Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 21 marzo 2022, n. 9005 - Infortunio in itinere


 

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 21/03/2022
 

 

Fatto
 


Con sentenza dell'8/1/2018 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia Trib. Cassino n. 694/2012, di parziale accoglimento della domanda proposta dal sig. A.M. nei confronti dei sigg. Roberto e Luciano DG. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il 28/7/2004 sulla via Casilina in Cassino, e, -per quanto ancora d'interesse in questa sede-, ha parzialmente accolto la domanda originariamente spiegata dall'intervenuto INAIL di <<rivalsa nei confronti dei DG. e della Carige di quanto corrisposto in favore del danneggiato A.M. a titolo di indennizzo, versato nella causa di lavoro per infortunio in itinere>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'INAIL propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resistono con separati controricorsi la società Amissima Assicurazioni s.p.a. ( già Carige Assicurazioni s.p.a. ) e il A.M., il quale ultimo ha presentato anche memoria.
 

 

Diritto



Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1916 c.c., 142 d.lgs. n. 209 del 2005, 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.
Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine al rimborso del costo aggiornato dell'infortunio, limitandosi a <<respingere il motivo di appello incidentale, confermando la statuizione di condanna resa in primo grado>>.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa corte ha già avuto modo di affermare, la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi e, quindi, una mutatio libelli, integrando, invece, una mera emendatio libelli, come tale ammissibile sia nel corso del giudizio di primo grado che in grado di appello ( v. Cass., 19/4/2010, n. 9266; Cass., 28/6/2006, n. 14961 ).
Con particolare riferimento all'azione di regresso dell'INAIL, si è al riguardo precisato che le variazioni di ammontare del credito conseguenti alle variazioni quantitative della rendita e, in generale, delle prestazioni erogate dall'Istituto quale credito di valore deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, sicché va dal giudice liquidato -se ne ricorrono le condizioni anche d'ufficio- il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto originariamente dedotto per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, potendo esso essere richiesto anche in sede di gravame senza la necessità di proposizione di appello incidentale, trattandosi di mera precisazione del petitum relativo alla domanda già posta (cfr. Cass., 2/3/2016, n. 4089; Cass., 9/3/2012, n. 3704; Cass., 21/3/2003, n. 4193. E già Cass., 27/1/1993, n. 995 e Cass., 24/10/1991, n. 11296 ).
Si è ulteriormente sottolineato che nel giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 l'Istituto può chiedere in appello una somma maggiore di quella pretesa in primo grado in conseguenza della riliquidazione della rendita (corrisposta all'infortunato) a seguito di sopravvenuti miglioramenti della medesima, ancorché con riferimento al danno subito dall'infortunato, in quanto tale richiesta non muta la causa petendi della domanda iniziale, risolvendosi in una mera precisazione del petitum ( v. Cass., 8/11/1994, n. 9254; Cass., 10/9/1990, n. 9307 ).
Orbene, i suindicati principi risultano dalla corte di merito invero disattesi nell'impugnata sentenza.
Ascritto nel giudizio di merito il sinistro in argomento alla paritaria responsabilità dei conducenti dei veicoli, la domanda di surrogazione ex artt. 1916 c.c. ( che costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato realizzantesi nel momento della comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga, sicché nella conseguente azione ha rilievo soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo: v. Cass., Sez. Un., 29/4/2015, n. 8620 ) e 142 d.lgs. n. 209 del 2005 dall'odierno ricorrente proposta dopo aver versato -trattandosi di infortunio in itinere- l'indennizzo in favore del A.M., è stata parzialmente accolta dal giudice di prime cure, che ha deciso allo stato degli atti ( avendo l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale ritirato il proprio fascicolo ) senza prendere in considerazione la domanda di aggiornamento dell'infortunio con la relativa rivalutazione monetaria.

Nell'impugnata sentenza, in violazione dei suindicati principi la corte di merito ha invero confermato sul punto la pronunzia del giudice di prime cure, tra l'altro benché l'odierno ricorrente e allora appellante incidentale avesse di nuovo depositato il prospetto aggiornato.
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto, nei suindicati termini e limiti, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.
 


La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.
Roma, 2/12/2021