Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 17 marzo 2022, n. 9007 - Caduta dall'alto. Responsabilità dell'appaltatore di lavori. Prescrizione


 

 

Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 22/02/2022
 

 

Fatto




1. La Corte di appello di Torino il 3 maggio 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ivrea il 3 maggio 2018 all'esito del dibattimento ha riconosciuto S.M. responsabile del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, fatto commesso il 16 luglio 2014, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, a favore della parte civile D.B., cui è stata assegnata una provvisionale.

2. I fatti, in sintesi, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito.
Il 16 luglio 2014 D.B., operaio dipendente della s.r.l. "B.D. Torino impianti", mentre lavorava, intento ad accostare coppi alla lamiera sulla copertura del tetto di un'abitazione senza alcuna protezione né individuale (ad es., imbracature, linee-guida) né collettiva (ad es., reti di protezione), è precipitato dall'altezza di circa 6,50 metri, riportando plurime gravi fratture.
E' emerso che la proprietà dell'immobile aveva affidato alla s.r.l. "Green Energy" la installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura e che poi i lavori erano stati sub-appaltati alla società "B.D. Torino Impianti", il cui legale rappresentante, DA.B. (figlio dell'infortunato D.B.), è stato imputato, in cooperazione colposa ai sensi dell'art. 113 cod. pen., dello stesso reato addebitato a S.M., legale rappresentante della società "Green Energy".
A DA.B. (separatamente giudicato) si è contestato di avere omesso di adottare misure di protezione, collettive e individuali, atte ad evitare cadute dall'alto; e all'odierno ricorrente, appunto nella veste di legale rappresentante della soc. "Green Energy" e di appaltatore dei lavori, si è addebitato di avere violato sia l'art. 97, commi 1 e 2, sia l'art. 26, comma 1, lett. a), del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere omesso di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione dell'ordine di lavoro impartito all'impresa sub-appaltatrice "B.D. Torino impianti", così da consentire che tale società operasse in cantiere senza che fossero adottate misure di protezione collettive ed individuali idonee ad evitare il rischio di cadute dall'alto, e per avere omesso di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa "B.D. Torino impianti", verifica che avrebbe consentito di appurare che tale impresa non aveva idonee competenze e personale qualificato per effettuare i lavori in quota oggetto dell'appalto.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia violazione di legge (il secondo ed il terzo motivo) e difetto di motivazione, anche sotto il profilo della asserita mancanza della stessa (il primo ed il terzo motivo).
3.1. Con il primo motivo lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, del reato contestato.
Le sentenze di merito avrebbero raggiunto conclusioni in contrasto con significativa parte del compendio probatorio emerso dall'istruttoria.
Si rammenta che le decisioni del Tribunale e della Corte di appello fondano la conclusione che l'imputato S.M. sapesse dell'inizio dei lavori da parte della società subappaltatrice essenzialmente su due documenti, uno relativo all'invio dei materiali da parte della "Green Energy" al cantiere (documento di trasporto del 20 giugno 2014 ed e-mail del 4 luglio 2014) ed un altro avente ad oggetto la comunicazione da parte della "Green Energy", in data 16 giugno 2014, al Comune dell'inizio dei lavori; documenti interpretati anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato.
Ad avviso del ricorrente, i due documenti, l'uno mera comunicazione interna e l'altro comunicazione doverosa alla pubblica amministrazione, sarebbero comunque res inter alios acta e risulterebbero irrilevanti ai fini dell'eventuale responsabilità dell'appaltante, non essendo idonei a dimostrare che S.M. fosse a conoscenza dell'effettivo avvio dei lavori. Infatti, in base all'allegato A) al contratto - il cui contenuto sembrerebbe essere stato trascurato dai Giudici di merito - stipulato tra "B.D. Torino impianti" e "Green Energy", la prima società prima di iniziare avrebbe dovuto attendere di ricevere dalla seconda un'apposita comunicazione di contattare il cliente per confermare la data di inizio dei lavori, comunicazione in realtà mai effettuata, sottolineandosi che tale argomento era già stato svolto con memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (inviata alla Corte di merito il 26 aprile 2021 ed allegata al ricorso).
La condanna sarebbe stata basata, dunque, su un travisamento della prova e su mere congetture.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 521-522 cod. proc. pen., violazione cioè del principio di correlazione tra i fatti indicati nell'imputazione ed i fatti attributi in sentenza.
Richiamato l'editto acc.usatorio e la motivazione della sentenza impugnata (p. 9), si sottolinea criticamente che, mentre l'editto contiene contestazioni di condotte solo omissive, invece la condanna è intervenuta anche per condotte attive, con modifica effettuata dal Giudice, che avrebbe individuato autonomamente un "fatto nuovo", cioè la «"condotta attiva" [...] consistente nell'invio della comunicazione di inizio lavori al Comune» (così alla p. 12) in violazione del diritto di difesa.
3.3. Infine, con l'ultimo motivo S.M. censura sia violazione dell'art. 97, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 81 del 2008 quanto agli specifici profili di colpa contestati all'imputato quale appaltante della persona offesa sia mancanza di motivazione relativamente ai primi due motivi di appello con cui si denunciava l'errata applicazione, appunto, dell'art. 97, commi 1 e 2, d. lgs. n. 81 del 2008.
La erronea valutazione degli elementi probatori già denunciati con il primo motivo avrebbe comportato di conseguenza la erronea applicazione della disciplina prevista dalla normativa antinfortunistica. S.M., invece, non si sarebbe sottratto ai suoi obblighi di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, alcune prove dichiarative (D.B., persona offesa; R.M., testimone; imputato S.M.), i cui verbali si allegano al ricorso, dimostrerebbero che il cantiere era ancora in fase di allestimento ed inattivo, che vi era stato un mero sopralluogo di fattibilità e che la "Green Energy" aveva verificato la inidoneità degli installatori e si era già rivolta ad una società esterna.
Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.
3.4. Con istanza pervenuta il 23 dicembre 2021 la Difesa dell'imputato ha chiesto la trattazione orale del processo.
 

 

Diritto




1. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione massimo pari a sette anni e sei mesi (fatto, 16 luglio 2014 + sette anni e sei mesi = 16 gennaio 2022; nessun· rinvio chiesto dalla Difesa; non risultano eventi sospensivi) .
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riferimento al tema dell'esame del contenuto dell'allegato A) al contratto stipulato tra B.D. Torino impianti" e "Green Energy", da cui emergerebbe, secondo la prospettazione difensiva, che la "Green Energy" avrebbe dovuto contattare la B.D. Torino impianti prima di dare concreto inizio ai lavori. L'esame del contratto, infatti, è stato espressamente sollecitato nella memoria difensiva (pp. 2-3) del 21 aprile 2021, in pari data inviata tramite posta elettronica certificata alla Corte di appello per l'udienza del 3 maggio 2021 (sviluppando l'aspetto della non avvenuta attivazione del cantiere di cui al primo motivo di appello), senza però trovare alcuna risposta da parte della Corte territoriale. Si tratta di profilo che potrebbe, in effetti, risultare determinante per la valutazione della posizione del ricorrente, legale rappresentante della "Green Energy", primo appaltatore dei lavori, poi sub­appaltati alla "B.D. Torino Impianti".
Pertanto, sussistono presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la sussistenza della causa estintiva del reato a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata dopo la sentenza impugnata.
Non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo, all'evidenza, circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Il mancato esame del motivo di impugnazione incentrato sull'esame del contenuto della clausola contrattuale relativa all'inizio dei lavori impedisce la decisione nel merito sulle statuizioni civili e determina l'annullamento della sentenza impugnata anche agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.

2. Si impone, pertanto, la statuizione in dispositivo.


 

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 22/02/2022.