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Categoria: Cassazione penale
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Appalto e Contratto d'opera
Cantiere Temporaneo e Mobile
Infortunio sul Lavoro
Responsabilità del titolare di un'impresa esecutrice dei
lavori di costruzione di un fabbricato a cui viene mosso l'addebito di non aver
dotato un punteggio di idonee e specifiche opere provvisionali atte ad eliminare
il pericolo di caduta e segnatamente di parapetti regolamentari e di tavole
fermapiede.
Era infatti accaduto che un lavoratore dipendente della ditta R., che aveva
ricevuto in subappalto i lavori di tamponamento del manufatto, mentre era
intento ad operare sul ponteggio perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo con
conseguenze letali.
Ricorre in Cassazione - Rigetto.
La Corte afferma che: "La pronunzia impugnata evidenzia
che la ditta R., presso cui la vittima prestava attività lavorativa e che aveva
assunto il subappalto delle opere di tamponamento del manufatto, era una modesta
organizzazione artigianale alle cui dipendenze non risultavano che due o tre
operai e che non disponeva della pur minima attrezzatura;
tanto che fu lo stesso imputato a rendere disponibile ogni struttura, compreso
il ponteggio che venne materialmente posto in opera dal figlio. Il G., dunque,
non poteva in alcun modo confidare che il titolare della ditta che aveva assunto
il subappalto fosse in grado di dotare il ponteggio delle opere provvisionali
necessarie mettendo in sicurezza i lavoratori addetti ad opere da eseguire
collocandosi sul ponteggio medesimo. Egli aveva quindi l'obbligo di assicurarsi
che il ponteggio da lui fornito ad una ditta di assoluta modesta idoneità
tecnica fosse munito dei necessari presidi antinfortunistici. Tale condotta,
secondo la Corte, evidenzia una colpa assai grave per la totale indifferenza
dimostrata verso la sicurezza dell'ambiente di lavoro."
Ancora:
"il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei
rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni
e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante
reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e
di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, in
modo che risulti sempre garantita la sicurezza delle
lavorazioni.
In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il
principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui,
in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli
obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati
rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna
ingerenza di un soggetto rispetto all'altro".
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIZZO Aldo Sebastian - Presidente -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) G.P. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA
ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Alessandria
ha affermato la responsabilità di G.P. in ordine al reato di
omicidio colposo con violazione delle norme sulla prevenzione
degli infortuni sul lavoro; e lo ha altresì condannato al
risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Torino.
L'imputazione attiene ad un infortunio sul lavoro.
Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di
merito, un lavoratore intento ad operare su un ponteggio per
l'esecuzione del tamponamento esterno di un edificio in
costruzione, perdeva l'equilibrio precipitando in terra con
conseguenze letali.
All'imputato, nella veste di proprietario del ponteggio e di
titolare dell' impresa esecutrice dei lavori di costruzione del
fabbricato, viene mosso l'addebito di non aver dotato lo stesso
punteggio di idonee e specifiche opere provvisionali atte ad
eliminare il pericolo di caduta e segnatamente di parapetti
regolamentari e di tavole fermapiede. Il lavoratore deceduto era
dipendente della ditta individuale R.che aveva ricevuto
subappalto dei lavori di tamponamento del manufatto in
questione.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il difensore
deducendo due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che erroneamente è stata configurata
la responsabilità dell'imprenditore appaltante, giacchè essa può
essere ritenuta solo nei casi in cui si configuri una ingerenza
nell'esecuzione dell'opera posta in essere in subappalto.
Nel caso di specie la Corte d'appello ha tratto argomento
esclusivamente dalla giovane età del titolare della ditta R. e
dal fatto che l'azienda in questione aveva una modesta
organizzazione ed annoverava alle proprie dipendenze sono due o
tre operai; senza considerare che tali circostanze non
esoneravano la ditta appaltatrice dal dovere di usare la normale
diligenza nell'esecuzione di opere edili.
2.2 Con il secondo motivo si deduce illogicità della motivazione
per ciò che attiene alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
La Corte d'appello ha negato il beneficio richiesto pur
ammettendo che il danno è stato integralmente risarcito e che
sono intercorsi sette anni tra l'unico precedente penale e la
data della commissione del reato per cui si procede.
3.11 ricorso è infondato.
3.1 La pronunzia impugnata evidenzia che la ditta R., presso cui
la vittima prestava attività lavorativa e che aveva assunto il
subappalto delle opere di tamponamento del manufatto, era una
modesta organizzazione artigianale alle cui dipendenze non
risultavano che due o tre operai e che non disponeva della pur
minima attrezzatura;
tanto che fu lo stesso imputato a rendere disponibile ogni
struttura, compreso il ponteggio che venne materialmente posto
in opera dal figlio.
Il G., dunque, non poteva in alcun modo confidare che il
titolare della ditta che aveva assunto il subappalto fosse in
grado di dotare il ponteggio delle opere provvisionali
necessarie mettendo in sicurezza i lavoratori addetti ad opere
da eseguire collocandosi sul ponteggio medesimo. Egli aveva
quindi l'obbligo di assicurarsi che il ponteggio da lui fornito
ad una ditta di assoluta modesta idoneità tecnica fosse munito
dei necessari presidi antinfortunistici.
Tale condotta, secondo la Corte, evidenzia una colpa assai grave
per la totale indifferenza dimostrata verso la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
Tale ricostruzione dei fatti, non contestabile nella presente
sede di legittimità, fonda correttamente l'affermazione di
responsabilità.
Essa, infatti, confuta la tesi difensiva secondo cui l'attività
svolta dalla ditta R. si svolgesse in una sfera di assoluta
autonomia, tanto da giustificare l'esonero da responsabilità del
titolare della ditta che aveva subappaltato alcune opere.
A tale riguardo occorre rammentare che nel sistema normativo
della sicurezza del lavoro vigente prima del testo unico sulla
sicurezza introdotto con il
D.Lgs. n. 81 del 2008, il
D.Lgs. n. 626 del 1994 conteneva il nucleo centrale ed i
principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro.
Tuttavia ad esso si affiancavano discipline di settore, che in
parte derogavano o integravano quel nucleo del sistema.
Una delle discipline di settore era costituita dal
D.Lgs. n. 494 del 1996 relativo ai cantieri temporanei o
mobili.
Tale corpo normativo recava disposizioni riferite a figure
tradizionali del sistema, come il datore di lavoro delle imprese
esecutrici dell'opera (
artt.
8,
9,
20), il dirigente ed il preposto (artt. 8 e 20).
Accanto ad esse si poneva la figura del committente, posta al
vertice dell'intreccio di soggetti cui era demandata la gestione
della sicurezza del lavoro.
In particolare il D.Lgs. n. 494 prestava speciale attenzione
alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel
medesimo cantiere, di più imprese. Esso prevedeva, in alcuni
casi, la presenza già nella fase progettuale, di una figura
denominata coordinatore per la progettazione. Analogamente,
nella fase esecutiva, era prevista la figura del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori (
art.
3).
Lo stesso Decreto dettagliatamente definiva, agli
artt. 4 e
5, i compiti di tali figure, imponendo particolarmente,
nella fase esecutiva, l'obbligo di verificare, con opportune
azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti; nonchè quello di organizzare la
cooperazione e il coordinamento delle attività nonchè la
reciproca informazione (art.
5).
La particolare attenzione al tema della coordinamento
dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di
fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva, era altresì rimarcata nel successivo
art.
12 che definiva in dettaglio le caratteristiche del piano
di sicurezza e di coordinamento.
Tale disciplina costituiva specificazione di quella generale
contenuta nel
D.Lgs. n. 626 del 1994 art. 7, che poneva
l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra i datori di
lavoro operanti in caso di contratto di appalto.
In conclusione il legislatore ha mostrato particolare
consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di
diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione,
imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti
coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo
attento e consapevole, in modo che risulti sempre garantita la
sicurezza delle lavorazioni.
In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il
principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui,
in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli
obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati
rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna
ingerenza di un soggetto rispetto all'altro (da ultimo Cass. 4^,
5 giugno 2008, Rv. 240314).
Tale situazione di radicale separazione in effetti, isola,
almeno tendenzialmente, le diverse attività e le connesse sfere
di responsabilità dei soggetti che ad esse presiedono.
Nel caso di specie tale radicale separazione con tutta evidenza
non sussiste, giacchè l'imputato ha integrato l'attività del
subappaltatore nel complessivo contesto del cantiere di edile
giungendo sino ad installare il ponteggio che avrebbe dovuto
essere utilizzato dallo stesso subappaltatore.
In conseguenza, come correttamente ritenuto dai giudici di
merito, l'imputato non era per nulla esonerato dall'obbligo di
predisporre un ponteggio conforme alla normativa vigente e di
assicurare che esso fosse corrispondente alle esigenze imposte
dall'attività che era in corso di esecuzione.
3.2 Pure è infondato è il secondo motivo poichè la Corte
d'appello, con apprezzamento immune da vizi logici e quindi non
sindacabile nella presente sede di legittimità, rimarca la
particolare gravità della condotta ed il negativo profilo di
personalità che emerge dalla precedente condanna per reato
analogo.
Lo stacco temporale tra le condanne, da solo, non è in grado di
vulnerare tale argomentata ponderazione.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato. Segue per
legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009