Ministero dell’Interno
dipartimento della pubblica sicurezza


N. 333-A/ numero del protocollo                                                                 Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. Disposizioni applicative.
 

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
…omisssis…


Attesa la prossima cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha apportato significative modifiche alla disciplina dell’obbligo vaccinale gravante sul Personale della Polizia di Stato.
Di seguito si illustrano le principali innovazioni normative, con i relativi risvolti sulla gestione dei dipendenti.

1. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.
Per effetto dell’articolo 8 del decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76, la disciplina dell’obbligo vaccinale gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, è migrata all’interno del nuovo articolo 4-ter. 1.
Il citato articolo 4-ter. 1, nel confermare la vigenza dell’obbligo vaccinale anche per il Personale della Polizia di Stato fino alla data del 15 giugno 2022, ne muta la disciplina delle conseguenze in caso di inadempimento.
In particolare, a partire dal 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 24/2022, ai dipendenti della Polizia di Stato inadempienti all’obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa.
In ossequio alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in oggetto, in caso di inadempimento all’obbligo vaccinale troverà applicazione unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 4-sexies del citato d.l. n. 44/2021. Al riguardo, si precisa che, ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, tale sanzione è irrogata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

2. OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL COSIDDETTO "GREEN PASS BASE”.
Ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del citato d.l. n. 44/2021, dal 25 marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l’accesso ai luoghi di lavoro i dipendenti "devono possedere e, su richiesta, esibire una delle, certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”.
Penante, come espressamente previsto dal citato art. 4-quinquies del d.l. n. 44/2021, si applicano le disposizioni dell’art. 9-quinquies del menzionato d.l. n. 52/2021, sicché in ipotesi di accesso ai luoghi di lavoro senza "green pass base" ai dipendenti della Polizia di Stato sarà applicato l’istituto dell'assenza ingiustificata, come disciplinato dalla circolare 555/1- DOC/Area UC/DIPPS/FUN/CTR/4558-21 del 13 ottobre 2021 e dalla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A-15856 del 14 ottobre 2021, anche per la parte riguardante la disciplina delle modalità di controllo della predetta certificazione.
Resta fermo che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-ter.1, l'obbligo vaccinale "non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita".

3. RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PEL PERSONALE GIÀ SOSPESO.
Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell’attività lavorativa già adottati ai sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021, si precisa che i dipendenti tuttora sospesi dovranno essere riammessi in servizio a decorrere dal 25 marzo 2022.
A tal fine, sarà necessario immediatamente adoperarsi in ogni modo affinché ciascuno dei dipendenti sospesi sia reso edotto di quanto sopra.
Dovrà altresì essere adottato apposito provvedimento sulla base del modello contenuto nell’allegato 3 alla circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/22010 del 14 dicembre 2021, indicando come data di cessazione della sospensione il 25 marzo 2022, ossia il primo giorno non più gravato dalla stessa.
I dipendenti hanno l’obbligo di presentarsi in servizio il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare, salva l'applicazione degli ordinari istituti di assenza legittima, ivi incluso il riposo settimanale. In caso di assenza senza giustificato motivo, nei confronti del dipendente troverà applicazione l’articolo 3, comma 15-rer, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
In merito alla posizione giuridica dei dipendenti interessati in relazione alla giornata del 25 marzo 2022, gli stessi saranno collocati in assenza giustificata. In proposito, si evidenzia che sarà a breve attivata un’apposita funzione sul sistema PS Personale.
Si rammenta altresì che anche i predetti provvedimenti di revoca devono essere trasmessi al competente Ufficio amministrativo-contabile, nonché al Servizio di questa Direzione centrale competente in base alla qualifica ricoperta dal dipendente, e che i medesimi provvedimenti devono essere adottati dallo stesso organo che ha emesso il provvedimento di sospensione, come precisato nella circolare della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato n. 333-A/7471 del 24 marzo 2022.
Si precisa che, invece, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario appartenenti alla Polizia di Stato resteranno sospesi dal servizio, in applicazione dell'articolo 4 del d.l. n. 44/2021, fino al 31 dicembre 2022.

4. MANCATA PROROGA ISTITUTI.
Si comunica che il decreto-legge in oggetto non ha prorogato la vigenza dell’articolo 87, commi 6 e 7, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né dell’articolo 9 del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Nel rammentare che la vigenza delle citate norme è attualmente fissata al 31 marzo 2022, seguiranno apposite disposizioni di aggiornamento.

***

Le SS.LL. assicureranno la massima diffusione della presente circolare al personale interessato, in considerazione della delicatezza delle disposizioni impartite.
 

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Giannini