Tipologia: Statuto OPN - CNEBiFIR
Data firma: 5 novembre 2019 (registrazione)
Parti: Uai e Failc-Confail, Confitesa
Settori: Edilizia, Artigianato, Agricoltura, Commercio, Terziario, Turismo, Trasporti, Meccatronica
Fonte: cnebifir.it

Sommario:


Allegato "a" all'Accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Statuto OPN - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Nazionale


Art. 1 Costituzione
In applicazione dell'Accordo Interconfederale in materia di "salute e sicurezza nei luoghi e ambienti dì lavoro ex D.Lgs 81/2008 e s.m.i." siglato in data 3 ottobre 2019, è costituita una Associazione non riconosciuta ai sensi del Capo III, Titolo II, libro 1° del Codice Civile, a carattere sindacale.
L'Associazione è denominata: OPN - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Nazionale -

Art. 2 Scopo e finalità
L'Associazione costituita non ha fini di lucro, ed ha i seguenti compiti:
a) Indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro;
b) Destinazione, indirizzo e monitoraggio delle risorse di cui al Fondo Sviluppo Sicurezza;
c) Regolamentazione e promozione della costituzione degli organismi paritetici territoriali, come meglio descritti dall'Accordo Interconfederale in materia di Salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro, coordinandone e monitorandone l'attività;
d) Ricezione dagli organismi paritetici territoriali delle segnalazioni di elezione/designazione dei RLS e RLST, tenendo il relativo elenco;
e) Promozione della formazione per i componenti degli organismi paritetici e per tutti gli attori della prevenzione;
f) Elaborazione di proposte per la formazione dei lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST), da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e sulla base degli Accordi Stato- Regioni, ai sensi degli artt. 34 e 37, del D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.;
g) Elaborazione di programmi di formazione per le figure dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro, da svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, sulla base degli accordi Stato-Regione;
h) Promozione e coordinamento degli interventi formativi e di altra natura nel campo dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
i) Valutazione delle proposte di intervento a livello comunitario e nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) Promozione di ogni altra azione di ricerca e studio in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 Sede e funzionamento
Per l'attuazione delle iniziative di cui sopra, l'OPN - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Nazionale, usufruirà delle risorse definite nei regolamenti di funzionamento che verranno redatti.
L'Associazione ha sede in Latina presso il CNEBiFIR e regolerà con questo ente mediante convenzione, i rapporti inerenti l'attività gestionale e di supporto logistico.
Tutta la realizzazione della gestione generale ed amministrativa è affidata, a norma di Statuto, in forma diretta a CNEBiFIR e si avvarrà della sua struttura, nonché delle risorse interne ed esterne dell'Ente.

Art. 4 Durata
La durata dell'Ente è illimitata, con il rispetto delle obbligazioni assunte ai sensi dell'accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed eventuali rinnovi.

Art. 5 Soci
Sono soci costituenti dell'OPN - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Nazionale, le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 6 Organismi territoriali
Sono organismi territoriali:
- OPR - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Regionale
- OPP - CNEBiFIR - Organismo Paritetico Provinciale
Gli stessi vengono nominati e designati dall'OPN, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono composti rispettivamente da almeno due elementi in rappresentanza paritetica.

Art. 7 Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo predisposto dal Comitato paritetico, nei termini sotto specificati, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti o Revisore Unico.
Entro il 30 aprile di ogni anno devono essere approvati il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno trasferiti nell'esercizio successivo e destinati agli stessi capitoli di spesa per i fini dell'OPN
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale dell'OPN, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 8 Organi di gestione e controllo
Sono organi dell'OPN:
- L'Assemblea;
- Il Comitato Paritetico,
- La Presidenza;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti o in alternativa il Revisore Unico
Tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 9 L'Assemblea
L'Assemblea è composta da otto componenti di cui quattro nominati dalle Organizzazioni Datoriali e quattro dalla Organizzazione Sindacale. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili e ciascuna delle Parti designante può in qualsiasi momento, provvedere mediante comunicazione scritta alla Presidenza dell'OPN alla sostituzione dei propri rappresentanti che dureranno in carica fino alla naturale scadenza del componente sostituito.

Art. 10 Poteri dell'Assemblea
L'Assemblea:
- Nomina il Comitato Paritetico, sulla base delle designazioni delle Parti istitutive che possono in qualsiasi momento procedere alla sostituzione dei rispettivi rappresentanti;
- Approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali ed il bilancio preventivo;
- Approva, i regolamenti, il bilancio preventivo e le rendicontazioni presentati almeno 15 giorni prima ai componenti dell'Assemblea e al collegio dei revisori dei conti o dal revisore unico;
- Delibera l'adesione di nuovi Soci;
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- Si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno uno dei soci.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante invito, inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante fax/mail.
- Su richiesta di almeno uno dei soci il Presidente convoca l'Assemblea con l'ordine del giorno da questi proposto, con le stesse modalità di cui sopra.
- Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti presenti o rappresentati nel rispetto del principio della bilateralità.
Le deliberazioni di cui sopra sono prese a maggioranza dei componenti presenti nel rispetto della bilateralità.

Art. 11 Comitato Paritetico
Il Comitato Paritetico è composto da 8 componenti di cui 4 designati dalle organizzazioni datoriali e 4 dalla organizzazione sindacale.
Il Comitato Paritetico avrà la stessa durata dell'Assemblea.

Art. 12 Poteri del Comitato Paritetico
Il Comitato paritetico:
1. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo.
2. Delibera sulla istituzione e regolamentazione dell'attività degli organismi paritetici territoriali;
3. Delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con Enti, Università, centri di formazione professionale, persone fisiche e giuridiche in materia di salute e sicurezza;
4. Dispone della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente fatte salve le prerogative specifiche dell'Assemblea.
Le deliberazioni del Comitato paritetico sono assunte a maggioranza dei presenti e con la garanzia del rispetto del principio della bilateralità.
Il Comitato Paritetico si riunisce, di norma, tre volte l'anno e ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
Il Comitato Paritetico è convocato dalla Presidenza mediante invito (fax, mail), inviato a ciascun componente, contenente l'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione. Per la validità delle riunioni del Comitato Paritetico è necessaria la presenza di almeno 5 componenti nel rispetto del principio della bilateralità.
I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni possono farsi rappresentare da altro componente del Comitato Paritetico.
Le riunioni del Comitato Paritetico possono tenersi nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge e/o dal Regolamento.

Art. 13 La Presidenza
La Presidenza è composta da un Coordinatore nominato dall'Assemblea fra i componenti del Comitato Paritetico a maggioranza dei presenti. Il Presidente può istituire o assegnare specifiche deleghe ai singoli componenti del Comitato paritetico per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse.

Art. 14 Poteri della Presidenza
La rappresentanza dell'OPN di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente.
La Presidenza:
1. Convoca le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Paritetico e del Coordinamento degli OPR e OPP e ne presiede i lavori;
2. Sovrintende all'applicazione del presente Statuto;
3. Dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Paritetico;
4. Amministra il patrimonio dell'OPN su deliberazione del Comitato Paritetico ai sensi del comma 3 del precedente articolo 13;
5. Provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti - Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due Revisori effettivi, questi ultimi in persona di un componente designato dalle Organizzazioni datoriali ed uno dalla organizzazione sindacale e da due supplenti, di cui un componente designato dalle Organizzazione datoriali ed uno designato dalla organizzazione sindacale. Il Revisore Unico è designato dalle Organizzazioni di comune accordo.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, durano in carica tre anni e sono rinnovabili/e.
È compito dei Revisori dei Conti o Revisore Unico:
a) Vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'OPN;
b) Redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 16 Recesso e scioglimento
Il recesso di uno dei soci che porti al venir meno del principio della bilateralità non comporta lo scioglimento dell'OPN, se nel periodo di 12 mesi entri a far parte dell'OPN un'altra Organizzazione Sindacale o Datoriale che ripristini la pariteticità. Il recesso ha effetto trascorsi dodici mesi della comunicazione alla Presidenza trasmessa per raccomandata. In caso di scioglimento dell'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli interessi legali. È fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'OPN in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.