Categoria: Cassazione penale
Visite: 13852
  • Datore di Lavoro
  • Lavoratore
  • Infortunio sul Lavoro
  • Dispositivo di Protezione Individuale

Responsabilità del titolare dell'impresa di costruzioni edili P.C., per non essersi assicurato che, per l'esecuzione di lavori di manutenzione (posizionamento di una rete metallica sul camino di una abitazione) fossero adottate misure e/o attrezzature quali ponteggi o cinture di sicurezza con idoneo aggancio, atteso che il lavoratore dipendente B.L. eseguiva il lavoro senza la presenza di qualsivoglia dispositivo anticaduta.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il P. responsabile anche del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prima indicata cagionava la morte del lavoratore dipendente B.L. il quale dopo essere salito sul tetto per eseguire il lavoro di posizionamento di una rete metallica su di un camino, presumibilmente impaurito da diverse vespe che erano uscite da un nido posto sul tetto dell'abitazione, perdeva l'equilibrio e/o cercava di sfuggire agli insetti precipitando al suolo.

La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che l'evento mortale non si sarebbe comunque verificato se fossero state predisposte le misure di sicurezza omesse. 
"Con giudizio contro fattuale la Corte d'Appello ha affermato che l'omissione suddetta si è posta in diretto rapporto di causalità con l'evento non escluso dall'evento costituito da uno sciame di insetti che avrebbe indotto la vittima dell'incidente ad un comportamento anomalo o anche a saltare nel vuoto per sfuggire allo sciame."

Ricorre in Cassazione -  Inammissibile.

La Corte di Cassazione afferma che La Corte territoriale ha dettagliatamente considerato tutte le risultanza istruttorie, che non possono essere rivisitate in sede di legittimità.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere

Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) P.C. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2169/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 16/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore avv. Bellot Guerrino del Foro di Vittorio Veneto, che chiede l'accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con sentenza del 6 giugno 2008 il Tribunale di Treviso ha dichiarato P.C. responsabile della contravvenzione di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 10 e art. 77, lett. b) per avere omesso, nella sua qualità di titolare dell'impresa di costruzioni edili P.C., di assicurarsi che, per l'esecuzione di lavori di manutenzione (posizionamento di una rete metallica sul camino di una abitazione) fossero adottate misure e/o attrezzature quali ponteggi o cinture di sicurezza con idoneo aggancio, atteso che il lavoratore dipendente B.L. eseguiva il lavoro senza la presenza di qualsivoglia dispositivo anticaduta, e lo ha condannato alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.

Con sentenza del 16 marzo 2009 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma di detta sentenza di primo grado appellata dal Procuratore Generale e dalla parte civile, ha dichiarato il P. responsabile anche del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 perchè per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione della norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro prima indicata cagionava la morte del lavoratore dipendente B.L. il quale dopo essere salito sul tetto per eseguire il lavoro di posizionamento di una rete metallica su di un camino, presumibilmente impaurito da diverse vespe che erano uscite da un nido posto sul tetto dell'abitazione, perdeva l'equilibrio e/o cercava di sfuggire agli insetti precipitando al suolo, in (OMISSIS).

La Corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che l'evento mortale non si sarebbe comunque verificato se fossero state predisposte le misure di sicurezza omesse e per le quali l'imputato era stato già dichiarato responsabile in pronuncia che, per questa parte, è passata in giudicato.
Con giudizio contro fattuale la Corte d'Appello ha affermato che l'omissione suddetta si è posta in diretto rapporto di causalità con l'evento non escluso dall'evento costituito da uno sciame di insetti che avrebbe indotto la vittima dell'incidente ad un comportamento anomalo o anche a saltare nel vuoto per sfuggire allo sciame.

Le misure antinfortunistiche omesse, secondo la Corte, avrebbero impedito la caduta indipendentemente dal motivo di essa.

La stessa Corte ha poi escluso la volontarietà del salto nel vuoto da parte della vittima sulla base della testimonianza del testimone oculare compagno di lavoro della stessa vittima, e sulla base delle lesioni mortali riscontrate sul cadavere della vittima.

Il P. propone ricorso avverso tale sentenza lamentando, con il primo motivo, inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 41 c.p., commi 1 e 2 in riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

In particolare il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, i ponteggi omessi, non avrebbero potuto costituire una via di fuga essendo diversa la loro funzione antinfortunistica.

Inoltre la presenza delle vespe ha interrotto il nesso causale con l'incidente, avendo provocato un comportamento anomalo da parte del lavoratore deceduto che avrebbe posto in essere un comportamento del tutto anomale compiendo volontariamente un salto nel vuoto per sfuggire allo sciame di insetti.

Tale volontarietà sarebbe confermata da precise circostanze di fatto quali il punto di caduta distante quattro metri dalla verticale del punto dove la vittima svolgeva la propria attività lavorativa, e dalle testimonianze del teste oculare che sarebbero state travisate dalla Corte d'Appello.

L'incidente, secondo il ricorrente, sarebbe avvenuto del tutto al di fuori dal segmento di lavoro attribuito al lavoratore, e tale decisiva circostanza escluderebbe comunque la responsabilità del datore di lavoro.

Con ulteriore motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alla valutazione della testimonianza del testimone oculare, e dei movimenti compiuti dalla vittima durante la caduta e che giustificherebbero la suddetta lontananza del punto di caduta dal muro sopra il quale operava la vittima confermando l'involontarietà della caduta determinata, viceversa, dal volontario salto nel vuoto confermato dalla prova testimoniale assunta.

Le lesioni riportate dalla vittima, infine, secondo il ricorrente, sarebbero inidonee a provare l'involontarietà della caduta, avendo lo stesso medico legale che ha effettuato l'esame esterno del cadavere, affermato che non è possibile stabilire quale parte del corpo abbia impattato per prima con il suolo.

Diritto

Il ricorso è manifestamente infondato e come tale inammissibile.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi le ipotizzate modalità di accadimento dell'evento mortale di cui è stato ritenuto responsabile l'attuale ricorrente.

La Corte territoriale ha fornito una dettagliata esposizione degli elementi istruttori assunti, esponendo logiche considerazioni anche riguardo all'attendibilità del teste che avrebbe assistito alla caduta del B..

Riguardo a tale testimonianza che, secondo il ricorrente, smentirebbe la tesi dell'involontarietà della caduta, la Corte d'Appello ha dettagliatamente esposto i motivi per cui questi si è trovato nell'impossibilità materiale di assistere alla caduta.

La stessa Corte ha poi logicamente dato ragione della possibilità di una caduta a distanza dal punto in cui la vittima operava come lavoratore sul tetto dell'edificio in cui è avvenuto l'incidente, considerando i movimenti della stessa vittima durante la caduta.

Riguardo al ponteggio che, secondo il ricorrente, non potrebbe essere considerato una possibile via di fuga stante la sua natura di misura di prevenzione, la Corte d'Appello ha evidentemente operato un giudizio di fatto pienamente valido e pertinente affermando che, indipendentemente dalla funzione del ponteggio, la sua assenza ha privato comunque di fatto il lavoratore di una possibile via di fuga.

Tale affermazione, esatta e logica, non appare censurabile in sede di legittimità.

La Corte territoriale ha dunque dettagliatamente considerato tutte le risultanza istruttorie, che non possono essere rivisitate in sede di legittimità, al fine di pervenire ad un diverso giudizio riservato al giudice del merito, una volta verificata la congruità, completezza e logicità delle argomentazioni di cui si è detto.

Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonchè la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1000,00.

 

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010