Cassazione Civile, Sez. Lav., 23 marzo 2022, n. 9495 - Nesso causale tra patologia e attività di lavoro quale operaio elettricista


 

 

 

Presidente: RAIMONDI GUIDO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA
Data pubblicazione: 23/03/2022
 

 

Fatto



1. Con sentenza n. 7576/2017 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, accertato che la patologia "fibrosi polmonare diffusa da asbesto comportante insufficienza respiratoria cronica", dalla quale era affetto A.C., era derivata eziologicamente dalla attività lavorativa dal suddetto prestata alle dipendenze di ENEL Distribuzione s.p.a., ha dichiarato il diritto degli appellanti, quali eredi dell'originario ricorrente, nei limiti delle rispettive quote, al risarcimento del conseguente danno differenziale pari all'80%, per il periodo dal febbraio 2008 all'8 gennaio 2010, data del decesso del A.C. e condannato ENEL Distribuzione s.p.a. al pagamento a tale titolo della somma di € 605.029,25 al netto della quota di danno biologico maturata a in favore del de cuius per il periodo da febbraio 2006 al gennaio 2010 a carico dell'INAIL; ha dichiarato, inoltre, la patologia in oggetto malattia professionale permanentemente invalidante nella misura dell'80% a decorrere dal febbraio 2008 sino al decesso e nella misura del 75% nel periodo tra il 2 febbraio 2006 all'8 gennaio 2008 e condannato l'INAIL al pagamento dei ratei di rendita diretti maturati dal 2.2.2006 all'8.1.2010, da quantificarsi in separato giudizio, oltre accessori di legge.

2. La Corte di merito ha ritenuto dimostrato, in dichiarata adesione agli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in seconde cure, il nesso causale tra la patologia sofferta dal A.C. e l'attività di lavoro da questi prestata quale operaio elettricista presso Enel Distribuzione s.p.a., attività implicante esposizione a polveri di amianto, e rilevato che la società datrice di lavoro non aveva formulato alcuna indicazione circa le misure di sicurezza che avrebbe dovuto adottare, come viceversa suo onere; tanto comportava il riconoscimento in favore del A.C. del diritto al risarcimento del danno biologico differenziale ai sensi dell'art. 2087 cod. civ. sulla base della quantificazione operata dal consulente tecnico di ufficio che aveva tenuto conto anche della patologia extralavorativa concorrente nella determinazione dell'exitus; il danno biologico, calcolato sulla base delle tabelle delle menomazioni di cui al DM 12.7.2000 attuativo dell'art. 13 d. lgs n. 38/2000, era stimato nella misura dell'80% con decorrenza dal febbraio 2008; per il periodo antecedente dal 2.2.2006 al gennaio 2008 doveva essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea stimabile in misura parziale al tasso medio del 75%; era infine da riconoscere il diritto del de cuius alla costituzione di una rendita diretta con condanna dell'INAIL al pagamento dei ratei maturati dal 2 .2.2006 (epoca di denunzia della tecnopatia) all'8.l.2010 (data del decesso) con quantificazione da formularsi in separato giudizio.

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E­ Distribuzione s.p.a. (già ENEL Distribuzione s.p.a.) sulla base di quattro motivi; L'INAIL ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi; gli intimati OMISSIS quali eredi di A.C. hanno resistito con unico controricorso ad entrambi i ricorsi.
Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

 

Diritto





Ricorso principale E- Distribuzione s.p.a.

1. Con il primo motivo di ricorso principale E- Distribuzione s.p.a. deduce nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata in relazione al mancato rilievo della inammissibilità dell'appello degli eredi A.C., che assume non essere conforme al paradigma legale dell'art. 434 cod. proc. civ. in punto di necessaria specificità dei motivi.
2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 116, comma 1, cod. proc. civ. e per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Denunzia grave illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento delle prove; in particolare censura la decisione per avere il giudice di appello, in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., affermato la responsabilità della datrice di lavoro per la patologia contratta dal A.C. senza procedere direttamente alla valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove testimoniali ma rimettendosi, in sostanza, alla scorretta e inesatta valutazione delle prove operata dal consulente tecnico d'ufficio; sostiene che l'esame diretto delle emergenze istruttorie avrebbe portato il giudice di appello ad una diversa ricostruzione della realtà fattuale sia in punto di esposizione del lavoratore a fibre aerodisperse di amianto, solo eventuale ed a dosaggi bassissimi, sia in punto di assolvimento da parte della società datrice di lavoro degli obblighi di informazione dei rischi connessi all'attività espletata dal lavoratore e di adozione delle indispensabili misure protettive.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. denunziando grave contraddittorietà, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti. Assume, in sintesi, che il giudice di appello, nel ricostruire il nesso causale tra malattia ed attività di lavoro avrebbe fatto riferimento ad argomenti scientifici destinati a sorreggere esclusivamente il rapporto di causalità tra mesotelioma pleurico ed esposizione ad amianto senza che gli stessi potessero valere anche in presenza della diversa patologia rappresentata fibrosi polmonare.

4. Con il quarto motivo di ricorso deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per grave contraddittorietà e illogicità della motivazione, censurando la sentenza impugnata per avere affermato, in adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, che la fibrosi cistica dalla quale risultava affetto il A.C. non costituiva un effetto collaterale della terapia farmacologica assunta dallo stesso in relazione ad un trapianto di fegato subito a causa della cirrosi epatica, affermazione che assume frutto della omessa valutazione della documentazione in atti.

Ricorso incidentale INAIL

6. Con il primo motivo di ricorso incidentale l'INAIL deduce nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione. Denunzia che dalla parte motiva della decisione si evinceva che nel periodo tra il 2 febbraio 2006 (data dell'istanza amministrativa) e il gennaio 2008 il A.C. era stato riconosciuto affetto da un periodo di inabilità temporanea la quale, tuttavia, non giustificava la condanna alla rendita diretta a carico dell'istituto.

7. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 66 d.P.R. n. 1124/1965 per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto del A.C. ad una rendita diretta pur avendo accertato in relazione al relativo periodo che sussisteva una inabilità temporanea parziale esclusa dalla tutela prevista contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell'art. 66 cit.

Esame dei motivi di ricorso principale

8. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto parte ricorrente non riporta nel ricorso per cassazione, in violazione del principio di specificità, i motivi formulati da controparte, come prescritto al fine della valida deduzione del mancato rilievo della nullità dell'appello ( v. Cass. 23/12/2020, n,. 29495 , Cass. 10/01/2012 ,n. 86; Cass. 21/05/2004 n. 9734).
9. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile.
9.1. Il giudice di appello ha dimostrato di prestare adesione alla consulenza tecnica di ufficio, dopo averne verificato la esaustività, persuasività e condivisibilità < < in tutte le sue parti sotto l'aspetto logico-scientifico>>, verifica della quale ha dato espressamente atto (v. sentenza, pag. 5). Tanto esclude la fondatezza dell'assunto dal quale muove la società ricorrente in ordine al fatto che il giudice di appello avrebbe demandato all'ausiliare una valutatazione delle emergenze istruttorie che è propria dell'attività giurisdizionale; il giudice di merito, infatti, non si è limitato alla passiva recezione delle conclusioni del consulente in punto di ricostruzione dell'esposizione a rischio del A.C. nell'espletamento dell'attività di lavoro alle dipendenze di ENEL Distribuzioni ma ha dimostrato di condividerle previo adeguato vaglio critico delle stesse, sorretto dal puntuale richiamo a tali emergenze (in particolare della prova orale).
9.2. La denunzia di violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. per come concretamente articolata risulta inammissibile in quanto si sostanzia nella mera critica al giudice di appello per avere attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dalla stessa norma di cui si denuncia la violazione (Cass. 09/06/2021 n. 16016; Cass. 30/09/2020 n. 20867).

9.3. Infine, neppure è ravvisabile la violazione dell'obbligo di motivazione, violazione che è censurabile solo ove la sentenza impugnata non renda percepibili le ragioni alla base della decisione (Cass. 07/04/2017 n. 9105; in quanto la sentenza impugnata risulta ampiamente argomentata in relazione ai presupposti fattuali e giuridici che sorreggono il decisum.
9.4. Le residue censure articolate nel motivo sono inammissibili in quanto intese a sollecitare direttamente una rivalutazione delle risultanze della prova orale o documentale che è preclusa al giudice di legittimità (v. tra le altre, Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).

10. Il terzo motivo di ricorso principale è infondato

10.1. Il giudice di appello ha ampiamente motivato in merito alle ragioni che sotto il profilo probabilistico giustificavano l'affermazione del nesso di causalità tra l'esposizione al rischio del lavoratore e l'insorgere ed evolversi della fibrosi polmonare; dal complesso delle argomentazioni sviluppate, dichiaratamente tratte in gran parte dalla consulenza tecnica di ufficio, non possono sussistere dubbi sullo specifico oggetto dell'accertamento (v. in particolare , pag. 10, penultimo capoverso); in tale contesto, il riferimento alla associazione tra asbesto e mesotelioma si configura come una delle argomentazioni destinata a sorreggere, attraverso il riferimento alla letteratura scientifica maturata in relazione a patologia polmonare interessante il medesimo distretto organico della fibrosi, l'affermazione del nesso di causalità tra l'esposizione ad amianto e la patologia contratta dal A.C.; tale riferimento non inficia in alcun modo la identificazione delle ragioni alla base del decisum nel profilo fattuale e logico- giuridico, come indispensabile onde validamente dedurre la violazione dell'art. 132 , comma 1, n. 4 cod. proc. civ.. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla critica in punto di pretese omissioni argomentative della decisione di appello, in particolare laddove viene criticato il profilo attinente alla ritenuta inesistenza di una soglia minima di esposizione per l'insorgere della patologia, critica che si sostanzia in un inammissibile sindacato delle considerazioni della Corte territoriale poste a fondamento dell'accertamento del nesso di causalità che costituisce tipico accertamento di merito censurabile solo per vizio di motivazione (Cass.05/03/2013; Cass. 10/02/2011, n. 3227; Cass. 27/04/2004, n. 8074).

11. Il quarto motivo di ricorso principale è inammissibile in quanto le censure articolate si sostanziano nella prospettazione di un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni attinte dal consulente tecnico di ufficio e condivise dalla Corte distrettuale circa il collegamento tra fibrosi cistica e terapia farmacologia assunta dal A.C. in relazione alla patologia extralavorativa rappresentata dalla cirrosi epatica e sono pertanto inidonee a sorreggere l'assunto di apparenza di motivazione con riguardo a tale profilo.

Esame dei motivi di ricorso incidentale

12. il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

12.1. Entrambi i motivi muovono infatti da una inesatta ricostruzione del contenuto della decisione la quale, a differenza di quanto assume l'INAIL, ha accertato la esistenza di una situazione di inabilità permanente in relazione ad entrambi i periodi considerati (2 febbraio 2006/gennaio 2008 e febbraio 2008/8 gennaio 2010), che ha differenziato solo quanto al diverso grado di inabilità (75% per il primo periodo e 80% in relazione al secondo periodo).

12.1. Tanto si evince, al di là della improprietà terminologica che ha indotto il giudice di appello a qualificare come temporanea la inabilità riferita al primo periodo, dal fatto che nella parte conclusiva della motivazione si afferma chiaramente che la fibrosi dalla quale era affetto il A.C. doveva essere riconosciuta quale <<malattia professionale permanentemente invalidante secondo le misure percentuali e in relazione ai periodi come sopra indicati nella relazione peritale>> nonché dalla considerazione che la funzione della inabilità temporanea ex art. 66 d. P.R . n. 1124/1965 è quella di compensare la temporanea perdita dell'attitudine al lavoro con la conseguenza che essa è destinata a cessare una volta ripristinata tale attitudine; nello specifico l'accertamento di fatto che sorregge la decisione non contiene alcun riferimento concreto idoneo a giustificare la temporaneità dell'inabilità ma è incentrato esclusivamente sulla natura permanente della inabilità riscontrata della quale registra con riferimento alle diverse percentuali una evoluzione nel tempo peggiorativa.

13. Al rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite ai controricorrenti.

14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002.

 

P.Q.M.





La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna entrambi i ricorrenti alla rifusione ai controricorrenti Omissis, delle spese di lite che liquida a carico di E-Distribuzione s.p.a. in € 10.000,00 per compensi professionali,
€ 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge e a carico dell'INAIL in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022