Tribunale di Milano, Sez. Lav., 06 luglio 2018, n. 1898 - Idoneità alle mansioni


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 28 giugno 2018,
da

s.p.a.,· in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Milano, Via San Barnaba, 32, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Trifirò, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Paola Balletti e Tommaso Targa, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
... elettivamente domiciliata in Milano, Via San Gregorio, 53, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Cicero, che la rappresenta e difende, unitamente ali'Avv. Stefania Migliazza, per delega in calce alla memoria di costituzione;

OGGETTO: idoneità alle mansioni

i Difensori delle parti, come sopra costituiti, cosi

CONCLUDEVANO

convenuto


PER IL RICORRENTE s.p.a.:


1) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, previa ogni occorrenda declaratoria - incluso, ivi occorrer possa, l'accertamento dell'illegittimità. e/o invalidità e/o inefficacia del verbale del giudizio emesso dalla Commissione Medica ai sensi dell'art. 41, comma 9, del D. Lgs. 81/08 del 25 marzo 2016 nella parte in cui la signora è stata dichiarata "idonea alla mansione con turno mattutino fisso" - che la signora è idonea a svolgere le mansioni di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita nella fascia oraria pomeridiana e/o serale.
2) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%) previste ex art. 13, comma 10, L. 247/2012 e DM 55/2014.


PER IL CONVENUTO


1) in via preliminare: accertato e dichiarato che parte ricorrente non ha impugnato il provvedimento amministrativo nei confronti dell'Autorità ATS Città Metropolitana di Milano del 21/03/2016 in violazione degli arti. 40 e 41 c.p.a., dichiarare la decadenza di ... dall'impugnazione con ogni conseguenza di legge;
2) in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Sig.ra ... per i fatti di cui in narrativa;
3) in via principale e nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari eccezioni, accertato e dichiarato che l'orario di lavoro della sig.ra ... corrisponde al turno mattutino fisso secondo le prescrizioni dell'Autorità ATS Città Metropolitana di Milano del 21/03/2016, rigettare le richieste avversarie in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto;
4) in via ulteriormente principale e nel merito, accertato che S.p.A. nel presente giudizio ha agito in violazione dell'art. 96 c.p.c. condannare la ricorrente al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni da quantificarsi secondo giustizia.
5) con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre accessori di legge.

 

Fatto



Con ricorso depositato in data 28 giugno 2018, ... s.p.a. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ...
Rilevava la società ricorrente che ... era stata assunta dal 19 giugno 1985, originariamente e fino al 30 giugno 1985 con contratto a termine, quindi, dal 1° luglio 1985, con contratto a tempo indeterminato, qualifica di addetto all'insieme delle operazioni di vendita di 5° Livello, poi transitata, dal 1° gennaio 1988, al 4° Livello.
aveva sempre svolto mansioni di addetta all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, dal 1° aprile 1989 presso il reparto drogheria del punto vendita sito in ..., aveva sempre prestato servizio sia in orario antimeridiano, sia in orario pomeridiano e serale, secondo le turnazioni prestabilite nell'ambito della normale rotazione del personale.
A partire dal 13 ottobre 2009, la lavoratrice aveva chiesto la modifica del suo turno lavorativo chiedendo di poter svolgere la sola fascia oraria diurna dalle 7:00 alle 14:00. La domanda era motivata dall'esigenza di accudire l'anziana madre, invalida.
... aveva fatto presente l'impossibilità di accogliere la richiesta, ma aveva offerto alla signora la collocazione temporanea presso il punto vendita di ....
... non aveva accettato.
A seguito di visita medica, il 6 maggio 2010, il medico competente aveva espresso nei confronti della convenuta un giudizio di idoneità. parziale permanente, con la prescrizione di "alternare l'attività di cassa con il rifornimento allo scaffale leggero".
Anche le visite mediche dei successivi anni 2011, 2012, 2014, 2015 avevano confermato tale giudizio di idoneità.
Con una nuova missiva del 28 ottobre 2015, aveva riformulato l'istanza, già avanzata cinque anni prima, di svolgere il proprio turno di lavoro esclusivamente della fascia oraria diurna dalle 7:00 alle 14:00, per ''problemi di salute gravi".
All'esito della visita medica, il medico competente aveva riformulato il giudizio di idoneità relativamente alla mansione di "ausiliario vendita - cassiere".
. aveva presentato ricorso avverso tale giudizio di idoneità, presso la ATS città metropolitana di Milano.
All'esito della seduta del 21 marzo 2016, la commissione medica aveva dichiarato la lavoratrice "idonea alla mansione con turno mattutino fisso; no movimenti ripetuti arti superiori e no postura fissa" .
... aveva quindi provveduto ad adibire la convenuta a mansioni che non comportassero ripetuti movimenti degli arti superiori una fissa. Non essendo dato di comprendere le ragioni mediche a fondamento della prescrizione relativa al turno mattutino, la datrice aveva confermato l'orario già in vigore.
La ATS con lettera del 22 aprile 2016 aveva riferito che il giudizio di una commissione medica del 25 marzo 2016 andava applicato nella sua interezza, anche relativamente all'effettuazione del turno mattutino.
... s.p.a., nondimeno, aveva chiesto chiarimenti che non erano mai stati forniti.
Dal 10 maggio 2016 al 20 giugno 2016 si era assentata dal servizio dapprima per fruire dei permessi ai sensi della legge 104/92, poi per malattia, tornando, successivamente, a rivendicare il turno mattutino.
... con il presente giudizio chiedeva pertanto di accertare l'illegittimità del verbale di giudizio della commissione medica che dichiarava idoneità della lavoratrice con riferimento al turno mattutino fisso.
Si costituiva , eccependo innanzitutto la decadenza della parte datoriale dall'impugnazione del verbale del giudizio emesso dalla commissione ATS della città metropolitana di Milano.
Per quanto riguarda i fatti, la lavoratrice segnalava di essere affetto da obesità, patologia che aveva provocato una ipercifosi dorsale. Nel 2014 era stata operata di tumore al seno e, a seguito dell'operazione, dichiarata invalida civile al 70%. ... aveva chiesto che l'attività lavorativa fosse limitata alla fascia diurna per meglio attendere il rigido regime di cure prescritte. L'ambiente lavorativo si era però dimostrato totalmente ostile.
La lavoratrice riferiva di una inottemperanza del datore di lavoro al giudizio della commissione ATS.
Nonostante gli inviti ad adeguarsi alla prescrizione, la parte datoriale aveva perpetrato una grave inadempienza della sua condotta, lasciando invariati i turni della lavoratrice, la quale per ben due volte era stata portata al pronto soccorso dal luogo di lavoro nel corso dell'anno 2016.
Il 9 maggio 2016 aveva avuto una comunicazione da parte del sig. .... il quale aveva riferito l'applicazione dell'orario voluto dalla commissione medica.
Giunta sul luogo di lavoro, il direttore del personale le aveva sottoposto una modifica dell'orario di lavoro con un turno mattutino d'uno pomeridiano, ancora in violazione della prescrizione medica. ... si era sentita male ed era stata portata al pronto soccorso.
Nel corso del giudizio si erano verificati anche spiacevoli episodi di aggressione nei suoi confronti da parte di altre lavoratrici.
Nel corso dell'udienza del 18 gennaio 2017, il giudice ordinava effettuarsi consulenza tecnica medico-legale al fine di valutare l'idoneità della ricorrente a svolgere le proprie mansioni nella fascia oraria serale.
L'incarico al CTU veniva conferito nel corso dell'udienza dell'11 maggio 2017. Depositato l'elaborato ed acquisite, con atto separato, le risposte alle osservazioni dei CTP, il c.t.u. veniva poi chiamato a chiarimenti per l'udienza del 15 novembre 2017 giorno in cui gli veniva assegnata un'integrazione della perizia, volta ad indagare l'incidenza del turno contestato sui disturbi depressivi e della alimentazione di cui soffriva ... . Per questo supplemento di indagine, il consulente tecnico si avvaleva dell'ausiliario specialista in psichiatria, Dott.ssa ... .
Depositato anche questo testo elaborato, all'udienza del 6 luglio 2018, pertanto, mutata la persona fisica del giudice, la causa veniva posta in decisione.

 

Diritto



1. Il tema del decidere riguarda esclusivamente il giudizio emesso dalla Commissione medica di cui all'art. 41, comma 9, D.Lgs 81/2008, la quale, nella seduta del 21 marzo 2016, dichiara la lavoratrice di ... s.p.a. ... "idonea alla mansione con turno mattutino fisso; no movimenti ripetuti arti superiori e no postura fissa" (doc. 16 fase.· .). ·
Il medico competente, sulla base degli esiti delle visite mediche, aveva in precedenza espresso il proprio giudizio di idoneità senza prescrizioni (doc. 13 fase. .), ragione per la quale la lavoratrice aveva adito la Commissione medica presso l'ATS di Milano.
Rileva sul punto il fatto per cui la lavoratrice (con mansione di "ausiliario vendita-cassiere''"), da tempo (2009) chiedeva invano al proprio datore di svolgere il proprio turno di lavoro esclusivamente della fascia oraria diurna, cioè dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e ribadisce tale richiesta (avallata la referto della commissione) in questo giudizio.

2. Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica), "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".
Ove il datore di lavoro non condivida la valutazione medica, può chiedere chiarimenti al medico competente, può avvalersi del ricorso di cui all'art. 41, comma 9, D.lgs. 81/2008 od anche delle visite di cui all'art. 5, comma 3, legge 300/1970 o, ancora, promuovere specifica azione giudiziale di accertamento.
Tale schema procedurale, che risulta da una lettura sistematica delle norme vigenti, impedisce di condividere la eccezione di inammissibilità o di improcedibilità sollevata da ... come del resto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo ... evidentemente la parte controinteressata.

3. L'azione di accertamento avviata da ... s.p.a., che, invero, ha avuto un percorso in concreto assai farraginoso (sono presenti agli atti di causa tre relazioni del c.t.u., un elaborato principale del 19 settembre 2017 e due integrazioni del 16 ottobre 2017 e del 15 maggio 2018), ha però un esito univoco, fondato su una approfondita analisi medico-legale.
Tale esito consiste nell'affermare che "allo stato attuale, non sussistono motivazioni mediche tecnico-scientifiche che impediscano alla signora di prestare la propria attività lavorativa nelle ore pomeridiani e serali; pur in preserza delle patologie richiamate, la signora ... risulta clinicamente in grado di svolgere il compito turno lavorativo, sia continuativamente si è suddiviso in mattutino/pomeridiano, con le limitazioni posturali e di movimentazione prescritte" (primo elaborato, p. 19, esito confermato dai successivi due).
Tutti i dubbi sollevati dalla lavoratrice (sia della sua difesa tecnica, sia dei suoi consulenti di parte), hanno trovato idonea risposta in una trattazione approfondita dotata di una specificità analitica tale da assicurare piena validità logica ai risultati.
In particolare, si legge nell'elaborato datato 15 maggio 2018 che, sulla base della relazione resa dall'ausiliario psichiatra, "non sussistono aspetti di carattere clinico che indichino una possibile incidenza negativa del turno lavorativo contestato sui disturbi depressivi dell'alimentazione di cui la sig.ra ... soffre" (p. 4).
Ne consegue che va pronunziato l'accertamento chiesto da ... e cioè che ... è idonea a svolgere le mansioni di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita nella fascia oraria pomeridiana e/o serale.
La domanda ex art. 96 c.p.c. di : va quindi dichiarata assorbita.

4. Sussistono gravi motivi, relativi alla non uniformità delle pronunzie mediche succedutesi nella vicenda, per compensare integralmente le spese del giudizio.
 


P.Q.M.
 



Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, cosi decide:
1) accerta e dichiara che la signora era idonea a svolgere le mansioni di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita nella fascia oraria pomeridiana e/o serale;
2) compensa integralmente fra le altre parti le spese del giudizio.
Cosi deciso il 6 luglio 2018.
Il giudice Dott. Giorgio Mariani