Tipologia: Accordo territoriale applicativo d.lgs 81/2008
Data firma: 14 dicembre 2020
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2021
Parti: Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs
Settori: Commercio-Turismo, Reggio Emilia
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Sommario:


Accordo territoriale applicativo del d.lgs 81/2008 CCNL T.D.S.

Il giorno 14.12.2020 con modalità da remoto, si sono incontrati Confcommercio Imprese per l'Italia di Reggio Emilia, […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Turismo, […] Filcams Cgil di Reggio Emilia, […] Fisascat Cisl Emilia Centrale e […] Uiltucs di Reggio Emilia […]

Premesso
Che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs. 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza;
Che gli artt. 47, 48 e 50 del D.lgs. 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni.
Che l'art. 51 del D.lgs. 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici, rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio.
Che il D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui all'art. 50, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Che gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008.
Che in data 3.03.2020 veniva sottoscritto tra le parti l'accordo per la costituzione dell'OPP per la provincia di Reggio Emilia
Considerato
Che le Parti ritengono impegno comune e prioritario, favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Che il sistema delle aziende del Commercio Distribuzione e Servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività imprenditoriali, in cui, proprio per il ridotto numero degli addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del Sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza.
Che le Parti concordano, sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli Organismi Paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Che le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.lgs. 81/2008 con un particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro.
Tutto ciò premesso le parti concordano e stipulano il seguente accordo

1. Ambito di applicazione
Che in data 25.09.2019 Confcommercio Imprese per l'Italia di Reggio Emilia chiedeva la rinegoziazione dello stesso;
Il presente accordo ha validità per tutte le Aziende della Provincia di Reggio Emilia, che rientrano nell'ambito di applicazione del CCNL e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, le normative legislative che regolano il rapporto di lavoro e la sua tutela e che siano aderenti a Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Reggio Emilia

2. Costituzione dell'organismo Paritetico Provinciale OPP
Le parti con il presente Accordo costituiscono l'organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
L'OPP che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Reggio Emilia, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Reggio Emilia e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. della Provincia di Reggio Emilia: Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs

3. Compiti Organismo Paritetico Provinciale
L'Organismo Paritetico Provinciale (OPP) di cui al precedente punto 2, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1- Costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione del diritto di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2- Supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.lgs. 81/2008
3- Promuove attività di formazione su richiesta delle imprese e/o dei lavoratori o loro rappresentanti
4- Riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2011.
5- Effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro in ambito territoriale.
Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, 1'OPP potrà ricercare collaborazioni con gli Organismi e le Istituzioni che operano nel Territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. Sistema di rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (RLST)
Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale citato del 18.11.1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui agli artt. 47 e 48 del T.U. D.lgs. 81/2008 le Parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 48 T.U. D.lgs. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 T.U. D.lgs. 81/2008, secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza. I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori, sono designati nel numero di tre dalle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori; i nominativi degli stessi verranno comunicati dall'Organismo Paritetico Provinciale costituito presso l'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Reggio Emilia.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative, nell'ambito del settore, ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi Paritetici previsti dal presente accordo.
In sede di OPP si predisporranno periodicamente, anche su richiesta del RLST e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.
L'RLST dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le parti procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile.
La revoca dell'incarico del RLST dovrà in ogni caso essere ratificata dall'OPP.
L'RLST può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento.
Rimane fermo per le aziende di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esame congiunto presso la sede dell'OPP con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

5. Finanziamento
Le parti concordano che, in attesa siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale rientra nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Reggio Emilia, senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.
Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo, fatta salva l'applicazione del medesimo fino al momento della suddetta attuazione.

6. Decorrenza e validità dell'accordo
Il presente accordo avrà validità dal 1 gennaio 2021 e sino al 31.12.2021. Successivamente si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti con un preavviso di 3 mesi.