Cassazione Penale, Sez. 3, 14 marzo 2022, n. 8558 - Vizio di inesistenza della motivazione


 

 

Presidente: ACETO ALDO
Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO
Data Udienza: 20/01/2022
 

FattoDiritto




1. Con sentenza dell'8 giugno 2021, il Gip del Tribunale di Verona ha condannato G.O., quale datore di lavoro e amministratore unico della MTB soc. coop., alla pena dell'ammenda di euro 8.000 in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 55, comma 5, lett. e) e d), nonché 87, comma 2, lett. e), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. e la mancanza della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti a lui ascritti.
2.1. Con il secondo motivo, si lamenta la ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 20 e 21 d.lgs. 758/1994 e 15 d.lgs. 124/2004 per il mancato completamento dell'iter amministrativo preliminare rispetto alla contestazione dell'illecito penale, non avendo egli ricevuto l'invito a sanare gli illeciti, trasmesso dall'organo di vigilanza a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica della società cooperativa.
2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. e la nullità della sentenza impugnata per difetto di qualsivoglia prova, anche solo indiziaria, della colpevolezza dell'imputato, essendo quest'ultima fondata su un sopralluogo, effettuato in data 23 novembre 2017, in un'azienda - la Valefim - estranea al ricorrente, e che non coinvolse i lavoratori in relazione ai quali sarebbero state consumate le contestate violazioni ex d.lgs. 81/2008, lavoratori neppure compiutamente identificati in atti e di cui neppure si sa se a quella data fossero dipendenti.
2.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase e stato del giudizio.
2.4. Con l'ultimo motivo si deducono violazione degli artt. 546 cod. proc. pen. e 69 e 132 cod. pen. per motivazione apparente sul trattamento sanzionatorio, benché le pene irrogate fossero vicine al massimo edittale previsto.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato ed impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, restando assorbiti gli ulteriori motivi.
3.1. Ed invero, il ricorrente lamenta che nella sentenza non viene fatta «nessuna menzione al perché i reati si dovrebbero ritenere consumati prima e provati poi», difettando «anche solo velato riferimento al perché il G. debba ritenersi responsabile dei fatti ascritti».
La stringatissima motivazione della sentenza impugnata si limita in effetti ad affermare che «sussistono elementi solidi dai quali desumere al di là di ogni ragionevole dubbio l'assoluta riconducibilità dei fatti contestati nei capi di imputazione» all'imputato, sicché «risultano perfettamente integrate le relative fattispecie incriminatrice». Quei fatti, tuttavia, non vengono in sentenza in alcun modo ricostruiti e il giudice non spende parola per spiegare perché:
i due lavoratori menzionati al capo 1 d'imputazione non avrebbero ricevuto - così come contestato - "una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
non sarebbero state prese le misure necessarie affinché il lavoratore indicato al capo 2 ricevesse "una informazione, formazione e addestramento adeguati" per la conduzione dei carrelli elevatori;
ai lavoratori indicati al capo 3 non sarebbero stati forniti "i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale";
tutti i lavoratori in questione dovessero ritenersi alle dipendenze della società amministrata dall'imputato al momento di contestazione degli addebiti.
3.2. Ricorre dunque, ictu oculi, il vizio di inesistenza della motivazione denunciato in ricorso.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Verona, che rinnoverà il giudizio in diversa persona fisica.

 

P.Q.M.
 



Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Verona, in diversa persona fisica.
Così deciso il 20 gennaio 2022.