Categoria: Cassazione penale
Visite: 2376

Cassazione Penale, Sez. 3, 28 marzo 2022, n. 11059 - Omessa verifica della sicurezza dei lavori affidati. Dolo eventuale in funzione di risparmio di spesa


 

 

Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 26/10/2021
 

Fatto

 

1. Con sentenza in data 1° febbraio 2021 il Tribunale di Asti ha condannato A.M. alle pene di legge per le violazioni degli art. 97, commi 1 e 3, d.Lgs. 81 del 2008.
2. Con il primo motivo di ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Asti osserva che le contrawenzioni sono punibili a titolo di colpa, ma il Giudice aveva motivato in modo apodittico il dolo.
Con il secondo motivo contesta Ia continuazione tra i due reati contestati.

 

Diritto

 

3. Il ricorso è nel complesso infondato.
L'imputato è stato condannato per aver omesso di verificare la sicurezza dei lavori affidati, con particolare riferimento alle opere provvisionali che non garantivano un'adeguata protezione contro la caduta dall'alto e all'impianto elettrico del cantiere risultato non idoneo, e aveva omesso di coordinare gli interventi finalizzati alla sicurezza del cantiere con particolare riferimento alle opere provvisionali ivi presenti. Secondo il Giudice, i reati sono caratterizzati dal dolo eventuale della rappresentazione e volizione dell'inadeguatezza degli interventi in materia di sicurezza sul lavoro, in funzione di risparmio di spesa, da parte del datore di lavoro. Di qui l'applicazione della continuazione, avuto riguardo alla medesima natura e tipologia di violazioni nell'ambito dello stesso cantiere, finalizzate al contenimento dei costi e accertate nel corso del medesimo sopralluogo. La decisione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
Secondo il Pubblico ministero ricorrente, il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, alla loro contestualità spaziale, all'identità dei titoli di reato non è sufficiente a delineare i presupposti del reato continuato, specie in assenza di dichiarazioni dell'imputato in merito alla programmazione criminosa.
E' ben vero che il programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormente alla loro singola commissione. Secondo questo Collegio, tuttavia, anche la motivazione a sostegno dell'applicazione dell'art. 81 cpv cod. pen. è adeguata, poiché il Giudice ha messo in luce che si è trattato di carenze relative alla messa in sicurezza delle opere provvisionali del medesimo cantiere, il che è indicativo di un modus procedendi dal quale è possibile dedurre, sia pure logicamente, e tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione ed evidenziati in sentenza, l'ideazione e la programmazione delle varie violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in funzione del risparmio di spesa.
Il ricorso va pertanto rigettato

 

P.Q.M.
 


Rigetta il ricorso
Così deciso, il 26 ottobre 2021