazione al progetto (ad esempio la non coerenza tra progetto e persone segnalate dai servizi), gli operatori valuteranno la rotazione su altri progetti.
 

VIII. Indicazioni circa l’utilizzo del Fondo Povertà/PON Inclusione
Gli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei PUC possono essere posti a carico del Fondo Povertà e del PON inclusione. Si tratta, in particolare, dei seguenti oneri: alla, sono da contemplare quelli connessi a:
a) Copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’INAIL;
b) Assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi - estendere la copertura RCT già in essere
c) Visite mediche ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/2008 - rimborsabili su QSFP solo quelle obbligatoriamente previste dalla normativa (a titolo esemplificativo: movimentazione manuale dei carichi - art. 168; utilizzo videoterminali - art. 176; rumore - art. 196; vibrazioni - art. 204)
d) Formazione di base sulla sicurezza - obbligatoria solo in alcuni casi, rimborsabili;
e) Formazione, di carattere generale e specifica, necessaria per l’attuazione dei progetti;
f) La fornitura di eventuali dotazioni anti infortunistiche e presidi - assegnati in base alla normativa sulla sicurezza;
g) La fornitura di materiale e strumenti per l’attuazione dei progetti;
h) Rimborso delle spese pasto e di trasporto su mezzi pubblici;
i) L’attività di tutoraggio;
j) L’attività di coordinamento e di supervisione nell’ambito dei singoli progetti;
k) Oneri connessi agli accordi/convenzioni con Soggetti di terzo Settore.
L’art. 12, comma 12, del citato D.L. 4/2019, individua nelle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale la possibile copertura degli oneri per l’attivazione e la realizzazione dei progetti e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi dei partecipanti. Lo stesso comma, evidenzia come il Programma Operativo Nazionale Inclusione possa rappresentare un’ulteriore fonte di finanziamento a concorso delle spese per i PUC, in coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’Impiego dei Fondi Strutturali e di investimento europei.
Pertanto, nella programmazione delle azioni previste per l’utilizzo del Fondo Povertà e del PON Inclusione, di prossimo rifinanziamento, oltre alle priorità legate al potenziamento del Servizio Sociale professionale, i sostegni per i nuclei familiari complessi ed il segretariato sociale, potranno essere previste quelle per i PUC, identificando le attività secondo le scelte operate a livello di Ambito Territoriale.
Risulta di particolare importanza prevedere un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni programmate, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi sia ai fini dell’attribuzione di nuove risorse (Fondo Povertà delle varie annualità).
La rendicontazione degli oneri sostenuti segue le medesime modalità previste per le altre voci di spesa, come individuato negli atti di riparto o di gestione del Fondo e del PON.