Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona
Ordinanza 1° febbraio 2022, n. 9/2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, secondo cui l’Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 della medesima legge e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
VISTO ancora, l’art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
CONSIDERATO che l’art. 8 comma 3 lett. m) legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, dispone che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
VISTO il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
VISTO il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall’art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
VISTO l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione, prorogato da ultimo fino al 31.12.2021;
VISTO il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, recante Misure urgenti riconnesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 così come convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;
VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;
VISTO il D.P.C.M. 23 settembre 2021 a mente del quale a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella svolta in presenza e che nell’attuazione di quanto sopra le stesse assicurano il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19 impartite dalle competenti Autorità;
VISTO il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
VISTE le Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021;
VISTO il prescritto protocollo operativo elaborato ai sensi dell’art. 1 D.L. 21 settembre 2021 n. 127 ed adottato con Ordinanza n. 27/2021 del 14.10.2021, in coerenza ed in attuazione delle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 12 ottobre 2021, con cui sono state implementate le procedure di verifica delle certificazioni dei dipendenti di questo Ente all’ingresso degli Uffici attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, che consente di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19, senza alcuna registrazione e conservazione nel dispositivo dei dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy.
VISTO il protocollo sottoscritto con le R.S.A. in data 14.10.2021 in materia di prevenzione e sicurezza dei dipendenti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale sui luoghi di lavoro in ordine alla prosecuzione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, questo vieppiù considerata la circostanza che l’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici era quella degli utenti ovvero di coloro i quali si presentavano presso gli Uffici per la erogazione del servizio che questa AdSP è tenuta a prestare.
CONSIDERATO che, con il medesimo protocollo, in relazione ai servizi forniti all’utenza, questo Ente, quale datore di lavoro, ha predisposto le misure di contenimento affidate al documento sottoscritto di concerto con le R.S.A. ed applicabili anche all’utenza, al fine di evitare la circostanza che ivi potessero accedere soggetti non tenuti ad esibire o a possedere il green pass e che questo potesse comportare rischi di esposizione al contagio per il personale dipendente, soggetto invece alle previsioni recate dal D.l. 127/2021;
VISTO il D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, con cui sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contenimento del Covid 19;
VISTO in particolare, l'art. 1 D.L. 1/2022 che introduce nell'ambito del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, una nuova disposizione ovverosia l'art. 4-quater, a mente del quale, a decorrere dall' 8 gennaio 2022 e sino al 15 giugno 2022, è previsto l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti che abbiano compiuto, o che compiranno in tale arco temporale, i 50 anni di età.
CONSIDERATO che, in correlazione a tali misure, il medesimo art. 1, inserendo nell'ambito del richiamato D.L. 44/2021 l'art. 4-quinquies, prevede che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, le persone di età superiore ai 50 anni, siano essi lavoratori pubblici o privati, hanno l’obbligo di possedere per l'accesso ai luoghi di lavoro il green pass "rafforzato" e siano tenuti ad esibirlo, quale requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
CONSIDERATO che i soggetti che ne siano sprovvisti non possono accedere ai luoghi di lavoro e sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022 e che per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
CONSIDERATO altresì, che, nei casi in cui la vaccinazione sia legittimamente omessa o differita, ai sensi del suddetto art. 4-quater, comma 2, il datore di lavoro adibisce i soggetti interessati anche a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da limitare i rischi di diffusione del virus.
CONSIDERATO che l'irrogazione delle sanzioni connesse alla mancata verifica del possesso del green pass "rafforzato" e all'accesso ai luoghi di lavoro in assenza dello stesso è di competenza dei prefetti, che vi provvedono con l'osservanza, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
CONSIDERATO che l’obbligo di esibizione del green pass è stato previsto oggi per ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività, ivi inclusi i visitatori, che ivi si rechino per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.
FERMI RESTANDO gli obblighi riconnessi alle misure di prevenzione adottate da questo Ente in materia di prevenzione della diffusione del Covid19, cui l’utenza dovrà comunque attenersi (utilizzo mascherina, disinfezione, distanza di sicurezza, rilevazione della temperatura), nonché gli obblighi comunicativi discendenti dal CCNL porti, alla parte datoriale nel caso in cui il lavoratore riporti sintomi del Covid o che risulti positivo all’esame clinico, al fine di astenersi dal lavoro;
VISTO l’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici anche agli utenti, ovvero a coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare: ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 D.L. 1/2022 che ha previsto la modifica del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 estendendo l’obbligo di certificazioni verdi Covid 19 per l’accesso ai pubblici Uffici (cfr. lett. b.).
CONSIDERATO che i visitatori e gli utenti che dovessero accedere a qualunque altro titolo dovranno, pertanto, essere muniti della certificazione verde dovuta ed esibirla.
CONSIDERATO che, in coerenza a quanto sopra, il processo di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 continuerà ad essere effettuato attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19;
CONSIDERATO che l’App Verifica C19, una volta installata sul dispositivo mobile, consente di effettuare le verifiche delle certificazioni anche in assenza di connessione internet (modalità offline) e di non registrare nel dispositivo i dati delle certificazioni sottoposte a controllo, in applicazione del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento 2016/679 (EU) nel pieno rispetto della normativa privacy;
VISTA la comunicazione alle R.S.A. giusta prot. PAR-000389-24.01.2022, in riscontro all’istanza rivolta all’Ente dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali con missiva assunta al protocollo n. ARR-000279-12.01.2022;
VISTI il verbale della riunione svoltasi con le R.S.A. unitamente al R.L.S. in data 26.01.2022, nonché quello del 01.02.2022;
SENTITO per gli aspetti di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del personale dipendente il R.S.P.P. di questo Ente;
VISTI gli atti d’ufficio;
 

ORDINA

ART. 1

È approvato e reso esecutivo l’aggiornamento del Protocollo Covid, recante le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine alla certificazione verde Covid 19, nonché la compiegata Informativa sulla verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”.
 

ART. 2

Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per gli adempimenti di competenza, fatte salve le verifiche previste dalla generale normativa vigente e fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato per la data del 15.06.2022, delegando formalmente il Dirigente f.f. Personale ed AA.GG., cui sono ascritte le prerogative di cui al comma 5 dell’art. 1 D.L. 127/2021, quale soggetto incaricato dell’accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla suddetta disciplina.
Le sole attività materiali di verifica dell’autenticità e della validità delle certificazioni verdi COVID 19 sono confermate in capo alla società C.M. Service, affidataria del servizio di Servizio di portierato per la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la durata di anni tre e verranno svolte dal personale dipendente della società attraverso l’utilizzo della app gratuita di verifica nazionale denominata Verifica C19, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI, consentendo di leggere il QR code della Certificazioni verdi COVID-19.
 

ART. 3

Manda agli Uffici della Direzione Personale ed AA.GG. per la pubblicazione del presente provvedimento unitamente all’allegato protocollo ed alla prescritta informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, sul sito istituzionale dell’Ente - Amministrazione Trasparente, nonché per la affissione all’ingresso dei locali di questa ADSP.
 

ART. 4

La presente Ordinanza produce effetti a decorrere dalla data del 15.02.2022 e verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente oltre che trasmessa a tutto il personale dipendente.

Ancona, il 01.02.2022

Il Commissario Straordinario
Giovanni Pettorino