Regione Campania
Legge regionale 15 marzo 2022, n. 6.
Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale
B.U.R. 15 marzo 2022, n. 29

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi)

1. La Regione Campania, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dell'articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la sicurezza del lavoro, quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso.
2. La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale, quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione, nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell’articolo 3 della Costituzione.
3. La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Consiglio dell’Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.
4. La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro da committenza digitale in Campania, nel rispetto delle normative nazionali in materia.

Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la presente legge detta disposizioni dirette a:
a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore da committenza digitale, di seguito denominato ciclofattorino;
b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro da committenza digitale, garantendo ai lavoratori un’acquisizione completa dell’informativa di cui all’articolo 5;
c) contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;
d) individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
2. La presente legge si applica al ciclofattorino che, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro, offre la disponibilità della propria attività di servizio all'impresa committente che organizza 1'attività al fine di offrire un servizio o la vendita di un bene a terzi mediante 1'utilizzo di programmi e procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

CAPO II
TUTELE
Art. 3
(Tutela della salute e della sicurezza)

1. La Giunta regionale, sentiti la commissione consiliare competente in materia e il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), individua, con deliberazione, le misure finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza del ciclofattorino, con il coinvolgimento dei committenti che abbiano dato attuazione alle tutele previste dal presente articolo e dagli articoli 4, 5, 6.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e al fine di garantire al ciclofattorino la tutela piena e integrale contro gli infortuni nell’attività di servizio, il committente adotta interventi e misure per la formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro del ciclofattorino e, in particolare, sui rischi e sui danni derivanti dall’esercizio dell’attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione.
3. Il committente, con oneri a proprio carico, fornisce al ciclofattorino dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi e degli strumenti utilizzati per l’attività di servizio.
4. La Giunta regionale, d’intesa con gli organi preposti, promuove strumenti tecnologici che consentono interventi tempestivi delle forze dell’ordine qualora il lavoratore si trovi in situazione di pericolo per la propria incolumità nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Art. 4
(Tutela assistenziale e previdenziale)

1. Il committente attiva, a favore e senza oneri a carico del ciclofattorino, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell’attività di servizio, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 47 septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).
2. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni, si fa riferimento alla nota operativa dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) del 23 gennaio 2020 e alle modifiche successive.
3. Il ciclofattorino ha diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
4. Nel rispetto degli articoli 38 e 117 della Costituzione, la Regione favorisce, con il coinvolgimento delle parti sociali, forme di tutela integrativa in materia di previdenza e assistenza, anche mediante gli enti e gli organismi bilaterali.

Art. 5
(Informativa preventiva al ciclofattorino)

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del ciclofattorino, il committente fornisce un’informativa preventiva ed esaustiva:
a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento del lavoro di servizio;
b) sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio;
c) sull’oggetto dell’attività di servizio;
d) sul compenso e sulle indennità speciali;
e) sugli strumenti di protezione assegnati;
f) sulle modalità con cui l’algoritmo determina l’incontro fra la domanda e l’offerta di servizio;
g) sulla procedura di verifica di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c).

Art. 6
(Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di pari opportunità e non discriminazione, il committente garantisce al ciclofattorino un’informativa trasparente riguardo al funzionamento dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda e l’attività di servizio.
2. La Giunta regionale promuove a livello territoriale le attività previste all’articolo 1 1 e ogni altra attività utile a garantire, da parte del committente, al ciclofattorino:
a) un utilizzo trasparente dell’algoritmo che determina l’incontro fra la domanda e l’offerta dell’attività di servizio;
b) una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente al fine della formazione del rating reputazionale;
c) una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del ciclofattorino;
d) la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da un committente ad un altro.

Art. 7
(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 5 e 6 comporta una sanzione amministrativa a carico del committente da euro 500,00 a euro 2.000,00.
2. L’entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

CAPO III
STRUMENTI
Art. 8
(Portale del lavoro da committenza digitale della Regione)

1. Nel portale informatico Sistema Informativo, Istruzione, Lavoro e Formazione della Regione Campania (SILF-Campania) è istituita una sezione denominata “portale del lavoro da committenza digitale della Regione”.
2. Il portale di cui al comma 1 si compone dell’anagrafe regionale dei ciclofattorini, di seguito denominata anagrafe, e del registro regionale delle committenze, di seguito denominato registro.
3. Il ciclofattorino che svolge l’attività nel territorio regionale può iscriversi all’anagrafe. L’iscrizione è gratuita e consente al ciclofattorino di accedere agli interventi previsti nel programma annuale di cui all’articolo 11.
4. Il committente, se in regola con le disposizioni contenute nella presente legge, può iscriversi nel registro. L’iscrizione è gratuita e consente ai committenti di accedere agli interventi previsti nel programma annuale di cui all’articolo 11 e di utilizzare la dicitura “Economia leale” (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione.
5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, stabilisce criteri, modalità e termini per l’iscrizione all’anagrafe e al registro.

Art. 9
(Attività dell’Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui al comma 3 dell’articolo 21, della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), istituito con delibera di Giunta regionale n. 148 del 14 marzo 2017, di seguito denominato Osservatorio, è individuato quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro da committenza digitale.
2. All’Osservatorio sono attribuite le seguenti funzioni:
a) fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 11;
b) elabora studi e ricerche in materia di lavoro da committenza digitale;
c) formula al Consiglio regionale proposte riguardanti lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza del ciclofattorino;
d) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l’anagrafe, le evoluzioni dell’economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
e) monitora in merito alla corretta applicazione della presente legge nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla commissione consiliare competente;
f) favorisce il costante confronto tra committenze, ciclofattorini e parti sociali.

Art. 10
(Carta dei diritti dei ciclofattorini)

1. L’Osservatorio elabora la carta dei diritti dei ciclofattorini, da approvare con deliberazione della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei ciclofattorini e dei committenti, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.

Art. 11
(Programma annuale degli interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti: a) l’informazione sui diritti;
b) la formazione in materia di salute e di sicurezza;
c) le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e di assistenza.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni elaborate dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), adotta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il programma annuale degli interventi di cui al comma 1.

Art. 12
(Accordi)

1. La Regione promuove la stipula di accordi con l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l’INAIL, le compagnie assicurative aventi ad oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative e con i rappresentanti delle forze dell’ordine aventi ad oggetto i protocolli di sicurezza di cui all’articolo 4.
2. In attuazione dell’articolo 7 e al fine di rafforzare l’efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori da committenza digitale, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede, mediante prelievo di euro 200.000,00 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022 e di euro 200.000,00 in termini di sola competenza nell’esercizio finanziario 2023 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 ed incremento di pari importo per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023 alla Missione 15, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ove si provvede all’istituzione del “Fondo per la Tutela e la sicurezza dei lavoratori da committenza digitale”, e mediante prelievo di euro 20.000,00 in termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2022 dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2 ed incremento di pari importo alla Missione 15, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, per finanziare le spese relative alla creazione del “Portale del lavoro da committenza digitale della Regione Campania”.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca


V. Regione Campania, L.R. 8 giugno 2022, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2022, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela del lavoro da committenza digitale)